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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 40015/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIgato_fav_vis~art-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -f N. 8616/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazio- nale in relazione all'affermazione di penale responsabilità.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. L'impugnazione è palesemente inammissibile per cause che possono di- chiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intro- dotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.

Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della

I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il C sigliere este sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIgato_fav_vis~art-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -f N. 8616/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazio- nale in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. L'impugnazione è palesemente inammissibile per cause che possono di- chiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intro- dotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il C sigliere este sore [OSCURATO:PERSONA]