CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che la Corte di appello di Torino ha dichiarato, con l'ordinanza in epigrafe, inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli del 9 dicembre 2020 che lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati, avvinti in continuazione, di ricettazione e detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di munizioni; - Osservato che - a fronte dell'adeguata motivazione data dalla Corte territoriale in ordine alla tardività dell'appello (la sentenza impugnata, emessa il 9.12.2020, con fissazione del termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni, poi rassegnate tempe19.01.2021, avrebbe dovuto essere impugnata, ex art. 585 cod. proc. pen., entro il termine di 45 giorni dalla scadenza del termine di deposito, coincidente con il 7.02.2021, prorogato all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], siccome festivo: laddove l'appello era stato proposto solo il 2.04.2021) - il ricorrente con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, essendo stato l'appello datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, poi, presentato da delegato del difensore, circostanza da cui deriverebbe il diritto dell'imputato alla restituzione nel termine, mentre con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. per omessa notifica della correzione disposta al momento del deposito della sentenza, - Considerato che entrambi i motivi siano generici e manifestamente privi di fondamento: in particolare, per quanto concerne il primo, la decadenza dell'imputato dal termine per proporre appello non può, in sé considerato, ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la generalizzata restituzione in termini, ove sia avvenuta per errore ascrivibile al difensore (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 - 01; Sez. 3, n. :39437 del 05/06/2013, Leka, Rv. 257221 - 01), laddove la generica lamentazione del ricorrente nulla di specifico ha dedotto al riguardo; poi, in ordine al secondo, l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione (Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014, dep. 2015, Mazza, Rv. 262995 - 01), e in questo caso l'ordinanza di correzione ha determinato la condanna al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere, senza che sul verta l'impugnazione; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estens