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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 30231/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Michael RUGA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, in data 17 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 17 aprile 2018, dal Tribunale di Forlì che lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 150,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

L'eccepita nullità deriverebbe dal fatto che il decreto di fissazione del giudizio di appello non sarebbe stato notificato al difensore di ufficio originariamente nominato ma al difensore successivamente nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. con conseguente violazione del diritto dell'imputato ad avere «un difensore di sua scelta», riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c) della CEDU.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della doglianza dedotta.

3.1. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: • in data 28 agosto 2017, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna è stato nominato difensore di ufficio di Michael RUGA con decreto emesso dal Pubblico Ministero; • all'udienza dibattimentali del 29 novembre 2017 stante l'assenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4, cod. proc. pen., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; • all'udienza dibattimentale del 17 aprile 2018 stante l'assenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4, cod. proc. pen., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; • in data 27 giugno 2018, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza di condanna emessa, in data 17 aprile 2018, dal Tribunale di Forlì; • il decreto di fissazione del giudizio di appello è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; • all'udienza di trattazione del giudizio di appello, svoltasi nelle forme della trattazione orale, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad insistere nei motivi di appello senza eccepire nulla in ordine alla mancata notifica del decreto di fissazione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato principio di diritto secondo cui, in caso di nomina di un difensore d'ufficio e successiva designazione di un sostituto ex art. 97 n. 4 cod. proc. pen., questi assume i doveri del difensore e perciò a lui, come al difensore d'ufficio originariamente nominato, può essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, non essendo previsto un diritto dell'interessato ad una duplice notifica mediante consegna ad entrambi i difensori, attesa l'unitarietà della difesa di ufficio (vedi Sez. 3, n. 37590 del 06/10/2020, T. Rv. 280427 - 01).

La notifica può essere perciò fatta indifferentemente all'uno od all'altro dei difensori senza che ciò comporti lesione dei diritti dell'imputato: ciò, a maggior ragione in un caso, come quello esaminato, in cui l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sin dall'udienza dibattimentale del 17 aprile 2018, era già stato onerato della difesa ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., tanto da proporre appello per conto dell'odierno ricorrente, circostanza ciò dimostra una sostanziale continuità della difesa, rendendo, a maggior ragione, indifferente la notificazione all'uno o all'altro difensore di ufficio del decreto di fissazione del giudizio di appello.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Michael RUGA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, in data 17 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 17 aprile 2018, dal Tribunale di Forlì che lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 150,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. L'eccepita nullità deriverebbe dal fatto che il decreto di fissazione del giudizio di appello non sarebbe stato notificato al difensore di ufficio originariamente nominato ma al difensore successivamente nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. con conseguente violazione del diritto dell'imputato ad avere «un difensore di sua scelta», riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c) della CEDU. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della doglianza dedotta. 3.1. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: • in data 28 agosto 2017, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna è stato nominato difensore di ufficio di Michael RUGA con decreto emesso dal Pubblico Ministero; • all'udienza dibattimentali del 29 novembre 2017 stante l'assenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4, cod. proc. pen., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; • all'udienza dibattimentale del 17 aprile 2018 stante l'assenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4, cod. proc. pen., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; • in data 27 giugno 2018, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza di condanna emessa, in data 17 aprile 2018, dal Tribunale di Forlì; • il decreto di fissazione del giudizio di appello è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; • all'udienza di trattazione del giudizio di appello, svoltasi nelle forme della trattazione orale, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad insistere nei motivi di appello senza eccepire nulla in ordine alla mancata notifica del decreto di fissazione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato principio di diritto secondo cui, in caso di nomina di un difensore d'ufficio e successiva designazione di un sostituto ex art. 97 n. 4 cod. proc. pen., questi assume i doveri del difensore e perciò a lui, come al difensore d'ufficio originariamente nominato, può essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, non essendo previsto un diritto dell'interessato ad una duplice notifica mediante consegna ad entrambi i difensori, attesa l'unitarietà della difesa di ufficio (vedi Sez. 3, n. 37590 del 06/10/2020, T. Rv. 280427 - 01). La notifica può essere perciò fatta indifferentemente all'uno od all'altro dei difensori senza che ciò comporti lesione dei diritti dell'imputato: ciò, a maggior ragione in un caso, come quello esaminato, in cui l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sin dall'udienza dibattimentale del 17 aprile 2018, era già stato onerato della difesa ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., tanto da proporre appello per conto dell'odierno ricorrente, circostanza ciò dimostra una sostanziale continuità della difesa, rendendo, a maggior ragione, indifferente la notificazione all'uno o all'altro difensore di ufficio del decreto di fissazione del giudizio di appello. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 apri
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