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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 27075/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 marzo 2025, il Tribunale di Cosenza ha confermato in sede di riesame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 6 febbraio 2025, avente ad oggetto un rilevatore di velocità denominato T-EXSPEED V 2.0, e comunque apparecchi di rilevamento velocità prodotti da KRIA s.r.I., forniti ai Comuni di Torino, Bagnolo di Po, Carpi-Unione delle Terre d'Argine, Cagli, ciò in relazion all'ipotesi di reato di cui all'art. 356 cod. pen., nel presupposto che il forni ore avesse attestato che l'apparecchio fosse omologato, mentre era semmai ravvisabile solo l'approvazione.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 356, 48, 479 cod. pen., 4 d.l. 121 del 2002, 1 d.m. 282 del 2017, 45, comma 6, 201 cod. strada, 192 e 345 regolamento di esecuzione del codice della strada, 192, 321 e 324 cod. proc. pen., e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova decisiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia.

Il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, la cui firma è stata autenticata dal difensore.

Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle ammende.

L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue infatti tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista può essere inflitta in tutte le ipotesi di inammissibilità pronunciata, tra cui è ricompreso anche il caso della rinuncia all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 marzo 2025, il Tribunale di Cosenza ha confermato in sede di riesame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 6 febbraio 2025, avente ad oggetto un rilevatore di velocità denominato T-EXSPEED V 2.0, e comunque apparecchi di rilevamento velocità prodotti da KRIA s.r.I., forniti ai Comuni di Torino, Bagnolo di Po, Carpi-Unione delle Terre d'Argine, Cagli, ciò in relazion all'ipotesi di reato di cui all'art. 356 cod. pen., nel presupposto che il forni ore avesse attestato che l'apparecchio fosse omologato, mentre era semmai ravvisabile solo l'approvazione. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 356, 48, 479 cod. pen., 4 d.l. 121 del 2002, 1 d.m. 282 del 2017, 45, comma 6, 201 cod. strada, 192 e 345 regolamento di esecuzione del codice della strada, 192, 321 e 324 cod. proc. pen., e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova decisiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. Il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, la cui firma è stata autenticata dal difensore. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle ammende. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue infatti tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista può essere inflitta in tutte le ipotesi di inammissibilità pronunciata, tra cui è ricompreso anche il caso della rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore del
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