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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 10 giugno 2021

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:481
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0198_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 10 giugno 2021 – X Bank (Causa C‑198/20) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di «consumatore» – Credito ipotecario espresso in valuta estera – Articoli 3 e 4 – Valutazione del carattere abusivo di una clausola»

1. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Nozione di consumatore – Limitazione al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 93/13, art. 2, b)] (v. punti 24, 25, 27, 33 e dispositivo)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto sottoposto alla sua valutazione – Portata (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3 e 4) (v. punti 28‑30)

3. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Esclusione – Presupposti – Obbligo di soddisfare i requisiti di intelligibilità e trasparenza – Portata (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 4, § 2) (v. punti 31, 32) Dispositivo Della tutela prevista dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, beneficia qualsiasi consumatore, e non solo colui che può essere considerato un «consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto». ( 1 ) GU C 304 del 14.9.2020 .

62020CO0198_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 10 giugno 2021 – X Bank (Causa C‑198/20) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di «consumatore» – Credito ipotecario espresso in valuta estera – Articoli 3 e 4 – Valutazione del carattere abusivo di una clausola» 1. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Nozione di consumatore – Limitazione al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 93/13, art. 2, b)] (v. punti 24, 25, 27, 33 e dispositivo) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto sottoposto alla sua valutazione – Portata (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3 e 4) (v. punti 28‑30) 3. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Esclusione – Presupposti – Obbligo di soddisfare i requisiti di intelligibilità e trasparenza – Portata (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 4, § 2) (v. punti 31, 32) Dispositivo Della tutela prevista dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, beneficia qualsiasi consumatore, e non solo colui che può essere considerato un «consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto». ( 1 ) GU C 304 del 14.9.2020 .
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