CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31531/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lianza di Milano;sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza del 9 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Milanoha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime speciale ex art.41 bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza diMilano del 10 settembre 2025, con cui è stato disposto, ai sensi dell’art. 18-terOrd. pen., il trattenimento di un telegramma in arrivo privo di mittente.2. Avverso la decisione il difensore dell’interessato ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge evizio di motivazione.Ha censurato il provvedimento impugnato, essendo il trattenimentoincentrato sull’assenza dell’indicazione del mittente, senza che siano esplicitatispecifici contenuti dello scritto suscettibili di ingenerare sospetti in relazione a unconcreto pericolo per l’ordine e la sicurezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L’art. 18-ter Ord. pen., in tema di limitazioni e controlli sullacorrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertàpersonale, stabilisce che le limitazioni, il visto di controllo e il controllo delcontenuto delle buste, regolati dai commi da 1 a 4, nonché i provvedimenti ditrattenimento, previsti dal comma 5 del medesimo articolo, possono essereadottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione deireati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto.L’articolo 41-bis Ord. pen., in rapporto alla finalità di prevenire contatti tra ildetenuto e l’ambiente criminale di provenienza, indica la «sottoposizione a vistodi censura della corrispondenza» come contenuto necessario del provvedimentoapplicativo.Ulteriore limitazione, concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti aregime speciale, è stata dettata dal la Circolare del Dipartimentodell’amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, recantedisposizioni relative all’organizzazione del circuito detentivo speciale previstodall’art. 41-bis Ord. pen., il cui art. 18 stabilisce che la corrispondenza in arrivopriva di mittente non deve essere consegnata al detenuto/internato, ma deveessere direttamente inoltrata all’autorità giudiziaria per le determinazioni dicompetenza.3. In ossequio ai richiamati dettami normativi l’ordinanza impugnata, conmotivazione congrua ed esente da violazioni di legge, ha condiviso le valutazionidel Magistrato di sorveglianza, il quale ha disposto il trattenimento deltelegramma in ragione dell’assenza del mittente, che rendeva equivoco ilriferimento nel testo a “familiari”, suscettibile di celare contenuti diversi dal datoletterale.La decisione si conforma all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in temadi controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzionespeciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sullabase di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che ilcontenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura deltesto (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472 - 01; Sez. 1, n.51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479 – 01; Sez. 5, n. 32452 del22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01).Questa Corte ha condivisibilmente affermato che «il carattere anonimo dellamissiva indirizzata al detenuto, sottoposto al regime differenziato previstodall’art. 41-bis l. n. 354 del 1975, costituisce un indice di sospetto dellapericolosità della corrispondenza da sottoporre al trattenimento previsto dagliartt. 18-ter, 41-bis, comma 2, l. n. 354 del 1975 e 18 della circolare DAP n.3676/6126, in ragione della finalità del mittente di celare la propria identità, nontanto al destinatario, quanto agli organi di vigilanza, che tuttavia non esonera ilgiudice dal valutare l’effettiva pericolosità dello scritto alla luce del contenuto, delcontesto comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità ditrasmissione» (così, in parte motiva, Sez. 1, n. 51399 del 23/11/2023, Cospito,Rv. 285577 – 01, che ha rimarcato, proprio in relazione al caso del trattenimentodi un telegramma anonimo, come, mentre la cartolina postale sia per naturapriva dell’indicazione del mittente, una lettera raccomandata, un telegramma euna lettera ordinaria devono, di norma, riportare l’indicazione del mittente,donde la possibilità di valutare tale dato quale indice di sospetto di pericolositàdella missiva alla luce del contenuto).A non diversa conclusione conduce il precedente richiamato dal ricorrente,secondo cui «in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto aregime di detenzione speciale ex art. 41-bis ord. pen., è illegittimo iltrattenimento disposto in ragione della sola omessa indicazione del mittente, inquanto la limitazione della libertà di corrispondenza di cui all’art. 15 Cost.presuppone la necessità di valutare se il carattere anonimo, in relazione alcontenuto dello scritto, costituisca un pericolo per le esigenze investigative, diprevenzione dei reati o per l’ordine e la sicurezza dell’istituto» (Sez. 1, n. 39497del 07/04/2023, Cospito, Rv. 285375 – 01, in relazione a due cartoline spediteda mittente non compiutamente identificato), posto che, nel caso di specie, ilMagistrato e il Tribunale di sorveglianza non hanno fondato il trattenimento sullamera non identificabilità del mittente del telegramma, avendo valorizzatocongiuntamente l’equivoco riferimento nel testo a “familiari”, suscettibile dicelare messaggi criptici: la valutazione dell’autorità giudiziaria non si è quindifermata al carattere anonimo della corrispondenza in arrivo, ma ha riguardatoanche il contenuto, giustificando il blocco sulla scorta della considerazionecongiunta di entrambi gli elementi, ritenuti indicativi di un pericolo per l’ordine ela sicurezza.4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]