CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 32926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30313/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro 201z, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] Lot9 LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la sentenza di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2690/2019 depositata il 18/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In relazione alla pubblicazione, sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA], di un'intervista alla prima ballerina [OSCURATO:PERSONA] raccolta in occasione di una sua esibizione al Festival di Spoleto, [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Milano, lamentando la violazione del proprio diritto morale d'autore, tutelato ex artt. 20 e 126, n. 1), L. 633/1941 ed ex art. 2577, 2° comma, c.c., del proprio diritto al nome, tutelato ex art. 6 c.c., nonché la mancata ottemperanza all'obbligo di pubblicare la rettifica ex art 8 della L. 47,1948, da parte di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.). 2. L'attore, premesso di non aver solamente interpretato, assieme alla Abbagnato, il passo a due "Cheek to Cheek", ma di avere curato in qualità di direttore artistico l'intero spettacolo, lamentò di essere stato ritratto nell'articolo "come un anonimo clown che riscuote applausi solo perché -in tesi - simile al celebre ballerino e coreografo di origine russa, non già per la danza interpretata". Denunciò pertanto il grave pregiudizio patito in conseguenza della mancata attribuzione nell'articolo - dallo stesso indicato come una recensione della rappresentazione "[OSCURATO:PERSONA]" - della "posizione autoriale ed artistica" con riferimento allo spettacolo, sia patrimoniale per perdita di chance, sia non patrimoniale, "costituito dalla sofferenza e perdita di prestigio derivante dal misconoscimento prima e dalla mancata pubblicazione della rettifica dopo". 3. Si costituì in giudizio la convenuta contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto della violazione delle norme invocate, trattandosi di un caso di legittimo esercizio della libertà di stampa e precisando di non aver voluto con tale articolo - un'intervista a persona diversa dall'attore - in alcun modo sminuire il talento, la fama e i successi del Bonino. 4. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9839/2017, respinse le domande del Bonino, così disponendo: "l) respinge in quanto infondate le domande formulate dall'attore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]; 2) condanna l'attore [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in favore della convenuta Italiana [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite (...)". 5. Pronunciando sul gravame del Bonino, la Corte d'Appello di Milano ha integralmente respinto l'impugnazione e ha confermato la sentenza di primo grado. La pronuncia ha così motivato: (i) premesso che sia l'art. 2577 cod. civ. sia l'art. 20 della I. 633/1941 stabiliscono che l'autore dell'opera dell'ingegno conserva in ogni momento il diritto a vedersi riconosciuta pubblicamente la paternità dell'opera. (li) Nel caso di specie, non sussiste una illegittima violazione del diritto d'autore alla menzione del proprio nome. Al riguardo va esaminato il contenuto dell'articolo pubblicato su "[OSCURATO:PERSONA]" per accertare se tale articolo sia lesivo del diritto d'autore del signor Bonino. È pacifico che l'articolo di cui è causa contiene espliciti riferimenti allo spettacolo "[OSCURATO:PERSONA]", così come un riferimento implicito alla partecipazione del signor Bonino allo stesso spettacolo, ed in particolare nel passo a due "Chek to Cheek". A giustificazione della mancanza di menzione del Bonino da parte della società editrice convenuta è stato invocato l'esercizio della facoltà riconosciute al giornalista dall'art. 21 Cost., ed in particolare del diritto di cronaca. Quest'ultimo va soggetto alle tre condizioni fissate per consolidata giurisprudenza, e cioè: la verità del fatto; la pertinenza, consistente nell'interesse per l'opinione pubblica in relazione ai fatti narrati; la continenza, ossia la correttezza dell'esposizione dei fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione. Applicando tale criterio al caso di specie, è accertato il corretto adempimento, da parte della giornalista, dell'obbligo di accertare l'autenticità della notizia, essendo veri fatti da cui nell'articolo la giornalista prende spunto per introdurre la seconda porzione, di forma propriamente dialogica, qualificabile dunque come intervista alla ballerina [OSCURATO:PERSONA]. La definizione della coreografia come "divertente" costituisce invece esercizio del diritto di critica, astraendosi dunque dalla rigorosa verifica circa la veridicità intrinseca del fatto, essendo la critica per sua natura parziale ed orientata ad evidenziare gli aspetti ritenuti importanti ad opinione della giornalista. Ha del pari natura di opinione, e costituisce pertanto esercizio della libertà di espressione, la circostanza che l'applauso scaturito all'ingresso del Bonino fosse dovuto alla sua somiglianza ad altro famoso interprete di tale coreografia, [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, sul punto, la domanda di risarcimento del danno del Bonino non può essere accolta poiché nella evocazione dello spettacolo cui egli ha collaborato e preso parte, nell'ambito di un'intervista a persona diversa, e cioè la danzatrice [OSCURATO:PERSONA], la giornalista non ha travalicato i limiti imposti al diritto di cronaca di cui all'art. 21 Cost. (iii) Quanto alla lamentata violazione del diritto al nome (art.6 c.c.), la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie non fosse ravvisabile alcuna riduzione della portata identificativa né della funzione epidittica del nome del Bonino. Infatti, pur essendo un diritto assoluto, il diritto al nome non è tuttavia idoneo ad imporre in ogni caso al terzo un obbligo di facere, con la conseguenza che non sussistono "contenuti obbligatori" a cui i giornalisti devono attenersi nello scrivere i propri pezzi, ben potendo, come nel caso di specie, la libertà di manifestazione del pensiero risultare prevalente sul diritto al nome. Rientra nell'ambito delle facoltà riconosciute dall'art. 21 Cost. la scelta della giornalista di intervistare, in concomitanza della rappresentazione di uno spettacolo tersicoreo, solo uno degli interpreti, nonché di incentrare l'articolo su tale soggetto. In conclusione, neppure la domanda di risarcimento per asserita lesione del diritto al nome può trovare accoglimento. (iv) Inapplicabilità dell'art. 83 I. 633/1941. La norma in questione prevede che "gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, video grammi o pellicole cinematografiche". Tale disposizione sancisce l'obbligo per chi, in qualità di organizzatore, produttore distributore, intenda presentare al pubblico esecuzione o l'interpretazione artistica, sicché è rivolta a tali specifici soggetti presuppone la sussistenza di un rapporto contrattuale tra questi e gli artisti interpreti o esecutori, concernente la presentazione al pubblico dell'opera, ovvero la diffusione per mezzo dei supporti di volta in volta specificamente indicati. Sono pertanto diversi i presupposti per l'applicazione del citato articolo 83 e delle norme richiamate nell'atto di citazione del Bonino. Correttamente, dunque, Il Tribunale ha ritenuto tardiva l'allegazione da parte dell'attore, in sede di comparsa conclusionale, della violazione dell'art. 83 L. 633/1941. (v) L'obbligo di rettifica ex art. 8 della legge sulla stampa (I. 47/1948). A norma del 10 comma della norma in questione "il direttore o vicedirettore responsabile è tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o ritenuti contrari a verità, purché le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale". A differenza della diffamazione, l'illecito di cui al citato art. 8 è qualificabile come "reato di stampa", e non già come "reato commesso a mezzo della stampa" essendo ad esso estraneo il mezzo di esecuzione della diffusione della stampa. Non può pertanto essere ritenuto solidalmente responsabile, assieme al direttore o vicedirettore responsabile, anche il proprietario della pubblicazione e l'editore, essendo la solidarietà passiva prevista dall'art. 11 della legge sulla stampa espressamente limitata ai "reati commessi col mezzo della stampa". Di conseguenza, nella specie non sussisteva un obbligo di rettifica, in quanto la relativa domanda venne formulata dal Bonino nei confronti di un soggetto - la società editrice del quotidiano sul quale si assume essere stato pubblicato il contenuto lesivo - privo di legittimazione passiva. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già subentrata alla Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. 8. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni. 9. Sia parte ricorrente che la resistente hanno ritualmente depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., "Violazione degli articoli 6, 7, 10 e 2577 c.c., degli artt. 7, 20, 83 e 126 I. 633/1941 ("diritto al nome") e degli artt. 2043 c.c. e 595 cod. pen. ("diritto alla reputazione ed all'immagine"), falsa applicazione dell'art. 21 Cost. "diritto di cronaca" (in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c.), nonché motivazione illogica, con conseguente nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 4, c.p.c.". Il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale: (i) per aver accertato, nel caso di specie, l'insussistenza di una asserita illegittima violazione del diritto d'autore e del diritto alla menzione del proprio nome, riportandosi alle norme rubricate; (ii) per aver ritenuto inapplicabile nel caso di specie l'art. 83 I.d.a.; (iii) per aver ritenuto insussistente l'obbligo di rettifica ai sensi dell'art. 8 della legge sulla stampa (I. 47/1948). 2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., "Nullità della sentenza per indeterminatezza di quanto deciso in relazione al sesto motivo di appello (in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 4, c.p.c.); in subordine, violazione della norma processuale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, art. 112 c.p.c., per mancata applicazione del principio iura novit curia e conseguente nullità della sentenza (in relazione all'art. 360, 10 comma, nn. 3 e 4, c.p.c.)". Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui (si legge a p. 16 ricorso) "risulta assolutamente incerto cosa abbia deciso la Corte territoriale in merito al sesto motivo di appello, che deduceva errore della sentenza di primo grado per avere (forse, in quanto la stessa sentenza di primo grado era contraddittoria sul punto) escluso di considerare l'art. 83 I.d.a., in quanto tale norma non era stata specificamente richiamata nell'atto di citazione". 3. Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., "Violazione degli artt. 8 e 11 I. 47/1948, 2043 e 2049 cod. civ., in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3 c.p.c.". Il ricorrente censura la sentenza per avere escluso il diritto alla pubblicazione della rettifica sulla base di "due ordini di ragioni entrambe errate in diritto: la prima è che difetterebbe la legittimazione passiva dell'editore, la seconda che difetterebbe, nell'articolo litigioso, alcuna affermazione lesiva dei diritti dell'appellante" (§ III, 1 p. 18 del ricorso). 4. Premessa la dubbia ammissibilità dei primi due motivi di ricorso, in considerazione della commistione e sovrapposizione di censure riferite cumulativamente al n. 3 e al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., il primo motivo risulta inammissibile per difetto di specificità, in quanto richiama una moltitudine di norme che si assumono violate dalla Corte territoriale, senza tuttavia esplicitare in modo adeguato in che modo tale violazione sarebbe stata posta in essere. Nella illustrazione del motivo, infatti, il ricorrente, prende in considerazione solamente l'art. 21 Cost, gli artt. 6 e 7 c.c. e l'art. 83 I.d.a., senza tuttavia argomentare circa i termini della loro violazione e limitandosi, nella sostanza, a prospettare una non consentita lettura alternativa di merito, che - peraltro - non si confronta col rilievo che, trattandosi una intervista alla Abbagnato, la giornalista non fosse tenuta a dare specifico conto della posizione del Bonino. Egualmente inammissibile risulta la deduzione del vizio motivazionale -prospettato in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. e sotto il profilo della apoditticità della motivazione. Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa S.C. secondo la quale il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai ricondotto a quello di violazione di legge (sotto il profilo della violazione del minimo costituzionale) riguardando l'inesistenza della motivazione in sé, che risulti dal testo della sentenza impugnata, esaurentesi nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie. 5. Quanto al secondo motivo, appare corretto il rilievo della controricorrente secondo cui la censura si risolve nel tentativo di far dire alla Corte ciò che essa non ha detto in relazione a quanto statuito sull'art. 83 I.d.a., al fine di farla apparire contraddittoria e indeterminata. A tale scopo il ricorrente, a fronte di una sentenza di totale rigetto dell'impugnazione, afferma che "Poiché la Corte territoriale, a pag. 7, specificamente tratta dell'ad 83 I.d.a. come norma rilevante per decidere la presente controversia, da ciò può ragionevolmente inferirsi raccoglimento implicito del sesto motivo di appello (ovvero la delibazione che la incerta sentenza di I grado non avesse affatto escluso l'applicazione della norma in questione)" (cfr. pag. 16 ricorso). La forzatura è evidente, posto che il percorso logico giuridico della Corte è lineare: essa ha preso in considerazione l'art.83 I.d.a. (la cui asserita violazione è stata denunciata dall'attore solo in comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e poi riproposta nel sesto motivo di appello) per escluderne l'applicabilità nel caso di specie, confermando così la statuizione del giudice di prime cure. La Corte ha dapprima analizzato la fattispecie sottesa alla norma tardivamente invocata dall'attore, chiarendo che "tale disposizione sancisce l'obbligo per chi, in qualità di organizzatore, produttore o distributore, intenda presentare al pubblico l'esecuzione o l'interpretazione artistica. Ciò si desume, oltre che dalla lettera del citato art. 83, anche dalla lettura delle altre disposizioni contenute nel capo III, titolo II della legge n. 633/1941. Infatti, tali norme risultano rivolte a specifici soggetti e presuppongono la sussistenza di un rapporto contrattuale". Ed ha quindi concluso che: "sono dunque diversi i presupposti per l'applicazione dell'art. 83 cit. e delle norme richiamate nell'atto di citazione" poiché "la prima norma si pone in rapporto di specialità rispetto alle nome di cui agli artt. 20 I. 633/1941 e 2577, comma secondo, c. c. e di specialità reciproca rispetto alla norma di cui all'art. 126 I. 633/1941, invocate dall'attore (odierno appellate), presupponendo un fatto ulteriore - ossia la circostanza che la società con venta rientri tra i suddetti soggetti cui è unicamente applicabile l'art. 83 cit. - non tempestivamente dedotto con l'atto di citazione', con conseguente rigetto del sesto motivo di appello". (cfr. pag. 13 e 14 della sentenza). Quanto sopra è sufficiente per escludere la censura, proposta in subordine, relativa all'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il ricorrente non afferma che la Corte non si sia pronunciata su una domanda oggetto di giudizio, ma assume come premessa l'esatto contrario; e cioè che, applicando la norma che le impone di decidere su tutta la domanda, la Corte lo avrebbe fatto in base ad un apprezzamento non condiviso dal ricorrente, seppure congruamente e logicamente motivato. Dunque, si prospetta una inequivocabile censura di merito e un'istanza di vedere modificato l'apprezzamento del giudicante.6. Quanto al terzo motivo, risulta assorbente, nel senso della sua inammissibilità per difetto di concreto interesse, il fatto che - per quanto detto sopra - l'articolo di stampa non conteneva affermazioni incidenti negativamente sulla posizione soggettiva del Bonino e tali da richiedere una rettifica. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014. 8. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condannar, ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.900,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterior