CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27305/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17903/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].GEN.[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO , SEZIONE STACCATA LATINAn. 7612 / 2017 , depositata il 18 /12/20 17 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] –avviso di accertamento - Studi di settore Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della So.Gen.Co, Società costruzioni Generali, s.r.l., che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r.ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C. t.p. di Frosinone che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamentocon il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2004, aveva recuperato maggiore Irpef, Irap ed Iva. L’atto impositivo sifondava sugli studi di settore e sul presupposto chele ragioni addotte dalla contribuente fossero inidonee a giustificare lo scostamento dei ricavi da quanto emergenti dai detti studi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427 e dell’art. 2697 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto fondate le giustificazioni addotte dalla contribuente circa la non congruità dei ricavi rispetto agli studi di settore, pur in assenza di prova documentale. Rileva che la C.t.r.aveva motiva to la propria decisione sostenendo che:a) lo studio di settore era strumento astratto ; b) l’accertamento si fondava su semplici presunzioni che necessitavano di adeguamento alla reale situazione del contribuente; c) l’attività svolta della società non era la fabbricazione di motori che richiedeva l’esistenza di catene di montaggio di cui invece non disponeva; d) i maggiori ricavi erano stati determinati facendo esclusivamente riferimento alle risultanze del sistema informatico Ge.Ri.Co. Osserva, tuttavia, che dette affermazioni erano smentite da quanto motivato con l’atto impositivo in quanto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 sussistevano molteplici elementi a riprova della fondatezza del recupero, quali: 1) l’incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo; 2) anomalie nei dati dichiarati reiterate nel tempo; 3) anomalie nell’adempimento degli obblighi fiscali;4) l’incongruenza reiterata nel tempo della redditività dell’impresa. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o deglistudi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati -meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività -ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere diprovare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame; di contro, la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, nel qual caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standard, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito(cfr,. tra le più recenti, Cass. 17/06/2024, n. 16816). 2.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Infatti, del tutto correttamente ha affermato che lo studio di settore è un fattore astratto, da rapportarsi alla fattispecie concreta, operando come semplice presunzione. Ha aggiunto, pertanto, che l’applicazione dello studio di settore non teneva conto di elementi rilevanti nella fattispecie in esame. Tra questi ultimi ha evidenziato, in primo luogo , l’attività svolta dalla contribuente che non era quella individuata dall’Ufficio e, in secondo luogo, che la società era rimasta priva di commesse, sospesea causa della crisi, e che i materiali acquistati erano giacenti nei magazzini. Cos’ motivando, la C .t.r. ha fatto corretta applicazione delle disposizioni in materia di studi di settore, giungendo tuttavia, a ritenere che la contribuente avesse fornito elementi adeguati a giustificare lo scostamento dei ricavi. 2.3. Piuttosto, la ricorren te pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315) Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097). 3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non deve provvedersi sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata. Inoltre, essendo soccombente A mministrazione pubblica , difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato,non si applica l'art. 13 comma