CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 16686/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] cui 05uqkts [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione della confisca [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen. in relazione alla detenzione e al trasporto di quattro chilogrammi di cocaina, deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il giudice a quo, nel recepire l'accordo intercorso tra le parti e condannare il ricorrente ad alla pena di anni quattro di reclusione, ha disposto altresì, al di fuori dal predetto accordo, anche la confisca della somma di danaro, pari a euro 42.350,00, detenuta dal ricorrente all'interno dell'auto, unitamente alla sostanza stupefacente, in quanto "frutto dell'attività illecita". [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., quale profitto dell'attività illecita, sebbene la condotta contestata non consista nella cessione ma nella mera detenzione a fini di spaccio. Lamenta l'assenza del nesso di pertinenzialità tra la res oggetto del provvedimento ablatorio e il fatto di reato contestato, posto che la mera detenzione non genera profitto e che il danaro non costituisce pertanto il prezzo o il profitto del reato. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si premette che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, mentre nel diverso caso di misura non oggetto dell'accordo, è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348). Si è infatti ritenuto che, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez.3, n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 27494). Altresì si precisa che, essendo contestata la condotta di detenzione di sostanza stupefacente, e non la cessione della sostanza stupefacente, non è applicabile l'art. 240 cod. pen., non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione o di mero trasporto per cui è affermata la responsabilità. In relazione ai reati di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è invece possibile procedere alla confisca del danaro di cui sia in possesso l'imputato purchè ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248). Opera, dunque, il disposto dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., e che richiede, soprattutto laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Rv. 286254). 1.2.Nel caso in disamina, concernente propriamente l'ipotesi in cui la confisca non è stata oggetto di accordo tra le parti, il giudice a quo ha affermato che l'ingente quantità di cocaina rinvenuta (pari a Kg.4,00 circa) fosse compatibile con la somma di danaro rinvenuta in contanti all'interno dell'auto, pari a euro 42.300,00, ritenendo tuttavia che la somma fosse "evidentemente frutto dell'attività illecita". In tal modo il giudice a quo ha fondato la statuizione ablatoria sul presupposto che la somma fosse il provento di reato, quindi sul presupposto normativo dell'art. 240 cod. pen. Tuttavia, la confisca, pur non potendo essere basata sul presupposto del 240 cod. pen., ben potrebbe iscriversi nell'alveo dell'art. 240 bis cod. pen., occorrendo però che il giudice ne accerti i presupposti: cioè la sproporzione, la mancata giustificazione di provenienza. 2. Si impone, dunque, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere