CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31316/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 28 maggio 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di bancarotta fraudolenta e di più reati tributari, ritenuta la continuazione tra tali reati e quelli per i quali era stato già condannato con due sentenze del Tribunale di Prato; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omesso rilievo che la pena inflitta con una delle sentenze già divenute irrevocabili era stata già dichiarata estinta per effetto dell'indulto, è inammissibile, atteso che nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio, preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione, anche in sede esecutiva (Sez. 3, n. 15201 del 15/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278778); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso