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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22273/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19616/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] di Patti (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lostudio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 72 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale Procuratore Generale di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentat o e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Gianardi(p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); [OSCURATO:PERSONA] d’azienda – Cessione del contratto -Fattispecie –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 329 /20 20 , depositata il 19 marzo2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel 2014, la ditta [OSCURATO:PERSONA] chiedendo accertarsi che la convenuta non aveva diritto al pagamento di euro 182.134,96, compresa Iva, a titolo di canone per l’affitto di una azienda in Pisa, via della Darsena, costituita da capannoni ed aree adibite a lavorazioni di grandi imbarcazioni, per il periodo 1°n ovembre 2013 - 10 maggio 2014 con la conseguente condanna della stessa alla restituzione della detta somma, già versataper tale causale.

Chiese inoltre accertarsi che nulla doveva essa istante al convenuto per ogni altro titolo e/o causa e, in subordine, ove fosse accertat a la debenza della somma portata dalle fatture per i consumi, operarsi la compensazione con l’importo preteso in restituzione, con la conseguente condanna del convenuto al pagamento della differenza pari ad euro 107.439,56.

Il convenuto resistette alla domanda ed instò, in riconvenzione, per la condanna della Mec al pagament o del complessivo importo di € 183.590,15 portato da fatture emesse in relazione a servizi e prestazioni asseritamente resinel periodo ottobre 2013 – aprile 2014 .

Con sentenza n. 644 del 26 luglio 2016 il Tribunale accolse parzialmente la domanda principale ; operata la compensazione con i crediti del convenuto per le prestazioni non contestate dall’att rice , condannòSalvatore Iemma a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. la somma residua di € 106.127,82 oltre interessi legali dalla domandaed oltre alle spese processuali.

2. Pronunciando sul gravame interposto dallo Iemma, per il tramite del suo procuratore generale, la Corte d’appello di Genova, in parziale accoglimento dello stesso e in conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di restituzione della somma di € 182.134,00 proposta da lla [OSCURATO:SOCIETA] e l’ ha condannat a al pagamento in favore dell’appella nte della somma di € 76 . 007,14 (riconosciuta in primo grado e portata in compensazione dal primo giudice sulla ivi accolta contrapposta pretesa restitutoria), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Ha quindi condannato l’appellante alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

3. Diversamente dal primo giudice, la Corte ligure ha infatti ritenuto che sussistesse in capo allo Iemma il diritto a riceversi i canoni d’affitto corrispostigli e che fosse, pertanto , infondata l’azione di ripetizione di indebito.

Ciò sulla base delle seguenti considerazioni: A)in fatto: ─ con contratto datato 11 aprile 2011 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo stipulava con il [OSCURATO:PERSONA] un contratto avente ad oggetto l’affitto di una azienda in Pisa, via della Darsena, costituita da capannoni ed aree adibite a lavorazioni di grandi imbarcazioni; ─ l ’affitto era , da contratto , preordinato al futuro acquisto del complesso aziendale; era previsto il pagamento di un corrispettivo mensile, da imputarsi in conto prezzo della futura vendita, in forza di un’opzione per l’acquisto da esercitarsi entro trentamesi dalla stipula; ─ c on successivo contratto datato 19 maggio 2011 l’affittuario, [OSCURATO:PERSONA],concedeva in utilizzo l’unità produttiva denominata Capannone “Uno”, munito delle attrezzature produttive ivi installate,a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s . n . c .; ─ nel contratto era previsto il pagamento di un canone mensile composto da una “quota fissa” per l’utilizzo dellastruttura (il Capannone “Uno” con le attrezzature ivi contenute) e da una “quota variabile” composta da: costi delle pubbliche utenze, oneri di smaltimento rifiuti, costi di gestione di varie tipologie di servizi che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto su incarico di Mec, relativi alla gestione degli spazi comuni, alla manutenzione dei servizi igienici, al servizio mensa, alla fornitura di manodopera; ─ veniva pattuito il divieto di cessione del contratto solo per l’utilizzatrice Mec; ─ al Consorzio, nell’ambito del contratto da esso stipulato l’ 11 aprile 2011 con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., era concessa la facoltà di nominare un terzo, per l’esercizio dell’opzione all’acquisto dell’azienda; ─ il Consorzio, con atto di nomina di terzo ricevuto dal notaio in data 22 ottobre 2013, nominava ex art. 1401 cod. civ. , [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale; ─ non risulta da alcun documento, né per vero è stato dedotto, che il Consorzio abbia richiesto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento dei canoni (il Consorzio sarebbe creditore dei canoni ove si escludesse la legittimazione della ditta Iemma); ─il Consorzio e la ditta Iemma hanno comunicato a Mec (mail datate 26 e 29novembre 2013) la nomina della ditta Iemma quale terzo ex art.1401 c.c.; ─la ditta Iemma ha svolto i servizi già previsti nel contratto in origine stipulato tra il Consorzio e Mec in favore di quest’ultima; ha altresì emesso le fatture per il pagamento dei canoni mensili e per il pagamento dei consumi e dei servizi resi; ─ successivamente la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, nel gennaio 2014, ha ottenuto provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. nei confronti del Consorzio e della ditta Iemma , per la restituzione delle aree, confermato in sede di reclamo; ─ in data 10 maggio 2014 la ditta Iemma ha rilasciato le aree nella disponibilità della società in concordato preventivo; ─ nel periodo di occupazione dell’area [OSCURATO:SOCIETA]. ha pagato le fatture mensili relative al canone locatizio a Iemma ed in più ha conferito diversi ordini; B) in diritto:─ la ditta Iemma ha di fatto assunto la posizione che in precedenza era del [OSCURATO:PERSONA], il quale si è via via “defilato” dai rapporti contrattuali che aveva posto in essere; ─ ai sensi dell’art. 1406 c.c.

«ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta»; ─ nella specie, «alla luce della documentazione esaminata», si deve ritenere«che vi sia stato un comportamento concludente da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che ha manifestato l’accettazione alla cessione del contratto che la legava al Consorzio, con riconoscimento della ditta Iemma quale controparte contrattuale»; ─ non si spiegherebbe altrimenti la circostanza che gli ordini di lavoro venissero in seguito evasi proprio d alla ditta Iemma, come riconosciuto (seppure solo per parte delle somme fatturate) dalla stessa Mec; ─ con la cessione del contratto si è quindi sostituita la ditta Iemma, quale cessionaria, al contraente [OSCURATO:PERSONA], nella posizione giuridica derivante dal contratto stesso, ricorrendo quindi un’ipotesi di successione inter vivosa titolo particolare.

4. Con riferimento alla contrapposta pretesa creditoria della ditta Iemma la Corte ha poi osservato che: ─ questa ammontava al complessivo importo di € 183.590,15, per fatture relative al periodo da ottobre 2013 fino ad aprile 2014; ─ di tale somma deve ritenersi dovuta unicamente la parte riconosciuta dalla stessa appellata pari ad € 76.000,00 (portata in compensazione dalla sentenza di primo grado); non vi è prova, infatti, che i servizi indicati nelle fatture e contestati siano stati effettivamente resi; ─ parte appellante, a verbale d’udienza non ha insistito nelle deduzioni istruttorie, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni; ─ il motivo d’appello sul punto deve, pertanto, essere respinto.

5. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso, con il quale propone anche ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo del ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA]. deduce «omesso/carente esame di molteplici fatti, elementi ed indici rilevanti per il giudizio, quali emergenti dalle risultanze documentali ed oggetto di discussione tra le parti e conseguente omessa/insufficiente motivazione, in quanto, se tali fatti, elementi ed indici fossero stati esaminati e valutati anche nel loro insieme e con coerenza logica, gli stessi non avrebbero potuto consentire l’erronea decisione oggi impugnata» (così nella intestazione).

A base della censura è posto l’assunto secondo cui «la [OSCURATO:PERSONA] era giunta nel possesso del bene attraverso un atto di nomina del terzo assolutamente inefficace ed inopponibile all’esponente».

Ciò, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto desumersi dal contenuto dei provvedimenti resi in sede cautelare dal Tribunale di Pisa rispetto alla controversia insorta tra la [OSCURATO:PERSONA] C .

M .

S . r . l . in concordato preventivo ed il [OSCURATO:PERSONA] S . r . l . nonché contro la stessa ditta Iemma al fine ottenere il rilascio dell’azienda da esse illegittimamente detenuta; in tali provvedimenti – rileva la ricorrente – era infatti inequivocabilmente affermato che, a termini di contratto, il Consorzio era il solo soggetto obbligato ad acquistare l’azienda affittata prima della scadenza del contratto di affitto (31 ottobre 2013) e che la nomina prevista a favore di eventuale terzo – da effettuarsi entro il medesimo termine del 31ottobre 2013 – era esclusivamente da riferirsi alla facoltà di acquisto dell’azienda e non anche all’intero contratto di affitto con obbligo di acquisto.

Sostiene la ricorrente che, pertanto, la successiva nomina effettuata dal Consorzio in favore di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto garantire a quest’ultimo la possibilità di subentrare legittimamente nella posizione contrattuale del primo solo in caso di accettazione e/o adesione del Concordato della [OSCURATO:PERSONA] C .

M . , il che non era mai avvenuto ma era anzi fermamente contestato.

Rimarca che, peraltro, il contratto d’affitto tra C.N.C.M. e il Consorzio era già scaduto in data 31 ottobre 2013 , anteriormente al periodo cui lo Iemma riferisce il proprio subingresso.

Nega che alcun rilievo potesse assegnarsi alla circostanza che il Consorzio non aveva richiesto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento dei canoni , rilevando che anche il Consorzio, per il periodo in questione, era privo di legittimazione e che a vantare pretese circa il pagamento dei canoni maturati dal mese di novembre 2013 al mese di aprile 2014 era piuttosto la società concordataria (C.N.C.M.) proprietaria dell’area e dei cantieri(del che la difesa della ricorrente aveva avuto diretta conferma da una comunicazione indirizzatagli dal commissario liquidatore del concordato in data 23 dicembre 2014).

Contesta che in alcun modo la condotta da essa assunta potesse considerarsi quale comportamento concludente nel senso di riconoscere la [OSCURATO:PERSONA] quale legittima controparte contrattuale, evidenziando che, come già dedotto in primo grado, il versamento dei canoni era stato effettuato al solo scopo di scongiurare il minacciato blocco dell’accesso al capannone.

Riprova di ciò ─ deduce ─ era data dalla transazione da essa stipulata con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in l iquidazione e concordato preventivo, ora S.r.l.,tramite cui le parti avevano definito il contenzioso insorto con la procedura concordataria rispetto alla richiesta di pagamento avanzata per l’indennità di occupazione senza titolo dell’area per i mesi da novembre 2013 ad aprile 2014.

Rileva che, in esecuzione di tale accordo, essa ha corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e concordato preventivo la somma di € 35.000,00, a tacitazione di ogni e qualsiasi richiesta da parte della procedura per la suddetta occupazione, sebbene per lo stesso periodo avesse già versato alloIemma i canoni di locazione in questione.

2. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità predetta, denuncia violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in riferimento agli artt.350, 352 e 356 e 112, 113 cod. proc. civ.,ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ..

Deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la richiesta di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello fosse indicativa della rinuncia alla prova per testi non ammessa in primo grado, dal momento che, a differenza del giudizio di primo grado, la disciplina del processo d’appello non fissa decadenze o preclusioni al riguardo e tali richieste erano state proposte in appello e confermate in sede di precisazione delle conclusioni.

3. Il motivo posto a fondamento del ricorso principale è inammissibile.

Si prospetta con esso un vizio motivazionale in termini estranei al paradigma censorio di cui al num. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ..

Giova al riguardorammentare che oggetto del vizio di cui all’ art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez.

U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez.

U. n. 8053 del 2014).

Il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass.Sez.

U. n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della «domanda» in sede di gravame (v.

Cass. n. 22786 del 2018).

Orbene, nella specie, ciò di cui si denuncia l’omesso o carente esame è una serie di documenti, peraltro evocati in termini inosservanti degli oneri di specificità e au tosufficienza imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in funzione della sollecitazione ad una complessiva rilettura del materiale istruttorio e della selezione dei fatti a tal fine rilevanti: operazione certamente non consentita alla Corte di legittimità.

Appare inoltre evidente anche l’aspecificità della censura che, lungi dal confrontarsi con le ragioni addotte in sentenza a fondamento della operata qualificazione, se ne disinteressa per proporne una opposta basata su una diversa e inconferente ricognizione fattuale.

La Corte di merito ha invero selezionato, dal complesso rapporto quadrilatero analiticamente descritto, solo il segmento riguardante il rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA], da un lato , e [OSCURATO:SOCIETA]., dall’altro , (sostanzialmente parificato ad un subaffitto parziale) evidenziando che gli elementi acquisiti giustificavano il convincimento che,in tale rapporto, al Consorzio fosse validamente subentrato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1406 ss. cod. civ., lo Iemma,nella posizione di subaffittante.

Tale qualificazione è in ricorso contestata sulla base di argomenti che fanno leva su una considerazione più ampia del rapporto, coinvolgente anche quello a monte tra la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato e il Consorzio.

Si tratta, però , di impostazione censoria che, oltre a scontare i profili di inammissibilità sopra rilevati, non coglie l’effettiva ratio decidendi che, nell’isolare il detto segmento del rapporto, ha implicitamente anche espresso un giudizio di irrilevanza, nel rapporto interno tra contraente ceduto (Mec) e cessionario (Iemma), delle vicende relative alrapporto a monte (tra C.N.C.M. e Consorzio).

Valutazione questa che non è specificamente censuratae che di per sé evidenzia anche la non decisività delle circostanze evocate in ricorso.

In tal senso varrà in particolare evidenziare che il riferimento ai limiti ed alle condizioni nelle quali era prevista la possibilità di indicare un terzo quale acquirente della più estesa azienda oggetto del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Consorzio non può apparire decisiv o nella più limitata prospettiva considerata dalla Corte d’appello, riguardante il diverso rapporto tra Consorzio e Mec, anche oggettivamente diverso in quanto riferito non all’intera azienda ma al solo [OSCURATO:PERSONA].

Anche la scadenza del contratto a monte tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Consorzio non assume rilievo nella prospettiva accolta dal giudice d’appello che ha piuttosto valorizzato il dato di fatto, in sé incontestato, che tale scadenza non aveva comunque impedito ─ almeno fino a quando non è stata fatta valere giudizialmente ─ la protratta detenzione del detto [OSCURATO:PERSONA] e delle strutture connesse da parte del Consorzio e, in dipendenza del subcontratto dallo stesso stipulato e poi ceduto allo Iemma , l’utilizzo da p arte di [OSCURATO:SOCIETA]..

L’assunto poi secondo cui erroneamente la Corte d’appello avrebbe ravvisato accettazione tacita della cessione nel comportamento di Mec si appalesa di natura meramente fattuale e oppositiva, priva pertanto di apprezzabile significato censorio.

4. L ’unico motivo posto a fondamento del ricorso incidentale è infondato.

Dispone l’art. 352 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149): «Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; …».

Tale disposizione pone evidentemente unascansione cronologica tra le attività da compiersi nel giudizio di appello; lo schema in particolare vede succedersi nell’ordine: a) la trattazionevera e propria, regolata dall’art. 350, destinata anche ai provvedimenti sulla eventuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata (art. 351); b) l’eventuale assunzione dei mezzi istruttori che il giudice d’appello ritenga di dover ammettere; c) la vera e propria fase decisoria aperta dall’invito alle parti di precisare le conclusioni.

Tale invitopresuppone dunque, alternativamente: i) l’esaurimento dell’assunzione delle prove ammesse in appello; ii) oppure, l’insussistenza dei pre supposti perché abbia a provvedersi sull’assunzione dimezzi istruttori.

Tale ultima evenienza può a sua volta verificarsi: • nel caso in cui manchino richieste di assunzione o rinnovazione della prova in appello; • o ppure, nel caso in cui, pur in presenza di siffatte richieste, il giudice ritenga che non possano o non debbano essere ammesse.

Nell’uno e nell’altro caso è, però , evidente che la fissazione di un’udienza per la precisazione delle conclusioni presuppone una delibazione, sia pur implicita, circa l’avvenuto esaurimento della fase, apparendo incompatibile con l’architettura delineata dalle norme la tesi sottesa alla censura in esame secondo cui, con la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, non p otrebbe ancora ritenersi esaurita la possibilità di insistere nelle richieste istruttorie e, correlativamente, la concorde richiesta di tale fissazione non potrebbe ritenersi indicativa della rinuncia alle prime.

Appare al contrario corretta, in quanto coerente con l’esposta ricostruzione, la valutazione nella specie operata dal giudice a quo , secondo cui la richiesta, concordemente operata dalle parti,di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello non può che ritenersi indicativa della rinuncia alla prova per testi non ammessa in primo grado.

La lettura delle disposizioni sul giudizio di appello, anche al di là dell’applicazione dei principi che governano il giudizio di primo grado e che troverebbero applicazione ex art. 359 c.p.c., conferma invero che un atteggiamento come quello valorizzato dalla Corte territoriale, cioè di espressa e congiunta richiesta delle parti e dunque anche da parte dell’odierno ricorrente incidentale di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non può che implicare una rinuncia all’ammissione delle prove riproposte con l’atto di appello.

Tanto in particolare è a dirsi in un caso quale quello di specie in cui le prove — come lo stesso controricorrente evidenzia nell’esposizione del fatto — erano state ritenute superflue dal tribunale e non erano state oggetto di valutazione e dunque erano state, evidentemente, oggetto di riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e non di motivo di appello (sebbene, può incidentalmente notarsi, anche in tal caso la scansione dell’art. 352potrebbe autorizzare a leggere, in una prospettiva attenta al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, nella richiesta di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, una rinuncia alleprove, cioè allo stesso motivo di appello).

La sollecitazione a provvedere sulle prove riproposte ex necesse deve collocarsi prima che si provveda a norma dell’art. 352 e,dunque, se la rimessione in decisione è sollecitata dalla stessa parte, che sceglie di non insistere nell’ammissione delle prove riproposte, il suo atteggiamento è concludente nel senso della rinuncia.

5. Per le considerazioni che precedono il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale deve essere rigettato.

6. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorr ente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricors o principale; rigetta il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19616/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] di Patti (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lostudio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 72 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale Procuratore Generale di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentat o e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Gianardi(p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); [OSCURATO:PERSONA] d’azienda – Cessione del contratto -Fattispecie –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 329 /20 20 , depositata il 19 marzo2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel 2014, la ditta [OSCURATO:PERSONA] chiedendo accertarsi che la convenuta non aveva diritto al pagamento di euro 182.134,96, compresa Iva, a titolo di canone per l’affitto di una azienda in Pisa, via della Darsena, costituita da capannoni ed aree adibite a lavorazioni di grandi imbarcazioni, per il periodo 1°n ovembre 2013 - 10 maggio 2014 con la conseguente condanna della stessa alla restituzione della detta somma, già versataper tale causale. Chiese inoltre accertarsi che nulla doveva essa istante al convenuto per ogni altro titolo e/o causa e, in subordine, ove fosse accertat a la debenza della somma portata dalle fatture per i consumi, operarsi la compensazione con l’importo preteso in restituzione, con la conseguente condanna del convenuto al pagamento della differenza pari ad euro 107.439,56. Il convenuto resistette alla domanda ed instò, in riconvenzione, per la condanna della Mec al pagament o del complessivo importo di € 183.590,15 portato da fatture emesse in relazione a servizi e prestazioni asseritamente resinel periodo ottobre 2013 – aprile 2014 . Con sentenza n. 644 del 26 luglio 2016 il Tribunale accolse parzialmente la domanda principale ; operata la compensazione con i crediti del convenuto per le prestazioni non contestate dall’att rice , condannòSalvatore Iemma a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. la somma residua di € 106.127,82 oltre interessi legali dalla domandaed oltre alle spese processuali. 2. Pronunciando sul gravame interposto dallo Iemma, per il tramite del suo procuratore generale, la Corte d’appello di Genova, in parziale accoglimento dello stesso e in conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di restituzione della somma di € 182.134,00 proposta da lla [OSCURATO:SOCIETA] e l’ ha condannat a al pagamento in favore dell’appella nte della somma di € 76 . 007,14 (riconosciuta in primo grado e portata in compensazione dal primo giudice sulla ivi accolta contrapposta pretesa restitutoria), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Ha quindi condannato l’appellante alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. 3. Diversamente dal primo giudice, la Corte ligure ha infatti ritenuto che sussistesse in capo allo Iemma il diritto a riceversi i canoni d’affitto corrispostigli e che fosse, pertanto , infondata l’azione di ripetizione di indebito. Ciò sulla base delle seguenti considerazioni: A)in fatto: ─ con contratto datato 11 aprile 2011 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo stipulava con il [OSCURATO:PERSONA] un contratto avente ad oggetto l’affitto di una azienda in Pisa, via della Darsena, costituita da capannoni ed aree adibite a lavorazioni di grandi imbarcazioni; ─ l ’affitto era , da contratto , preordinato al futuro acquisto del complesso aziendale; era previsto il pagamento di un corrispettivo mensile, da imputarsi in conto prezzo della futura vendita, in forza di un’opzione per l’acquisto da esercitarsi entro trentamesi dalla stipula; ─ c on successivo contratto datato 19 maggio 2011 l’affittuario, [OSCURATO:PERSONA],concedeva in utilizzo l’unità produttiva denominata Capannone “Uno”, munito delle attrezzature produttive ivi installate,a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s . n . c .; ─ nel contratto era previsto il pagamento di un canone mensile composto da una “quota fissa” per l’utilizzo dellastruttura (il Capannone “Uno” con le attrezzature ivi contenute) e da una “quota variabile” composta da: costi delle pubbliche utenze, oneri di smaltimento rifiuti, costi di gestione di varie tipologie di servizi che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto su incarico di Mec, relativi alla gestione degli spazi comuni, alla manutenzione dei servizi igienici, al servizio mensa, alla fornitura di manodopera; ─ veniva pattuito il divieto di cessione del contratto solo per l’utilizzatrice Mec; ─ al Consorzio, nell’ambito del contratto da esso stipulato l’ 11 aprile 2011 con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., era concessa la facoltà di nominare un terzo, per l’esercizio dell’opzione all’acquisto dell’azienda; ─ il Consorzio, con atto di nomina di terzo ricevuto dal notaio in data 22 ottobre 2013, nominava ex art. 1401 cod. civ. , [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale; ─ non risulta da alcun documento, né per vero è stato dedotto, che il Consorzio abbia richiesto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento dei canoni (il Consorzio sarebbe creditore dei canoni ove si escludesse la legittimazione della ditta Iemma); ─il Consorzio e la ditta Iemma hanno comunicato a Mec (mail datate 26 e 29novembre 2013) la nomina della ditta Iemma quale terzo ex art.1401 c.c.; ─la ditta Iemma ha svolto i servizi già previsti nel contratto in origine stipulato tra il Consorzio e Mec in favore di quest’ultima; ha altresì emesso le fatture per il pagamento dei canoni mensili e per il pagamento dei consumi e dei servizi resi; ─ successivamente la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, nel gennaio 2014, ha ottenuto provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. nei confronti del Consorzio e della ditta Iemma , per la restituzione delle aree, confermato in sede di reclamo; ─ in data 10 maggio 2014 la ditta Iemma ha rilasciato le aree nella disponibilità della società in concordato preventivo; ─ nel periodo di occupazione dell’area [OSCURATO:SOCIETA]. ha pagato le fatture mensili relative al canone locatizio a Iemma ed in più ha conferito diversi ordini; B) in diritto:─ la ditta Iemma ha di fatto assunto la posizione che in precedenza era del [OSCURATO:PERSONA], il quale si è via via “defilato” dai rapporti contrattuali che aveva posto in essere; ─ ai sensi dell’art. 1406 c.c. «ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta»; ─ nella specie, «alla luce della documentazione esaminata», si deve ritenere«che vi sia stato un comportamento concludente da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che ha manifestato l’accettazione alla cessione del contratto che la legava al Consorzio, con riconoscimento della ditta Iemma quale controparte contrattuale»; ─ non si spiegherebbe altrimenti la circostanza che gli ordini di lavoro venissero in seguito evasi proprio d alla ditta Iemma, come riconosciuto (seppure solo per parte delle somme fatturate) dalla stessa Mec; ─ con la cessione del contratto si è quindi sostituita la ditta Iemma, quale cessionaria, al contraente [OSCURATO:PERSONA], nella posizione giuridica derivante dal contratto stesso, ricorrendo quindi un’ipotesi di successione inter vivosa titolo particolare. 4. Con riferimento alla contrapposta pretesa creditoria della ditta Iemma la Corte ha poi osservato che: ─ questa ammontava al complessivo importo di € 183.590,15, per fatture relative al periodo da ottobre 2013 fino ad aprile 2014; ─ di tale somma deve ritenersi dovuta unicamente la parte riconosciuta dalla stessa appellata pari ad € 76.000,00 (portata in compensazione dalla sentenza di primo grado); non vi è prova, infatti, che i servizi indicati nelle fatture e contestati siano stati effettivamente resi; ─ parte appellante, a verbale d’udienza non ha insistito nelle deduzioni istruttorie, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni; ─ il motivo d’appello sul punto deve, pertanto, essere respinto. 5. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso, con il quale propone anche ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. 6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA]. deduce «omesso/carente esame di molteplici fatti, elementi ed indici rilevanti per il giudizio, quali emergenti dalle risultanze documentali ed oggetto di discussione tra le parti e conseguente omessa/insufficiente motivazione, in quanto, se tali fatti, elementi ed indici fossero stati esaminati e valutati anche nel loro insieme e con coerenza logica, gli stessi non avrebbero potuto consentire l’erronea decisione oggi impugnata» (così nella intestazione). A base della censura è posto l’assunto secondo cui «la [OSCURATO:PERSONA] era giunta nel possesso del bene attraverso un atto di nomina del terzo assolutamente inefficace ed inopponibile all’esponente». Ciò, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto desumersi dal contenuto dei provvedimenti resi in sede cautelare dal Tribunale di Pisa rispetto alla controversia insorta tra la [OSCURATO:PERSONA] C . M . S . r . l . in concordato preventivo ed il [OSCURATO:PERSONA] S . r . l . nonché contro la stessa ditta Iemma al fine ottenere il rilascio dell’azienda da esse illegittimamente detenuta; in tali provvedimenti – rileva la ricorrente – era infatti inequivocabilmente affermato che, a termini di contratto, il Consorzio era il solo soggetto obbligato ad acquistare l’azienda affittata prima della scadenza del contratto di affitto (31 ottobre 2013) e che la nomina prevista a favore di eventuale terzo – da effettuarsi entro il medesimo termine del 31ottobre 2013 – era esclusivamente da riferirsi alla facoltà di acquisto dell’azienda e non anche all’intero contratto di affitto con obbligo di acquisto. Sostiene la ricorrente che, pertanto, la successiva nomina effettuata dal Consorzio in favore di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto garantire a quest’ultimo la possibilità di subentrare legittimamente nella posizione contrattuale del primo solo in caso di accettazione e/o adesione del Concordato della [OSCURATO:PERSONA] C . M . , il che non era mai avvenuto ma era anzi fermamente contestato. Rimarca che, peraltro, il contratto d’affitto tra C.N.C.M. e il Consorzio era già scaduto in data 31 ottobre 2013 , anteriormente al periodo cui lo Iemma riferisce il proprio subingresso. Nega che alcun rilievo potesse assegnarsi alla circostanza che il Consorzio non aveva richiesto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento dei canoni , rilevando che anche il Consorzio, per il periodo in questione, era privo di legittimazione e che a vantare pretese circa il pagamento dei canoni maturati dal mese di novembre 2013 al mese di aprile 2014 era piuttosto la società concordataria (C.N.C.M.) proprietaria dell’area e dei cantieri(del che la difesa della ricorrente aveva avuto diretta conferma da una comunicazione indirizzatagli dal commissario liquidatore del concordato in data 23 dicembre 2014). Contesta che in alcun modo la condotta da essa assunta potesse considerarsi quale comportamento concludente nel senso di riconoscere la [OSCURATO:PERSONA] quale legittima controparte contrattuale, evidenziando che, come già dedotto in primo grado, il versamento dei canoni era stato effettuato al solo scopo di scongiurare il minacciato blocco dell’accesso al capannone. Riprova di ciò ─ deduce ─ era data dalla transazione da essa stipulata con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in l iquidazione e concordato preventivo, ora S.r.l.,tramite cui le parti avevano definito il contenzioso insorto con la procedura concordataria rispetto alla richiesta di pagamento avanzata per l’indennità di occupazione senza titolo dell’area per i mesi da novembre 2013 ad aprile 2014. Rileva che, in esecuzione di tale accordo, essa ha corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e concordato preventivo la somma di € 35.000,00, a tacitazione di ogni e qualsiasi richiesta da parte della procedura per la suddetta occupazione, sebbene per lo stesso periodo avesse già versato alloIemma i canoni di locazione in questione. 2. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità predetta, denuncia violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in riferimento agli artt.350, 352 e 356 e 112, 113 cod. proc. civ.,ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.. Deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la richiesta di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello fosse indicativa della rinuncia alla prova per testi non ammessa in primo grado, dal momento che, a differenza del giudizio di primo grado, la disciplina del processo d’appello non fissa decadenze o preclusioni al riguardo e tali richieste erano state proposte in appello e confermate in sede di precisazione delle conclusioni. 3. Il motivo posto a fondamento del ricorso principale è inammissibile. Si prospetta con esso un vizio motivazionale in termini estranei al paradigma censorio di cui al num. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.. Giova al riguardorammentare che oggetto del vizio di cui all’ art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass.Sez. U. n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della «domanda» in sede di gravame (v. Cass. n. 22786 del 2018). Orbene, nella specie, ciò di cui si denuncia l’omesso o carente esame è una serie di documenti, peraltro evocati in termini inosservanti degli oneri di specificità e au tosufficienza imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in funzione della sollecitazione ad una complessiva rilettura del materiale istruttorio e della selezione dei fatti a tal fine rilevanti: operazione certamente non consentita alla Corte di legittimità. Appare inoltre evidente anche l’aspecificità della censura che, lungi dal confrontarsi con le ragioni addotte in sentenza a fondamento della operata qualificazione, se ne disinteressa per proporne una opposta basata su una diversa e inconferente ricognizione fattuale. La Corte di merito ha invero selezionato, dal complesso rapporto quadrilatero analiticamente descritto, solo il segmento riguardante il rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA], da un lato , e [OSCURATO:SOCIETA]., dall’altro , (sostanzialmente parificato ad un subaffitto parziale) evidenziando che gli elementi acquisiti giustificavano il convincimento che,in tale rapporto, al Consorzio fosse validamente subentrato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1406 ss. cod. civ., lo Iemma,nella posizione di subaffittante. Tale qualificazione è in ricorso contestata sulla base di argomenti che fanno leva su una considerazione più ampia del rapporto, coinvolgente anche quello a monte tra la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato e il Consorzio. Si tratta, però , di impostazione censoria che, oltre a scontare i profili di inammissibilità sopra rilevati, non coglie l’effettiva ratio decidendi che, nell’isolare il detto segmento del rapporto, ha implicitamente anche espresso un giudizio di irrilevanza, nel rapporto interno tra contraente ceduto (Mec) e cessionario (Iemma), delle vicende relative alrapporto a monte (tra C.N.C.M. e Consorzio). Valutazione questa che non è specificamente censuratae che di per sé evidenzia anche la non decisività delle circostanze evocate in ricorso. In tal senso varrà in particolare evidenziare che il riferimento ai limiti ed alle condizioni nelle quali era prevista la possibilità di indicare un terzo quale acquirente della più estesa azienda oggetto del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Consorzio non può apparire decisiv o nella più limitata prospettiva considerata dalla Corte d’appello, riguardante il diverso rapporto tra Consorzio e Mec, anche oggettivamente diverso in quanto riferito non all’intera azienda ma al solo [OSCURATO:PERSONA]. Anche la scadenza del contratto a monte tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Consorzio non assume rilievo nella prospettiva accolta dal giudice d’appello che ha piuttosto valorizzato il dato di fatto, in sé incontestato, che tale scadenza non aveva comunque impedito ─ almeno fino a quando non è stata fatta valere giudizialmente ─ la protratta detenzione del detto [OSCURATO:PERSONA] e delle strutture connesse da parte del Consorzio e, in dipendenza del subcontratto dallo stesso stipulato e poi ceduto allo Iemma , l’utilizzo da p arte di [OSCURATO:SOCIETA].. L’assunto poi secondo cui erroneamente la Corte d’appello avrebbe ravvisato accettazione tacita della cessione nel comportamento di Mec si appalesa di natura meramente fattuale e oppositiva, priva pertanto di apprezzabile significato censorio. 4. L ’unico motivo posto a fondamento del ricorso incidentale è infondato. Dispone l’art. 352 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149): «Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; …». Tale disposizione pone evidentemente unascansione cronologica tra le attività da compiersi nel giudizio di appello; lo schema in particolare vede succedersi nell’ordine: a) la trattazionevera e propria, regolata dall’art. 350, destinata anche ai provvedimenti sulla eventuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata (art. 351); b) l’eventuale assunzione dei mezzi istruttori che il giudice d’appello ritenga di dover ammettere; c) la vera e propria fase decisoria aperta dall’invito alle parti di precisare le conclusioni. Tale invitopresuppone dunque, alternativamente: i) l’esaurimento dell’assunzione delle prove ammesse in appello; ii) oppure, l’insussistenza dei pre supposti perché abbia a provvedersi sull’assunzione dimezzi istruttori. Tale ultima evenienza può a sua volta verificarsi: • nel caso in cui manchino richieste di assunzione o rinnovazione della prova in appello; • o ppure, nel caso in cui, pur in presenza di siffatte richieste, il giudice ritenga che non possano o non debbano essere ammesse. Nell’uno e nell’altro caso è, però , evidente che la fissazione di un’udienza per la precisazione delle conclusioni presuppone una delibazione, sia pur implicita, circa l’avvenuto esaurimento della fase, apparendo incompatibile con l’architettura delineata dalle norme la tesi sottesa alla censura in esame secondo cui, con la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, non p otrebbe ancora ritenersi esaurita la possibilità di insistere nelle richieste istruttorie e, correlativamente, la concorde richiesta di tale fissazione non potrebbe ritenersi indicativa della rinuncia alle prime. Appare al contrario corretta, in quanto coerente con l’esposta ricostruzione, la valutazione nella specie operata dal giudice a quo , secondo cui la richiesta, concordemente operata dalle parti,di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello non può che ritenersi indicativa della rinuncia alla prova per testi non ammessa in primo grado. La lettura delle disposizioni sul giudizio di appello, anche al di là dell’applicazione dei principi che governano il giudizio di primo grado e che troverebbero applicazione ex art. 359 c.p.c., conferma invero che un atteggiamento come quello valorizzato dalla Corte territoriale, cioè di espressa e congiunta richiesta delle parti e dunque anche da parte dell’odierno ricorrente incidentale di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non può che implicare una rinuncia all’ammissione delle prove riproposte con l’atto di appello. Tanto in particolare è a dirsi in un caso quale quello di specie in cui le prove — come lo stesso controricorrente evidenzia nell’esposizione del fatto — erano state ritenute superflue dal tribunale e non erano state oggetto di valutazione e dunque erano state, evidentemente, oggetto di riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e non di motivo di appello (sebbene, può incidentalmente notarsi, anche in tal caso la scansione dell’art. 352potrebbe autorizzare a leggere, in una prospettiva attenta al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, nella richiesta di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, una rinuncia alleprove, cioè allo stesso motivo di appello). La sollecitazione a provvedere sulle prove riproposte ex necesse deve collocarsi prima che si provveda a norma dell’art. 352 e,dunque, se la rimessione in decisione è sollecitata dalla stessa parte, che sceglie di non insistere nell’ammissione delle prove riproposte, il suo atteggiamento è concludente nel senso della rinuncia. 5. Per le considerazioni che precedono il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale deve essere rigettato. 6. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorr ente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricors o principale; rigetta il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principa
Sentenza Cassazione n. 22273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris