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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 37309/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

L'esponente vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando l'inadeguatezza della motivazione offerta in sentenza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la gravità del fatto, l'assenza di un effettivo atteggiamento collaborativo idoneo a consentire la prosecuzione delle indagini.

Sul punto è sufficiente rammentare come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. L'esponente vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando l'inadeguatezza della motivazione offerta in sentenza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la gravità del fatto, l'assenza di un effettivo atteggiamento collaborativo idoneo a consentire la prosecuzione delle indagini. Sul punto è sufficiente rammentare come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 I
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