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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 24852/2023

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10249‒2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: TRIBUTI-IVA –sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 RUSSINO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 48, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 3424 / 01 / 20 1 4 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il 06/11/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta dalla G.d.F., emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diversi avvisi di accertamento con riferimento agli anni d’imposta dal 2003 al 2007 recuperando a tassazione l’IVA sui contributi erogati alla predetta società contribuente dalla Regione Sicilia, riportati in bilancio alla voce “altri ricavi”, che l’amministrazione finanziaria escludeva trattarsi di «pure e semplici erogazioni di somme di denaro a fondo perduto, in quanto direttamente collegati all’attività esercitata dalla [OSCURATO:SOCIETA], per conto della Regione Sicilia»(così a pag. 2 del ricorso), che si sostanziava «nel distacco dei dipendenti che ha la caratteristica della prestazione di servizi» (sentenza, pag. 2), come tale rientrando nell’ambito di applicazione dell’IVA.

2. Con riferimento all’anno d’imposta 2006, oggetto del presente giudizio, l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione 15.700.000,00 euro di IVA su un imponibile accertato di 78.500.000,00 euro.

3. La società contribuente impugnava tale atto impositivo dinanzi alla ctp CTP di Palermo che accoglieva il ricorso.

4. L’appello proposto dall’Ufficio veniva rigettato dalla CTR della Sicilia con la sentenza in epigrafe indicata.5.

Preliminarmente, la CTR rigettava le eccezioni sollevate dalla società appellata, ovvero di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione (al riguardo ritenendo legittima la riproposizione da parte dell’Agenzia delle entrate delle argomentazioni svolte in primo grado, stante il carattere devolutivo pieno dell’appello); di illegittimità dell’avviso di accertamento per superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede della società (al riguardo sostenendo che trattavasi di termine ordinatorio il cui superamento non determina la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso); di illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio non avendo l’Ufficio valutato le memorie difensive depositate dalla società contribuente (al riguardo sostenendo che non vi era alcun obbligo per l’amministrazione finanziaria «di motivare specificamente la propria contraria opinione nell’avviso di accertamento»).

Nel merito sosteneva che, così come dedotto dalla società appellata, le erogazioni regionali andavano a ripianare non solo il costo del lavoratore distaccato ma anche i costi sostenuti per quanto erogato ai prepensionati e per i siti minerari; che, più che l’esecuzione di un rapporto contrattuale, nella vicenda in esame doveva ravvisarsi un adempimento di un obbligo di legge a fronte del quale viene versato solo il rimborso di quei costi e, pertanto, «quanto versato dalla Regione non può sostanziarsi in un importo avente rilevanza ai fini IVA poiché non si rinvengono né il requisito soggettivo né quello oggettivo dettati dal D.P.R. 633/72»; che la società contribuente aveva provato che le erogazioni della Regione costituivano finanziamento pubblico e non il corrispettivo per la prestazione di servizi; che dal bilancio della società risultava che gli importi ricevuti dalla regione non erano finalizzati al ripianamento dei costi del personale distaccato ma alla copertura di ulteriori costi e che tali elementi non erano stati specificatamente contestati dall’Agenzia e pertanto dovevano ritenersi provati ex art. 115 cod. proc. civ.; che, in ogni caso, spettava all’amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa fiscale e ciò nella specie non era stato fatto.

Rigettava, quindi, il motivo di appello incidentale proposto della società contribuente con riferimento alla statuizione di primo grado di compensazione delle spese processuali, ritenendola giustificata dalla complessità delle questioni giuridiche trattate e dal mancato accoglimento di alcuni dei motivi di ricorso.

6. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a sei motiv i , cui replica l’intimata con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.

7. La controricorrente, con istanza del 4 maggio 2023, ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ed ha, quindi, chiesto disporsi la sospensione del processo come previsto dall’art. 1, comma 197, della citata legge.

8. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] CARDINO, ha depositato conclus ioni scritte chie dendo l’accoglimento dell’istanza di sospensione.

Considerato che:

1. L’istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla società ricorrente può essere accolta disponendosi in conformità.

P.Q.M. sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10249‒2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: TRIBUTI-IVA –sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 RUSSINO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 48, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 3424 / 01 / 20 1 4 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il 06/11/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta dalla G.d.F., emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diversi avvisi di accertamento con riferimento agli anni d’imposta dal 2003 al 2007 recuperando a tassazione l’IVA sui contributi erogati alla predetta società contribuente dalla Regione Sicilia, riportati in bilancio alla voce “altri ricavi”, che l’amministrazione finanziaria escludeva trattarsi di «pure e semplici erogazioni di somme di denaro a fondo perduto, in quanto direttamente collegati all’attività esercitata dalla [OSCURATO:SOCIETA], per conto della Regione Sicilia»(così a pag. 2 del ricorso), che si sostanziava «nel distacco dei dipendenti che ha la caratteristica della prestazione di servizi» (sentenza, pag. 2), come tale rientrando nell’ambito di applicazione dell’IVA. 2. Con riferimento all’anno d’imposta 2006, oggetto del presente giudizio, l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione 15.700.000,00 euro di IVA su un imponibile accertato di 78.500.000,00 euro. 3. La società contribuente impugnava tale atto impositivo dinanzi alla ctp CTP di Palermo che accoglieva il ricorso. 4. L’appello proposto dall’Ufficio veniva rigettato dalla CTR della Sicilia con la sentenza in epigrafe indicata.5. Preliminarmente, la CTR rigettava le eccezioni sollevate dalla società appellata, ovvero di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione (al riguardo ritenendo legittima la riproposizione da parte dell’Agenzia delle entrate delle argomentazioni svolte in primo grado, stante il carattere devolutivo pieno dell’appello); di illegittimità dell’avviso di accertamento per superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede della società (al riguardo sostenendo che trattavasi di termine ordinatorio il cui superamento non determina la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso); di illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio non avendo l’Ufficio valutato le memorie difensive depositate dalla società contribuente (al riguardo sostenendo che non vi era alcun obbligo per l’amministrazione finanziaria «di motivare specificamente la propria contraria opinione nell’avviso di accertamento»). Nel merito sosteneva che, così come dedotto dalla società appellata, le erogazioni regionali andavano a ripianare non solo il costo del lavoratore distaccato ma anche i costi sostenuti per quanto erogato ai prepensionati e per i siti minerari; che, più che l’esecuzione di un rapporto contrattuale, nella vicenda in esame doveva ravvisarsi un adempimento di un obbligo di legge a fronte del quale viene versato solo il rimborso di quei costi e, pertanto, «quanto versato dalla Regione non può sostanziarsi in un importo avente rilevanza ai fini IVA poiché non si rinvengono né il requisito soggettivo né quello oggettivo dettati dal D.P.R. 633/72»; che la società contribuente aveva provato che le erogazioni della Regione costituivano finanziamento pubblico e non il corrispettivo per la prestazione di servizi; che dal bilancio della società risultava che gli importi ricevuti dalla regione non erano finalizzati al ripianamento dei costi del personale distaccato ma alla copertura di ulteriori costi e che tali elementi non erano stati specificatamente contestati dall’Agenzia e pertanto dovevano ritenersi provati ex art. 115 cod. proc. civ.; che, in ogni caso, spettava all’amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa fiscale e ciò nella specie non era stato fatto. Rigettava, quindi, il motivo di appello incidentale proposto della società contribuente con riferimento alla statuizione di primo grado di compensazione delle spese processuali, ritenendola giustificata dalla complessità delle questioni giuridiche trattate e dal mancato accoglimento di alcuni dei motivi di ricorso. 6. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a sei motiv i , cui replica l’intimata con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. 7. La controricorrente, con istanza del 4 maggio 2023, ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ed ha, quindi, chiesto disporsi la sospensione del processo come previsto dall’art. 1, comma 197, della citata legge. 8. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] CARDINO, ha depositato conclus ioni scritte chie dendo l’accoglimento dell’istanza di sospensione. Considerato che: 1. L’istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla società ricorrente può essere accolta disponendosi in conformità. P.Q.M. sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della
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