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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08516/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato per non avere risposto al citofono per problemi di sordità, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. si deve ribadire che non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la relativa normativa era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782) rilevato che nel caso di specie il motivo dedotto in appello atteneva solamente ad una riduzione della pena, con conseguente genericità del motivo che censura una omessa valutazione rispetto ad una questione che non risulta essere stata neppure dedotta in appello, mentre appare manifestamente infondata rispetto alla motivazione resa sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 7 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato per non avere risposto al citofono per problemi di sordità, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. si deve ribadire che non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la relativa normativa era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782) rilevato che nel caso di specie il motivo dedotto in appello atteneva solamente ad una riduzione della pena, con conseguente genericità del motivo che censura una omessa valutazione rispetto ad una questione che non risulta essere stata neppure dedotta in appello, mentre appare manifestamente infondata rispetto alla motivazione resa sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 febbraio 202
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