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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 28609/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso, e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 75 d.

Igs. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Qualiano, violava le prescrizioni impostegli venendo sorpreso alla guida di autovettura nel Comune di Giugliano in Campania, il 04/01/2023.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv.

A. D'Alterio„ che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 08/03/2022, irr. il 24/03/2022.

La Corte territoriale ha respinto il corrispondente motivo di gravame, sul presupposto che non fosse stata prodotta in atti la sentenza rispetto alla quale si invocava la continuazione, senza avvedersi che la richiesta era stata avanzata, con produzione in atti della sentenza, sin dal primo grado.

Il ricorrente evidenzia trattarsi di pronuncia' con la quale Granata è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art 75 d.

Igs. 159 del 2011 perché, destinatario di misura di prevenzione con obbligo di residenza nel Comune di Qualiano, veniva rinvenuto dagli agenti operanti nei pressi di via Veneto in Giugliano in Campania, il 25 agosto 2022.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge con riferimento al riconoscimento della recidiva contestata: si duole il ricorrente che la Corte territoriale abbia confermato la recidiva fornendo una motivazione apparente, ed adottando una mera formula di stile.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso, e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2 Jà-k

2. La Corte territoriale ha omesso di mbtivare in ordine alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato sub iudice e quello giudicato con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 08/03/2022, irr. il 24/03/2022, sul presupposto di non poter valutare l'istanza, non essendo stata prodotta in atti la citata sentenza.

Va innanzitutto rilevato come l'esame del 'fascicolo, consentito in ragione della natura della censura sollevata, ha permesso di appurare l'effettiva assenza in atti della sentenza in argomento.

Cionondimeno si osserva come la richiesta di continuazione fosse stata avanzata dal Granata già nel corso del giudizio di primo grado: in particolare il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza pronunciata il 05/01/2023, dopo avere dato atto, in seno alle conclusioni assunte dalle parti, della specifica richiesta formulata dall'imputato di riconoscimento della continuazione con la sentenza Corte appello Napoli 08/03/2022, analizzava l'istanza, pervenendo ad un motivato rigetto: in particolare, a pag. 5, il primo Giudice espressamente rilevava che « dalla lettura degli atti non emerge alcun elemento certo per ritenere provato il . vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle diverse condanne» A fronte di uno specifico motivo sollevato in atto di appello, la Corte territoriale avrebbe quindi dovuto valutare nel merito le doglianze difensive attinenti lo specifico capo della sentenza di primo grado aggredito con il gravame, nel caso disponendo l'acquisizione della sentenza mancante.

Sul punto la sentenza di secondo grado è invece del tutto priva di motivazione, sicché , segue l'annullamento della sentenza impugnata per colmare il vuoto motivazionale.

3. Manifestamente infondato è infine il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della contestata recidiva e,, comunque, l'asserita adozione - a fondamento di tale decisione - di moduli espressivi meramente di stile, dunque sforniti di un reale substrato contenutistico.

Va allora ricordato l'approdo ermeneutico, secondo il quale l'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria, deve essere effettuato in concreto, alla stregua dei criteri espressi da Sez.

U. n. 35738 del 27.5.2010, Calibè, rv 247838 (e successivi arresti sul tema, fra i quali Séz. 2, n. 10988 del 07/12/2022, ,dep. 2023, Antignano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960).

In tali decisioni, è stato evidenziato il dovere di verificare se la reiterazione dell'illecito sia, o meno, da ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di potenziata pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi costituiscono l'epifenomeno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti accertati, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, nonché all'eventuale occasionalità della ricaduta e, comunque, ad ogni altro parametro individualizzante, atto ad essere significativo della personalità . del reo e del grado di colpevolezza dello stesso, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale circa l'esistenza di precedenti penali.

Nel caso in esame, la valutazione compiuta dai Giudici di merito risulta in linea con tale radicato insegnamento: in particolare il Giudice di primo grado (pag. 4) aveva evidenziato i numerosi e vari precedenti, anche specifici e recenti (l'ultimo essendo risalente al 25/08/2021), osservando come gli stessi, insieme all'ultimo episodio in giudizio, delineassero una personalità non positiva, incline all'inosservanza delle leggi e dei provvedimenti dell'autorità.

A sua volta la Corte territoriale sottolineava come la ricaduta nel reato fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità.

Per contrastare tale apparato motivazionale logico ed esaustivo, il ricorrente si limita a contestarlo e ad insistere, genericamente, su una rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, affinché, libera nell'esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente alla richiesta di continuazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso, e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Qualiano, violava le prescrizioni impostegli venendo sorpreso alla guida di autovettura nel Comune di Giugliano in Campania, il 04/01/2023. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. A. D'Alterio„ che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 08/03/2022, irr. il 24/03/2022. La Corte territoriale ha respinto il corrispondente motivo di gravame, sul presupposto che non fosse stata prodotta in atti la sentenza rispetto alla quale si invocava la continuazione, senza avvedersi che la richiesta era stata avanzata, con produzione in atti della sentenza, sin dal primo grado. Il ricorrente evidenzia trattarsi di pronuncia' con la quale Granata è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art 75 d. Igs. 159 del 2011 perché, destinatario di misura di prevenzione con obbligo di residenza nel Comune di Qualiano, veniva rinvenuto dagli agenti operanti nei pressi di via Veneto in Giugliano in Campania, il 25 agosto 2022. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge con riferimento al riconoscimento della recidiva contestata: si duole il ricorrente che la Corte territoriale abbia confermato la recidiva fornendo una motivazione apparente, ed adottando una mera formula di stile. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso, e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2 Jà-k 2. La Corte territoriale ha omesso di mbtivare in ordine alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato sub iudice e quello giudicato con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 08/03/2022, irr. il 24/03/2022, sul presupposto di non poter valutare l'istanza, non essendo stata prodotta in atti la citata sentenza. Va innanzitutto rilevato come l'esame del 'fascicolo, consentito in ragione della natura della censura sollevata, ha permesso di appurare l'effettiva assenza in atti della sentenza in argomento. Cionondimeno si osserva come la richiesta di continuazione fosse stata avanzata dal Granata già nel corso del giudizio di primo grado: in particolare il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza pronunciata il 05/01/2023, dopo avere dato atto, in seno alle conclusioni assunte dalle parti, della specifica richiesta formulata dall'imputato di riconoscimento della continuazione con la sentenza Corte appello Napoli 08/03/2022, analizzava l'istanza, pervenendo ad un motivato rigetto: in particolare, a pag. 5, il primo Giudice espressamente rilevava che « dalla lettura degli atti non emerge alcun elemento certo per ritenere provato il . vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle diverse condanne» A fronte di uno specifico motivo sollevato in atto di appello, la Corte territoriale avrebbe quindi dovuto valutare nel merito le doglianze difensive attinenti lo specifico capo della sentenza di primo grado aggredito con il gravame, nel caso disponendo l'acquisizione della sentenza mancante. Sul punto la sentenza di secondo grado è invece del tutto priva di motivazione, sicché , segue l'annullamento della sentenza impugnata per colmare il vuoto motivazionale. 3. Manifestamente infondato è infine il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della contestata recidiva e,, comunque, l'asserita adozione - a fondamento di tale decisione - di moduli espressivi meramente di stile, dunque sforniti di un reale substrato contenutistico. Va allora ricordato l'approdo ermeneutico, secondo il quale l'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria, deve essere effettuato in concreto, alla stregua dei criteri espressi da Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, Calibè, rv 247838 (e successivi arresti sul tema, fra i quali Séz. 2, n. 10988 del 07/12/2022, ,dep. 2023, Antignano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960). In tali decisioni, è stato evidenziato il dovere di verificare se la reiterazione dell'illecito sia, o meno, da ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di potenziata pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi costituiscono l'epifenomeno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti accertati, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, nonché all'eventuale occasionalità della ricaduta e, comunque, ad ogni altro parametro individualizzante, atto ad essere significativo della personalità . del reo e del grado di colpevolezza dello stesso, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale circa l'esistenza di precedenti penali. Nel caso in esame, la valutazione compiuta dai Giudici di merito risulta in linea con tale radicato insegnamento: in particolare il Giudice di primo grado (pag. 4) aveva evidenziato i numerosi e vari precedenti, anche specifici e recenti (l'ultimo essendo risalente al 25/08/2021), osservando come gli stessi, insieme all'ultimo episodio in giudizio, delineassero una personalità non positiva, incline all'inosservanza delle leggi e dei provvedimenti dell'autorità. A sua volta la Corte territoriale sottolineava come la ricaduta nel reato fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità. Per contrastare tale apparato motivazionale logico ed esaustivo, il ricorrente si limita a contestarlo e ad insistere, genericamente, su una rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, affinché, libera nell'esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente alla richiesta di continuazione. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto i
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