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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2023

Cassazione n. 01334/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 15 dicembre 2021 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Pistoia, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso in Quarrata il 16 febbraio 2021; considerato che con atto depositato il 7 ottobre 2023 il ricorrente, con atto sottoscritto personalmente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 15 dicembre 2021 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Pistoia, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso in Quarrata il 16 febbraio 2021; considerato che con atto depositato il 7 ottobre 2023 il ricorrente, con atto sottoscritto personalmente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 no
Sentenza Cassazione n. 01334/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris