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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 05990/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 'DARDO; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GUP del TRIBUNALE di NAPOLI, in data 25/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due distinte ipotesi del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato essendo stato possibile un errore nella identificazione dello stesso quale autore dei fatti attraverso il riconoscimento fotografico; - violazione di legge in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruzione attraverso l'acquisizione della documentazione richiesta dalla difesa; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Il primo motivo è fondato su doglianze che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. :35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso di specie il giudice di appello ha specificato come il Gargiuli risulti riconosciuto sia dalle persone offese che ricevevano le sue minacce sia dagli operatori di [OSCURATO:PERSONA] nonché precisamente individuato quale utilizzatore dell'autovettura a bordo della quale si recava presso i due diversi cantieri.L'avvenuta identificazione del ricorrente quale autore delle richieste estorsive da parte di differenti persone offese oltre che l'attività di polizia giudiziaria di analogo riconoscimento rende la pronuncia esente dalle lamentate censure posto che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili tutti gli atti presenti al fascicolo del P.M..

Inoltre deve essere sottolineato come l'eventuale attribuzione di analoghe condotte estorsive anche ad altri soggetti, pure indicati nel primo motivo di ricorso, non elide la consistenza del materiale probatorio trattandosi evidentemente di altri episodi e richieste analoghe.

Quanto al secondo motivo avuto riguardo alla natura del rito con cui si procede non sussiste alcun obbligo del giudice di appello di procedere alla rinnovazione se non lo ritenga assolutamente necessario; circostanza questa esclusa dalla corte di merito.

In relazione al terzo motivo alcun vizio si presenta nella motivazione della pronuncia che con le specifiche osservazioni svolte a pagina 3 ha sottolineato l'inequivocabile riferimento operato dal ricorrente a soggetti gravati da precedenti condanne per associazione camorristica ed operanti il controllo intimidatorio di quel territorio.

E tale motivazione perché ancorata a precisi elementi di fatto è priva dei lamentati vizi.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso 1111/01/2022 Il 'Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Q dit Il Presidente G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 'DARDO; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GUP del TRIBUNALE di NAPOLI, in data 25/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due distinte ipotesi del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato essendo stato possibile un errore nella identificazione dello stesso quale autore dei fatti attraverso il riconoscimento fotografico; - violazione di legge in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruzione attraverso l'acquisizione della documentazione richiesta dalla difesa; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il primo motivo è fondato su doglianze che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. :35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso di specie il giudice di appello ha specificato come il Gargiuli risulti riconosciuto sia dalle persone offese che ricevevano le sue minacce sia dagli operatori di [OSCURATO:PERSONA] nonché precisamente individuato quale utilizzatore dell'autovettura a bordo della quale si recava presso i due diversi cantieri.L'avvenuta identificazione del ricorrente quale autore delle richieste estorsive da parte di differenti persone offese oltre che l'attività di polizia giudiziaria di analogo riconoscimento rende la pronuncia esente dalle lamentate censure posto che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili tutti gli atti presenti al fascicolo del P.M.. Inoltre deve essere sottolineato come l'eventuale attribuzione di analoghe condotte estorsive anche ad altri soggetti, pure indicati nel primo motivo di ricorso, non elide la consistenza del materiale probatorio trattandosi evidentemente di altri episodi e richieste analoghe. Quanto al secondo motivo avuto riguardo alla natura del rito con cui si procede non sussiste alcun obbligo del giudice di appello di procedere alla rinnovazione se non lo ritenga assolutamente necessario; circostanza questa esclusa dalla corte di merito. In relazione al terzo motivo alcun vizio si presenta nella motivazione della pronuncia che con le specifiche osservazioni svolte a pagina 3 ha sottolineato l'inequivocabile riferimento operato dal ricorrente a soggetti gravati da precedenti condanne per associazione camorristica ed operanti il controllo intimidatorio di quel territorio. E tale motivazione perché ancorata a precisi elementi di fatto è priva dei lamentati vizi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso 1111/01/2022 Il 'Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Q dit Il Presidente G
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