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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2024

Cassazione n. 32990/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1968/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 1012/26/20 depositata il 12/06/2020.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 1012/26/20 del 12/06/2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 47/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Mantova (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso plurimi avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2008-2011 e ai conseguenti atti di irrogazione sanzioni. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi si fondavano sulla contestazione dell’utilizzazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) l’avviso di accertamento era nullo se non recava la sottoscrizione del capo dell’ufficio o del funzionario da lui delegato; b) il funzionario delegato doveva essere indicato con il nome e il cognome e la delega doveva essere motivata e avere un termine precisamente determinato; c) nel caso di specie, l’atto dispositivo di delega prodotto dall’Ufficio recava «una delega di firma del tutto generica senza indicazione nominativa del funzionario delegato, né le ragioni della delega rilasciata, né precisazione sui limiti di durata della stessa»; d) ne conseguiva la nullità dell’avviso di accertamento, il rigetto dell’appello e l’assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di AE è affidato a due motivi, che vengono di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente indicato i presupposti della validità della delega di firma conferita per la sottoscrizione degli atti impositivi. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR omesso di verificare che sette degli otto atti impugnati sarebbero stati sottoscritti dal Direttore provinciale, con conseguente irrilevanza della questione posta e concernente la delega di firma. 2.Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo motivo. 2.1.La CTR ha affermato che la delega sarebbe illegittima in quanto mancante dell’indicazione del nominativo del funzionario delegato, priva di durata e non motivata. 2.2.Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato, quanto all’IVA, dall’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Cass. n. 5177 del 26/02/2020; Cass. n. 24271 del 30/09/2019; Cass. n. 27871 del 31/10/2018; Cass. n. 9736 del 12/05/2016; Cass. n. 22810 del 09/11/2015; Cass. n. 22800 del 09/11/2015). 2.2.1.Peraltro, trattasi di delega di firma e non di funzioni, sicché il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. n. 8814 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2.3.In applicazione dei superiori principi di diritto, vertendosi in materia di delega di firma e non di funzioni, deve ritenersi che la mancata indicazione nominativa del funzionario delegato, la mancata indicazione della durata e finanche il difetto di motivazione della delega (restando la responsabilità dell’atto in capo al funzionario delegante) non comportano la sua nullità, come erroneamente sostenuto dalla CTR, essendo del resto pacifico che detta delega sia stata emanata dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate. 3.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1968/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 1012/26/20 depositata il 12/06/2020. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 1012/26/20 del 12/06/2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 47/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Mantova (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso plurimi avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2008-2011 e ai conseguenti atti di irrogazione sanzioni. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi si fondavano sulla contestazione dell’utilizzazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) l’avviso di accertamento era nullo se non recava la sottoscrizione del capo dell’ufficio o del funzionario da lui delegato; b) il funzionario delegato doveva essere indicato con il nome e il cognome e la delega doveva essere motivata e avere un termine precisamente determinato; c) nel caso di specie, l’atto dispositivo di delega prodotto dall’Ufficio recava «una delega di firma del tutto generica senza indicazione nominativa del funzionario delegato, né le ragioni della delega rilasciata, né precisazione sui limiti di durata della stessa»; d) ne conseguiva la nullità dell’avviso di accertamento, il rigetto dell’appello e l’assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di AE è affidato a due motivi, che vengono di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente indicato i presupposti della validità della delega di firma conferita per la sottoscrizione degli atti impositivi. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR omesso di verificare che sette degli otto atti impugnati sarebbero stati sottoscritti dal Direttore provinciale, con conseguente irrilevanza della questione posta e concernente la delega di firma. 2.Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo motivo. 2.1.La CTR ha affermato che la delega sarebbe illegittima in quanto mancante dell’indicazione del nominativo del funzionario delegato, priva di durata e non motivata. 2.2.Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato, quanto all’IVA, dall’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Cass. n. 5177 del 26/02/2020; Cass. n. 24271 del 30/09/2019; Cass. n. 27871 del 31/10/2018; Cass. n. 9736 del 12/05/2016; Cass. n. 22810 del 09/11/2015; Cass. n. 22800 del 09/11/2015). 2.2.1.Peraltro, trattasi di delega di firma e non di funzioni, sicché il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. n. 8814 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2.3.In applicazione dei superiori principi di diritto, vertendosi in materia di delega di firma e non di funzioni, deve ritenersi che la mancata indicazione nominativa del funzionario delegato, la mancata indicazione della durata e finanche il difetto di motivazione della delega (restando la responsabilità dell’atto in capo al funzionario delegante) non comportano la sua nullità, come erroneamente sostenuto dalla CTR, essendo del resto pacifico che detta delega sia stata emanata dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate. 3.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,
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