CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26387/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma del 26/6/2021, ha ridotto la pena ad anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentato omicidio e art73 dpr 309/1990, 337 e 697 cod. pen. Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'idoneità degli atti, alla volontà del ricorrente e alla qualificazione giuridica nonché quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui sentenza si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, con i riferimenti contenuti a pagina 8 della sentenza impugnata (nella quale si evidenzia che l'imputato si è "opposto" a una perquisizione tentando di dare fuoco alla porta dell'abitazione e anche agli operanti, utilizzando alcool e liquido infiammabile e aprendo il gas nell'abitazione), ha adeguatamente motivato in ordine alla qualificazione giuridica dando conto sia dell'idoneità che univocità degli atti che della volontà manifestata dal ricorrente, così conformandosi alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01; Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01); Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata perché il giudice di merito, con i riferimenti alla gravità dei fatti e ai precedenti penali (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), ha dato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen