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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43904/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 14 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato invero che: - (primo motivo) la Corte di appello ha illustrato adeguatamente gli elementi che portavano ad escludere l'uso personale della marijuana detenuta (ero lo stesso imputato ad aver escluso tale destinazione, espressamente dichiarando di avere l'intenzione di cederla per guadagnare essendo disoccupato; le circostanze fattuali riscontrate dagli operanti e i messaggi sul telefonino confermavano l'esistenza di un illecito traffico ad opera del ricorrente); - (secondo motivo) il ricorrente con l'appello aveva chiesto il beneficio sospensivo della pena per le "stesse motivazioni" delle attenuanti generiche (quali, la mera intenzione di effettuare cessioni, l'incensuratezza, la ammissione delle accuse) e la Corte di appello ha respinto implicitamente tale richiesta con l'esame della censura sulle attenuanti generiche, evidenziando come gli elementi valorizzati dalla difesa fossero irrilevanti o inconsistenti (come la mera intenzione di programmare cessioni future rispetto al quadro probatorio emerso dagli atti; la confessione, parziale, di una situazione già delineata processualmente, mentre alcun apporto era stato dato ai canali di rifornimento e allo smercio di droga); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 14 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato invero che: - (primo motivo) la Corte di appello ha illustrato adeguatamente gli elementi che portavano ad escludere l'uso personale della marijuana detenuta (ero lo stesso imputato ad aver escluso tale destinazione, espressamente dichiarando di avere l'intenzione di cederla per guadagnare essendo disoccupato; le circostanze fattuali riscontrate dagli operanti e i messaggi sul telefonino confermavano l'esistenza di un illecito traffico ad opera del ricorrente); - (secondo motivo) il ricorrente con l'appello aveva chiesto il beneficio sospensivo della pena per le "stesse motivazioni" delle attenuanti generiche (quali, la mera intenzione di effettuare cessioni, l'incensuratezza, la ammissione delle accuse) e la Corte di appello ha respinto implicitamente tale richiesta con l'esame della censura sulle attenuanti generiche, evidenziando come gli elementi valorizzati dalla difesa fossero irrilevanti o inconsistenti (come la mera intenzione di programmare cessioni future rispetto al quadro probatorio emerso dagli atti; la confessione, parziale, di una situazione già delineata processualmente, mentre alcun apporto era stato dato ai canali di rifornimento e allo smercio di droga); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 43904/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris