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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 34242/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3400-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Piaz- zale Clodio 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- CANGELIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] J. VITTORELLI, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.114/B, presso lo studio dell'avvoca- to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1301/2021 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso articolato in plurimi mo- tivi avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1301/2021, pubblicata il 22 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] J. Vittorelli di via J. Vittorelli 15/17, Bassano del Grappa resiste con controricorso.

Con decreto ingiuntivo del 26 gennaio 2018 del Giudice di pace di Bassano del Grappa, [OSCURATO:PERSONA], ex amministratore del [OSCURATO:PERSONA] J. Vittorelli di via J. Vittorelli 15/17, Bassano del Grappa, intimò al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 3.913,07, esponendo di esserne creditore a titolo di compensi professionali e di rimborso di spese anticipate per la gestione condominiale fino alla cessazione dell’incarico, avvenuta il 16 marzo 2015.

Espletata CTU, il Giudice di pace accolse l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e revocò il decreto ingiun- tivo.

Il Tribunale di Vicenza ha poi respinto l’appello avanzato dal Far- ronato, osservando che non dovesse tributarsi valore di ricono- scimento di debito alla firma del nuovo amministratore sulla do- cumentazione relativa al “passaggio di consegne” e che la delibe- razione assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo, il quale pur evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato che la differenza sia stata versa- ta dall'amministratore con denaro proprio.

Il giudice di appello ha poi reputato infondate le critiche rivolte alla CTU dal Farronato, avendo l’ausiliare applicato un corretto criterio contabile civilisti- co nel procedere alla verifica dell’operato dell’amministratore.

Secondo il Tribunale, la semplice lettura della contabilità rendeva evidente la mancanza di una regolare tenuta, generando confu- sione contabile la pretesa dell’ex amministratore di tenere il libro cassa con un criterio misto.

Esaminando i documenti prodotti, la sentenza impugnata ha rilevato che: “- nel consuntivo al 31.12.2014 risulta alla voce anticipazioni fatte da Farronato l’importo di € 0, quindi,a rigor di logica, al termine di tale eser- cizio nulla doveva avanzare dal [OSCURATO:PERSONA] l’amministratore a ti- tolo di anticipazioni, mentre risultava ancora da addebitare all’appellato, secondo tale bilancio, l’importo di € 2.383,18 senza alcuna indicazione del titolo da cui derivava l’importo che oltre- tutto non corrisponde nemmeno all’importo di quanto dovuto per onorari e rimborso cancelleria al Farronato che era pari ad € 2.209,59.

Ove si trattassero di anticipazioni di anni precedenti le stesse sarebbero dovute risultare dai bilanci anteriori, e riportate di anno in anno al nuovo esercizio, mentre nel consuntivo al 31.12.2013 non vi è traccia di anticipazioni dell’amministratore.

In realtà dal libro cassa del 2014 si evidenziano due pagamenti al Farronato il primo per € 1.600 come acconto per rimborso an- ticipazione e il secondo da € 2.368,68 in data 03.05.2014 come saldo per anticipazioni dell’amministratore, così come appaiono saldate anche le rate del compenso dell’amministratore per l’annualità 2014, cosìfornendo fondatezza alla circostanza che al 31.12.2004 il Farronato avesse riscosso tutti gli importi dallo stesso anticipati”.

Ed ancora: “come poi correttamente rilevato dal CTU partendo da una cassa negativa al 01.01.2015 per € 5.702,26 è del tutto incomprensibile come il Farronato possa ar- rivare ad un saldo finale di cassa di € 3.913,07 e pretendere che tale saldo sia identificabile come anticipazioni dallo stesso effet- tuate”.

Dalla rimarcata irregolare tenuta delle scritture contabili del con- dominio, il Tribunale ha quindi tratto la conclusione che non ri- sultasse provato il credito del Farronato.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce in sequenza, con paragrafi non numerati, le seguenti censure: nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà e/o illogici- tà – motivazione insanabilmente incoerente e/o apparente – vi- zio rinvenibile direttamente dal testo della sentenza impugnata: 1) affermazione di intervenuto saldo competenze relative all’anno 2014 (pag. 7 secondo cpv.); 2) affermazione della “non regolare tenuta della contabilità” come presupposto della manca- ta prova del credito (pag. 9, primo cpv.); 3) affermazione secon- do la quale “l’appellante vorrebbe applicare un presunto criterio derivante dalla prassi condominiale diverso da quello civilistico”; - nullità della CTU; tale nullità concernerebbe “il metodo, oltre che il merito delle operazioni peritali”, ovvero “il grave pregiudi- zio del diritto di difesa messo in atto dal Consulente d’Ufficio nel- le modalità di espletamento delle operazioni peritali, per non es- sere state, le parti, poste in grado di intervenire alle operazioni”; la relazione peritale sarebbe “stata redatta in totale autonomia, senza minimamente convocare o consultare la parte opposta, Geom.

Farronato, né il suo legale; la totale mancanza del verbale delle operazioni, che è buona regola allegare, impedisce, soprat- tutto, di sapere se il CTU abbia consultato il CT di parte opponen- te, così compromettendo il diritto di difesa di una delle parti ed inficiando di nullità tutte le operazioni”; - nullità della sentenza conseguente alla nullità della CTU; il giu- dice d’appello avrebbe “sposato acriticamente le conclusioni del CTU, salvo poi stravolgerne le conclusioni ai fini di una motiva- zione contraddittoria, incoerente e meramente apparente”; le sentenze di primo e di secondo grado sarebbero, peraltro, “to- talmente difformi”, giacché “l’una basata su dati aritmetici, l’altra sul non aver, l’appellante, assolto all’onere della prova che su di lui incombeva”; - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla asserita mancata prova del credito azionato, come affermata nella sentenza impugnata: estratti conto corrente condominiale documento 7) allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c. giudizio di primo grado; -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: documenti contenenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per la comple- tezza del bilancio – regolarità della contabilità – Docc. da 1 a 6 allegati alla comparsa di risposta giudizio di primo grado; - omesso es ame circa un fatto decisivo per il giudizio: approva- zione bilancio all’unanimità.

Tali fatti decisivi emergerebbero da documenti, non apprezzati, che invece conterrebbero la dimostrazione della sussistenza e della prova del credito.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il controricorrente ha presentato memoria.

I molteplici motivi di ricorso, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente e si rivelano inammissibili.

La sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto, con apprezzamento di fatto che costituisce prerogativa del giudice di merito, che non fosse stata raggiunta la prova del credito relativo al compenso ed alle anticipazioni vantato dall’ex amministratore del [OSCURATO:PERSONA].

Se- condo la sentenza impugnata, non assurge a prova di tale credito né il verbale di passaggio di consegne all’amministratore suben- trante, né la deliberazione assembleare di approvazione del ren- diconto consuntivo, essendo le scritture contabili condominiali tenute non regolarmente.

Il Tribunale di Vicenza ha così deciso la questione di diritto in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte e le censure proposte dal ricorrente non superano lo scrutinio di cui all’art. 360 bis n. 1 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 2 , 25/02/2020, n. 5062; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).

Il ricorso intende sollecitare questa Corte a rivalutare la sussi- stenza della prova, nella contabilità condominiale, degli esborsi effettuati e delle attività espletate da [OSCURATO:PERSONA] , ma tali valutazioni e calcoli costituiscono accertamenti di fatto demanda- ti al giudice di merito e sono incensurabili in cassazione se non sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipa- te nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul contratto tipico di amministrazione che intercorre con i condomini, al quale, per quanto non disciplinato nell’art. 1129 c.c., si applicano le disposi- zioni di cui alla sezione I, capo IX, titolo III, libro V, del codice civile, è l’amministratore che, alla stregua dell’art. 1720 c.c., de- ve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il [OSCURATO:PERSONA]) – che sono tenuti, quali mandanti, a rim- borsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno –devono dimostrare di ave- re adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 26/02/2019, n. 5611; Cass. Sez. 6 - 2 , 17/08/2017, n. 20137 ; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498).

Era dunque l’amministratore Farronato a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute.

Spetta poi all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli in- cassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva in- dicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova deldebito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).

D’altro canto, va altresì ribadito, a conferma del ragionamento seguito dal Tribunale, come l’accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnata- gli dal precedente e il verbale di consegna sottoscritto con ri- guardo alla situazione patrimoniale al momento del subentro ge- storio non costituiscono prove idonee del debito nei confronti dell’ex amministratore da parte dei condomini per l'importo cor- rispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spet- tando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell' amministratore.

La sotto- scrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizio- ne di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dal- la situazione di cassa registrata (Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498).

La sentenza impugnata ha comunque negato altresì la valenza probatoria della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto in ordine alle somme a carico del condominio da cor- rispondere all'amministratore cessato dall'incarico.

Anche in pro- posito questa Corte ha già affermato che la deliberazione dell'as- semblea di condominio, che procede all'approvazione del rendi- conto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, invia di prova de- duttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell’organo collegiale in relazione a po- ste passive specificamente indicate (Cass. Sez. 2, 09/05/2011, n. 10153).

È altresì frutto di apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, quello sulla tenuta irregolare, anche sotto l'aspetto sostanziale, della contabilità condominiale, tale da non poter for- nire prova del credito vantato dall’ex amministratore.

Essendo l’amministratore che agisce in giudizio per la correspon- sione del compenso ed il recupero delle spese sopportate per l'e- secuzione dell'incarico a dover fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè dell'esecuzionedel ne- gozio gestorio e dell'esborso effettuato in occasione di esso, pur non trattandosi di accertare situazioni di fatto verificabili soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, i giudici del merito hanno non di meno disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che comunque non ha giovato al Farronato ai fi- ni dell’adempimento dell'onere della prova su di lui gravante.

Quanto alla nullità della CTU per mancanza di contraddittorio, è lo stesso ricorrente che riferisce che vi fu“un primo incontro nel quale è stato dato avvio alle operazioni, ma a ciò non è seguita alcuna informazione sul progredire”, e che furono comunque de- positate “osservazioni alla bozza”.

È allora da considerare, per desumere l’inammissibilità della censura, come l’art. 194 c.p.c. stabilisce che il consulente tecnico può compiere le proprie inda- gini, secondo quanto dispone il giudice, anche “da sé solo”, po- tendo comunque le parti “intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori”, nonché “presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”.

A norma, poi, del terzo comma dell’art. 195 c.p.c., la relazione peritale deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite, le quali devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione, che il consulente deve valutare nell’elaborato finale.

In forza, tuttavia, dell’art. 90 disp. att. c.p.c., il consulente tecnico, autorizzato a compiere indagini sen- za che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni.

Non è invece previsto dalla legge un analogo obbligo per il consulente di dare comunicazione delle successive indagini peritali, incombendo, piuttosto, sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (Cass. Sez. 6 - 3 , 16/10/2020, n. 22615 ; Cass. Sez. 3, 18/03/2014, n. 6195; Cass. Sez. 1, 07/07/2008, n. 18598).

Con i molteplici motivi di ricorso, si intende sollecitare questa Corte a rivalutare la sussistenza della prova, nella contabilità condominiale, degli esborsi effettuati dal Farronato a titolo di an- ticipazione, ovvero a ricalcolare ciò che ci fosse in cassa al mo- mento della cessazione del suo mandato, ma tali valutazioni e calcoli costituiscono accertamenti di fatto demandati al giudice di merito, e sono incensurabili in cassazione se non sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il ricorrente prospetta, invece, mere difformità tra la va- lutazione di determinate poste contabili operata dal consulente tecnico e la propria valutazione.

Le censure, denunciando l’acritica adesione della sentenza impugnata alla CTU, indicano circostanze ed elementi che sono stati comunque presi in consi- derazione dal Tribunale e si sostanziano nella contestazione dell'esattezza delle conclusioni dell'espletata consulenza median- te la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse va- lutazioni espresse dalla parte.

D’altro canto, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi contenuti nelle note tecniche di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni delle parti, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese.

Le critiche di parte, che tendono al rie- same degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecni- co, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non obbli- gano il giudice ad un’espressa pronunzia al riguardo.

Il fatto storico rilevante in questo giudizio come fatto principale costitutivo ex art. 2697 c.c. attiene al titolo per le spese ed il compenso di cui all’art. 1720 c.c., mentre i fatti secondari (de- dotti in funzione di prove determinante del credito azionato) at- tengono ai registri di contabilità, alle note di gestione ed ai ren- diconti, ed essi sono stati esaminati dai giudici del merito, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Così individuate le ragioni di fatto, principali e secondarie, ogget- to di lite, non appare dubbio che operi, nella specie, altresì la previsione d'inammissibilità di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la de- cisione di primo grado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

Il rilievo che le scritture con- tabili non comprovino, attraverso un calcolo aritmetico, la fonda- tezza del credito dell’ex amministratore, come affermato dal giu- dice di pace, non costituisce ragione di fatto diversa dalla caren- za di prova attestata dal giudice d’appello.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se do- vuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3400-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Piaz- zale Clodio 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- CANGELIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] J. VITTORELLI, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.114/B, presso lo studio dell'avvoca- to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1301/2021 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso articolato in plurimi mo- tivi avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1301/2021, pubblicata il 22 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] J. Vittorelli di via J. Vittorelli 15/17, Bassano del Grappa resiste con controricorso. Con decreto ingiuntivo del 26 gennaio 2018 del Giudice di pace di Bassano del Grappa, [OSCURATO:PERSONA], ex amministratore del [OSCURATO:PERSONA] J. Vittorelli di via J. Vittorelli 15/17, Bassano del Grappa, intimò al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 3.913,07, esponendo di esserne creditore a titolo di compensi professionali e di rimborso di spese anticipate per la gestione condominiale fino alla cessazione dell’incarico, avvenuta il 16 marzo 2015. Espletata CTU, il Giudice di pace accolse l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e revocò il decreto ingiun- tivo. Il Tribunale di Vicenza ha poi respinto l’appello avanzato dal Far- ronato, osservando che non dovesse tributarsi valore di ricono- scimento di debito alla firma del nuovo amministratore sulla do- cumentazione relativa al “passaggio di consegne” e che la delibe- razione assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo, il quale pur evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato che la differenza sia stata versa- ta dall'amministratore con denaro proprio. Il giudice di appello ha poi reputato infondate le critiche rivolte alla CTU dal Farronato, avendo l’ausiliare applicato un corretto criterio contabile civilisti- co nel procedere alla verifica dell’operato dell’amministratore. Secondo il Tribunale, la semplice lettura della contabilità rendeva evidente la mancanza di una regolare tenuta, generando confu- sione contabile la pretesa dell’ex amministratore di tenere il libro cassa con un criterio misto. Esaminando i documenti prodotti, la sentenza impugnata ha rilevato che: “- nel consuntivo al 31.12.2014 risulta alla voce anticipazioni fatte da Farronato l’importo di € 0, quindi,a rigor di logica, al termine di tale eser- cizio nulla doveva avanzare dal [OSCURATO:PERSONA] l’amministratore a ti- tolo di anticipazioni, mentre risultava ancora da addebitare all’appellato, secondo tale bilancio, l’importo di € 2.383,18 senza alcuna indicazione del titolo da cui derivava l’importo che oltre- tutto non corrisponde nemmeno all’importo di quanto dovuto per onorari e rimborso cancelleria al Farronato che era pari ad € 2.209,59. Ove si trattassero di anticipazioni di anni precedenti le stesse sarebbero dovute risultare dai bilanci anteriori, e riportate di anno in anno al nuovo esercizio, mentre nel consuntivo al 31.12.2013 non vi è traccia di anticipazioni dell’amministratore. In realtà dal libro cassa del 2014 si evidenziano due pagamenti al Farronato il primo per € 1.600 come acconto per rimborso an- ticipazione e il secondo da € 2.368,68 in data 03.05.2014 come saldo per anticipazioni dell’amministratore, così come appaiono saldate anche le rate del compenso dell’amministratore per l’annualità 2014, cosìfornendo fondatezza alla circostanza che al 31.12.2004 il Farronato avesse riscosso tutti gli importi dallo stesso anticipati”. Ed ancora: “come poi correttamente rilevato dal CTU partendo da una cassa negativa al 01.01.2015 per € 5.702,26 è del tutto incomprensibile come il Farronato possa ar- rivare ad un saldo finale di cassa di € 3.913,07 e pretendere che tale saldo sia identificabile come anticipazioni dallo stesso effet- tuate”. Dalla rimarcata irregolare tenuta delle scritture contabili del con- dominio, il Tribunale ha quindi tratto la conclusione che non ri- sultasse provato il credito del Farronato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce in sequenza, con paragrafi non numerati, le seguenti censure: nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà e/o illogici- tà – motivazione insanabilmente incoerente e/o apparente – vi- zio rinvenibile direttamente dal testo della sentenza impugnata: 1) affermazione di intervenuto saldo competenze relative all’anno 2014 (pag. 7 secondo cpv.); 2) affermazione della “non regolare tenuta della contabilità” come presupposto della manca- ta prova del credito (pag. 9, primo cpv.); 3) affermazione secon- do la quale “l’appellante vorrebbe applicare un presunto criterio derivante dalla prassi condominiale diverso da quello civilistico”; - nullità della CTU; tale nullità concernerebbe “il metodo, oltre che il merito delle operazioni peritali”, ovvero “il grave pregiudi- zio del diritto di difesa messo in atto dal Consulente d’Ufficio nel- le modalità di espletamento delle operazioni peritali, per non es- sere state, le parti, poste in grado di intervenire alle operazioni”; la relazione peritale sarebbe “stata redatta in totale autonomia, senza minimamente convocare o consultare la parte opposta, Geom. Farronato, né il suo legale; la totale mancanza del verbale delle operazioni, che è buona regola allegare, impedisce, soprat- tutto, di sapere se il CTU abbia consultato il CT di parte opponen- te, così compromettendo il diritto di difesa di una delle parti ed inficiando di nullità tutte le operazioni”; - nullità della sentenza conseguente alla nullità della CTU; il giu- dice d’appello avrebbe “sposato acriticamente le conclusioni del CTU, salvo poi stravolgerne le conclusioni ai fini di una motiva- zione contraddittoria, incoerente e meramente apparente”; le sentenze di primo e di secondo grado sarebbero, peraltro, “to- talmente difformi”, giacché “l’una basata su dati aritmetici, l’altra sul non aver, l’appellante, assolto all’onere della prova che su di lui incombeva”; - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla asserita mancata prova del credito azionato, come affermata nella sentenza impugnata: estratti conto corrente condominiale documento 7) allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c. giudizio di primo grado; -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: documenti contenenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per la comple- tezza del bilancio – regolarità della contabilità – Docc. da 1 a 6 allegati alla comparsa di risposta giudizio di primo grado; - omesso es ame circa un fatto decisivo per il giudizio: approva- zione bilancio all’unanimità. Tali fatti decisivi emergerebbero da documenti, non apprezzati, che invece conterrebbero la dimostrazione della sussistenza e della prova del credito. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il controricorrente ha presentato memoria. I molteplici motivi di ricorso, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente e si rivelano inammissibili. La sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto, con apprezzamento di fatto che costituisce prerogativa del giudice di merito, che non fosse stata raggiunta la prova del credito relativo al compenso ed alle anticipazioni vantato dall’ex amministratore del [OSCURATO:PERSONA]. Se- condo la sentenza impugnata, non assurge a prova di tale credito né il verbale di passaggio di consegne all’amministratore suben- trante, né la deliberazione assembleare di approvazione del ren- diconto consuntivo, essendo le scritture contabili condominiali tenute non regolarmente. Il Tribunale di Vicenza ha così deciso la questione di diritto in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte e le censure proposte dal ricorrente non superano lo scrutinio di cui all’art. 360 bis n. 1 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 2 , 25/02/2020, n. 5062; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892). Il ricorso intende sollecitare questa Corte a rivalutare la sussi- stenza della prova, nella contabilità condominiale, degli esborsi effettuati e delle attività espletate da [OSCURATO:PERSONA] , ma tali valutazioni e calcoli costituiscono accertamenti di fatto demanda- ti al giudice di merito e sono incensurabili in cassazione se non sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipa- te nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul contratto tipico di amministrazione che intercorre con i condomini, al quale, per quanto non disciplinato nell’art. 1129 c.c., si applicano le disposi- zioni di cui alla sezione I, capo IX, titolo III, libro V, del codice civile, è l’amministratore che, alla stregua dell’art. 1720 c.c., de- ve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il [OSCURATO:PERSONA]) – che sono tenuti, quali mandanti, a rim- borsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno –devono dimostrare di ave- re adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 26/02/2019, n. 5611; Cass. Sez. 6 - 2 , 17/08/2017, n. 20137 ; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498). Era dunque l’amministratore Farronato a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute. Spetta poi all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli in- cassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva in- dicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova deldebito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892). D’altro canto, va altresì ribadito, a conferma del ragionamento seguito dal Tribunale, come l’accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnata- gli dal precedente e il verbale di consegna sottoscritto con ri- guardo alla situazione patrimoniale al momento del subentro ge- storio non costituiscono prove idonee del debito nei confronti dell’ex amministratore da parte dei condomini per l'importo cor- rispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spet- tando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell' amministratore. La sotto- scrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizio- ne di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dal- la situazione di cassa registrata (Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498). La sentenza impugnata ha comunque negato altresì la valenza probatoria della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto in ordine alle somme a carico del condominio da cor- rispondere all'amministratore cessato dall'incarico. Anche in pro- posito questa Corte ha già affermato che la deliberazione dell'as- semblea di condominio, che procede all'approvazione del rendi- conto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, invia di prova de- duttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell’organo collegiale in relazione a po- ste passive specificamente indicate (Cass. Sez. 2, 09/05/2011, n. 10153). È altresì frutto di apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, quello sulla tenuta irregolare, anche sotto l'aspetto sostanziale, della contabilità condominiale, tale da non poter for- nire prova del credito vantato dall’ex amministratore. Essendo l’amministratore che agisce in giudizio per la correspon- sione del compenso ed il recupero delle spese sopportate per l'e- secuzione dell'incarico a dover fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè dell'esecuzionedel ne- gozio gestorio e dell'esborso effettuato in occasione di esso, pur non trattandosi di accertare situazioni di fatto verificabili soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, i giudici del merito hanno non di meno disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che comunque non ha giovato al Farronato ai fi- ni dell’adempimento dell'onere della prova su di lui gravante. Quanto alla nullità della CTU per mancanza di contraddittorio, è lo stesso ricorrente che riferisce che vi fu“un primo incontro nel quale è stato dato avvio alle operazioni, ma a ciò non è seguita alcuna informazione sul progredire”, e che furono comunque de- positate “osservazioni alla bozza”. È allora da considerare, per desumere l’inammissibilità della censura, come l’art. 194 c.p.c. stabilisce che il consulente tecnico può compiere le proprie inda- gini, secondo quanto dispone il giudice, anche “da sé solo”, po- tendo comunque le parti “intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori”, nonché “presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”. A norma, poi, del terzo comma dell’art. 195 c.p.c., la relazione peritale deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite, le quali devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione, che il consulente deve valutare nell’elaborato finale. In forza, tuttavia, dell’art. 90 disp. att. c.p.c., il consulente tecnico, autorizzato a compiere indagini sen- za che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni. Non è invece previsto dalla legge un analogo obbligo per il consulente di dare comunicazione delle successive indagini peritali, incombendo, piuttosto, sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (Cass. Sez. 6 - 3 , 16/10/2020, n. 22615 ; Cass. Sez. 3, 18/03/2014, n. 6195; Cass. Sez. 1, 07/07/2008, n. 18598). Con i molteplici motivi di ricorso, si intende sollecitare questa Corte a rivalutare la sussistenza della prova, nella contabilità condominiale, degli esborsi effettuati dal Farronato a titolo di an- ticipazione, ovvero a ricalcolare ciò che ci fosse in cassa al mo- mento della cessazione del suo mandato, ma tali valutazioni e calcoli costituiscono accertamenti di fatto demandati al giudice di merito, e sono incensurabili in cassazione se non sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorrente prospetta, invece, mere difformità tra la va- lutazione di determinate poste contabili operata dal consulente tecnico e la propria valutazione. Le censure, denunciando l’acritica adesione della sentenza impugnata alla CTU, indicano circostanze ed elementi che sono stati comunque presi in consi- derazione dal Tribunale e si sostanziano nella contestazione dell'esattezza delle conclusioni dell'espletata consulenza median- te la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse va- lutazioni espresse dalla parte. D’altro canto, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi contenuti nelle note tecniche di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni delle parti, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese. Le critiche di parte, che tendono al rie- same degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecni- co, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non obbli- gano il giudice ad un’espressa pronunzia al riguardo. Il fatto storico rilevante in questo giudizio come fatto principale costitutivo ex art. 2697 c.c. attiene al titolo per le spese ed il compenso di cui all’art. 1720 c.c., mentre i fatti secondari (de- dotti in funzione di prove determinante del credito azionato) at- tengono ai registri di contabilità, alle note di gestione ed ai ren- diconti, ed essi sono stati esaminati dai giudici del merito, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Così individuate le ragioni di fatto, principali e secondarie, ogget- to di lite, non appare dubbio che operi, nella specie, altresì la previsione d'inammissibilità di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la de- cisione di primo grado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Il rilievo che le scritture con- tabili non comprovino, attraverso un calcolo aritmetico, la fonda- tezza del credito dell’ex amministratore, come affermato dal giu- dice di pace, non costituisce ragione di fatto diversa dalla caren- za di prova attestata dal giudice d’appello. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se do- vuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater
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