CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07259/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 15480/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO N. 25/2025 depositata il 03/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15480/2025Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7259/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti.Numero registro generale 15480/2025Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7259/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 15480/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO N. 25/2025 depositata il 03/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15480/2025Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 7259/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 17/03/2026Andrea Antonio SalemmeP.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 17/03/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]