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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 20237/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]' e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 ottobre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per i reati di detenzione, porto in luogo pubblico, offerta in vendita di più fucili automatici (armi da guerra) e di una pistola (arma comune da sparo), con le aggravanti dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso.

2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze processuali".

Il Tribunale non è stato in grado di indicare elementi concreti per provare che il ricorrente avesse la effettiva disponibilità delle armi delle quali egli parlava nel corso delle conversazioni intercettate, circostanza che Artieri ha escluso in una lettera inviata dal carcere alla propria madre.

L'ordinanza, inoltre, non ha neppure richiamato fatti idonei a dimostrare che l'indagato, incensurato, avesse utilizzato un metodo mafioso né che egli intendesse agevolare la cosca della quale egli non faceva parte.

Inoltre, la presunzione relativa di adeguatezza della misura di massimo grado può essere superata in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti contestati all'indagato.

Con motivi nuovi la difesa ha ribadito e ampliato le argomentazioni in ordine alla insussistenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e delle esigenze cautelari nonché le censure sulla scelta della misura della custodia in carcere.

3. Con memoria in data 6 aprile 2023 la difesa ha replicato alle conclusioni scritte anticipate dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati.

2. Va in primo luogo rilevato che il ricorso ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez, U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).Il ricorso per cassazione, inoltre, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei Nel caso di specie il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale e soprattutto ponendosi in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logic:a in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650), circostanze non ravvisabili nel caso in esame.

3. Il Tribunale, aderendo alle valutazioni del G.i.p. e disattendendo una specifica deduzione difensiva, ha escluso che dalle conversazioni ambientali intercettate fra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti (richiamate nelle parti salienti a pagg. 4-8) si potesse evincere che l'incontro fosse finalizzato solo al conseguimento da parte di Artieri della patente di guida grazie all'influenza criminale di Vizzari, in grado di corrompere un pubblico ufficiale.

I giudici della cautela hanno evidenziato varie frasi scambiatesi fra i due, indicative della effettiva offerta a Vizzari, da parte di Artieri, di numerosi fucili automatici d'assalto e di una pistola calibro

7. Va in proposito ribadito che lo svolgimento di trattative serie tra soggetti interessati alla negoziazione di armi o munizioni senza licenza integra il reato previsto dall'art. 1 legge n. 895 del 1967, ravvisandosi in esso la condotta di "porre in vendita" prevista dalla norma.

La norma, infatti, nel sanzionare la condotta di chi senza licenza dell'autorità pone in vendita armi da guerra o tipo guerra, non distingue tra il carattere negoziale o prenegoziale dell'attività del privato né tra effetti reali o obbligatori.

Ciò si evince anche dalla lettera della norma che punisce, in alternativa, la cessione a qualunque titolo, delle armi in questione, cosicché, ai fini della configurabilità della condotta del "porre in vendita", non sono necessari la diretta disponibilità, nei potenziali contraenti, delle armi e del denaro né tantomeno che alla condotta seguano effetti traslativi o la materiale consegna delle armi (Sez. 6, n. 3667 del 03/12/2021, dep. 2022, Toriello, Rv. 282782; Sez. 1, n. 10071 del 25/06/2014, dep. 2015, Lanfranchi, Rv. 262691; Sez. 1, n. 5570 del 11/11/2011, dep. 2012, Tanda, Rv. 251835).

Con motivazione immune da vizi l'ordinanza ha osservato che dal tenore delle suddette conversazioni è emerso anche che Artieri ben conosceva la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che gli era noto quale capo di un'associazione mafiosa, destinataria delle armi, anche in ragione dell'elevato quantitativo di kalashnikov dei quali i due parlavano.

Il motivo di ricorso sul punto, in relazione alla contestata sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, è del tutto generico, essendosi lungamente soffermato in ordine agli elementi costitutivi del reato di partecipazione a un'associazione mafiosa, tema evidentemente non pertinente rispetto a quello di cui si tratta.

L'ordinanza non contiene una specifica motivazione anche sull'altra aggravante del metodo mafioso.

Sul punto, però, vi è carenza di interesse.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non sussiste interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate„ tenuto conto della fase incidentale in cui è promossa l'impugnazione, quando sia dedotta l'erronea applicazione di un'aggravante, anche a effetto speciale, qualora da questa - come nel caso di specie, in presenza dell'altra circostanza prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen. - non conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 255028; Sez. 3, n. 36371 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507).

4. In ordine alla scelta della misura cautelare, tema solo incidentalmente trattato (pag. 13) nell'unico motivo di ricorso avente ad oggetto la gravità indiziaria, il Tribunale ha correttamente richiamato e applicato il principio secondo il quale la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 ccd. pen. può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316).

Nel caso di specie il ricorrente ha soltanto allegato "il notevole lasso di tempo rispetto ai fatti in contestazione", quando invece - anche a prescindere dalla insufficienza del solo dato temporale è trascorso solo un anno fra i reati contestati e l'applicazione della misura cautelare.

5. La inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi, come disposto dall'art. 585, comma 4, del codice di rito.

All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretta, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]' e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per i reati di detenzione, porto in luogo pubblico, offerta in vendita di più fucili automatici (armi da guerra) e di una pistola (arma comune da sparo), con le aggravanti dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze processuali". Il Tribunale non è stato in grado di indicare elementi concreti per provare che il ricorrente avesse la effettiva disponibilità delle armi delle quali egli parlava nel corso delle conversazioni intercettate, circostanza che Artieri ha escluso in una lettera inviata dal carcere alla propria madre. L'ordinanza, inoltre, non ha neppure richiamato fatti idonei a dimostrare che l'indagato, incensurato, avesse utilizzato un metodo mafioso né che egli intendesse agevolare la cosca della quale egli non faceva parte. Inoltre, la presunzione relativa di adeguatezza della misura di massimo grado può essere superata in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti contestati all'indagato. Con motivi nuovi la difesa ha ribadito e ampliato le argomentazioni in ordine alla insussistenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e delle esigenze cautelari nonché le censure sulla scelta della misura della custodia in carcere. 3. Con memoria in data 6 aprile 2023 la difesa ha replicato alle conclusioni scritte anticipate dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. Va in primo luogo rilevato che il ricorso ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez, U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).Il ricorso per cassazione, inoltre, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei Nel caso di specie il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale e soprattutto ponendosi in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logic:a in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650), circostanze non ravvisabili nel caso in esame. 3. Il Tribunale, aderendo alle valutazioni del G.i.p. e disattendendo una specifica deduzione difensiva, ha escluso che dalle conversazioni ambientali intercettate fra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti (richiamate nelle parti salienti a pagg. 4-8) si potesse evincere che l'incontro fosse finalizzato solo al conseguimento da parte di Artieri della patente di guida grazie all'influenza criminale di Vizzari, in grado di corrompere un pubblico ufficiale. I giudici della cautela hanno evidenziato varie frasi scambiatesi fra i due, indicative della effettiva offerta a Vizzari, da parte di Artieri, di numerosi fucili automatici d'assalto e di una pistola calibro 7. Va in proposito ribadito che lo svolgimento di trattative serie tra soggetti interessati alla negoziazione di armi o munizioni senza licenza integra il reato previsto dall'art. 1 legge n. 895 del 1967, ravvisandosi in esso la condotta di "porre in vendita" prevista dalla norma. La norma, infatti, nel sanzionare la condotta di chi senza licenza dell'autorità pone in vendita armi da guerra o tipo guerra, non distingue tra il carattere negoziale o prenegoziale dell'attività del privato né tra effetti reali o obbligatori. Ciò si evince anche dalla lettera della norma che punisce, in alternativa, la cessione a qualunque titolo, delle armi in questione, cosicché, ai fini della configurabilità della condotta del "porre in vendita", non sono necessari la diretta disponibilità, nei potenziali contraenti, delle armi e del denaro né tantomeno che alla condotta seguano effetti traslativi o la materiale consegna delle armi (Sez. 6, n. 3667 del 03/12/2021, dep. 2022, Toriello, Rv. 282782; Sez. 1, n. 10071 del 25/06/2014, dep. 2015, Lanfranchi, Rv. 262691; Sez. 1, n. 5570 del 11/11/2011, dep. 2012, Tanda, Rv. 251835). Con motivazione immune da vizi l'ordinanza ha osservato che dal tenore delle suddette conversazioni è emerso anche che Artieri ben conosceva la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che gli era noto quale capo di un'associazione mafiosa, destinataria delle armi, anche in ragione dell'elevato quantitativo di kalashnikov dei quali i due parlavano. Il motivo di ricorso sul punto, in relazione alla contestata sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, è del tutto generico, essendosi lungamente soffermato in ordine agli elementi costitutivi del reato di partecipazione a un'associazione mafiosa, tema evidentemente non pertinente rispetto a quello di cui si tratta. L'ordinanza non contiene una specifica motivazione anche sull'altra aggravante del metodo mafioso. Sul punto, però, vi è carenza di interesse. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non sussiste interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate„ tenuto conto della fase incidentale in cui è promossa l'impugnazione, quando sia dedotta l'erronea applicazione di un'aggravante, anche a effetto speciale, qualora da questa - come nel caso di specie, in presenza dell'altra circostanza prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen. - non conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 255028; Sez. 3, n. 36371 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). 4. In ordine alla scelta della misura cautelare, tema solo incidentalmente trattato (pag. 13) nell'unico motivo di ricorso avente ad oggetto la gravità indiziaria, il Tribunale ha correttamente richiamato e applicato il principio secondo il quale la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 ccd. pen. può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). Nel caso di specie il ricorrente ha soltanto allegato "il notevole lasso di tempo rispetto ai fatti in contestazione", quando invece - anche a prescindere dalla insufficienza del solo dato temporale è trascorso solo un anno fra i reati contestati e l'applicazione della misura cautelare. 5. La inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi, come disposto dall'art. 585, comma 4, del codice di rito. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretta, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda
Sentenza Cassazione n. 20237/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris