Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2021

Cassazione n. 23922/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza depositata in data 27 novembre 2019 [OSCURATO:PERSONA]Urso ha chiesto la dichiarazione di non esecutività della sentenza pronunciata in data 23 novembre 2015 dalla Corte di appello di Venezia risultando l'estratto contumaciale notificato al difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA].

Dopo la sentenza di primo grado (Tribunale di Venezia 26 gennaio 2012) D'Urso aveva nominato difensori di fiducia gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Cappuccio, con atto di nomina in data 7 marzo 2012 all'ufficio matricola del carcere di Civitavecchia, nomina trasmessa al Tribunale di Venezia, ma l'avviso di udienza nel giudizio dì appello era stato notificato al difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], e non ai difensori di fiducia, e notificato all'imputato con consegna al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2.

Con ordinanza depositata in data 19 luglio 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta osservando che eventuali nullità verificatesi nei giudizi di cognizione non possono essere dedotte nella fase esecutiva, mentre regolare risulta la notifica dell'estratto contumaciale presso il domicilio eletto (studio avvocato [OSCURATO:PERSONA]).

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Urso ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene dedotto che il giudizio di cognizione era stato celebrato nella vigenza della disciplina processuale della contumacia, anteriore alla novella introdotta con la legge n. 67/2014, e dunque correttamente con l'incidente dì esecuzione era stata posta la questione relativa alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla legge n. 67/2014 per l'omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato e ai suoi difensori di fiducia.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e generici e ne va perciò dichiarata l'inammissibilità.

Quanto alla denuncia della violazione delle norme processuali che impongono la notificazione dell'avviso di udienza nel giudizio di appello al difensore dell'imputato, si tratta di nullità che riguarda il giudizio di cognizione e che dunque non può essere fatta valere con incidente di esecuzione (sez.

U, n. 15498/2021 del 26.11.2020, Lovric, Rv. 280931).

Quanto alla notifica dell'estratto contumaciale, che la difesa assume essere stata invalida in quanto compiuta presso lo studio del difensore di ufficio, la cui nomina doveva essere considerata inefficace a seguito della sopravvenuta nomina di difensori di fiducia, il secondo motivo non si confronta con il dato processuale, costituito dalla valida elezione di domicilio presso lo studio del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] effettuata dal D'Urso e mai revocata, posto dal giudice dell'esecuzione a fondamento della decisione.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata in data 27 novembre 2019 [OSCURATO:PERSONA]Urso ha chiesto la dichiarazione di non esecutività della sentenza pronunciata in data 23 novembre 2015 dalla Corte di appello di Venezia risultando l'estratto contumaciale notificato al difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA]. Dopo la sentenza di primo grado (Tribunale di Venezia 26 gennaio 2012) D'Urso aveva nominato difensori di fiducia gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Cappuccio, con atto di nomina in data 7 marzo 2012 all'ufficio matricola del carcere di Civitavecchia, nomina trasmessa al Tribunale di Venezia, ma l'avviso di udienza nel giudizio dì appello era stato notificato al difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], e non ai difensori di fiducia, e notificato all'imputato con consegna al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2. Con ordinanza depositata in data 19 luglio 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta osservando che eventuali nullità verificatesi nei giudizi di cognizione non possono essere dedotte nella fase esecutiva, mentre regolare risulta la notifica dell'estratto contumaciale presso il domicilio eletto (studio avvocato [OSCURATO:PERSONA]). 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Urso ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene dedotto che il giudizio di cognizione era stato celebrato nella vigenza della disciplina processuale della contumacia, anteriore alla novella introdotta con la legge n. 67/2014, e dunque correttamente con l'incidente dì esecuzione era stata posta la questione relativa alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla legge n. 67/2014 per l'omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato e ai suoi difensori di fiducia. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e generici e ne va perciò dichiarata l'inammissibilità. Quanto alla denuncia della violazione delle norme processuali che impongono la notificazione dell'avviso di udienza nel giudizio di appello al difensore dell'imputato, si tratta di nullità che riguarda il giudizio di cognizione e che dunque non può essere fatta valere con incidente di esecuzione (sez. U, n. 15498/2021 del 26.11.2020, Lovric, Rv. 280931). Quanto alla notifica dell'estratto contumaciale, che la difesa assume essere stata invalida in quanto compiuta presso lo studio del difensore di ufficio, la cui nomina doveva essere considerata inefficace a seguito della sopravvenuta nomina di difensori di fiducia, il secondo motivo non si confronta con il dato processuale, costituito dalla valida elezione di domicilio presso lo studio del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] effettuata dal D'Urso e mai revocata, posto dal giudice dell'esecuzione a fondamento della decisione. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 23922/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris