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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24833/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della prima decisione, lo ha assolto dell'imputazione di lesioni personali (già riqualificato come lesioni personali colpose dal Tribunale di L'Aquila) e ne ha confermato la condanna per il delitto di violenza privata, rideterminando il trattamento sanzionatorio e l'entità del risarcimento da corrispondere alla parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, delle dichiarazioni di testi a carico, ivi compresa la persona offesa e del teste a discarico [OSCURATO:PERSONA]), qui non consentito, senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della prima decisione, lo ha assolto dell'imputazione di lesioni personali (già riqualificato come lesioni personali colpose dal Tribunale di L'Aquila) e ne ha confermato la condanna per il delitto di violenza privata, rideterminando il trattamento sanzionatorio e l'entità del risarcimento da corrispondere alla parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, delle dichiarazioni di testi a carico, ivi compresa la persona offesa e del teste a discarico [OSCURATO:PERSONA]), qui non consentito, senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso