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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:171
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 marzo 2006 – Commissione delle Comunità europee/ Lussemburgo

([OSCURATO:PERSONA]310/05)

«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Direttiva 2001/95/CE — Sicurezza generale dei prodotti — Mancata trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione di riferimento — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (art. 226 CE) (v. punto 7) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11, pag. 4) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 21, n. 1, della detta direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 marzo 2006 – Commissione delle Comunità europee/ Lussemburgo ([OSCURATO:PERSONA]310/05) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Direttiva 2001/95/CE — Sicurezza generale dei prodotti — Mancata trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione di riferimento — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (art. 226 CE) (v. punto 7) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11, pag. 4) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 21, n. 1, della detta direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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