CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17965/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (hinc:CGT2), con la sentenza n. 842/2025 depositata in data 15/07/2025, haNumero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026respinto l’appello proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenzadella Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto, n. 115/2024,la quale aveva, a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla contribuentecontro la cartella di pagamento n. 0972023 01021 74683000 di Euro 110,10(comprese le spese di notifica), relativa ai tributi consortili degli anni 2020e 2021, ai quali venivano assoggettati da parte del Consorzio, due fabbricatiad uso residenziale di proprietà della contribuente.1.1. In sintesi, la CGT2 ha ritenuto corretta la riscossione mediante ruolo einfondato il motivo d’appello incentrato sul difetto di motivazione dellacartella impugnata (peraltro motivata per relationem ai perimetri dicontribuenza e ai piani di classifica approvati dalle autorità competenti,trattandosi di atti per i quali sussistono forme ufficiali di pubblicazione e chesi presumono conosciuti o conoscibili dai consorziati). Il giudice d’appello hapoi ritenuto corrette (anche) le spese applicate, in misura forfettaria, per lanotifica a mezzo pec. Infine, ha rilevato che l’introduzione del comma 5-bisnell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la prova per presunzioninell’ambito del processo tributario. In ogni caso, ha ritenuto che daidocumenti tecnici attestati l’esecuzione delle opere fosse riscontrabile laprova del beneficio.2. Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con sette motivi.3. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:PERSONA] si è costituita concontroricorso.4. In data 19/12/2025 è stata comunicata la proposta di definizione in viaanticipata il giudizio, con la declaratoria di inammissibilità.5. La ricorrente, in data 24/12/2025, ha proposto opposizione ex art. 380-bis c.p.c. e, nello stesso giorno, ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.6. Anche la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare occorre dare atto che il ricorso in cassazione non èstato notificato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, cherisulta, dalla lettura della sentenza impugnata, parte del giudizio di secondogrado. Non è, tuttavia, necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo, ai finidell’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente dellariscossione, in ragione dell’inammissibilità del ricorso, in continuità conl’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U,22/03/2010, n. 6826).1.1. I motivi di ricorso sono stati così indicati e illustrati dallacontribuente.1- i motivi di richiesta di annullamento della cartella di pagamentoesposti in primo grado, a cui si riporta, devono intendersi quivitrascritti, specie per quelli a cui non ha ricevuto risposta; ad essi siaggiungono …»2- «nullità della sentenza n. 115/24 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Grosseto, posto che la condanna allespese di giudizio della ricorrente, eccede in modo sproporzionato ilvalore della causa; quest’ultimo infatti è di €. 110,00, mentre lacondanna alle spese è di circa €. 1.000,00; le spese liquidate sonopertanto, maggiori di circa il 1000X100 rispetto al valore dellacontroversia, in palese violazione dell’art. 91 c.p.c., IV co. c.p.c. chedispone….. nelle cause previste dall'articolo 82, I° co. le spese,competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare ilvalore della domanda.»Nell’illustrazione del motivo la parte afferma quanto di seguitoriportato: «Altresì, la sentenza n. 842/24 resa dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Toscana per la condanna alle spesedi giudizio per €. 400,00 oltre accessori (circa €. 550,00), superiori alvalore della causa di €. 110,00 è stata emessa in palese violazioneNumero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’art. 91 c.p.c. e giurisprudenza di Legittimità e merito consolidatesulla materia, viziandola irrimediabilmente.»3- «Mancata risposta all’eccezione di merito sollevata con lapresentazione della [OSCURATO:PERSONA] redatta dal Geom. [OSCURATO:PERSONA],che certifica l’assenza totale di attività del Consorzio, nel perimetro dicontribuenza di ubicazione degli immobili de qua, in particolare neltessuto urbano, condizione necessaria per rifiutare l’assolvimento deltributo. Pur non evocando il sinallagma, ossia l’equilibrio valoriale, tral’attività svolta dal Consorzio ed il beneficio conseguito dal consorziatoper i suoi immobili, comunque il Giudice di Legittimità, ha affermatocostantemente, che il beneficio deve essere concreto e non astratto,deve essere diretto ed immediato, o anche indiretto, ma fruibile everificabile. Queste richiamate condizioni non ricorrono nellafattispecie in trattazione.»4- «Benché la ricorrente, poi appellante avesse richiesto in primo esecondo grado l’indicazione dei benefici diretti o anche indiretti chegli immobili assoggettati traessero dall’attività consortile, affinchéfosse assolto il tributo, non ha ottenuto alcuna risposta dall’Enteimpositore. Ma il Consorzio resistente, arrampicandosi sui vetri, hatrascritto la didascalia riportata nello statuto istitutivo del Consorzioche elenca le attività che l’Ente dovrebbe svolgere in loco; ma tra leprescrizioni contenute nello statuto e l’attività concreta, esecutivadello statuto stesso, intercorre l’abisso dell’assenza di attività, ragionper cui, il Consorzio non è stato in condizione di elencare alcunaimmobili gravati. [OSCURATO:PERSONA] d’Appello ha fatto propria quellatrascrizione statutaria delle incombenze programmatiche di cui èonerato il Consorzio ed ha ritenuto, erroneamente, che fosse l’elencodelle attività concretamente svolte in loco, legittimanti la pretesacreditoria consortile. (….contributi di bonifica per la manutenzioneNumero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026della rete, opere idrauliche, presidio idrogeologico e disponibilitàirrigua, pulizia di fossi e canali per garantire il deflusso delle acquemeteoriche ecc).»La ricorrente evidenzia che nessuna di tali attività è svolta dalConsorzio nelle zone in cui si trovano gli immobili, traendo confermadi quanto affermato sia dalla perizia, sia dal fatto che quest’ultimanon sia stata contestata espressamente dalla controparte, che si èlimitata a evocare le competenze istituzionali, con una prospettazionesulla quale si è appiattito il giudice di seconde cure.5- «[OSCURATO:PERSONA] non ha correttamente interpretato la sentenza dellaSuprema Corte ed infatti nell’ultima parte in commento, ha censuratola Corte di II° grado come a seguito: “ ……………la C.T.R. che non hafatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati diquesta Corte e sopra richiamati, ritenendo superata la presunzioneche i fondi compresi nel suddetto perimetro di contribuenza avesserogoduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate (Cassaz.8/02/23 n. 3809)”.La legge n. 130/2022 ha invertito l’onere della prova conl’introduzione del co. 5 bis all’art. 7 D.Lgs. 546/92. In precedenza,l’onere della prova del mancato beneficio per aver diritto all’esenzionedel tributo, incombeva sul contribuente che doveva dimostrare di nonricevere benefici dall’opera consortile; la novella legislativa invece, hadisciplinato in maniera opposta la materia, ribaltando l’onereprobatorio sul Consorzio per cui la presunzione di vantaggiositàdell’attività svolta dal Consorzio non può più essere presunta, per lasemplice approvazione del piano di classifica da parte dell’OrganoRegionale Vigilante, di conseguenza, l’onere probatorio grava sempree comunque sul Consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del“piano di classifica” e dell’insistenza dell’immobile nel “ perimetro dicontribuenza”.Numero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026In sostanza, dopo l’introduzione della legge n. 130/2022, e dell’art. 7co. 5 bis D.Lgs. 546/92, è sempre il Consorzio onerato della provadell’effettiva sussistenza dei presupposti per l’esazione dei contributidi bonifica.Per quanto precede, in particolare per il co. 5 bis art. 7 è statorichiamato anche con la memoria di replica alla costituzione delConsorzio, a seguito del ricorso introduttivo, ed è stato prodottol’intero commento della dottrina reperito su T –WEB, ma anche in talefrangente, il Giudice è stato distratto e non ha istruito il processosecondo i dettami della novella legislativa, non avendola affattoapplicata; è stata disattesa inoltre, anche la pregressa giurisprudenzain materia, atteso che comunque i Consorzi non sono mai stati, deltutto esonerati dalla prova di indicare i benefici tratti dagli immobilidei consorziati, ancorchè ricadenti nel perimetro di contribuenza, peril sol fatto di aver ottenuto l’approvazione del piano di classifica; secome nel caso, il consorziato contesta l’esistenza di benefici, lagiurisprudenza di legittimità prevedeva e prevede, il ribaltamentodell’onere sul Consorzio. Nel pregresso quindi la condizione affinchè ilConsorzio fosse onerato della prova dei benefici, era la contestazionedel contribuente. In atto invece, l’onere della prova dei benefici, postentrata in vigore della L. 130/22, è sempre e comunque a carico delConsorzio, ma sia il Giudice monocratico in prima istanza, sia ilCollegio in appello, hanno rivelato preoccupanti e/o inquietanti limitiprofessionali, avendo trascurato di aggiornarsi, con l’entrata in vigoredella novella legislativa, ignorandola del tutto!»Con tale motivo la ricorrente, in sostanza, contesta la decisioneimpugnata per aver dato rilievo all’approvazione dei piani di classificacon delibera della [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente rileva chese il contribuente fornisce la prova concreta, come avvenuto nel casodi specie con la produzione della relazione tecnica asseverata da cuiNumero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026risulta l’assenza di vantaggi arrecati dall’attività del consorzio, rivivea carico di quest’ultimo l’onere di provare gli effettivi benefici per ilcontribuente.6- «La decisione assunta, in assenza di verifica della fondatezzaassertiva del Consorzio, (se abbia o meno svolto concretamentenullità assoluta la sentenza emessa, in violazione dell’art. 360 c.p.c.punto 5) … omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.»Sempre nel punto 6 (pag. 9 ricorso in cassazione) si legge: «L'art. 91,quarto comma, c.p.c. dispone che nelle cause previste dall'articolo82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dalgiudice non possono superare il valore della domanda.»La ricorrente lamenta poi il silenzio dei due Comuni sui quali ricadonogli immobili.7- «La nullità conclamata della Cartella di pagamento è tale per assenzaassoluta di motivazione, in palese violazione dell’art. 7 L. 212/2000,art. 21 septies L. 241/’90 - Cassazione Sez. Trib. 25/01/22 n. 2032 eCassaz. Sez. Trib. 5/11/21 n. 31976.»La ricorrente rileva, con riferimento a quest’ultimo motivo, che lacartella non specifica quali interventi siano stati eseguiti dal Consorzionei due territori comunali e, in particolare, nelle due vie d’interessedella ricorrente, che avrebbero apportato benefici agli immobili,presupposti indefettibili per legittimare il Consorzio all’imposizionetributaria. Evidenzia, quindi, che: «La descrizione scarna e lapidaria,come si evince dalla copia estratto della pagina ove sono riportati iruoli dei due anni d’imposizione 2020 e 2021, l’entità del tributo el’indirizzo degli immobili gravati. Non sono riportati altri elementiidonei ed adeguati a giustificare l’assoggettamento.»Numero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/20262. Passando all’esame del ricorso occorre richiamare, in via preliminare,la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il giudizio di cassazioneè un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso,che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loroformulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dalcodice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamentepossedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisaenunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logichepreviste dall'art. 360 c.p.c. (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11603).È stato, inoltre, precisato che il giudizio di cassazione si confronta conun nuovo oggetto di giudizio, delimitato dai motivi di ricorso (o dei ricorsiincidentali) tipicamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., che siavvicinano ad altrettante cause petendi di azioni di impugnativa contro lasentenza di appello o di unico grado. Nel giudizio di cassazione oggetto didecisione è un’azione di invalidazione il cui oggetto è il vizio denunciato. Diconseguenza, i motivi delimitano l’oggetto del giudizio e - trattandosi di unmezzo di impugnazione a critica vincolata e privo di effetto devolutivo -condizionano l’accesso al giudizio di cassazione, quali requisiti diammissibilità dell’impugnazione stessa (art. 375, comma 2, n. 1, cod. proc.civ.), rendendo necessaria la verifica pregiudiziale sulla riconducibilità ai vizitipizzati nell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (Cass., 17/02/2026, n.3566).3. Anche nella giurisprudenza della Corte EDU emerge che il diritto diaccesso ai tribunali non è assoluto, ma può essere sottoposto a dei limiti(CEDU 23/04/2024, Patricolo e altri c. Italia, §§ 69: «il diritto di accesso aitribunali non è assoluto bensì può essere sottoposto a limiti: essi sonoimplicitamente ammessi perché il diritto di accesso per sua stessa naturaesige di essere disciplinato dallo Stato che sotto questo profilo gode di uncerto margine di discrezionalità.», v. anche Trevisanato e altri c. Italia, §33).Numero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026Rientra, quindi, nella discrezionalità dello Stato contraente laconfigurazione del ricorso in cassazione come mezzo di impugnazione acritica vincolata, privo di effetto devolutivo, come dimostrato non solodall’affermazione della Corte EDU, secondo cui: «si deve tenere conto delprocesso complessivamente condotto nell’ordinamento giuridico interno edel ruolo che svolge in quest’ultimo la Corte di cassazione, dato che lecondizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere piùrigorose che per un appello (si vedano, tra altre, Khalfaoui c. Francia, n.34791/97, § 37, CEDU 1999-IX, e Běleš e altri c. Repubblica ceca, n.47273/99, § 62, 12 novembre 2002)» (Corte EDU, 15/09/2016, cit. § 34),ma anche dalla circostanza che le censure della giurisprudenza della CorteEDU non si dirigono tanto sulla struttura del giudizio di cassazione (comedelineata negli artt. 360 ss. c.p.c.), ma su interpretazioni (ritenute)eccessivamente formalistiche (sul punto v. Cass., Sez. U, 18/03/2022, n.8950). Viene, infatti, precisato che: «Le limitazioni applicate, però, nondevono restringere l’accesso di cui dispone la persona in modo e misura taleda compromettere la sostanza stessa del diritto. Inoltre, una limitazionenon è compatibile con l’articolo 6 § 1 qualora non persegua un fine legittimoe non vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegatie i fini che si intende perseguire (si vedano Zubac, sopra citata, § 78; DosSantos Calado e altri, sopra citata, §§ 109-10).» (Corte EDU, 23/04/2024,cit. § 69).3.1. Lo scopo legittimo – che può essere ancorato a esigenze di certezzagiuridica e di buona amministrazione (Corte EDU, 15/09/2016, § 37) – nonè, quindi, sufficiente, essendo necessario un ragionevole rapporto diproporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, tenendo conto di trefattori: «(i) la prevedibilità della restrizione, (ii) da chi (ricorrente o Statoconvenuto) avrebbero dovuto essere sopportate le conseguenze avversedegli errori compiuti durante il procedimento in esito al quale era statonegato al ricorrente l’accesso alla Corte suprema, e (iii) se si potesseNumero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026affermare che le restrizioni in questione peccavano di “eccessivoformalismo” (si vedano Zubac, sopra citata, § 85; [OSCURATO:PERSONA] e altri,sopra citata, §§ 113-16; e [OSCURATO:PERSONA], sopra citata, § 43).» (Corte EDU,23/04/2024, cit. 70).3.2. È bene precisare che il rapporto di proporzionalità tra mezzi e finiche deve connotare la restrizione all’accesso al tribunale ai sensi dell’art. 6CEDU trova quale limite invalicabile – non integrando alcuna interpretazioneformalistica delle norme che scolpiscono i requisiti di accesso al giudizio dilegittimità - il superamento dei ruoli e delle competenze delle parti e delgiudice, imponendo, in particolare, a quest’ultimo un’inammissibile opera diintegrazione dei motivi che devono essere prospettati necessariamentedalla parte tra quelli tipizzati dall’art. 360, primo comma, c.p.c.4. Ciò premesso, nel caso di specie occorre evidenziare che:- il primo motivo – oltre a non indicare uno specifico vizio ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., incorrendo nel difetto del requisito previstonell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. - contiene un mero rinvio perrelationem ai motivi articolati nei giudizi di primo e secondo grado che sonoben diversi dal giudizio di legittimità, il cui accesso è limitato all’indicazionee al riscontro, a pena di inammissibilità, di uno dei vizi indicati nell’art. 360,primo comma, c.p.c.;- il secondo motivo fa riferimento alla statuizione delle spese nel giudiziodi primo grado e non specifica se la sentenza d’appello sia incorsa nel viziodi violazione di legge di cui al n. 3) dell’art. 360, primo comma, c.p.c. o nelvizio di omessa pronuncia di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.(incorrendo nel difetto del requisito previsto nell’art. 366, primo comma, n.4, c.p.c.) Viene poi richiamata, come eccessiva, anche la statuizione dicondanna alle spese di lite. Il motivo è, in ogni caso, inammissibile, inquanto non contesta la violazione di un parametro normativo specifico conriferimento alle disposizioni regolative della liquidazione delle spese di lite,in corrispondenza all’ammontare del valore di causa;Numero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026- il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto –oltre a non evocare un vizio specifico tra quelli indicati nell’art. 360, primocomma, c.p.c. e nemmeno quali siano le disposizioni eventualmente violate,incorrendo nel difetto del requisito previsto nell’art. 366, primo comma, n.4, c.p.c. - la verifica circa i benefici arrecati dall’attività del consorzio agliimmobili gravati dai contributi costituisce l’esito di una valutazione di fattosottratta al sindacato di legittimità di questa Corte;- il quinto motivo è inammissibile, in quanto – a prescindere dal difettodel requisito di specificità derivante dalla mancata indicazione del vizio dicui all’art. 360, primo comma, c.p.c. – non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata che, in relazione all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 ha evidenziato che: «Il nuovo comma 5-bisdell'art. 7 stabilisce che "l'amministrazione prova in giudizio le violazionicontestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementidi prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la provadella sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunqueinsufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque incoerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive sui cuisi fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spettacomunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso,quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto diaccertamenti impugnati". Come ribadito dalla Suprema Corte l'entrata invigore dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. ord.2746/2024), non comporta l'abrogazione della normativa che prevede lepresunzioni, la quale resta pienamente in vigore. Ad abundantiam, osservaquesto Collegio che, anche a volere erroneamente addebitare al Consorziola prova del beneficio, la stessa risulta per l'anno in esame dai documentitecnici attestanti l'esecuzione delle attività di bonifica svolte, tenendo contodella nozione di beneficio elaborata in giurisprudenza a partire dallasentenza della Corte Cast. n 188/2018 secondo la quale " il beneficio cheNumero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, connesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbese si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nessosinallagmatico presuppongono; nondimeno, nel caso dei contributi consortilidi bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente devenecessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale; esso peròconsiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunqueconcreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, inragione del miglioramento che deriva all' immobile del consorziato, assicurala capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazioneobbligatoria di natura tributaria".»;- il sesto motivo – oltre a non indicare alcuno dei vizi di cui all’art. 360,primo comma, 3, c.p.c. evoca tre censure: 1) difetto di motivazione; 2) art.91, comma 4, c.p.c.; 3) silenzio dei Comuni dove si trovano gli immobili inmerito alle attività svolte dal consorzio. Il motivo è inammissibile nonessendo chiaro a quale censura intendesse riferirsi la ricorrente che haassemblato una serie di questioni eterogenee, limitandosi ad enunciarle. Adabundantiam, deve rilevarsi che l’art. 91, comma 4, c.p.c. trovaapplicazione nelle ipotesi previste nell’art. 82, comma 1, c.p.c., che riguardale cause davanti al giudice di pace di valore non superiore a Euro 1.100,00,trattandosi, quindi, di norma che non opera davanti alle giurisdizionitributarie, dove, peraltro, la liquidazione delle spese di lite trova il proprioriferimento normativo nell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992. Tale disposizione– il cui comma 2-bis richiama l’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., non richiamal’art. 91, comma 4, c.p.c., che pertanto non è disposizione che può trovareapplicazione nel processo tributario;- il settimo motivo è inammissibile, in quanto – oltre a non richiamarenessuno dei vizi di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c. – non si confrontacon la ratio decidendi della sentenza impugnata, dove si legge che:«Infondato è il motivo d'appello concernente un preteso difetto diNumero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026motivazione della cartella impugnata. Infatti, la stessa contiene gli elementidi cui all'art. 1 del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delleEntrate 28.6.1999 (pubblicato in G.U. 173 del 26 luglio 1999) e successivemodifiche ed integrazioni ed all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 esuccessive modifiche ed integrazioni. In particolare, contiene il riferimentoalla normativa statale e regionale relativa alla materia della bonifica,all'attività svolta dal consorzio (manutenzione ed esercizio delle opere dibonifica ed idrauliche), l'elencazione degli immobili soggetti a contribuzionecon i relativi dati catastali, l'indicazione della natura e del codice del tributo,della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, del codice fiscale dellacontribuente, dell'importo del contributo, dei termini per proporre ricorso,sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale.D'altra parte, la cartella è espressamente motivata per relationem aiperimetri di contribuenza ed ai piani di classifica approvati dalle autoritàcompetenti (motivazione ritenuta idonea dalla giurisprudenza di legittimità- cfr. ad es. Cass. 11431/2022, pag. 9).»5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere,conseguentemente, dichiarato inammissibile, con l’applicazione, in punto dispese, di quanto previsto nell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., secondoquanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.5.1. Sotto quest’ultimo profilo occorre premettere che è ormaiampiamente consolidato il formante giurisprudenziale delle Sezioni Unite diquesta Corte, che qualifica l’art. 380-bis c.p.c. in termini di strumentoprocessuale di agevolazione della definizione delle pendenze in sede dilegittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotterivelatesi, ex post, prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare,secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi diabuso del diritto di difesa, giacché non attenersi alla delibazione (altrimentidefinita valutazione) del presidente o del consigliere delegato, che trovi,poi, conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilitàNumero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026aggravata (Cass., Sez. U, 12/07/2024, n. 19293; Cass., Sez. U,10/04/2024, n. 9611; Cass., Sez. U, 27/09/2023, n. 27433).5.2. Sempre le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U,13/10/2023, n. 28540) hanno, poi, precisato che, in tema di procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio inconformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (Cass., 09/09/2025, n. 24898).5.3. Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena delineate e tenutoconto della qualificazione, ex lege, come abuso del processo della condottadella parte che abbia proposto opposizione alla proposta di definizioneanticipata successivamente condivisa dal collegio, deve essere liquidato, aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in favore della controricorrente, unimporto pari all’ammontare delle spese di lite.Ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. deve, invece, disporsi la condannadella ricorrente al versamento di Euro 3.000 in favore della cassa delleammende, il cui ammontare deve ritenersi proporzionato.Ed infatti, occorre evidenziare che la determinazione dell’importo daliquidare ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - proprio perché da versarealla cassa delle ammende - non può essere commisurato al valore di causa(nella specie pari a Euro 110,00) e neppure al valore delle spese di lite, ma,prioritariamente, al danno arrecato all’Amministrazione della giustizia perl’inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo, la cuiquantificazione, tra il minimo (Euro 500,00) e il massimo (Euro 5.000,00)predeterminato dal legislatore, è rimessa al giudice. Nel caso in esame, inNumero registro generale 17271/2025Numero sezionale 3624/2026Numero di raccolta generale 17965/2026Data pubblicazione 04/06/2026relazione a una causa di valore irrisorio non solo la Corte è stata interessatada un ricorso con plurimi motivi palesemente inammissibili, ma è stataulteriormente chiamata a pronunciarsi rendendo una decisione conforme aquella già oggetto della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bisc.p.c. P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna la parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente lespese del presente giudizio, liquidate in Euro 750,00, oltre Euro 200,00 peresborsi, Iva ed accessori di legge;visto l’art. 96, comma 3, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare infavore della controricorrente l’importo di Euro 750,00;visto l’art. 96, comma 4, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare infavore della cassa delle ammende Euro 3.000,00;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]