CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2023
Cassazione n. 23051/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 21 luglio 1954; avverso l'ordinanza del 10 gennaio 2023, del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 10 aprile 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 10 gennaio 2023, il Tribunale di Napoli, giudicando in sede di rinvio all'esito di un precedente annullamento disposto da questa Corte, ha nuovamente confermato la misura degli arresti domiciliari (successivamente sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), originariamente applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per Ile indagini preliminari di Napoli. Ricorre per cassazione l'indagato, articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, che, a fronte delle originaria carenze motivazionali rilevate da questa Corte, il provvedimento impugnato avrebbe ancora una volta evocato asserzioni apodittiche e avulse da qualsiasi concreto riferimento all'attuale possibilità di continuare a commettere reati della stessa specie, nonostante la sopravvenuta cessazione del rapporto lavorativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. In punto di diritto, appare opportuno ribadire come, ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali inerenti a reati contro la pubblic:a amministrazione, la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagai:o non è di per sé impedita dalla circostanza che quest'ultimo abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur fuori dall'ambito di funzioni o incarichi pubblici, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni (Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017, Rv. 271139; Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278338). Ebbene, la valutazione operata dal Tribunale risulta conforme ai principi richiamati ed immune dai vizi denunciati, avuto riguardo alla evidente logicità che ne caratterizza le argomentazioni e alla interna coerenza logica della motivazione offerta. Al ricorrente, per come si è detto, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari (successivamente sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) in relazione al delitto di corruzione continuata aggravata ai sensi dell'art. 416-bis,, 1. del codice penale. All'esito del rinvio disposto da questa Corte, il Tribunale ha confermato, nuovamente, il provvedimento applicativo della misura rilevando, con specifico riferimento alle esigenze cautelari (unico profilo oggetto del ricorso), come la loro ritenuta sussistenza sarebbe comprovata, all'attualità, dalle modalità e dalle circostanze delle condotte criminose ascritte al predetto (sintomatiche di una sua persistente trasgressività), dalla spiccata tendenza a delinquere concretamente dimostrata dal prevenuto, dal suo totale asservimento agli interessi illeciti altrui e dalla comprovata sensibilità a pratiche corruttive (che ben potrebbe nuovamente instaurare in via mediata fornendo - a soggetti operanti ed attivi nel settore della P.A. - il suo know how, le sue conoscenze ed i rapporti intessuti negli anni). Ora, se pure è vero che, nel caso di specie, il ricorrente ha perso il suo ruolo di funzionario, in forza della quale si giustificava il compimento della condotta contestata, è anche vero, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte territoriale, come il suo radicato inserimento all'interno di un sistema di corruttela e di illiceità, la profonda ed estesa rete di relazioni illecite all'interno delle quali riversava il suo know how, le sue conoscenze ed i rapporti intessuti negli anni, sono circostanze che, all'evidenza, non appaiono logicamente compromesse dal sopravvenuto pensionamento. Tanto permette di ritenere sussistente ed attuale il descritto quadro cautelare e correttamente motivata l'ordinanza impugnata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 aprile