CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 gennaio 1955
Cassazione n. 23264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/12/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto rigettava la richiesta di restituzione nel termine ex art.175 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] per proporre opposizione alla archiviazione disposta dal suddetto giudice in data 21 dicembre 2021 e non preceduta dal richiesto avviso ex art. 408 cod. proc. pen. Secondo il Giudice per le indagini preliminari, l'istante non aveva diritto all'avviso in quanto non persona offesa del reato ma solo denunciante. c 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della qualità di persona offesa e al rigetto dell'istanza. 3. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria, ribadendo le ragioni sostenute nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come esattamente ha rilevato l'Avvocato generale nelle sue conclusioni scritte, preliminare all'esame delle censure difensive versate nel ricorso è la valutazione del profilo dell'ammissibilità del mezzo di impugnazione proposto. In esito alle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il legislatore ha inteso disciplinare l'ipotesi in questa sede oggetto della doglianza con la introduzione dell'art. 410-bis cod. proc. pen., il cui comma terzo prevede, quale rimedio esperibile avverso il decreto di archiviazione pronunciato in violazione dell'avviso di cui all'art. 408 cod. proc. pen. alla p.o., esclusivamente il reclamo della persona offesa per omesso avviso della richiesta, da presentarsi, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, al Tribunale monocratico. Rimedio che non è stato coltivato dalla difesa del Marinelli, nonostante la piena fruibilità del mezzo: è la stessa difesa a illustrare che ebbe contezza dell'archiviazione in data 7 novembre 2022 e due giorni dopo richiese la rimessione nel termine "ai fini dell'opposizione alla richiesta di archiviazione", il cui rigetto ha poi generato il presente ricorso. Non è possibile disporre la conversione del mezzo impugnatorio, posto che esso ha oggetto il solo provvedimento di diniego di rimessione in termini e non il decreto di archiviazione. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammen