CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 21563/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 317 77 /20 19 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , quale coobbligato di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. , quindi da ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] e PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) condomicilio eletto in Roma via P. [OSCURATO:PERSONA] presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - Oggetto:ASD– responsabilità rappresentante Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l ’ Emilia - Romagna n. 1 66 6 / 14 / 2 0 18 depositata in data 18 / 06 /20 18 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di attività di verifica fiscale nei confronti di nove associazioni sportive dilettantistiche operanti nel settore della pallamano, ritenute tutte riconducibili a un unico centro di interessi, l'Amministrazione finanziaria contestava alla [OSCURATO:PERSONA] la decadenza dei benefici di cui alla L. n. 398 del 1991 dalla quale derivava la rideterminazione del reddito d'impresa , il recuperodell'iva e l’ ulteriore connessa contestazione a T edesco Giorgio quale obbligato in solido dei conseguenti maggiori tributi interessi e sanzioniaccettati a carico della ASD di cui si è detto; -l'avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA 200 8 di cui al presente giudizio era quindi impugnato di fronte al giudice di primo grado che accoglievail ricorso ; -appellava l' U fficio ; - c on la sentenza gravata di fronte a questa Corte la commissione tributariaregionale ha accolto l'impugnazione dell' A genzia delle entrate ; -ricorre T edesco Giorgio , nella veste di coobbligato solidale della ridetta ASDcon otto motivi di doglianza che illustra con memoria ; -resiste con contro ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell'art . 29 del decreto legge 78 del 2010 , Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli art t. 156 e seguenti del codice di rito; il contribuente lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per aver mancato di ritenere inesistente l'atto di accertamento c.d. “impoesattivo” qui impugna t o in quanto lo stesso è statospedito al destinatario direttamente dall' U fficio finanziario co n plic o raccomandatocon avviso di ricevimento senza formale intermedi a zione tramitel'organo notificatorio ; -il motivo è privo di fondamento; - questa Corte ha chiarito (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 9395 del 08/04/2024 ) che l’ invalidità della notificazione di un atto "impoesattivo" (ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) determina soltanto una preclusioneall'efficacia dell'atto ai fini riscossivi, ma non esclude la sua esistenza, né la possibilità di una rinnovazione della notifica, ferma restandola sanatoria del vizio, secondo le regole generali, se risulta in maniera inequivoca la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente, entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere dell'Amministrazione finanziaria. Invero, l’istituto della sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo, disciplinato all’art. 156, terzo comma, c .p.c. , trova applicazione generale anche in materia tributaria senza distinzione, in tema di notificazione, tra atti impositivi ed atti esattivi. L’istituto si applica infatti a proposito della notificazione dell’avvisodi accertamento, atto impositivo (cfr., t ra le altre, Cass. sez. T,19.5.2018, n. 11043; Cass. sez. T , 21.9.2016, n. 18480) e, del pari, inrelazione alla notificazione della cartella di pagamento, atto esattivo (cfr., tra le altre, Cass. sez. VI - V, 5.3.2019, n. 6417; Cass. sez. T , 30.10.2018,n. 27561). Non sussiste alcuna ragione, pertanto, la quale induca a ritenere che l’atto impoesattivo, il quale cumula la funzione impositivacon quella esattiva, debba seguire una diversa disciplina ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 -il secondo motivo lamenta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la « violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c omma 7 della Legge n. 212 / 2000 in relazione alla verifica fiscale generale , con accesso alla sede della asd relativa all'anno d'imposta 2008 , ai precedenti ai successivi » ; secondo il contribuente la CTR ha errato non ritenere invalido l'atto impugnato alla luce del diritto di difesa violato per non essere stato garantito il generalizzato obbligo di contraddittorioendoprocedimentale conseguente ad accessi ispezioni everifiche effettuati nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale oprofessionale del contribuente previste dalla norma in oggetto; ilmotivo è privo di fondamento; esso presuppone che nei fatti vi sia stato accesso da parte di verificatori presso i locali nella disponibilità del contribuente ; tale circostanza deve escludersi alla luce del contenuto del PVC in atti, (all. 9 ) datato 3 marzo 2011, dal quale si evince a pag. 5 che i verificatorihanno in realtà tentato di proced ere ad accesso presso la sededella ASD contribuente sita in Bologna, via Casanova n. 11, ma non hanno potuto materialmente porre in esecuzione tale accesso poichénessuno e nulla hanno ivi reperito ; n e consegue che nessun pregiudizioal diritto di difesa si è verificato, dal momento che la ASD sottoposta a controllo non ha materialmente subito l'ingresso dei verificatorinei locali nella propria disponibilità per non essere stati gli stessi neppure materialmente reperiti dal personale operante; e tuttavia il principio presuppone che un'attività accertativa presso i locali in cui il contribuente esercita la propria attività sia effettivamente avvenuta. Nel caso di specie è incontestabile che l'accesso, pur disposto, non si è mai realizzato, così ch e alcuna intromissionenella sfera privata del contribuente si è verificata, con l'effettoche l'accertamento si è tradotto in concreto in una modalità "atavolino" (Cass. n. 6098/2023); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 -il terzo motivo di ricorso censura la pronuncia gra vata per violazione efalsa applicazione ancora dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione ai tributi armonizzati , vale a dire all'iva oggetto di recuperocon l'atto di accertamento impugnato, alla luce del mancato esameda parte del giudice di merito della c.d. “prova di resistenza”; il ricorrente lamenta in sintesi il mancato perfezionamento del contraddittorioendoprocedimentale; -il motivo è infondato; - s i desume infatti dalla lettura della pronuncia impugnata - penultimoperiodo di pag. 5 - come in realtà “… il contraddittorio si è instaurato mediante risposta ai quesiti e al deposito di documenti richiesti”;pertanto nessuna violazione del diritto di difesa risulta in concretosussistente, avendo avuto luogo il prescritto confronto tra contribuentee Ufficio ; - il quarto motivo di ricorso lamenta l'omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio ancora in relazione all’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000; secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha mancatodi considerare il fatto che l'attività di controllo, quale verifica a carattere generale, ha comportato anche l’ accesso ai locali della ASD; -il motivo è infondato; - in realtà dalla lettura della sentenza impugnata, come già si è riportato in precedenza, si evince come il profilo di fatto relativo all'averegli operanti a c ceduto ai locali in argomento è stato oggetto diesame da parte della Commissione tributaria regionale emilian a - romagnola,la quale ne riferisce espressamente l'esame , affermando che « Nel caso in esame non si è avuto accesso ai locali delle associazioniverificate», e il conseguente esito ai fini della decisione proprio nel penultimo periodo della motivazione a pa g. 5 del provvedimentoimpugnato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - i l quinto motivo di ricorso lamenta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la motivazione apparente e contraddittoria espressa dalla pronuncia gravata in relazione alla autonomia delle singoleASD sottoposte a controllo; -il motivo è infondato; - in realtà la considerazione - peraltro di puro fatto - relativa all'essere le ASD sottoposte a controllo, ben nove di numero, tutte sottopostea un unico centro di interessi, essendo la loro costituzione finalizzata esclusivamente ad eludere il limite di fatturato (euro 250.000)risulta non solo presa in esame dal giudice di merito, ma anche opportunamente collocata nella motivazione della sentenza impugnata,costituendo premessa logica e fattuale del tutto armonica conle conclusioni espresse alla luce delle risultanze processuali; - infatti il giudice dell'appello ha valorizzato – non rileva se correttamente o meno - tale elemento collegandolo, con chiaro ragionamentologico immune da vizi, con la successiva circostanza di fatto secondo la quale ”... L'unica associazione ad avere visibilità esterna era, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ASD che risultava iscritta a campionati mentre le restanti 8 associazioni erano in posizione ancillare non avendo una struttura organizzativa propri a ” (sentenza impugnata, pag. 1 primo capoverso); l a circostanza che parte ricorrente assume trascurata quindi risulta debitamente esaminata, analiticamente valutata e collocat a in un contesto motivazionale che nel suo complesso si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. Sez. Un. sent. n. 8053 del 2014) rendendocomprensibile l'iter logico giuridico seguito dal giudice per divenirea decisione ; - tali considerazioni non sono invero scalfite neppure dalle osservazioni proposte in memoria, dal momento che la pronuncia impugnata, in concreto, non si rivela né apodittica nelle sue Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 affermazioni,né generica nelle considerazioni di fatto e di diritto sulle qualiha basato il proprio decisum; - il sesto motivo di impugnazione si duole della violazione e falsa applicazionedell’art. 26 della L. n. 133 del 1999 in relazione all’art. 19 del d. Lgs. n. 158 del 2015 , per avere la CTR erroneamente dichiaratala ASD decaduta dai benefici fiscali in argomento in forza diuna disposizione non più in vigore; lmotivo è inammissibile; - sostiene il contribuente che il giudice territoriale avrebbe erroneamentedichiarato la decadenza di cui si è detto alla luce della violazionedell'obbligo della tracciabilità previsto dall’art. 25 c. 5 della L.n. 133 del 1999, il quale in realtà nella versione in vigore r atione temporis prevedeva una mera sanzione amministrativa e non la decadenzadel contribuente dai benefici tributari; -ebbene, così formulata la censura risulta priva di collegamento con lareale ratio decidendi della sentenza gravata; - invero, la CTR ha ritenuto decaduta la ASD dai ridetti benefici – ritenendoin concreto difettosi in fatto i requisiti previsti per legge – inquanto è risultato ampiamente dimostrato da parte dell’Ufficio che “le ASD avessero superato il limite di 250.000,00 in ragione degli elementi acquisiti e consistenti nella riconducibilità di tutte le associazionial medesimo gruppo di persone che ne gestivano i conti correnti, nell'esercizio dell'attività sportiva e nell'ambito della pallamanoed infine nella documentazione, di cui si dà atto nell'atto diappello”; quindi, secondo il giudice del merito “ l’unica ASD ad avere rilevanzaesterna era la [OSCURATO:PERSONA] ” . Tutte le altre, benchéformalmente costituite, avevano un ruolo “ancillare” rispetto allaBologna [OSCURATO:PERSONA] ; - la sostanziale inesistenza, nei fatti, di tali soggetti – tra i quali la ASD della quale il Tedesco è risultato obbligato in solido – come Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 ritenuta provata dalla CTR è la ratio decidendi della sentenza impugnata,il contenuto della quale non risulta attinto dal motivo in argomento,che si appunta sulla tracciabilità dei pagamenti, che non costituisce però la sola circostanza di fatto idonea a dimostrare l’inesistenzadi cui sopra; - il profilo relativo alle violazioni in materia di tracciabilità, quindi, costituiscesolo uno degli elementi rilevanti, secondo la CTR, in ordine allaprova della fittizietà delle ASD; la mancata censura da parte del ricorrente delle ulteriori considerazioni poste alla base della motivazionerende quindi la ratio decid endi idonea a sostenere, nelle restantisue parti, la decisione; -la doglianza presentata risulta così inammissibile poiché si appunta suquestioni del tutto estranee all'ordito motivazionale fornito dalla corte distrettuale senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendiposta a base della decisione impugnata ("In tema di ricorso percassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratiodecidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata", così anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017). Più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d'impugnazione è rappresentato dal l’ enunciazione, secondo lo schemanormativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occo rre identificarlo (e, quindi, fornirnela rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della de cisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorsoper Cassazione tale nullità, risolvendosi nella pro posizione di un"non motivo", è espressamente sanzionata con l' inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, Sentenza 14/3/2017n. 6496 ; Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Rv. 636872;Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564, tutte citatein motivazione da Cass. n. 8755/2018); -di qui l’inammissibilità del motivo; -il settimo motivo lamenta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al non superamento del plafond di euro 250.000,00 e della regolarità rispettodelle norme del regime forfettario ex legge n. 398 del 1991; - secondo parte ricorrente il giudice di merito ha assunto senza alcunaprova che la ASD abbia superato per l'anno di imposta 2007 ilplafond in oggetto; -il motivo è evidentemente inammissibile; - esso in concreto sollecita questa Corte a un nuovo esame delle risultanze di merito, operazione non concessa in questa sede di legittimità;né può sostenersi che tale fatto storico non sia stato preso in esame, poiché il profilo relativo al superamento del plafond in argomentoformato oggetto dell'analisi della pronuncia impugnata; -l'ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., per avere la CTR felsinea erroneamente ritenuto provatala concreta ingerenza nell'attività gestoria della ASD da parte delricorrente; -il motivo è infondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10 - in primo luogo, quanto al denunciato mancato esame del fatto storico,la sentenza gravata ha esaminato anche tale profilo, come si evincedalla motivazione della stessa; -in secondo luogo, si sostiene nel motivo in esame la inidoneità della circostanza di fatto , consistente nell’avere [OSCURATO:PERSONA] rivestito la qualifica di delegato del Presidente ad operare sul conto corrente dellaASD, a far ritenere che lo stesso abbia concorso a decisioni volte allacreazione di rapporti obbligatori per l'associazione ; -tale affermazione non è corretta in diritto; -va ricordato che secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018 ; Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020; Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 36470 del 13/12/2022); i n tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operativitàdi tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgon o non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a risponderesolidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per iltributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbiadiretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativainvestitura; - orbene, ritiene la Corte essere indubbio che l ’operare sul conto correntein forza di delega da parte del Presidente, costituisce atto di gestione dell’associazione, i cui rapporti obbligatori sono attuati e adempiuti proprio in forza principalmente, se non esclusivamente, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11 dellamovimentazione d i tale conto corrente, per mezzo del quale si provvedegeneralmente appunto al pagamento dei debiti e all’incasso deicrediti, poiché tali operazioni costituiscono atti di gestione tipici, ordinarie ricorrenti; - tutto ciò a meno che il delegato di cui si è detto non operi come mero esecutore di ordini del Presidente , per essere del tutto sprovvisto di autonomia, circostanza questa riguardo alla quale l’oneredi dar ne prova grava sul contribuente che la invoca a proprio favore ma che nel caso di specie è mancata del tutto non essendo statala questione nemmeno dedotta ; -in tal senso si è espressa questa Corte di recente (Cass. n. 20028 del 18/07/2025) enunciando nel citato precedente il principio di diritto,che qui il Collegio condivide e ribadisce, secondo il quale « l a facoltà di disporre liberamente dei conti correnti intestati ad un’associazione non riconosciuta implica la presunzione, in capo al soggettoche opera su detti conti, di avere agito in nome e per conto dell’ente ai fini della responsabilità prevista dall ’art. 38 cod. civ. Grava, pertanto, su tale soggetto la prova che non vi sia stata ingerenzanella gestione e, in particolare, di avere agito in esecuzione di un incarico, specifico e vincolato, ricevuto dal rappresentante di dirittoo di fatto dell’associ azione» ; -in conclusione, quindi, il ricorso va rigettato; -le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza;