CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente • SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 5 novembre 1999 avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 27 gennaio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. e [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dato integrale conferma alla condanna del ricorrente alla pena di giustizia irrogata in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Paola, perché ritenuto responsabile del reato di cui al comma 5 dell'art 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per aver détenuto a fine di spaccio 21 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. Vengono proposte tre ragioni di doglianza. 2.1. Con la prima si contesta il giudizio di responsabilità reso all'esito di una valutazione manifestamente illogica e contraddittoria delle emergenze fattuali e comunque di una erronea interpretazione del dato normativo di riferimento quanto alla ipotesi di reato contestata e ritenuta. 2.2. Con il secondo motivo si contrasta la valutazione spesa nel ritenere non applicabile alla specie Vart 131 bis cod. pen., manifestamente illogiche e contraddittoria, senza dare rilievo al portato delle indicazioni difensive 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla misura della pena comminata, non argomentata con puntualità malgrado l'evidente discosta.mento dal minimo edittale; si contrasta, ancora, la mancata applicazione della non menzione, negata senza considerare che in primo grado era stata concessa la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso riposa su motivi che si sono rivelati, se non inammissibili, infondati. Merita, dunque, la reiezione. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Non merita censure, infatti, il giudizio svolto dai giudici del merito in relazione alla ritenuta finalità illecita della sostanza detenuta, non esclusivamente asservita ad un uso personale, conclusione raggiunta all'esito di un percorso logico valutatiyo diretto a considerare in modo globale l'insieme di evidenze fattuali acquisite - punti da a) ad e) del penultimo capoverso della pagina 2 della sentenza gravata - immune da incongruenze o vizi logici utilmente prospettabili in sede di legittimità. Il relativo giudizio di merito non è dunque censurabile in questa sede. Del resto, i rilievi difensivi, piuttosto che rimarcare effettive fratture logiche del motivare o apprezzabili indicazioni destinate a disvelare, effettive, erronee interpretazioni in punto di diritto, si limitano a replicare la diversa e alternativa ricostruzione della regiudicanda in fatto prospettata con l'appello, peraltro conseguente a una valutazione frazionata e non globale e complessiva dei diversi momenti di giudizio. Né può ritenersi manifestamente illogico l'aver escluso la confisca ex art. 240 cod. pe;n. della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, valorizzando al contempo lo stesso dato a supporto della ritenuta finalizzazione allo spaccio della sostanza sequestrata al ricorrente. Una cosa è rimarcare l'assenza di immediata pertinenzialità di tali importi rispetto alla specifica condotta riscontrata (di mera detenzione), coerentemente ritenuta ostativa alla possibilità di adottare la confisca anche guardando a precedenti condotte di cessione, nel caso non contestate; altro è, di contro, la valorizzazione della medesima somma sul piana inferenziaie, proprio per confermare, insieme agli altri elementi segnalati e apprezzati, che nel caso la sostanza sequestrata non poteva ritenersi esclusivamente destinata all'uso personale rivendicato dalla difesa, perché, in uno alle altre emergenze„-d-et contesto illecito che connotava la detenzione. 3. Sorte non diversa merita il secondo motivo di impugnazione. Il nucleo della decisione gravata, in parte qua, va rinvenuto nel complessivo disvalore ascritto alla condotta riscontrata in considerazione della quantità della sostanza detenuta (131 dosi medie di hashish), ritenuta non compatibile con la lieve tenuità dell'offesa presa in considerazione dall'art. 131 bis cod. pen. Valutazione di merito, questa, che sul piano della puntualità e della relativa linearità logica rimane estranea a censure prospettabili in sede di legittimità e che, del resto, non risulta espressamente criticata dal ricorso. L'irppugnazione, piuttosto, risulta imperniata sull'affermata pretermissione dei rilievi espressi sul tema con il gravame di merito, essenzialmente incentrati, tuttavia, sull'affermata insussistenza di profili inerenti alla abitualità ostativa. Profili, questi, non considerati dai giudici del merito nel negare la causa di non punibilità in questione, da ritenersi, dunque, indifferenti rispetto alla valutazione contrastata in questa sede. 4. Quanto al terzo motivo, occorre distinguere tra la c:ensura spesa nel contrastare la misura della pena irrogata e quella afferente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione. Sul primo versante, la doglianza è inammissibile: i Giudici del merito si sono infatti discostati dal minimo edittale in termini davvero marginali secondo indicazioni argomentative (correlate all'apprezzabile numero di dosi singole riscontrate), puntualmente espresse dalla sentenza di primo grado e condivise da quella gravata, che pongono la relativa valutazione al riparo da vizi prospettabili in sede di legittimità. In relazione alla non menzione, va ribadito che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti S possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. In linea di principio dunque, non è in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018) a differenza di quanto esclusivamente sostenuto, a sostegno della censura, dalla difesa del ricorrente, senza segnalare specifiche ragioni di contraddittorietà tra le due valutazioni, solo astrattamente ritenute in conflitto; conflittualità peraltro non individuate. Da qui la soluzione di cui al dispositivo che segue e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il rico