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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49008/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 24 maggio 2023, di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il delitto cui all'art. 614 cod. pen. (fatto commesso in Caronia il 27 maggio 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 614 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sono generici e non consentiti in questa sede, perché costituiti da doglianze pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (vedasi pag. 3 della sentenza, in cui la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in punto di ritenuta attendibilità e credibilità del racconto reso dalla persona offesa e ha correttamente sussunto il fatto nella fattispecie di violazione di domicilio, evidenziando come la norma incriminatrice non richieda che la condotta di abusiva introduzione nell'altrui privata dimora si prolunghi nel tempo), e, comunque, dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale probatorio, in assenza di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi, che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'assunzione officiosa di nuova prova, legata alla sussistenza della sua assoluta necessità ai fini del decidere, è attribuita al giudice come "potere" e non come obbligo, di modo che, postulandosi per l'esercizio di tale potere un'adeguata motivazione, limitata alla valutazione della sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova, la stessa è sindacabile in sede di legittimità solo nella misura in cui non sia manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5806 del 16/04/1998, Rv. 210532); manifesta illogicità che non ricorre nel caso di specie, posto la Corte territoriale ha escluso ogni incertezza emergente dal quadro probatorio (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il quarto motivo, che censura l'operata graduazione della pena, è generico, non consentito e manifestamente infondato tenuto conto del pacifico insecinamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 1:32 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come, parimenti, accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ha ritenuto il trattamento sanzionatorio congruo e proporzionato all'entità del fatto contestato); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 24 maggio 2023, di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il delitto cui all'art. 614 cod. pen. (fatto commesso in Caronia il 27 maggio 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 614 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sono generici e non consentiti in questa sede, perché costituiti da doglianze pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (vedasi pag. 3 della sentenza, in cui la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in punto di ritenuta attendibilità e credibilità del racconto reso dalla persona offesa e ha correttamente sussunto il fatto nella fattispecie di violazione di domicilio, evidenziando come la norma incriminatrice non richieda che la condotta di abusiva introduzione nell'altrui privata dimora si prolunghi nel tempo), e, comunque, dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale probatorio, in assenza di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi, che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'assunzione officiosa di nuova prova, legata alla sussistenza della sua assoluta necessità ai fini del decidere, è attribuita al giudice come "potere" e non come obbligo, di modo che, postulandosi per l'esercizio di tale potere un'adeguata motivazione, limitata alla valutazione della sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova, la stessa è sindacabile in sede di legittimità solo nella misura in cui non sia manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5806 del 16/04/1998, Rv. 210532); manifesta illogicità che non ricorre nel caso di specie, posto la Corte territoriale ha escluso ogni incertezza emergente dal quadro probatorio (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il quarto motivo, che censura l'operata graduazione della pena, è generico, non consentito e manifestamente infondato tenuto conto del pacifico insecinamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 1:32 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come, parimenti, accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ha ritenuto il trattamento sanzionatorio congruo e proporzionato all'entità del fatto contestato); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2