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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 65/2019

ECLI:EU:T:2019:878
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0022_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 – Bulgaria / Commissione (causa T‑22/18) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Bulgaria – Sviluppo rurale – Qualità dei controlli in loco – Controllo dei criteri di ammissibilità e di selezione – Rettifiche finanziarie – Controlli ex post – Metodo applicato per il calcolo delle rettifiche finanziarie – Reiterazione – Misure correttive – Procedimento di verifica della conformità – Certezza del diritto – Principio di buona gestione finanziaria – Proporzionalità»

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Riduzioni ed esclusioni – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Carattere autonomo dei due tipi di controlli – Verifica dei criteri di ammissibilità nell’ambito dei due tipi di controlli [Regolamento della Commissione n. 65/2011, artt. 24, 25 e 26, § 1, b), e 2] (v. punti 38, 39, 75, 87‑89)

2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Principi – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Margine di discrezionalità della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013) (v. punto 51)

3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Riduzioni ed esclusioni – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Potere discrezionale degli Stati membri – Insussistenza [Regolamento della Commissione n. 65/2011, artt. 24, §§ 2, a), e 3, e 26, § 2] (v. punti 67, 79)

4. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Durata delle operazioni d’investimento – Assenza di modifiche sostanziali – Controlli ex post – Diverso obiettivo dei controlli amministrativi e dei controlli in loco (Regolamento del Consiglio n. 1698/2005, art. 72; regolamento della Commissione n. 65/2011, art. 29) (v. punti 69, 105)

5. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Possibilità, per la Commissione, di rifiutare l’assunzione in blocco delle spese – Applicazione di una rettifica forfettaria – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2; regolamento della Commissione n. 65/2011, art. 25, §§ 2 e 3) (v. punti 97, 98, 100)

6. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Maggiorazione della rettifica in caso di reiterazione – Ammissibilità – Presupposti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 12, § 7, d)] (v. punti 156, 158, 163)

7. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Insussistenza – Ampliamento di un motivo esistente – Assenza di ampliamento – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1) (v. punti 167, 170, 190)

8. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Limiti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1) (v. punto 169) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2017, L 292, pag. 61 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0022_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 – Bulgaria / Commissione (causa T‑22/18) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Bulgaria – Sviluppo rurale – Qualità dei controlli in loco – Controllo dei criteri di ammissibilità e di selezione – Rettifiche finanziarie – Controlli ex post – Metodo applicato per il calcolo delle rettifiche finanziarie – Reiterazione – Misure correttive – Procedimento di verifica della conformità – Certezza del diritto – Principio di buona gestione finanziaria – Proporzionalità» 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Riduzioni ed esclusioni – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Carattere autonomo dei due tipi di controlli – Verifica dei criteri di ammissibilità nell’ambito dei due tipi di controlli [Regolamento della Commissione n. 65/2011, artt. 24, 25 e 26, § 1, b), e 2] (v. punti 38, 39, 75, 87‑89) 2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Principi – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Margine di discrezionalità della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013) (v. punto 51) 3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Riduzioni ed esclusioni – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Potere discrezionale degli Stati membri – Insussistenza [Regolamento della Commissione n. 65/2011, artt. 24, §§ 2, a), e 3, e 26, § 2] (v. punti 67, 79) 4. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Durata delle operazioni d’investimento – Assenza di modifiche sostanziali – Controlli ex post – Diverso obiettivo dei controlli amministrativi e dei controlli in loco (Regolamento del Consiglio n. 1698/2005, art. 72; regolamento della Commissione n. 65/2011, art. 29) (v. punti 69, 105) 5. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Possibilità, per la Commissione, di rifiutare l’assunzione in blocco delle spese – Applicazione di una rettifica forfettaria – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2; regolamento della Commissione n. 65/2011, art. 25, §§ 2 e 3) (v. punti 97, 98, 100) 6. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Maggiorazione della rettifica in caso di reiterazione – Ammissibilità – Presupposti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 12, § 7, d)] (v. punti 156, 158, 163) 7. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Insussistenza – Ampliamento di un motivo esistente – Assenza di ampliamento – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1) (v. punti 167, 170, 190) 8. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Limiti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1) (v. punto 169) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2017, L 292, pag. 61 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.
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