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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03532/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] /, avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVA 4)..0 .../A4 Aa...i.1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato le istanze presentate da [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, o la detenzione domiciliare, relativamente alla pena espianda pari ad anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione, inflittagli dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 12/10/2021, confermativa della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città del 06/05/2021 e passata in giudicato il 03/05/2022, ricompresa in provvedimento di cumulo del 07/01/2023.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 4 -bis e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, lamentando la mancata considerazione degli elementi di segno positivo (quali la frequenza scolastica, la partecipazione agli eventi religiosi, la prestazione di attività lavorativa in ambiente carcerario, la disponibilità al dialogo, i contatti con la famiglia e la manifestata volontà di partecipare ad attività teatrali)

3. Dette censure non sono consentite in sede di legittimità, in quanto evidentemente costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Esse sono, altresì, riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto e logico argomentare, destinato a rimanere immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità - dal Tribunale di sorveglianza di Genova, nel rigettare le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare.

Invero, detto Tribunale ha rilevato l'impossibilità di formulare, per il richiedente, una prognosi positiva quanto alla futura condotta di vita.

Sul punto, i Giudici di sorveglianza hanno sottolineato l'esistenza di gravi precedenti a carico del condannato, per reati contro il patrimonio, evasione, traffico di sostanze stupefacenti, armi; la relazione di sintesi redatta dalla Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ne ha sottolineato l'indole impulsiva, cristallizzata in tre distinte relazioni disciplinari.

La stessa recente commissione di condotte costituenti reato, nonché la necessità di compiere un adeguato percorso psicoterapeutico, hanno portato il Tribunale di sorveglianza a ritenere preferibile una ipotesi trattamentale di tipo infrannurario.

L'apparato motivazionale adottato nel provvedimento avversato, infine, si appalesa congruente, logico e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà, mentre le censure difensive sono meramente confutative e assertive.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] /, avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA 4)..0 .../A4 Aa...i.1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato le istanze presentate da [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, o la detenzione domiciliare, relativamente alla pena espianda pari ad anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione, inflittagli dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 12/10/2021, confermativa della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città del 06/05/2021 e passata in giudicato il 03/05/2022, ricompresa in provvedimento di cumulo del 07/01/2023. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 4 -bis e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, lamentando la mancata considerazione degli elementi di segno positivo (quali la frequenza scolastica, la partecipazione agli eventi religiosi, la prestazione di attività lavorativa in ambiente carcerario, la disponibilità al dialogo, i contatti con la famiglia e la manifestata volontà di partecipare ad attività teatrali) 3. Dette censure non sono consentite in sede di legittimità, in quanto evidentemente costituite da mere doglianze in punto di fatto. Esse sono, altresì, riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto e logico argomentare, destinato a rimanere immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità - dal Tribunale di sorveglianza di Genova, nel rigettare le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare. Invero, detto Tribunale ha rilevato l'impossibilità di formulare, per il richiedente, una prognosi positiva quanto alla futura condotta di vita. Sul punto, i Giudici di sorveglianza hanno sottolineato l'esistenza di gravi precedenti a carico del condannato, per reati contro il patrimonio, evasione, traffico di sostanze stupefacenti, armi; la relazione di sintesi redatta dalla Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ne ha sottolineato l'indole impulsiva, cristallizzata in tre distinte relazioni disciplinari. La stessa recente commissione di condotte costituenti reato, nonché la necessità di compiere un adeguato percorso psicoterapeutico, hanno portato il Tribunale di sorveglianza a ritenere preferibile una ipotesi trattamentale di tipo infrannurario. L'apparato motivazionale adottato nel provvedimento avversato, infine, si appalesa congruente, logico e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà, mentre le censure difensive sono meramente confutative e assertive. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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