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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37558/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3ON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la responsabilità evidenziando come non sussistano validi elementi per attribuire al ricorrente la sostanza rinvenuta in uno scantinato, si rivela generico in quanto non si confronta con la motivazione della decisione impugnata che ha dato atto dei plurimi elementi che deponevano in senso contrario specie in ragione del possesso delle chiavi della cantina in cui era stata riposta la sostanza, il rinvenimento di una non giustificata ed ingente somma di denaro, della diretta disponibilità di appunti manoscritti in cui si fornivano cifre, quantità e nomi ricondotti alla attività di cessione di sostanza stupefacente per importi di centinaia di migliaia di euro; ritenuto che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608) rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3ON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la responsabilità evidenziando come non sussistano validi elementi per attribuire al ricorrente la sostanza rinvenuta in uno scantinato, si rivela generico in quanto non si confronta con la motivazione della decisione impugnata che ha dato atto dei plurimi elementi che deponevano in senso contrario specie in ragione del possesso delle chiavi della cantina in cui era stata riposta la sostanza, il rinvenimento di una non giustificata ed ingente somma di denaro, della diretta disponibilità di appunti manoscritti in cui si fornivano cifre, quantità e nomi ricondotti alla attività di cessione di sostanza stupefacente per importi di centinaia di migliaia di euro; ritenuto che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608) rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 37558/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris