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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 1996

Cassazione n. 21887/2026

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oggia il 14/09/1996; avverso la ordinanza del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 24/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva 'de plano' la richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150/2022, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere la sostituzione della pena detentiva di anni due e mesi sei di reclusione, inflittagli con la sentenza del medesimo Tribunale in data 21 gennaio 2020, con le pene sostitutive previste dagli artt. 20-bis cod. pen. e 53

I. n.689/1981.

Il giudice dell'esecuzione osservava che, nel caso di specie, la pena sostitutiva non appariva maggiormente idonea alla rieducazione e che non poteva fondatamente presumersi l'adempimento delle prescrizioni da parte del condannato, in considerazione della gravità del reato commesso e della sua personalità indifferente al rispetto delle regole.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri., insistendo per il suo annullamento.

Il ricorrente lamenta violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla valutazione della relazione di sintesi della casa circondariale di Potenza, che aveva evidenziato la regolarità della condotta inframuraria ed auspicato la concessione di una misura esterna al carcere.

3. Il procedimento, originariamente incardinato presso la VITA Sezione della Corte, è stato poi assegnato a questa Sezione con ordinanza del 12 marzo 2026.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata in ragione del profilo assorbente della mancata instaurazione del contraddittorio.

2. Invero, il modello procedimentale delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi 2al giudice; tuttavia, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d'inammissibilità mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge».

La manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall'elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936).

Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità ictu oculi di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell'istanza.

2.1. In sostanza, deve essere data all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale — sul modello di quello tipico previsto ex art. 127 cod. proc. pen. — dall'art. 666, commi 3 e 9, del codice di rito, allorquando si pongano questioni che involgano, in definitiva, l'esercizio di discrezionalità valutativa.

2.2. Da tanto discende che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 3, n. 1730 del 29/5/1998, Viscione, Rv. n. 211550); se accertata in sede di legittimità, detta nullità comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/9/2014, Cherni, Rv. 260524).

33. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto incidente di esecuzione inteso ad ottenere la sostituzione della pena detentiva di anni due e mesi sei di reclusione, inflittagli con la sentenza del Tribunale di Foggia in data 21 gennaio 2020, con le pene sostitutive previste dagli artt. 20-bis cod. pen. e 53

I. n.689/1981.

Orbene, il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta sul rilievo che la pena sostitutiva invocata non appariva maggiormente idonea alla rieducazione e che non poteva fondatamente presumersi l'adempimento delle prescrizioni da parte del condannato, in considerazione della gravità del reato commesso e della sua personalità indifferente al rispetto delle regole.

Così facendo, ha però compiuto una tipica valutazione discrezionale che, per le ragioni sopra esposte, avrebbe richiesto la previa instaurazione del contraddittorio, che avrebbe garantito alle parti (ivi compreso il Pubblico ministero, l'omessa acquisizione del cui parere può essere dedotta, quale causa di nullità, anche dalla parte privata, come riconosciuto da Sez. 1, n. n. 42540 del 25/06/2018, C., Rv. 274025) ogni opportuna interlocuzione.

4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché provveda - in piena autonomia decisionale sulla istanza sopra indicata nel contraddittorio tra le parti, mediante la fissazione di apposita udienza camerale.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oggia il 14/09/1996; avverso la ordinanza del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 24/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva 'de plano' la richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150/2022, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere la sostituzione della pena detentiva di anni due e mesi sei di reclusione, inflittagli con la sentenza del medesimo Tribunale in data 21 gennaio 2020, con le pene sostitutive previste dagli artt. 20-bis cod. pen. e 53 I. n.689/1981. Il giudice dell'esecuzione osservava che, nel caso di specie, la pena sostitutiva non appariva maggiormente idonea alla rieducazione e che non poteva fondatamente presumersi l'adempimento delle prescrizioni da parte del condannato, in considerazione della gravità del reato commesso e della sua personalità indifferente al rispetto delle regole. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla valutazione della relazione di sintesi della casa circondariale di Potenza, che aveva evidenziato la regolarità della condotta inframuraria ed auspicato la concessione di una misura esterna al carcere. 3. Il procedimento, originariamente incardinato presso la VITA Sezione della Corte, è stato poi assegnato a questa Sezione con ordinanza del 12 marzo 2026. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata in ragione del profilo assorbente della mancata instaurazione del contraddittorio. 2. Invero, il modello procedimentale delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi 2al giudice; tuttavia, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d'inammissibilità mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge». La manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall'elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936). Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità ictu oculi di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell'istanza. 2.1. In sostanza, deve essere data all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale — sul modello di quello tipico previsto ex art. 127 cod. proc. pen. — dall'art. 666, commi 3 e 9, del codice di rito, allorquando si pongano questioni che involgano, in definitiva, l'esercizio di discrezionalità valutativa. 2.2. Da tanto discende che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 3, n. 1730 del 29/5/1998, Viscione, Rv. n. 211550); se accertata in sede di legittimità, detta nullità comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/9/2014, Cherni, Rv. 260524). 33. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto incidente di esecuzione inteso ad ottenere la sostituzione della pena detentiva di anni due e mesi sei di reclusione, inflittagli con la sentenza del Tribunale di Foggia in data 21 gennaio 2020, con le pene sostitutive previste dagli artt. 20-bis cod. pen. e 53 I. n.689/1981. Orbene, il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta sul rilievo che la pena sostitutiva invocata non appariva maggiormente idonea alla rieducazione e che non poteva fondatamente presumersi l'adempimento delle prescrizioni da parte del condannato, in considerazione della gravità del reato commesso e della sua personalità indifferente al rispetto delle regole. Così facendo, ha però compiuto una tipica valutazione discrezionale che, per le ragioni sopra esposte, avrebbe richiesto la previa instaurazione del contraddittorio, che avrebbe garantito alle parti (ivi compreso il Pubblico ministero, l'omessa acquisizione del cui parere può essere dedotta, quale causa di nullità, anche dalla parte privata, come riconosciuto da Sez. 1, n. n. 42540 del 25/06/2018, C., Rv. 274025) ogni opportuna interlocuzione. 4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché provveda - in piena autonomia decisionale sulla istanza sopra indicata nel contraddittorio tra le parti, mediante la fissazione di apposita udienza camerale. P. P.Q.M
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