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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34758/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 14.7.2021 che, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Bergamo, emessa in data 14.1.2015 all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena principale e le sanzioni accessorie fallimentari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva, in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (avente ad oggetto attività di carpenteria per cantieri edili), dichiarata fallita il 22.9.2011.

L'imputato, assolto da una parte delle condotte distrattive, in seguito alla riqualificazione dell'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice ed alla declaratoria di prescrizione di quest'ultima ipotesi di reato - che ha determinato anche l'esclusione dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta -, è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, cui è stata riportata anche la misura delle sanzioni accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma,

I. fall.

L'altro amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], è stato assolto in appello dal concorso nei reati suddetti per non aver commesso il fatto, mentre un terzo imputato, amministratore legale, [OSCURATO:PERSONA], ha visto rideterminata la pena in melius nei suoi confronti.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di censura, con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione omessa e carente quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per le condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva ascrittegli all'esito del giudizio d'appello ed alla mancata sua assoluzione dai reati "per non aver commesso il fatto".

In particolare, il ricorrente contesta che sia stata raggiunta prova, nel corso del processo, del suo contributo concorsuale alle condotte delittuose oltre ogni ragionevole dubbio; non vi è prova del fatto che egli abbia ricevuto gli importi delle fatture ai quali si riferisce la distrazione, circostanza smentita anche dalla constatazione che nessun pagamento alla società fallita versato nelle sue mani (come in quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) sia stato distratto, a differenza di quelli invece consegnati direttamente a [OSCURATO:PERSONA]: solo nei cantieri gestiti da quest'ultimo si sono verificate anomalie.

3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.02)

2. La linea difensiva punta ad un'inammissibile rivalutazione della vicenda in fatto da parte della Cassazione e tenta di spostare il piano dell'affermazione di responsabilità per le condotte di reato in relazione alle quali egli è stato condannato (residue, rispetto all'iniziale contestazione), centrandolo su motivi che si atteggiano come anche, in parte, inediti nel confronto con quelli molto più genericamente formulati in appello.

Il ricorrente dimentica che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Gli argomenti di censura proposti, invece, contestano un mero vizio di motivazione, considerando quest'ultima carente in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato ed in relazione alla valutazione delle prove a suo carico compiuta dai giudici di merito (dichiarazioni del curatore, informativa della Guardia di Finanza di Bergamo, dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), censura tanto più apodittica in quanto relativa ad un giudizio svoltosi con rito abbreviato ed utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo di indagini, nonché dipanatosi attraverso un puntuale esame delle ragioni d'appello dedotte dall'odierno ricorrente da parte della sentenza impugnata.

In tal modo, si finisce non per stigmatizzare la motivazione macroscopicamente illogica o mancante della pronuncia di secondo grado ma si tenta di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti, più favorevole al ricorrente, attraverso una diretta richiesta al Collegio di rivalutare gli elementi di prova, senza neppure riferirsi ai passaggi motivazionali della sentenza eventualmente contestati.

Secondo principi consolidati della Corte di cassazione, invece, e sotto un profilo più ampio, che rafforza i richiami giurisprudenziali già svolti, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).Nel caso di specie, come si è evidenziato, neppure si attaccano punti illogici della sentenza, ma si contesta il significato degli elementi di fatto emersi nel corso del processo e sui quali i giudici d'appello hanno fornito una valutazione analitica e ben argomentata, con una motivazione che risulta completa dal punto di vista dell'analisi delle ragioni d'appello - peraltro in molta parte accolte - ed esaustiva.

In particolare, la sentenza impugnata ha rilevato come, fermo l'ingresso di somme di danaro derivanti da incassi della società fallita per lavori compiuti e regolarmente fatturati (e cioè tutti gli incassi contestati, al netto di quelli relativi alla distrazione della somma di 2.000 euro per i lavori edili effettuati in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. presso un cantiere di Milano, per i quali i giudici d'appello hanno pronunciato assoluzione), il ricorrente, quale amministratore della fallita nel periodo, non ha saputo giustificare la destinazione di tali risorse attive, in termini di reimpiego a fini coerenti con l'attività d'impresa.

Da tale constatazione, la Corte d'Appello ha ritenuto provata l'affermazione di responsabilità del ricorrente (e di [OSCURATO:PERSONA]), in adesione ai principi ermeneutici consolidati dettati da questa Corte regolatrice e secondo i quali, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, con la sola precisazione che il giudice non può ignorare l'eventuale affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Villa, Rv. 275499; Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; vedi anche Sez. 5, n. 669 del 4/10/2021, Rossi, Rv. 282643).

La responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito, interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto nit Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 14.7.2021 che, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Bergamo, emessa in data 14.1.2015 all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena principale e le sanzioni accessorie fallimentari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva, in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (avente ad oggetto attività di carpenteria per cantieri edili), dichiarata fallita il 22.9.2011. L'imputato, assolto da una parte delle condotte distrattive, in seguito alla riqualificazione dell'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice ed alla declaratoria di prescrizione di quest'ultima ipotesi di reato - che ha determinato anche l'esclusione dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta -, è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, cui è stata riportata anche la misura delle sanzioni accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall. L'altro amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], è stato assolto in appello dal concorso nei reati suddetti per non aver commesso il fatto, mentre un terzo imputato, amministratore legale, [OSCURATO:PERSONA], ha visto rideterminata la pena in melius nei suoi confronti. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di censura, con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione omessa e carente quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per le condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva ascrittegli all'esito del giudizio d'appello ed alla mancata sua assoluzione dai reati "per non aver commesso il fatto". In particolare, il ricorrente contesta che sia stata raggiunta prova, nel corso del processo, del suo contributo concorsuale alle condotte delittuose oltre ogni ragionevole dubbio; non vi è prova del fatto che egli abbia ricevuto gli importi delle fatture ai quali si riferisce la distrazione, circostanza smentita anche dalla constatazione che nessun pagamento alla società fallita versato nelle sue mani (come in quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) sia stato distratto, a differenza di quelli invece consegnati direttamente a [OSCURATO:PERSONA]: solo nei cantieri gestiti da quest'ultimo si sono verificate anomalie. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.02) 2. La linea difensiva punta ad un'inammissibile rivalutazione della vicenda in fatto da parte della Cassazione e tenta di spostare il piano dell'affermazione di responsabilità per le condotte di reato in relazione alle quali egli è stato condannato (residue, rispetto all'iniziale contestazione), centrandolo su motivi che si atteggiano come anche, in parte, inediti nel confronto con quelli molto più genericamente formulati in appello. Il ricorrente dimentica che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Gli argomenti di censura proposti, invece, contestano un mero vizio di motivazione, considerando quest'ultima carente in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato ed in relazione alla valutazione delle prove a suo carico compiuta dai giudici di merito (dichiarazioni del curatore, informativa della Guardia di Finanza di Bergamo, dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), censura tanto più apodittica in quanto relativa ad un giudizio svoltosi con rito abbreviato ed utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo di indagini, nonché dipanatosi attraverso un puntuale esame delle ragioni d'appello dedotte dall'odierno ricorrente da parte della sentenza impugnata. In tal modo, si finisce non per stigmatizzare la motivazione macroscopicamente illogica o mancante della pronuncia di secondo grado ma si tenta di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti, più favorevole al ricorrente, attraverso una diretta richiesta al Collegio di rivalutare gli elementi di prova, senza neppure riferirsi ai passaggi motivazionali della sentenza eventualmente contestati. Secondo principi consolidati della Corte di cassazione, invece, e sotto un profilo più ampio, che rafforza i richiami giurisprudenziali già svolti, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).Nel caso di specie, come si è evidenziato, neppure si attaccano punti illogici della sentenza, ma si contesta il significato degli elementi di fatto emersi nel corso del processo e sui quali i giudici d'appello hanno fornito una valutazione analitica e ben argomentata, con una motivazione che risulta completa dal punto di vista dell'analisi delle ragioni d'appello - peraltro in molta parte accolte - ed esaustiva. In particolare, la sentenza impugnata ha rilevato come, fermo l'ingresso di somme di danaro derivanti da incassi della società fallita per lavori compiuti e regolarmente fatturati (e cioè tutti gli incassi contestati, al netto di quelli relativi alla distrazione della somma di 2.000 euro per i lavori edili effettuati in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. presso un cantiere di Milano, per i quali i giudici d'appello hanno pronunciato assoluzione), il ricorrente, quale amministratore della fallita nel periodo, non ha saputo giustificare la destinazione di tali risorse attive, in termini di reimpiego a fini coerenti con l'attività d'impresa. Da tale constatazione, la Corte d'Appello ha ritenuto provata l'affermazione di responsabilità del ricorrente (e di [OSCURATO:PERSONA]), in adesione ai principi ermeneutici consolidati dettati da questa Corte regolatrice e secondo i quali, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, con la sola precisazione che il giudice non può ignorare l'eventuale affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Villa, Rv. 275499; Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; vedi anche Sez. 5, n. 669 del 4/10/2021, Rossi, Rv. 282643). La responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito, interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto nit Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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