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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 45925/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Na) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2649/20 della Corte di appello di Genova del 27/11/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato quella emessa dal Tribunale di Savona del 9 dicembre 2109 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e quindici giorni di reclusione in relazione a due episodi di evasione dagli arresti domiciliari cui era all'epoca dei fatti sottoposto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che formula tre motivi di censura.

Violazione dell'art. 23 del decreto - legge n. 149 del 2020.

La Corte di appello di Genova ha trattato l'udienza camerale del 27 novembre 2020 ai sensi dell'art. 23 del citato decreto - legge senza la presenza dello imputato e del difensore e con le sole conclusioni scritte del Procuratore generale territoriale; la sentenza deve considerarsi nulla, poiché nel decreto di citazione non veniva specificato che l'udienza sarebbe stata trattata con le forme del rito emergenziale, precludendo una congrua difesa all'imputato.

Al momento di commettere il fatto, il ricorrente non era pienamente capace di intendere e di volere, essendo affetto da gravi problemi psicologici per i quali era in cura presso il locale Servizio di [OSCURATO:PERSONA], facendo anche uso di psicofarmaci; la Corte di appello non ha, tuttavia, minimamente affrontato tale aspetto della vicenda processuale.

Violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla ribadita sussistenza e rilevanza della contestata recidiva qualificata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Passando all'esame del primo motivo di doglianza, costituisce principio acquisito e più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le modalità di celebrazione del rito da osservare nella celebrazione del processo non debbono essere espressamente indicate nel decreto di citazione a giudizio, essendo i relativi presupposti regolati direttamente dalla legge, che le parti del processo, obbligatoriamente assistite da difesa tecnica se private, sono tenute a conoscere.

E' stato, infatti, già sancito che la mancata indicazione nel decreto di citazione per il giudizio di appello che si procederà con il rito camerale costituisce mera irregolarità non sanzionata da alcuna nullità (Sez. 3, n. 45947 del 08/11/2012, Nuzzo, Rv. 253878 in fattispecie in cui il processo era stato comunque trattato con le forme del giudizio ordinario, offerente maggiori garanzie per la difesa dell'imputato e termini di impugnazione identici a quelli del procedimento camerale; conf. sul punto Sez. 6, n. 21977 del 21/04/2008, Simoncini, Rv. 240365) E' stato, altresì, affermato l'analogo principio, che qualora il giudizio di appello, trattandosi di procedimento condotto con rito abbreviato, debba svolgersi nelle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., non è richiesto che nel decreto di citazione emesso ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. venga inserito l'avvertimento che l'imputato, in caso di mancata comparizione, sarà giudicato in contumacia, dovendosi anzi ritenere un tale avvertimento del tutto improprio, rispetto alla disciplina del procedimento camerale dettata dall'art.127 cod. proc. pen., cui si richiama il citato art. 599 (Sez. 4, n. 10231 del 26/01/2005, Todeschini, Rv. 230921).

Le precedenti considerazioni valgono ovviamente anche nel caso in esame, in cui le previsioni oggetto della doglianza sono contenute in un provvedimento normativo adottato nella fase emergenziale dovuta a pandemia da Covid-19, attesa la loro portata astratta e generale.

Risultano, inoltre, manifestamente infondati anche le ulteriori censure.

Quella relativa alla sussistenza di gravi problemi psicologici (depressione) è stata debitamente affrontata dalla Corte territoriale, che ne era stata investita sotto il profilo della necessità di assumere un determinato medicinale, motivo che avrebbe spinto l'imputato ad allontanarsi dal domicilio coatto in una delle due occasioni in cui è stata riscontrata l'evasione.

I giudici di appello hanno fornito ampia e congrua motivazione per rigettare la tesi del carattere giustificato dell'allontanamento (pagg. 1-2 sent.), come tale insindacabile in sede di legittimità.

V'è anche congrua motivazione in ordine alla ribadita rilevanza della recidiva (pag. 3 sent.), correlata alla personalità dell'imputato incline a violare la legge, attestata dai numerosissimi precedenti, ancorché non specifici, a suo carico nonché dall'infrazione dell'obbligo di permanere nel domicilio coatto ripetuta in due giorni consecutivi.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Na) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2649/20 della Corte di appello di Genova del 27/11/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato quella emessa dal Tribunale di Savona del 9 dicembre 2109 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e quindici giorni di reclusione in relazione a due episodi di evasione dagli arresti domiciliari cui era all'epoca dei fatti sottoposto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che formula tre motivi di censura. Violazione dell'art. 23 del decreto - legge n. 149 del 2020. La Corte di appello di Genova ha trattato l'udienza camerale del 27 novembre 2020 ai sensi dell'art. 23 del citato decreto - legge senza la presenza dello imputato e del difensore e con le sole conclusioni scritte del Procuratore generale territoriale; la sentenza deve considerarsi nulla, poiché nel decreto di citazione non veniva specificato che l'udienza sarebbe stata trattata con le forme del rito emergenziale, precludendo una congrua difesa all'imputato. Al momento di commettere il fatto, il ricorrente non era pienamente capace di intendere e di volere, essendo affetto da gravi problemi psicologici per i quali era in cura presso il locale Servizio di [OSCURATO:PERSONA], facendo anche uso di psicofarmaci; la Corte di appello non ha, tuttavia, minimamente affrontato tale aspetto della vicenda processuale. Violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla ribadita sussistenza e rilevanza della contestata recidiva qualificata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Passando all'esame del primo motivo di doglianza, costituisce principio acquisito e più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le modalità di celebrazione del rito da osservare nella celebrazione del processo non debbono essere espressamente indicate nel decreto di citazione a giudizio, essendo i relativi presupposti regolati direttamente dalla legge, che le parti del processo, obbligatoriamente assistite da difesa tecnica se private, sono tenute a conoscere. E' stato, infatti, già sancito che la mancata indicazione nel decreto di citazione per il giudizio di appello che si procederà con il rito camerale costituisce mera irregolarità non sanzionata da alcuna nullità (Sez. 3, n. 45947 del 08/11/2012, Nuzzo, Rv. 253878 in fattispecie in cui il processo era stato comunque trattato con le forme del giudizio ordinario, offerente maggiori garanzie per la difesa dell'imputato e termini di impugnazione identici a quelli del procedimento camerale; conf. sul punto Sez. 6, n. 21977 del 21/04/2008, Simoncini, Rv. 240365) E' stato, altresì, affermato l'analogo principio, che qualora il giudizio di appello, trattandosi di procedimento condotto con rito abbreviato, debba svolgersi nelle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., non è richiesto che nel decreto di citazione emesso ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. venga inserito l'avvertimento che l'imputato, in caso di mancata comparizione, sarà giudicato in contumacia, dovendosi anzi ritenere un tale avvertimento del tutto improprio, rispetto alla disciplina del procedimento camerale dettata dall'art.127 cod. proc. pen., cui si richiama il citato art. 599 (Sez. 4, n. 10231 del 26/01/2005, Todeschini, Rv. 230921). Le precedenti considerazioni valgono ovviamente anche nel caso in esame, in cui le previsioni oggetto della doglianza sono contenute in un provvedimento normativo adottato nella fase emergenziale dovuta a pandemia da Covid-19, attesa la loro portata astratta e generale. Risultano, inoltre, manifestamente infondati anche le ulteriori censure. Quella relativa alla sussistenza di gravi problemi psicologici (depressione) è stata debitamente affrontata dalla Corte territoriale, che ne era stata investita sotto il profilo della necessità di assumere un determinato medicinale, motivo che avrebbe spinto l'imputato ad allontanarsi dal domicilio coatto in una delle due occasioni in cui è stata riscontrata l'evasione. I giudici di appello hanno fornito ampia e congrua motivazione per rigettare la tesi del carattere giustificato dell'allontanamento (pagg. 1-2 sent.), come tale insindacabile in sede di legittimità. V'è anche congrua motivazione in ordine alla ribadita rilevanza della recidiva (pag. 3 sent.), correlata alla personalità dell'imputato incline a violare la legge, attestata dai numerosissimi precedenti, ancorché non specifici, a suo carico nonché dall'infrazione dell'obbligo di permanere nel domicilio coatto ripetuta in due giorni consecutivi. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Decreto Cassazione n. 45925/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris