CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25871/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I 061KNUR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LK98Z) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati in materia di stupefacenti oggetto di imputazione, sono inammissibili perché reiterativi dei motivi di appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], i giudicanti hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità e di qualificazione giuridica del fatto, avendo valorizzato la sicura identificazione del prevenuto - quale soggetto che spacciava sistematicamente droga all'interno del Parco del Naviglio, in concorso con altri soggetti - ad opera degli operanti di p.g. e come confermato dalle videoriprese in atti. A fronte di tali logiche argomentazioni, il ricorrente sollecita una rilettura delle fonti di prova non consentita in questa sede. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 01). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui il trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati è stato complessivamente determinato — dalle conformi sentenze di primo e di secondo grado — secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i P.Q.M