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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 13014/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25614/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].

A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n.3884/2022 depositata il 15/09/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; c ondanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25614/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n.3884/2022 depositata il 15/09/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; c ondanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 13014/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris