CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11286/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il provvedimento della Corte di Appello di Brescia del 13- 20.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 13-20.7.2021 la Corte di Appello di Brescia ha respinto la richiesta di restituzione nei termini e di rescissione del giudicato che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato al pagamento delle spese della procedura; 2. ricorre per cassazione il difensore lamentando manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello di Brescia ha respinto la richiesta preliminare di restituzione nel termine per la proposizione della istanza di rescissione del giudicato: rileva l'erroneità dell'approccio della Corte territoriale che si è limitata ad affermare l'assenza delle condizioni per la remissione in termini ai fini della presentazione della richiesta di rescissione del giudicato trascurando la stessa giurisprudenza richiamata nel provvedimento impugnato che, al contrario, richiede un onere di allegazione dei fatti addotti a sostegno dell'istanza la prova della esistenza dei cui presupposti è suscettibile di essere acquisita anche d'ufficio; sottolinea, in definitiva, come l'istanza debba essere sostenuta dalla allegazione di elementi pur suscettibili di verifica e di approfondimento da parte del giudice; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva che la Corte di Appello ha correttamente preso atto del decorso del termine di decadenza per la remissione in termini sostenendo che l'imputato era stato informato del procedimento all'atto della notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 16.1.2021 ed avendo però solo in data 19.3.2021 incaricato il difensore; sottolinea la correttezza della soluzione della Corte di Brescia poiché la previsione normativa individua il dies a quo del termine decadenziale dalla conoscenza del procedimento che non equivale a conoscenza completa del contenuto degli atti del processo e della sentenza conclusiva; 4. la difesa del Ndocaj ha trasmesso una memoria difensiva con cui, insistendo sull'accoglimento del ricorso, ha ribadito che sull'istante non incombe l'onere della prova ma della mera allegazione dei fatti impeditivi che il giudice può e deve accertare attivando i suoi poteri di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte di Appello di Brescia ha dato atto di quanto rappresentato dalla difesa del Ndocaj e, in particolare, che il ricorrente era stato dichiarato latitante nel procedimento in esame atteso che, in un altro e distinto procedimento, gli era stata applicata la misura del divieto di dimora in Brescia dove non era stato perciò reperito al domicilio abituale; egli era stato quindi condannato alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.500 di multa con sentenza del 10.7.2018, passata in giudicato il 18.7.2019. La difesa aveva inoltre dedotto che il Ndocaj egli era stato detenuto in Francia tra il 31.12.2014 ed il 13.4.2016 ed in Spagna sino all'agosto del 2019 avendo perciò appreso della condanna soltanto a séguito della notifica dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti, intervenuta in data 16.1.2021, ed officiato il difensore in data 19.3.2021 presso il carcere di Cremona ove era detenuto con altro nome. 2. La Corte di Appello ha sottolineato, in primo luogo, che il termine decadenziale di cui all'art. 629bis cod. proc. pen. era certamente (ed in realtà incontestatamente) decorso aggiungendo che nel caso di specie non vi era stato alcun ostacolo o impedimento per avanzare la istanza di rescissione del giudicato nel termine stabilito avendo il ricorrente conferito incarico al difensore il 19.3.2021 ovvero ben oltre la sua scadenza.3. Ebbene, l'art. 629bis cod. proc. pen. stabilisce che "il condannato ... con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"; il secondo comma stabilisce che "... la richiesta è presentata alla Corte di Appello nei cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'art. 583 comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento". 4. Questa Corte ha più volte ribadito che il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 32267 del 30/10/2020 Cc., Scimone, Rv. 279994; Sez. 4 - , Sentenza n. 36560 del 22/09/2021 Cc., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281925; cfr., anche, Sez. 3 - , Sentenza n. 29592 del 20/05/2021 Cc., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281765 che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, commi 2, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede che il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla mera "conoscenza del procedimento" e non da quella, compiuta, dei contenuti del provvedimento da rescindere, in quanto la decorrenza iniziale di tale termine, previsto a pena di inammissibilità, sarebbe priva della necessaria certezza se collegata al concreto esercizio dell'attività difensiva). 5. Correttamente, perciò, in diritto, la Corte di Appello di Brescia ha considerato la circostanza secondo cui il ricorrente era venuto a conoscenza del procedimento a suo carico in data 16.1.2021 quando gli era stato notificato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Ed allora, anche volendo considerare la complessità della vicenda processuale, aveva dovuto prendere atto che il difensore era stato officiato solo dopo oltre due mesi ma che, una volta incaricato, aveva potuto inoltrare l'istanza di rescissione in meno di venti giorni e, pertanto, senza particolari difficoltà per reperire la relativa documentazione e predisporre l'atto. Come è noto, l'art. 175 cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta di remissione in termini va proposta "entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore" dovendosi allora ribadire la correttezza della valutazione operata dalla Corte di Appello secondo cui il decorso di oltre due mesi dalla data di avvenuta conoscenza del procedimento a quella in cui il ricorrente aveva incaricato il difensore non consente di individuare se e quando vi fosse stata una ipotetica causa di forza maggiore tale da aver temporaneamente impedito l'esercizio del diritto a richiedere la rescissione del giudicato. Non si tratta, in tal caso, di un difetto di prova sui presupposti legittimanti la remissione in termini ma, come si desume in maniera chiara dal provvedimento impugnato, di un vero e proprio difetto "genetico" di allegazione originaria in mancanza della quale non era possibile attivare alcuna iniziativa officiosa. In altri termini, pacifico che l'odierno ricorrente aveva incaricato un difensore per procedere all'inoltro dell'istanza di rescissione del giudicato soltanto il il 19.3.2021, nulla era stato detto per giustificare il ritardo con il quale tale iniziativa era stata adottata rispetto alla data del 16.1.2021 quando - incontestatamente - era intervenuta la conoscenza del provvedimento da impugnare. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non sussistendo causa alcuna per l'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali