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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 28154/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del dinego dell'invocato proscioglimento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, avendo, la Corte d'appello, congruamente negato la tenuità del fatto per avere, nell'occorso, il prevenuto inteso sottrarsi ad una misura di cautela personale in atto; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del dinego dell'invocato proscioglimento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, avendo, la Corte d'appello, congruamente negato la tenuità del fatto per avere, nell'occorso, il prevenuto inteso sottrarsi ad una misura di cautela personale in atto; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 28154/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris