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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 02777/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15.10.2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 2 legge n. 895/1967, commesso il 3.6.2021, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione, con il primo motivo, in relazione all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi sono generici, privi di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15.10.2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 2 legge n. 895/1967, commesso il 3.6.2021, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione, con il primo motivo, in relazione all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi sono generici, privi di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022
Sentenza Cassazione n. 02777/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris