CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04017/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3048-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 1 maggio 1983, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO], elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Torino, via Collegno 44. - ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore; Prefetto della provincia di Padova; -intimati - avverso del provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Padova in data 21 giugno 2022, depositato e comunicato in data 24 giugno 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrato irregolarmente in Italia nel 2008, Odige, cittadino nigeriano, iniziava una relazione con una connazionale da cui nasceva un figlio nel 2009. Non avendo presentato impugnazione al rigetto della propria domanda di riconoscimento della protezione internazionale, il 7 agosto 2020 il ricorrente iniziava il procedimento di emersione ex art. 103, c. 1, D.L. 34/2020, cd. “sanatoria 2020”, in qualità di dipendente di. [OSCURATO:PERSONA], cittadino camerunense, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE. Fermato ed identificato dalle forze dell’ordine il 5 maggio 2022 Odige riceveva la notifica del provvedimento di rigetto della domanda di emersione cui seguiva quella di un decreto di espulsione del Prefetto di Padova e di un contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino del Questore di Padova. 2. Contro il decreto di espulsione, il ricorrente presentava ricorso al Giudice di Pace di Padova che lo respingeva con provvedimento del 21 giugno 2022, depositato e comunicato il 24 giugno 2022. 3. Avverso il predetto provvedimento ODIGE EddyODIGE Eddy propone ora ricorso per cassazione, articolato su due motivi. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., “violazione dell'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione dell'art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione dell’art. 12, D.P.R. 394/1999 (pp. 3-5)”. 2. Con il secondo mezzo si denuncia “Violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione dell'art. 360, nn. 3) e 4), 3 c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione dell’art. 19, c. 1.1, terzo periodo e ss., T.U. Immigrazione (pp. 5- 7)”. 1.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12, D.P.R. 394/1999, norma che prevede che,al rigetto di una domanda di titolo di soggiorno,debba seguire l’invito ad allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato, con menzione dell’annuncio che “sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico”.Osserva il ricorrente che la disposizione in questione prevede che, se in ragione del diniego della domanda –nel caso di specie di emersione, cui in caso di accoglimento segue l’emissione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro – lo straniero dovesse diventa re irregolare sul territorio, tale irregolarità non possa essere immediatamente sanzionabile con l’espulsione, dovendo procedere l’Amministrazione in primo luogo ad un invito ad lasciare il territorio, con la concessione allo straniero di “un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato”: tale termine nulla avendoa che vedere con quello di cui all’art. 13, c. 5, T.U. Immigrazione che prevede la “concessione di un periodo per la partenza volontaria”, successivamente – e non anteriormente – all’espulsione, “ai fini dell'esecuzione dell'espulsione”. 1.2 Si evidenzia da parte del ricorrente che a pp. 2-3 del ricorso presentato avverso l’espulsione, si era denuncia to che “l’Amministrazione resistente, contrariamente da quanto previsto dalla disposizione normativa dianzi citata, non concedeva alcun termine allo straniero ma decretava (contestualmente alla notifica del provvedimento di rigetto) l’espulsione dal territorio dello Stato e l’ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino”. In relazione a tale argomento difensivo, tuttavia, il Giudice di Pace avrebbe ome sso di pronunciarsi, non esistendo nel provvedimento impugnato alcuna decisione rispetto alla denunciata violazione di legge, essendosi limitato il Giudice di Pace a sostenere l'improponibilità in sede di impugnazione contro il decreto di espulsione della mancata concessione di un termine per la partenza volontaria ex art. 13, c. 5, T.U. Immigrazione, ignorando il rilievo relativo alla violazione dell’art. 12, d.P.R. 394/1999: il Giudice di prime cure sarebbe pertanto incorrso conseguentemente nel vizio di motivazione apparente, ovvero nel vizio di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. 2. Si evidenzia da parte del ricorrente che,con il quarto motivo di ricorso in opposizione all’espulsione, aveva lamentatola violazione dell’art. 19, c. 1.1, terzo periodo e ss., T.U. Immigrazione (che richiama la formulazione dell’art. 8, CEDU), dal momento che, in sede di adozione del provvedimento di rimpatrio, l’Amministrazione non aveva valutava affatto isuoilegami familiari e sociali, nonché il lunghissimo soggiorno in Italia. 2.1 Ricorda il ricorrente che a p. 6 del ricorso avverso l’espulsione aveva sostenutoche “È evidente che l’espulsione del ricorrente si pone in violazione della disposizione normativa dianzi citata in quanto il ricorrente: i) è arrivato in Italia da oltre 14 anni; ii) ha un figlio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e che vive e soggiorna nel territorio dello Statoe iii) non ha più nessun legame famigliare nel Paese di origine”.In merito a tali argomenti difensivi, tuttavia, il Giudice di Pace avrebbe omessodi pronunciarsi, non esistendo nel provvedimento impugnato alcuna decisione in relazione alla violazione di legge dedotta: il Giudice di prime cure sarebbe incorso conseguentemente nel vizio di motivazione apparente, ovvero nel vizio di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. 2.4 I motivi di doglianza sono in realtà fondati. 2.4.1 Con deduzione sul punto autosufficiente il ricorrente ha infatti dimostrato di aver posto, in sede di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, le questioni sopra riportate in ordine alla violazione dell’art. 19 19, c. 1.1, terzo periodo e ss., T.U. Immigrazione e dell’art. 12, d.P.R. 394/1999, non ricevendo sulle doglianze così propost e alcuna risposta argomentativa da parte del Giudice del pace, così incorrendo quest’ultimo nella denunciata nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art.112 cpc (Cass. Sez. L. , Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022; Sez. 3 , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017). P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Padova che, in persona di diverso giudice