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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02572/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4235/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA](C.F.: SCLMSM73Pl2H501Z ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n. 70, difeso e rappresentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : SVNLCU74RI8A944Q) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, giusta procura in calce al ricorso ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, e Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatein Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -resistenti – Preavviso di fermo amministrativo – Compensazione spese di lite avverso la sentenza n. 261/2021emessa dalla CTR del Lazio il 19 / 01 /20 21 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un preavviso di fermo amministrativo successivo ad una cartella di pagamento (relativa a tassa automobilistica 2010) e ad un avviso di accertamento (relativo ad Irpef 2007), deducendone l’illegittimità per intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese tributarie azionate, conseguente alla omessa notificazione della cartella e dell’avviso.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento.

3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere relativamente all’avviso di accertamento, avendo l’Agenzia delle Entrate disposto lo sgravio in autotutela della pretesa impositiva relativa all’Irpef per l’anno di imposta 2007, compensando le spese del primo grado di giudizio e governando quelle relative al grado d’appello sulla base del principio di soccombenza. 4.Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione del principio di soccombenza, l’assoluta carenza ed illogicità della motivazione addotta in sentenza a giustificazione della intervenuta compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt.15 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 91, 92 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR indicato alcuna grave ed eccezionale ragione posta a fondamento della decisione di compensare le spese di lite del primo grado di giudizio.

1.1. Il motivo è fondato.

E’ noto che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

In particolare, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.

Nel caso di specie, il contribuente, dopo essersi visto accogliere parzialmente in primo grado il ricorso introduttivo (limitatamente alla cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica 2010), ha ottenuto, dopo la proposizione dell’appello, lo sgravio dell’avviso di accertamento relativo ad Irpef 2007, operato dall’Agenzia delle Entrate “a seguito di un più approfondito esame delle ragioni espresse dal contribuente nell’atto di gravame”.

Orbene, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017).

Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla, invero, necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011).

Pertanto, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamentodell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo".

In quest’ottica, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese (Sez. 5, Sentenza n. 1230 del 19/01/2007).

Dalle considerazioni che precedono deriva che erroneamente la CTR, nonostante abbia evidenziato che “l’Amministrazione erariale si sia resa conto di essere incorsa nella decadenza dai termini previsti dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e abbia per questo disposto lo sgravio della pretesa”, ha mantenuto ferma la compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio.

1.2. Del resto, premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.

Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca —il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e, comunque, devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16518 del 2019).

Nel caso di specie, come risulta dalla motivazione della sentenza riportata nel corpo del ricorso, la CTR non ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese relative al primo grado.

2. In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4235/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA](C.F.: SCLMSM73Pl2H501Z ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n. 70, difeso e rappresentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : SVNLCU74RI8A944Q) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, giusta procura in calce al ricorso ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, e Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatein Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -resistenti – Preavviso di fermo amministrativo – Compensazione spese di lite avverso la sentenza n. 261/2021emessa dalla CTR del Lazio il 19 / 01 /20 21 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un preavviso di fermo amministrativo successivo ad una cartella di pagamento (relativa a tassa automobilistica 2010) e ad un avviso di accertamento (relativo ad Irpef 2007), deducendone l’illegittimità per intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese tributarie azionate, conseguente alla omessa notificazione della cartella e dell’avviso. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere relativamente all’avviso di accertamento, avendo l’Agenzia delle Entrate disposto lo sgravio in autotutela della pretesa impositiva relativa all’Irpef per l’anno di imposta 2007, compensando le spese del primo grado di giudizio e governando quelle relative al grado d’appello sulla base del principio di soccombenza. 4.Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione del principio di soccombenza, l’assoluta carenza ed illogicità della motivazione addotta in sentenza a giustificazione della intervenuta compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt.15 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 91, 92 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR indicato alcuna grave ed eccezionale ragione posta a fondamento della decisione di compensare le spese di lite del primo grado di giudizio. 1.1. Il motivo è fondato. E’ noto che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. In particolare, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Nel caso di specie, il contribuente, dopo essersi visto accogliere parzialmente in primo grado il ricorso introduttivo (limitatamente alla cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica 2010), ha ottenuto, dopo la proposizione dell’appello, lo sgravio dell’avviso di accertamento relativo ad Irpef 2007, operato dall’Agenzia delle Entrate “a seguito di un più approfondito esame delle ragioni espresse dal contribuente nell’atto di gravame”. Orbene, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017). Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla, invero, necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011). Pertanto, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamentodell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". In quest’ottica, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese (Sez. 5, Sentenza n. 1230 del 19/01/2007). Dalle considerazioni che precedono deriva che erroneamente la CTR, nonostante abbia evidenziato che “l’Amministrazione erariale si sia resa conto di essere incorsa nella decadenza dai termini previsti dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e abbia per questo disposto lo sgravio della pretesa”, ha mantenuto ferma la compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio. 1.2. Del resto, premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca —il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e, comunque, devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16518 del 2019). Nel caso di specie, come risulta dalla motivazione della sentenza riportata nel corpo del ricorso, la CTR non ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese relative al primo grado. 2. In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla C