CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 24500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14424/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1534/2017 depositata il07/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla ricorrente una somma a titolo di maggior dazio, assumendo una sottofatturazione nelle importazioni di calzature dalla Cina. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] annullava l’avviso di accertamento. La CTR della Liguria riformava la decisione di primo grado. Una successiva del giudice regionale ha respinto il ricorso per revocazione di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] detta pronuncia quest’ultima ha indirizza to il proprio ricorso per cassazione, incentrandolo su un solo motivo. Ha resistito con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e dell’art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente mancato di qualificare come “errore di fatto” suscettibile di comportare revocazione della segnalata sentenza, id est la ritenuta esistenza di una notizia di reato iscritta entro tre anni dalle operazioni e dunque idonea a rendere legittimo il superamento del termine triennale di accertamento doganale. Con nota del 20 aprile 2023, la contribuente ha rinunciato al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Con atto del 23 maggio 2023 l’Agenzia ha dichiarato di accettare la rinuncia, insistendo per l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa interamente