Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2005

ECLI:EU:C:2025:362
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 15 maggio 2025 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]209/23

FT, RRC [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association ([OSCURATO:PERSONA]) [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Magonza, Germania)] « Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Mercato interno – Normative adottate da associazioni sportive internazionali – Calcio professionistico – Federazione sportiva mondiale – Regolamento sugli agenti dei giocatori – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “oggetto” anticoncorrenziale – [OSCURATO:PERSONA]‑Medina – Articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Articolo 102 TFUE – Abuso di una posizione dominante – Abusi di sfruttamento – Abusi preclusivi – Articolo 56 TFUE – Restrizioni alla libera prestazione di servizi – Protezione dei dati personali – Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 »

I. Introduzione

1. In una serie di cause recenti – in particolare ISU ( 2

), [OSCURATO:PERSONA] (

3

), [OSCURATO:PERSONA] (

4 ) e [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ) – la Corte ha dovuto esaminare la compatibilità di alcuni regolamenti adottati da associazioni sportive internazionali o nazionali con le disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza e mercato interno.

2. La presente causa costituisce il seguito naturale delle suddette cause.

La controversia di cui al procedimento principale riguarda infatti i regolamenti di un’associazione sportiva internazionale (in prosieguo: i «regolamenti controversi») che disciplinano le attività degli agenti dei giocatori (in prosieguo: gli «agenti»).

Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede essenzialmente alla Corte di fornire ulteriori indicazioni su varie tematiche interpretative derivanti dalle disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza, mercato interno e protezione dei dati.

3. Questioni in gran parte simili sono sollevate anche da altre due domande di pronuncia pregiudiziale – quelle nelle cause C‑428/23, ROGON e a. ( 6 ), e C‑133/24, CD Tondela e a. ( 7 ) – nelle quali presenterò oggi le mie conclusioni.

Le presenti conclusioni dovrebbero, quindi, essere lette congiuntamente alle altre.

Per motivi di economia giudiziaria e nell’ottica di agevolare i lettori, cercherò di evitare inutili ripetizioni nelle tre conclusioni e, a tal fine, inserirò una serie di riferimenti incrociati tra di esse.

II. Quadro normativo

4. L’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (in prosieguo: il «RGPD») ( 8 ), intitolato «Liceità del trattamento», dispone quanto segue: «1.

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (...)

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali (...) (...)».

III. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

5. Gli attori nel procedimento principale sono FT, che è un agente di giocatori nonché vicepresidente dell’associazione degli agenti di giocatori denominata «[OSCURATO:PERSONA]», e la RRC [OSCURATO:PERSONA], una società con sede in Germania che opera anch’essa come agente di calciatori e della quale FT è l’amministratore delegato.

La convenuta, [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association ([OSCURATO:PERSONA]), è un’associazione senza fini di lucro di diritto svizzero, con sede a Zurigo (Svizzera).

Essa è anche la confederazione calcistica operante su scala mondiale che supervisiona 211 federazioni nazionali affiliate, tra cui il [OSCURATO:PERSONA] Fußball‑Bund (federazione nazionale calcistica tedesca).

6. In conformità con gli articoli 11, paragrafo 4, e 14 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA], le federazioni affiliate sono tenute a rispettare i regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] e riconoscerne le decisioni.

7. Il 16 dicembre 2022 il consiglio della [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (regolamento [OSCURATO:PERSONA] sugli agenti di calcio; in prosieguo: il «FFAR»), che ha poi pubblicato in data 6 gennaio 2023.

Tale regolamento fornisce il quadro che disciplina, tra l’altro, la retribuzione, le attività e la condotta degli agenti di calciatori.

Gli articoli da 1 a 10 e da 22 a 27 del FFAR sono entrati in vigore il 9 gennaio 2023.

L’entrata in vigore delle restanti disposizioni era prevista per il 1º ottobre 2023.

Tra tali norme, il FFAR impone dei limiti ai compensi degli agenti di calciatori e introduce altre norme sui conflitti di interesse e sulle clausole contrattuali.

8. Gli attori nel procedimento principale hanno chiesto provvedimenti inibitori presso il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Magonza, Germania) per impedire l’applicazione di talune norme del FFAR ( 9 ) (in prosieguo: le «norme in questione»), in quanto contrarie all’articolo 56 TFUE, agli articoli 101 e 102 TFUE, nonché all’articolo 6 del RGPD.

Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le norme contenute nel FFAR sono legittime e necessarie per l’integrità del calcio, per promuovere la solidarietà tra i livelli professionali e di base e per garantire trasparenza e standard etici.

9. Nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Magonza) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 101 [TFUE] (divieto di intese), l’articolo 102 TFUE (divieto di abuso di posizione dominante sul mercato) e l’articolo 56 TFUE (libertà di prestazione dei servizi), nonché l’articolo 6 del [RGPD] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva mondiale (nella specie: la [OSCURATO:PERSONA]) cui appartengono 211 federazioni sportive nazionali della pratica sportiva interessata (nella specie: il calcio) e le cui norme sono quindi vincolanti, in ogni caso, per la maggior parte dei soggetti attivi nelle rispettive leghe professionistiche della pratica sportiva interessata [nella specie: club (fermo restando che con essi si intendono anche le squadre di calcio organizzate sotto forma di società di capitali), giocatori (che ne sono membri) e agenti dei giocatori] recante il presente contenuto: 1) è vietato concordare a favore degli agenti di giocatori o corrispondere a tali agenti compensi superiori a una soglia massima calcolata in percentuale sul valore del trasferimento o sul compenso annuale riconosciuto a detto giocatore, come previsto nell’articolo 15, paragrafo 2, del [FFAR]; 2) è vietato a terzi corrispondere, per la controparte contrattuale dell’agente di giocatori, i compensi dovuti in ragione del contratto di intermediazione di giocatori, come previsto nell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, del FFAR; 3) qualora un agente di giocatori operi per conto del giocatore e del club acquirente, è vietato al club versare più del 50% del compenso dovuto complessivamente dal giocatore e dal club per i servizi erogati da detto agente, come previsto nell’articolo 14, paragrafo 10, del FFAR; 4) ai fini del rilascio di una licenza quale agente di giocatori ‑ che rappresenta la precondizione per poter erogare servizi di intermediazione di giocatori ‑ si esige che il candidato si impegni a rispettare le regole federali interne della confederazione mondiale dello sport (nella specie: il FFAR, lo statuto della [OSCURATO:PERSONA], il codice disciplinare della [OSCURATO:PERSONA], il codice etico della [OSCURATO:PERSONA], il regolamento [OSCURATO:PERSONA] sullo status e sul trasferimento di giocatori [[OSCURATO:PERSONA]], oltre a statuti, regolamenti, direttive e decisioni di organi e commissioni), oltre ad assoggettarsi alla giurisdizione della federazione e alla giurisdizione delle confederazioni e delle federazioni affiliate, come previsto agli articoli 4, paragrafo 2; 16, paragrafo 2, lettera b) e 20 del FFAR, in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 3; 57, paragrafo 1, 58, paragrafi 1 e 2, dello statuto della [OSCURATO:PERSONA]; con gli articoli 5, lettera a), 49 e 53, paragrafo 3, del codice disciplinare della [OSCURATO:PERSONA], nonché con gli articoli 4, paragrafo 2, e 82, paragrafo 1, del codice etico; 5) ai fini del rilascio della licenza come agente di giocatori, vengono previste condizioni in base alle quali il rilascio della licenza è definitivamente escluso in caso di condanna o patteggiamento in sede penale, interdizione della durata di almeno due anni, sospensione, revoca di una licenza o altro provvedimento di squalifica da parte di un’autorità o di un club sportivo, senza che sia prevista la possibilità di un successivo rilascio della licenza, come previsto nell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii., iii., del FFAR; 6) agli agenti di giocatori è fatto divieto di erogare e di ricevere un compenso ‑ nel quadro della conclusione di un accordo di trasferimento e/o di un contratto di lavoro ‑ per servizi di intermediazione di giocatori o altre prestazioni a favore a) del club che cede il giocatore e del club acquirente, b) del club che cede il giocatore e del giocatore, c) di tutte le parti coinvolte (club che cede il giocatore, club acquirente e giocatore), come previsto nell’articolo 12, paragrafi 8 e 9, del FFAR, e 6a) agli agenti di giocatori, nel quadro della conclusione di un accordo di trasferimento e/o di un contratto di lavoro insieme a un agente dei giocatori collegato, è fatto divieto di erogare e di ricevere un compenso per servizi di intermediazione di giocatori o altre prestazioni a favore a) del club che cede il giocatore e del club acquirente, b) del club che cede il giocatore e del giocatore, c) di tutte le parti coinvolte (club che cede il giocatore, club acquirente e giocatore, se la nozione di agente di giocatori collegato ricomprende una collaborazione in linea con la definizione di “[OSCURATO:PERSONA]” prevista nel FFAR [pag. 6, punto (iv), del FFAR], come previsto nell’articolo 12, paragrafo 10, del FFAR in combinato disposto con la definizione “[OSCURATO:PERSONA]”, pag. 6, punto (iv), del FFAR; 7) agli agenti di giocatori è vietato contattare un club, un giocatore, un’associazione affiliata alla federazione mondiale dello sport o una persona giuridica che gestisce una cosiddetta single-entity-league che possono servirsi di agenti di giocatori e che hanno stipulato con un altro agente un contratto in esclusiva, o stipulare con essi un contratto di intermediazione, come previsto nell’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del FFAR; 8) i nomi e le informazioni dettagliate di tutti gli agenti di giocatori, i nomi dei clienti che essi rappresentano, i servizi di intermediazione di giocatori che erogano a ciascun committente e/o i dettagli di tutte le operazioni in cui intervengono, compreso l’importo del compenso a loro dovuto, devono essere caricati su una piattaforma della federazione sportiva internazionale e dette informazioni sono rese accessibili, in parte, ad altre federazioni, giocatori o agenti dei giocatori, come previsto nell’articolo 19 del FFAR; 9) i compensi per servizi di intermediazione di giocatori possono essere concordati esclusivamente sulla base del compenso di un giocatore o del valore di trasferimento, come previsto nell’articolo 15, paragrafo 1, del FFAR; 10) si presume che eventuali altri servizi che un agente di giocatori o un agente a lui collegato presta 24 mesi prima o dopo l’erogazione del servizio di intermediazione di giocatori a un cliente coinvolto nell’operazione per la quale sono stati resi detti servizi di intermediazione di giocatori, siano parte dei servizi di intermediazione e, qualora detta presunzione non sia stata confutata, i compensi per le altre prestazioni sono considerati parte del compenso per il servizio di intermediazione di giocatori, come previsto nell’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del FFAR; 11) l’ammontare del compenso dovuto agli agenti di giocatori, da calcolarsi in percentuale, deve essere quantificato unicamente in ragione della retribuzione effettivamente versata al giocatore, come previsto nell’articolo 14, paragrafi 7 e 12, del FFAR; 12) gli agenti di giocatori sono tenuti a mettere a disposizione della federazione sportiva internazionale le seguenti informazioni:

a) entro 14 giorni dalla conclusione: qualsiasi accordo con un cliente che non sia un accordo di rappresentanza, compresi ‑ a titolo esemplificativo ma non esaustivo ‑ eventuali altri servizi e le informazioni richieste sulla piattaforma,

b) entro 14 giorni dal pagamento di un compenso: le informazioni richieste sulla piattaforma,

c) entro 14 giorni dal pagamento di un compenso con riferimento a un qualsiasi accordo con un cliente che non sia un accordo di rappresentanza: le informazioni richieste sulla piattaforma,

d) entro 14 giorni dal perfezionamento: ogni accordo contrattuale o di altra natura tra agenti di giocatori finalizzato alla collaborazione nell’erogazione di qualsiasi servizio o ai fini della ripartizione dei ricavi o degli utili tratti da qualsivoglia parte dei loro servizi di intermediazione di giocatori,

e) laddove svolgano le loro attività per il tramite di un’agenzia, entro 14 giorni dalla prima operazione che veda il coinvolgimento di detta agenzia: il numero di agenti di giocatori che svolgono le proprie attività servendosi di detta agenzia e i nomi di tutte le parti coinvolte, come [previsto] nell’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii. – v., lettera k), ii., del FFAR; 13) è fatto divieto ai club, nel quadro del trasferimento di un giocatore, concordare con gli agenti di giocatori compensi o parti di compenso o corrispondere loro compensi o parti di compenso calcolati (anche) sull[a] base delle future indennità di trasferimento che il club percepirà in caso di ulteriore trasferimento del calciatore, come previsto nell’articolo 18ter, paragrafo 1, prima alternativa, del [[OSCURATO:PERSONA]], e nell’articolo 16, paragrafo 3, lettera e), del FFAR».

10. La FT, la [OSCURATO:PERSONA], i governi greco, francese e ungherese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte.

11. Con lettera del 5 marzo 2024, la Corte ha invitato le parti interessate, sulla base dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, a presentare le proprie osservazioni in merito alle ripercussioni delle sentenze ISU, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla risposta da dare alla questione pregiudiziale di cui alla presente causa.

La FT, la [OSCURATO:PERSONA], i governi greco, francese e ungherese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno ottemperato a tale richiesta.

12. La FT, la [OSCURATO:PERSONA], il governo ungherese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì svolto osservazioni orali all’udienza tenutasi il 12 febbraio 2025.

IV. Analisi

13. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione di regolamenti, come il FFAR, che sono stati adottati da una federazione sportiva mondiale e riguardano l’attività degli agenti degli atleti.

La questione pregiudiziale riguarda la corretta interpretazione di quattro disposizioni del diritto dell’Unione e, in quanto tale, solleva una moltitudine di questioni di diritto che andrebbero esaminate separatamente.

14. Prima di iniziare la valutazione di tali questioni (C, D, E F), vorrei innanzitutto esporre alcune osservazioni preliminari di natura sistemica (A) e metodologica (B).

A. Osservazioni preliminari (I) - sistemiche

15. Anzitutto, ritengo utile formulare tre osservazioni preliminari al fine di fornire un inquadramento per i lettori delle presenti conclusioni (e che potrebbero essere utili anche per i lettori delle altre due conclusioni citate al precedente paragrafo 3).

16. In primo luogo, vorrei ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nella misura in cui l’esercizio di uno sport configura un’attività economica, esso ricade nelle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili in presenza di una siffatta attività ( 10 ).

Di conseguenza, le norme adottate dalle associazioni sportive che disciplinano la prestazione di lavoro subordinato o la prestazione di servizi da parte di sportivi professionisti o semiprofessionisti e, in termini più ampi, le norme che, pur non disciplinando formalmente detto lavoro o la prestazione di tali servizi, incidono direttamente su di essi, possono ricadere nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’Unione relative alla libera circolazione .

Inoltre, tali norme e, più in generale, il comportamento delle associazioni che le hanno adottate ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza quando ne sono soddisfatti i presupposti pertinenti, nella misura in cui tali associazioni possono essere qualificate come «associazioni di imprese» e le norme di cui trattasi come «decisioni di associazioni di imprese» ai fini degli articoli 101 e/o 102 TFUE ( 11 ).

17. Tuttavia, la Corte ha costantemente affermato che devono essere considerate come estranee a ogni attività economica determinate norme specifiche che, da un lato, siano state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall’altro, vertano su questioni che riguardano unicamente lo sport in quanto tale.

È il caso, in particolare, delle norme relative all’esclusione dei giocatori stranieri dalla composizione delle squadre che partecipano alle competizioni tra squadre rappresentative dei rispettivi paesi o di quelle sulla fissazione dei criteri di classificazione utili per selezionare gli atleti che partecipano a competizioni a titolo individuale ( 12 ).

18. Tale «eccezione sportiva» – risalente alla fondamentale causa Walrave ( 13 ) e spesso criticata dalla dottrina giuridica ( 14 ) – dovrebbe, a mio avviso, essere interpretata in modo restrittivo ( 15 ).

La Corte ha costantemente affermato che il fatto che una norma sia di natura puramente sportiva o si applichi esclusivamente nello sport, non significa che tale norma e, a maggior ragione, l’attività a cui si riferisce siano automaticamente escluse dall’ambito di applicazione del Trattato ( 16 ).

19. In realtà l’«eccezione sportiva» non è affatto una vera e propria eccezione all’applicazione delle disposizioni dell’Unione di cui trattasi, ma semplicemente l’applicazione di due principi consolidati.

20. Il primo di tali principi è che le disposizioni dell’Unione sulla libera circolazione e sulla concorrenza riguardano, in generale, gli scambi economici e il commercio all’interno dell’Unione ( 17 ).

Ad esempio, da una giurisprudenza costante risulta che non presentano carattere economico le attività che si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri ( 18 ), o che le attività che sono fornite sulla base della solidarietà e non consistono nell’offrire beni o servizi sul mercato dietro compenso possono esulare dall’ambito di applicazione delle disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza ( 19 ).

Ciò nonostante il fatto che da esse possa derivare una qualche restrizione accessoria della concorrenza ( 20 ).

La Corte ha chiarito del pari che le misure che influenzano solo aspetti non economici della vita dei cittadini dell’Unione non sono, di norma, interessate dalle disposizioni sul mercato interno ( 21 ).

21. Il secondo principio è che, anche se un effetto indiretto sull’esercizio di un’attività economica o sugli scambi all’interno dell’Unione europea non può essere escluso a priori , rimane irrilevante finché può essere considerato de minimis .

La Corte ha costantemente affermato che le misure i cui effetti sul commercio all’interno dell’Unione sono troppo aleatori , indiretti, vaghi, remoti, speculativi o ipotetici, non possono essere considerate «restrizioni» ai fini delle disposizioni dell’Unione in materia di libera circolazione ( 22 ).

La nozione di «restrizione» è certamente ampia, ma non può essere estesa fino a coprire ogni minimo impedimento al modo in cui le imprese operano ( 23 ).

Analogamente, secondo giurisprudenza consolidata, le forme di comportamento da parte delle imprese che non hanno un effetto sensibile sul mercato ( 24 ), ad esempio perché l’eventuale influenza sui parametri su cui si esplica la concorrenza è marginale e indiretta ( 25 ), non rientrano nei divieti stabiliti dalle norme antitrust dell’Unione.

22. A mio avviso, l’«eccezione sportiva» comprende, in linea di massima, le «regole del gioco» di base e alcuni aspetti organizzativi di natura non economica: ad esempio, le modalità di svolgimento delle partite (numero di giocatori, durata della partita, forme di comportamento consentite o non consentite sul campo, requisiti di abbigliamento degli atleti, ecc.) e la struttura dei tornei (numero di squadre partecipanti, numero di partite per torneo, tempistica delle partite, ecc.) ( 26 ).

23. È innegabile che l’applicazione di tali norme potrebbe, ipoteticamente, produrre un qualche tipo di impatto sugli scambi e/o sulla concorrenza tra imprese nel mercato interno ( 27 ).

24. Solo per fare alcuni esempi, ovviamente estremi: non si può dire che il fatto che le squadre di calcio possano giocare solo con 11 giocatori per parte (e non, ad esempio, con 12 o 15) non abbia alcuna influenza sulla libera circolazione dei lavoratori.

Un maggior numero di giocatori in campo aumenterebbe – presumibilmente – la mobilità dei calciatori all’interno dell’Unione ( 28 ).

Analogamente, si potrebbe arrivare a sostenere che il divieto per i giocatori di indossare oggetti pericolosi (come articoli di gioielleria), o per gli spettatori delle partite di calcio di entrare nei locali in stato di ebbrezza alcolica e di portare con sé e accendere fuochi d’artificio, potrebbe scoraggiare alcune persone dall’acquistare questi prodotti e quindi influenzare negativamente le importazioni da altri [OSCURATO:PERSONA] membri ( 29 ).

25. Allo stesso modo, le decisioni di limitare a un certo numero predeterminato (ad esempio, 18 squadre nella Bundesliga) il numero di squadre che partecipano a un campionato di calcio, e l’accesso alla prima divisione a solo poche nuove squadre, al termine della stagione, sulla base di un sistema di promozione dalle divisioni inferiori e retrocessione in esse, di fatto innalzano barriere estremamente elevate all’ingresso nei mercati in cui operano tali squadre.

A loro volta, le regole sul numero massimo di giocatori che una squadra può ingaggiare (attualmente, 25 nella Bundesliga), potrebbero potenzialmente penalizzare alcune squadre (ad esempio, quelle con maggiori risorse finanziarie o vivai più sviluppati) e, quindi, limitare la loro capacità di competere con altre squadre.

Si potrebbe anche sostenere che una siffatta misura potrebbe costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

26. Tuttavia, non è questo il tipo di limitazioni di cui si occupano le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e concorrenza ( 30 ).

Dette disposizioni non hanno lo scopo di proteggere l’esercizio del commercio senza limiti da parte degli operatori economici, o una generale deregolamentazione dei mercati ( 31 ).

Esse sono piuttosto volte a garantire che il mercato interno funzioni secondo il principio di un’economia di mercato aperta, in cui il flusso libero e non distorto di prodotti, servizi e fattori di produzione assicuri un’efficiente distribuzione delle risorse ( 32 ), contribuendo così al benessere delle persone che vivono nell’Unione europea ( 33 ).

27. Laddove non vi sia un impatto rilevabile su questioni disciplinate dal diritto dell’Unione – nella fattispecie, il commercio e/o la concorrenza all’interno dell’Unione – non potrebbe esservi alcuna giustificazione a ingerenze del diritto dell’Unione nelle norme emanate dalle associazioni professionali o sportive ( 34 ) (spesso indicate come lex sportiva ) ( 35 ), che dovrebbero godere di un certo grado di autonomia interna ( 36 ) e di tutela delle proprie attività ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo; la «Carta») che sancisce la libertà di riunione e di associazione ( 37 ).

28. Ciò detto, la mera affermazione che una norma è di natura puramente sportiva – vale a dire che è stata adottata per motivi legati allo sport e disciplina aspetti non economici dell’attività – è, come spiegato sopra, insufficiente a metterla al riparo da qualsiasi controllo.

L’eventuale applicazione a tali norme delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e di concorrenza deve, di conseguenza, essere valutata caso per caso.

29. In secondo luogo, prendo atto del fatto che, per alcuni osservatori, può apparire strano che sia le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione sia quelle in materia di concorrenza si applichino, eventualmente in modo cumulativo, alle medesime misure.

Infatti, almeno in linea di principio, le prime si applicano alle restrizioni al commercio derivanti dall’intervento dello Stato, mentre le norme in materia di concorrenza mirano alle distorsioni del mercato derivanti dalla condotta delle imprese private ( 38 ).

30. Tuttavia, tale situazione insolita è il risultato del fatto che, in alcuni settori, le autorità (dell’Unione e/o nazionali) possono decidere di astenersi dal disciplinare alcuni aspetti di una determinata attività economica, lasciando agli operatori di mercato interessati – che agiscono attraverso organi di autogoverno, federazioni di categoria o associazioni rappresentative – il compito di stabilire le regole necessarie e, se del caso, farle rispettare e risolvere le potenziali controversie ( 39 ).

Nell’ambito dello sport avviene necessariamente così: deve esistere un organo di autogoverno che stabilisca, soprattutto, le norme comuni delle discipline sportive, decida quando debbano svolgersi i tornei e li organizzi.

È impensabile che uno Stato o un’istituzione come l’Unione europea possa decidere i minimi particolari dei vari sport, come ad esempio i dettagli della regola del fuorigioco nel calcio, l’altezza dei canestri della pallacanestro o se l’assegnazione dei punti nella pallavolo debba seguire il sistema del «cambio palla» o quello del «rally point [punto vinto ad ogni azione completata]».

31. In tali circostanze, gli operatori del mercato possono quindi indossare un «doppio cappello»: quello dell’impresa (in concorrenza con le altre imprese attive sul mercato) e quello dell’autorità di regolamentazione (che definisce le regole in base alle quali si svolge la concorrenza).

Stando così le cose, la compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure adottate da questi operatori di mercato può essere esaminata, se del caso, dalla doppia prospettiva del diritto del mercato interno e del diritto della concorrenza ( 40 ).

32. In terzo luogo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha chiarito che l’articolo 165 TFUE – che riguarda l’azione dell’Unione europea nel settore dello sport – non costituisce una disposizione che può essere invocata per giustificare misure che violano le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione o di concorrenza.

Tuttavia, ha anche aggiunto che le specificità dello sport, che l’articolo 165 TFUE riconosce, «possono eventualmente essere prese in considerazione, tra altri elementi e a condizione che esse risultino pertinenti, in sede di applicazione [delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e di concorrenza]» ( 41 ).

33. Ciò significa che l’articolo 165 TFUE, di per sé, non può costituire la base per invocare un’eccezione alle suddette disposizioni del diritto dell’Unione.

Tuttavia, gli interessi sanciti in detta disposizione possono ovviamente essere presi in considerazione qualora le condizioni enunciate in altre disposizioni del diritto dell’Unione che prevedono esenzioni o deroghe possano essere soddisfatte: ad esempio, quelle relative alle giustificazioni delle restrizioni alla libera circolazione, agli obiettivi legittimi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina o alle situazioni in cui può essere concessa un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Dopo tutto, se questi sono i valori che l’azione dell’Unione europea in tale settore deve promuovere, sarebbe assurdo considerarli irrilevanti, ai fini del diritto dell’Unione, quando sono le stesse associazioni sportive a promuoverli.

34. Avendo chiarito quanto sopra, posso ora illustrare la metodologia che utilizzerò per effettuare la mia analisi giuridica delle problematiche sollevate dalla questione pregiudiziale nella presente causa.

Vorrei svolgere tre osservazioni al riguardo.

B. Osservazioni preliminari (II) - metodologiche

35. In primo luogo, nel caso di specie il giudice del rinvio chiede alla Corte di fornire indicazioni sull’interpretazione di quattro distinte disposizioni del diritto dell’Unione, in relazione a un insieme relativamente dettagliato di regolamenti adottati da un’associazione sportiva mondiale, di cui sono state individuate 14 norme specifiche.

36. Dato il contesto giuridico ed economico piuttosto complesso che fa da sfondo a tali regolamenti, sarei molto titubante nel fornire una valutazione chiara e definitiva sulla compatibilità di dette misure con il diritto dell’Unione europea.

Mi sembra che una serie di elementi di diritto e di fatto debbano essere ulteriormente chiariti dalle parti, dinanzi al giudice del rinvio, per avere una piena comprensione dei meccanismi giuridici stabiliti dal FFAR e della loro ripercussione sulle attività economiche degli operatori di mercato interessati ( in primis , gli agenti dei giocatori e le società calcistiche).

37. A tale proposito, desidero ricordare che, nel contesto della procedura di cui all’articolo 267 TFUE, basata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia, il ruolo di quest’ultima è, in linea di principio, limitato all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali essa viene interpellata.

Pertanto, non spetta generalmente alla Corte, bensì al giudice del rinvio, applicare tali disposizioni alla controversia dinanzi ad esso pendente.

38. Ciò detto, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, la Corte può ovviamente fornire, in base agli elementi del fascicolo a sua disposizione, precisazioni dirette a guidare il giudice del rinvio nella sua interpretazione, affinché quest’ultimo possa risolvere la controversia su cui è tenuto a pronunciarsi.

Il fatto che la Corte sia disposta, in alcuni casi, ad esercitare il ruolo ad essa attribuito ai sensi dell’articolo 267 TFUE in maniera estensiva, al fine di assistere i giudici del rinvio al meglio possibile, o semplicemente perché ravvisa la necessità di emettere una sentenza di principio, e accettando quindi di fornire una risposta commisurata ai fatti del caso di specie, non può essere considerato come un’indicazione che la Corte farà (e tanto meno sia tenuta a fare) abitualmente ciò ( 42 ).

In altri termini, la Corte può, anche se non deve, fornire risposte sull’esito di specifiche cause.

Come spiegato, ritengo che la presente causa non si presti ad essere un «outcome case [causa in cui la Corte di giustizia fornisce una risposta talmente specifica al giudice del rinvio da non lasciargli margine di manovra, rimettendogli direttamente la soluzione della controversia]» ( 43 ).

39. In secondo luogo, mi sembra che, per facilitare la valutazione giuridica, regole come quelle citate nella questione sottoposta possano essere raggruppate nelle seguenti cinque categorie, in base al loro oggetto e alla loro finalità: – quelle relative al compenso degli agenti , come la regola del tetto alla provvigione per servizio, la regola «il cliente paga», la regola del «pagamento del 50%», la regola del «calcolo della soglia massima», la regola della «presunzione», la regola della «retribuzione effettivamente versata» e la regola della «successiva cessione» (punti 1, 2, 3, 9, 10, 11 e 13 della questione); – quelle relative alla licenza di agente, come la regola della «conformità» e la regola dei «requisiti» (punti 4 e 5 della questione); – quelle relative alla rappresentanza multipla (punti 6 e 6a della questione); – quelle relative alla gestione dei contatti (punto 7 della questione); – quelle relative alla comunicazione e alla divulgazione delle informazioni , come la regola della «trasparenza» e la regola della «messa a disposizione» (punti 8 e 12 della questione).

40. In terzo luogo, per ragioni di economia giudiziaria, non mi soffermerò su argomenti che, sulla base di una giurisprudenza consolidata, sono a mio avviso piuttosto semplici.

In particolare, ritengo che regolamenti come quelli di cui trattasi i) non possano essere considerati, alla luce del loro oggetto, delle loro finalità e dei loro effetti sull’attività economica degli agenti, dei club e dei giocatori, come rientranti nella summenzionata «eccezione sportiva» ( 44 ); ii) costituiscano «decisioni di associazioni di imprese» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 45 ); e iii) possano avere un effetto sul commercio all’interno dell’Unione ai fini delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e concorrenza ( 46 ).

41. Inoltre vi sono alcune problematiche di natura piuttosto complessa che talune parti hanno sollevato nelle loro osservazioni, anche se non sono state sollevate nella domanda di pronuncia pregiudiziale e/o non sembrano di importanza centrale per risolvere la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio.

Rispetto a tali questioni, offrirò alcune considerazioni che ritengo possano essere utili al giudice del rinvio, senza tuttavia addentrarmi in una discussione approfondita che esulerebbe dalla portata del caso di specie.

42. È alla luce delle suesposte considerazioni che ora valuterò la compatibilità di regolamenti come quelli di cui trattasi con le disposizioni dell’Unione indicate nella questione pregiudiziale.

C. Sull’articolo 101 TFUE

43. La prima disposizione che il giudice del rinvio esamina nella decisione di rinvio è l’articolo 101 TFUE.

Il giudice del rinvio osserva che alcune delle regole del FFAR sembrano, prima facie , in grado di restringere la concorrenza tra agenti o tra società calcistiche e, in quanto tali, apparentemente rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione del trattato.

44. Concordo.

A mio avviso, è piuttosto chiaro che alcune di queste norme (ad esempio, quelle sui compensi o sulle condizioni per ottenere la licenza) sono, in linea di principio, in grado di produrre alcuni effetti restrittivi nei mercati rilevanti, impedendo agli agenti e/o alle società calcistiche di competere liberamente sotto taluni profili.

45. Di conseguenza, per stabilire se tali norme siano vietate dall’articolo 101 TFUE, il giudice del rinvio dovrà affrontare, in sintesi, i seguenti temi.

1. Struttura dell’analisi

46. In primo luogo, il giudice del rinvio deve verificare se tali norme diano luogo a una restrizione della concorrenza « per oggetto ».

Se il giudice del rinvio dovesse giungere a tale conclusione, non avrebbe bisogno di esaminare gli effetti reali o potenziali sul mercato di tali norme.

Infatti, esse sarebbero vietate, a meno che non siano esentate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

47. Nei paragrafi da 23 a 45 delle conclusioni da me presentate nella causa CD Tondela, ho discusso in dettaglio la nozione di restrizione «per oggetto» e il modo in cui tale restrizione dovrebbe essere accertata (segnatamente, i fattori pertinenti all’analisi e all’ approccio da adottare al riguardo).

Nell’interesse dell’economia giudiziaria, rimando i lettori a tali passaggi.

48. In secondo luogo, se le regole di cui trattasi non hanno un oggetto anticoncorrenziale, il giudice del rinvio dovrà esaminare se abbiano comunque effetti anticoncorrenziali e, in tal caso, se tali effetti possano essere giustificati sulla base della «giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina».

49. Rammento che si tratta della giurisprudenza della Corte che, nata dalla sentenza Wouters, è stata poi applicata alle attività sportive, prima nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, e poi, più recentemente, nelle sentenze ISU, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché in alcune sentenze successive ( 47 ).

La giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]-Medina chiarisce essenzialmente che gli accordi che limitano la libertà d’azione delle imprese coinvolte non ricadono nel divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE se: i) sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale che non hanno carattere anticoncorrenziale; ii) i mezzi specifici utilizzati per perseguire tali obiettivi sono realmente necessari a tal fine; e iii) anche qualora tali mezzi dimostrino di avere un effetto intrinseco, quanto meno potenziale, di restringere o falsare il gioco della concorrenza, tale effetto intrinseco non va al di là di quanto necessario, in particolare eliminando qualsiasi rapporto concorrenziale.

50. Nei paragrafi da 21 a 53 delle conclusioni da me presentate nella causa ROGON ho discusso in dettaglio l’origine, la logica e la portata di tale giurisprudenza.

Nell’interesse dell’economia giudiziaria, anche su tale argomento rimando i lettori a detti passaggi.

51. In terzo luogo, se le regole di cui trattasi costituiscono una restrizione «per oggetto» o, in alternativa, se non possono essere giustificate sulla base della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, il giudice del rinvio dovrebbe stabilire se tali regole possano beneficiare di un’ esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

In forza di tale disposizione, il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può essere dichiarato inapplicabile nel caso di comportamenti che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni.

52. Come indicato nei precedenti paragrafi da 35 a 37, tali valutazioni spetteranno al giudice del rinvio.

Tuttavia, al fine dare assistenza a detto giudice, discuterò ciascuna delle suddette fasi dell’analisi, in relazione alle norme di cui trattasi.

2. Regole sui compensi degli agenti

53. Le cinque regole sui compensi degli agenti citate nella decisione di rinvio istituiscono, in sostanza, un sistema in base al quale: i) per i servizi connessi al trasferimento di giocatori, gli agenti non possono essere retribuiti oltre una soglia massima calcolata in percentuale sul valore del trasferimento o sul compenso annuale effettivamente versato al giocatore; ii) gli agenti devono essere retribuiti solo dai giocatori o dai club che li ingaggiano; iii) i club non possono pagare più del 50% del compenso totale dovuto dal giocatore e dal club, nel caso in cui un agente operi per conto del giocatore e del club acquirente; iv) si presume ( iuris tantum ) che altri servizi prestati dallo stesso agente o da un agente collegato, nei 24 mesi precedenti o successivi all’erogazione dei servizi principali, facciano parte di tali servizi principali e, di conseguenza, il compenso per gli altri servizi faccia parte del compenso pagato per i servizi principali dell’agente.

54. Devo dire fin da subito che, tra le regole citate nella decisione di rinvio, quelle relative al compenso degli agenti potrebbero richiedere un’analisi più attenta e approfondita da parte del giudice del rinvio.

Ora spiegherò perché.

55. In primo luogo, esaminerò se le regole di cui trattasi debbano essere considerate restrittive «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

56. È noto che gli accordi tra concorrenti ( 48 ) che riguardano i prezzi sono generalmente considerati tra i più dannosi dal punto di vista della concorrenza.

Tuttavia, a parte il fatto ovvio che – come illustrano bene cause quali DLG, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 49 ) – anche quando un accordo rientra in questa categoria (piuttosto ampia), è necessaria una valutazione specifica alla luce del contenuto, del contesto giuridico ed economico e delle finalità per poterlo classificare come anticoncorrenziale, nel caso di specie vi è altro da considerare.

Infatti, sebbene le norme di cui trattasi possano avere un duplice impatto, sulla concorrenza tra agenti e sulla concorrenza tra società calcistiche, in nessuno dei due casi la natura e l’entità di tale impatto sono evidenti.

Molteplici ragioni suffragano la suddetta tesi.

57. Innanzitutto, è superfluo sottolineare che gli accordi sui prezzi tra concorrenti non possono essere considerati una categoria sufficientemente omogenea ai fini dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 50 ).

Una simile categorizzazione sarebbe troppo ampia e includerebbe una varietà di accordi i cui effetti sulla concorrenza non sono affatto simili.

A tal proposito è importante sottolineare che le norme di cui trattasi non fissano, raccomandano o comunque riguardano prezzi fissi o prezzi minimi ( 51 ).

Esse introducono infatti un meccanismo che incide sul calcolo dell’importo massimo degli onorari applicabile dagli agenti per taluni tipi di servizio.

58. Si tratta di un fattore importante.

In particolare, il danno per i consumatori non è così evidente, poiché la concorrenza tra gli agenti attraverso la riduzione dei prezzi (certamente una delle forme più efficaci) resta senz’altro possibile ( 52 ).

Inoltre, un sistema che consenta di calcolare gli onorari massimi dovuti per un determinato servizio potrebbe, in alcuni casi, porre rimedio a una situazione in cui esiste una significativa asimmetria informativa e di competenze tra le parti di un contratto di servizi complesso ( 53 ).

In realtà, osservo che la prassi amministrativa e giudiziaria ( 54 ), così come la dottrina giuridica ed economica ( 55 ), ha posizioni diverse sulla natura intrinsecamente dannosa degli accordi che incidono sui prezzi massimi.

59. Vero è che possono verificarsi casi in cui una siffatta tipologia di accordi può portare il prestatore di servizi a limitare la sua produzione e/o i suoi investimenti in ricerca, innovazione o miglioramento della qualità.

Inoltre, non si può escludere che gli accordi sui prezzi massimi possano portare di fatto a una collusione (esplicita o tacita) sui prezzi minimi o fissi.

Tuttavia, non si può presumere che tali situazioni si verifichino nella maggior parte dei casi, tanto meno in tutti.

Nel caso di specie, non vedo alcun elemento nel fascicolo che, in questa fase, possa supportare una simile constatazione nei confronti degli agenti.

60. Per di più, sarei parimenti restio a sottoscrivere l’opinione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le suddette regole equivalgono a un «cartello di acquirenti» da parte delle società calcistiche.

Per essere chiaro, ovviamente non contesto il fatto che taluni accordi tra concorrenti che, disponendo di un significativo potere di mercato, decidono di cooperare per sfruttare i loro fornitori (solitamente più piccoli o finanziariamente più deboli) possano avere uno scopo anticoncorrenziale.

Ciò deriva dalla formulazione stessa degli articoli 101 e 102 TFUE ( 56 ).

La giurisprudenza consolidata dei giudici dell’Unione ( 57 ) e dei giudici al di fuori della stessa sembra sostenere tale punto di vista ( 58 ).

61. Tuttavia, ancora una volta, nella maggior parte dei casi non è questa la situazione che si presenta.

In effetti, in talune circostanze la «comunità antitrust» (se posso usare questa espressione) ha ritenuto che gli accordi di acquisto siano «vantaggiosi per la società [come nel caso in cui] gli accordi di acquisto congiunto tra piccoli acquirenti [consentono] loro di beneficiare di risparmi sui costi che trasferiscono ai consumatori attraverso prezzi più bassi» ( 59 ).

Più in generale, una recente nota dell’OCSE su tale argomento ha riportato «un certo scetticismo [da parte degli esecutori] circa il fatto che [il potere d’acquisto] danneggi i consumatori o l’efficienza economica», che «a volte si sostiene che il potere d’acquisto promuova la concorrenza, in particolare nel contesto del controllo delle fusioni», e che «il livello adeguato di esecuzione contro il potere d’acquisto è attualmente in discussione» ( 60 ).

62. Soprattutto, il tipico «cartello fra acquirenti» – almeno quello che la [OSCURATO:PERSONA] considera una restrizione per oggetto – è un accordo che mira a «spremere» i fornitori, che negoziano individualmente con i vari acquirenti, essendo generalmente ignari del fatto che le trattative non sono condotte in modo indipendente e in buona fede, ma sono state falsate dalla collusione da parte degli acquirenti ( 61 ).

Nel caso di specie, le norme di cui trattasi sono pubbliche e trasparenti e non sembrano intese a pregiudicare le singole negoziazioni che si svolgono sul mercato.

In quanto tali, le norme di cui trattasi sembrano essere, in una certa misura, più vicine a un tipico «accordo di acquisto in comune», in cui si «chiarisce ai fornitori che le negoziazioni sono condotte per conto dei suoi membri e che i membri si impegnano a rispettare, nei loro acquisti individuali, i termini e le condizioni concordati» ( 62 ).

Infatti, a quanto mi risulta, nel corso del processo che ha portato all’adozione del FFAR, sono stati consultati dalla [OSCURATO:PERSONA] diversi agenti e associazioni di agenti.

A seconda delle circostanze specifiche della fattispecie, gli accordi di acquisto in comune possono essere problematici o non esserlo ai sensi della normativa sulla concorrenza ( 63 ).

63. Inoltre – e ciò, per me, riveste la massima importanza – le norme di cui trattasi non fissano alcun livello massimo vincolante per gli onorari.

In realtà, non esiste una soglia massima che gli onorari degli agenti non possano superare.

Le norme di cui trattasi richiedono solo che gli onorari siano legati al costo del trasferimento o alla retribuzione del giocatore assistito dall’agente, attraverso una soglia massima percentuale.

Tuttavia, nella misura in cui non esiste un importo massimo rispetto a tali due parametri, e le società calcistiche possono competere per ingaggiare nuovi giocatori offrendo indennità di trasferimento più elevate alle società cedenti e stipendi più alti ai giocatori di cui trattasi, anche gli onorari degli agenti possono, di conseguenza, aumentare, senza un limite massimo che funga da vincolo.

Ecco perché, nel presente procedimento, alcune parti hanno fatto riferimento al tetto stabilito nel FFAR come prezzo massimo dinamico .

64. Di conseguenza sono del parere che le norme di cui trattasi non possano essere agevolmente considerate restrittive per oggetto, associandole ad una categoria di accordi che, in base all’esperienza, è generalmente considerata intrinsecamente dannosa per la concorrenza.

Tale constatazione richiederebbe, se del caso, un’analisi più approfondita delle specificità delle norme, del contesto giuridico ed economico in cui operano e, non da ultimo, degli obiettivi stessi con esse perseguiti ( 64 ).

Qualora fossero disponibili documenti rilevanti (pubblici o interni) della [OSCURATO:PERSONA] o dei suoi membri, questi potrebbero forse fare più luce sia sulla logica economica delle norme di cui trattasi sia sull’intento soggettivo perseguito con esse ( 65 ).

In particolare, l’obiettivo di evitare compensi che la [OSCURATO:PERSONA] o i suoi membri considerano ingiusti o irragionevoli ( 66 ), considerato da solo, appare prima facie comportare problemi.

Per contro, un reale obiettivo di evitare conflitti di interesse o pratiche abusive da parte degli agenti tenderebbe a escludere un oggetto anticoncorrenziale.

65. Per quanto riguarda gli effetti reali o potenziali di tali norme, il mio parere preliminare è che non si possano escludere alcuni effetti sulla concorrenza tra club e/o tra agenti.

Il giudice del rinvio dovrebbe pertanto procedere a un’analisi controfattuale : in sostanza, valutare se, in assenza delle regole di cui trattasi, la concorrenza tra agenti e/o tra società calcistiche risulterebbe più marcata.

In altre parole, se tali norme stiano limitando, in misura sensibile, la capacità e l’incentivo di detti operatori di mercato a competere con i loro concorrenti.

66. Per quanto riguarda la concorrenza tra agenti, il giudice potrebbe voler verificare, in particolare, se è probabile che, a causa delle norme di cui trattasi, un numero significativo di agenti possa essere indotto a limitare i propri servizi (ad esempio, evitando di rappresentare giocatori non sufficientemente redditizi per via di una minore indennità di trasferimento o remunerazione) o a ridurre gli investimenti nelle attività di ricerca e innovazione che possono essere rilevanti per la loro professione.

Nel presente contesto, ritengo importante ricordare che le norme di cui trattasi si applicano solo a un tipo di servizi forniti dagli agenti.

Infatti, il compenso per i servizi relativi ad altre attività di consulenza e rappresentanza che gli agenti devono fornire può essere liberamente negoziato tra le due parti, dal momento che non rientra nell’ambito di applicazione del FFAR.

La norma sulla presunzione di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, dello stesso non mi sembra costituire un vero ostacolo a tale proposito, poiché, alla luce delle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta essere facilmente confutabile.

67. Per quanto riguarda la concorrenza tra le società calcistiche, il giudice del rinvio potrebbe voler valutare se le circostanze per cui, a causa delle norme di cui trattasi, le società non possono, ad esempio, i) offrire compensi più elevati all’agente del giocatore; o ii) nel caso in cui l’agente operi per conto sia della società sia del giocatore, offrire di pagare una quota dei compensi superiore al 50%, siano fattori suscettibili di avere un effetto sensibile sulla concorrenza ( 67 ).

68. Qualora detto giudice dovesse ritenere che tali norme possano effettivamente o potenzialmente avere un effetto anticoncorrenziale sulla concorrenza tra club e/o tra agenti, sarebbe allora tenuto a verificare se possano essere giustificate sulla base della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina.

Infatti, per le ragioni che ho spiegato nelle conclusioni da me presentate nella causa ROGON, sono del parere che un’associazione sportiva nazionale o internazionale (come la [OSCURATO:PERSONA]) debba essere considerata, in linea di principio, autorizzata ad adottare regolamenti che possono influire sulle attività degli agenti, a condizione che perseguano un obiettivo di interesse generale ( 68 ).

Ciò detto, il giudice del rinvio dovrebbe ovviamente esaminare se le condizioni stabilite in tale giurisprudenza sono, nel caso di specie, soddisfatte per ciascuna norma o serie di norme.

69. In base alla prima parte del criterio, il giudice del rinvio dovrebbe verificare, in particolare, quali sono gli obiettivi specifici perseguiti dalle norme di cui trattasi e se tali obiettivi meritano tutela ai sensi del diritto dell’Unione.

A tal proposito devo rilevare che, nel presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] invoca una moltitudine di interessi presuntivamente tutelati dal FFAR.

Tuttavia, ciò che conta è il contributo effettivo apportato da ciascuna norma o serie di norme alla tutela di uno o più interessi specifici tra quelli invocati.

70. Inoltre, mentre alcuni degli interessi invocati rientrano chiaramente nella nozione di «obiettivi legittimi di interesse generale», per altri il quadro non è, a mio avviso, altrettanto chiaro.

Un mero interesse economico degli operatori del mercato (l’associazione stessa, le società calcistiche, gli atleti o gli agenti) non può, da solo, giustificare alcuna restrizione della concorrenza ai sensi della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina.

Deve esistere un interesse generale non economico che coincida con l’interesse economico privato degli operatori di mercato, oppure che sia tutelato congiuntamente a quest’ultimo.

Ad esempio, la tutela della salute degli atleti o la prevenzione di pratiche abusive, fraudolente o non etiche (compreso il conflitto di interessi) nei confronti degli atleti (in particolare gli atleti giovani) costituiscono senza dubbio obiettivi di interesse generale.

71. Inoltre, nella misura in cui gli interessi asseritamente tutelati consentono all’«ecosistema» sportivo di funzionare secondo i principi sanciti dall’articolo 165 TFUE, è parimenti possibile riconoscere un obiettivo di interesse generale.

Ad esempio, il mantenimento della stabilità contrattuale può, in determinate circostanze, costituire uno di tali obiettivi ( 69 ).

Tuttavia, molto probabilmente avrei bisogno di una spiegazione dettagliata del motivo per cui obiettivi formulati in modo piuttosto vago (come «garantire la qualità delle prestazioni che gli agenti di giocatori erogano ai loro committenti»), o che potrebbero comportare problemi sotto taluni aspetti (come «migliorare la trasparenza finanziaria e amministrativa» ( 70 )), dovrebbero essere riconosciuti come di interesse generale .

72. In base alla seconda parte del criterio, il giudice del rinvio deve verificare, in particolare, se le norme di cui trattasi fossero realmente necessarie per tutelare l’interesse generale invocato.

Ciò significa verificare, principalmente, tre aspetti strettamente correlati, ossia se le norme di cui trattasi i) siano state adottate in risposta ad un’ esigenza oggettiva di perseguire determinati obiettivi; ii) riflettano realmente la preoccupazione di garantire il raggiungimento di tali obiettivi in modo coerente; e iii) siano idonee a raggiungere tali obiettivi, nel senso che sembrano in grado di contribuire in modo significativo alla loro realizzazione.

73. Per fare un esempio, se le norme di cui trattasi fossero ragionevolmente necessarie ( 71 ) per garantire che gli agenti prestino i loro servizi nell’interesse dei loro clienti (e quindi non siano indebitamente influenzati da offerte che sono finanziariamente interessanti per loro ma non riflettano necessariamente l’interesse dei loro clienti), o per garantire una certa parità di condizioni tra le squadre nell’ingaggio di nuovi giocatori (scongiurando in tal modo un eccessivo potere d’«acquisto» delle squadre più ricche), le norme di cui trattasi sarebbero, a mio avviso, accettabili.

Non lo sarebbero ovviamente se dette norme mirassero innanzitutto a limitare i costi che i club devono sostenere in relazione ai servizi degli agenti.

74. Nell’applicare la terza e ultima parte del criterio [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, il giudice del rinvio può doversi concentrare, in particolare, su due aspetti, ossia se i) esistano altre misure che, pur essendo ugualmente idonee a conseguire l’obiettivo perseguito, siano altresì meno restrittive della concorrenza; e ii) le regole di cui trattasi incidano eccessivamente sulle libertà economiche degli agenti.

75. Qualora il giudice del rinvio dovesse ritenere che le norme di cui trattasi perseguano un obiettivo anticoncorrenziale o abbiano effetti restrittivi e non soddisfino il criterio [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, si pone allora la questione se l’esenzione prevista all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE possa essere riconosciuta per talune o tutte le suddette norme.

Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, devono essere soddisfatte quattro condizioni cumulative ( 72 ).

76. In primo luogo, deve essere dimostrato, con un sufficiente grado di probabilità, che l’accordo di cui trattasi consente di realizzare incrementi di efficienza , contribuendo a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi o a promuovere il progresso tecnico o economico.

In secondo luogo, deve essere dimostrato, nella stessa misura, che una congrua parte dell’utile che deriva da detti incrementi è riservata agli utilizzatori.

In terzo luogo, l’accordo di cui trattasi non deve imporre alle imprese partecipanti restrizioni che non siano indispensabili per realizzare detti incrementi di efficienza.

In quarto luogo, detto accordo non deve dare alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare tutta la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

77. Poiché il giudice del rinvio non solleva alcuna questione specifica con riferimento all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, lo tratterò sinteticamente, formulando due osservazioni.

78. La mia prima osservazione riguarda le diverse condizioni che un accordo deve soddisfare in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina e all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Una trattazione completa di tale appassionante, ancorché complesso, argomento richiederebbe una lunga dissertazione che appare superflua nel caso di specie.

Pertanto, mi limiterò a condividere solo le seguenti riflessioni.

79. Da un lato, l’ambito di applicazione sostanziale della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina è più ristretto di quello dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE: mentre secondo detta giurisprudenza un accordo può essere giustificato solo nella misura in cui persegue un obiettivo legittimo di interesse generale ed è concordato all’interno di associazioni professionali o sportive le cui attività di autoregolamentazione sono riconosciute dalle autorità pubbliche, i suddetti requisiti non figurano nell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Detta disposizione è quindi applicabile anche ad accordi tra imprese che perseguono obiettivi di natura esclusivamente economica e privata ( 73 ).

80. Ciò spiega perché, d’altro canto, le condizioni da soddisfare ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE sono più severe e i relativi requisiti probatori sono, per certi aspetti, più elevati ( 74 ).

Poiché non vi è alcun interesse generale associato all’accordo in questione, l’indebolimento della concorrenza in un mercato non può essere giustificato, a meno che le imprese interessate non dimostrino secondo i criteri richiesti, segnatamente, l’esistenza di incrementi di efficienza, e che una parte dei benefici così prodotti sia trasferita agli utenti.

81. Nel caso di specie, ciò significa che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe invocare l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE in relazione alle norme del FFAR che – come spiegato al precedente paragrafo 70 – non rientrano nell’ambito dell’eccezione della sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, in quanto gli obiettivi perseguiti sono semplicemente nell’interesse degli operatori di mercato interessati.

82. La mia seconda osservazione riguarda alcuni requisiti stabiliti dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, rispetto ai quali non posso condividere pienamente il parere della [OSCURATO:PERSONA].

83. In primo luogo, tale disposizione stabilisce che un’esenzione può essere concessa quando un accordo «contribuisc[e] a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico».

Nel caso di specie, ciò significa che il giudice del rinvio è tenuto a verificare se le norme in questione: i) producano incrementi di efficienza nel mercato, ad esempio consentendo alle società calcistiche di realizzare sinergie o di risparmiare sui costi, una parte equa dei quali viene poi trasferita agli utenti; oppure ii) garantiscano il corretto svolgimento dei tornei e delle partite, a beneficio diretto dei consumatori che possono godere di eventi sportivi di qualità superiore ( 75 ).

84. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha espresso alcuni dubbi sulla possibilità di prendere in considerazione, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, alcuni incrementi di efficienza che le norme di cui trattasi potrebbero determinare, in quanto sarebbero difficilmente «quantificabili», come richiesto dal punto 196 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento anche alle sue linee direttrici del 2004, che segnano un certo cambiamento nell’interpretazione di tale istituzione sui tipi di benefici che potrebbero giustificare un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Mentre prima della «modernizzazione» delle norme procedurali in materia di concorrenza la [OSCURATO:PERSONA] aveva costantemente accettato che i vantaggi non economici potessero essere coperti da tale disposizione ( 76 ), nel 2004 ha deciso che ciò non sarebbe stato più possibile e che, a quanto mi risulta, sarebbero stati accettabili solo vantaggi economici diretti.

85. A tal proposito, ritengo che: i) la [OSCURATO:PERSONA] interpreti erroneamente il punto 196 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e ii) l’approccio adottato nelle sue linee direttrici del 2004 possa risultare eccessivamente rigido.

86. In primo luogo, mi sembra che la [OSCURATO:PERSONA] legga il termine «quantificabili» isolandolo dal contesto.

Tale passaggio della sentenza non implica che le imprese che invocano gli incrementi di efficienza debbano essere in grado di attribuire loro una cifra precisa (sotto forma, ad esempio, di valore monetario).

Ciò può risultare spesso difficile, se non impossibile.

Infatti, la stima del valore economico futuro di un determinato miglioramento nella produzione o distribuzione di beni o servizi può talvolta essere difficilmente prevedibile e pertanto puramente ipotetica.

A maggior ragione, quando gli incrementi di efficienza derivano da misure che favoriscono il progresso tecnico o economico, può essere assolutamente impossibile tradurre tale progresso in un valore monetario preciso.

87. A mio avviso, in tale passaggio della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte intendeva che affermazioni vaghe, non comprovate o semplicemente ipotetiche sugli incrementi di efficienza non possono essere accettate.

Le parti devono identificare il tipo di incrementi con un grado sufficiente di precisione, spiegare come miglioreranno il mercato e stabilire, attraverso ragionamenti e/o prove adeguati, che sono reali e di entità significativa ( 77 ).

In effetti, esiste una giurisprudenza coerente su tale punto ( 78 ), e la [OSCURATO:PERSONA] stessa afferma nelle sue linee direttrici che spetta alle imprese interessate dimostrare che gli incrementi di efficienza invocati sono «obiettivi, concreti e verificabili» ( 79 ).

Altrimenti, non vedo come le autorità competenti potrebbero svolgere l’esercizio di bilanciamento richiesto dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Sebbene tale esercizio di bilanciamento non consista in aritmetica pura o contabilità finanziaria, esso richiede comunque la ponderazione di vari benefici che presentano – in linea di massima – qualche aspetto di natura economica.

88. Non mi convince inoltre la posizione della [OSCURATO:PERSONA] sul tipo di vantaggi che possono essere accettati ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE.

Tale approccio mi sembra in contraddizione non solo con la sua prassi precedente, ma – soprattutto – con la lettera del Trattato e con la giurisprudenza consolidata della Corte in materia.

89. L’articolo 101, paragrafo 3, TFUE distingue infatti tra «migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti» e «promuovere il progresso tecnico o economico».

L’espressione «progresso (...) economico» di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE non può essere letta come sinonimo di «crescita economica» o di «ricchezza».

L’articolo 3, paragrafo 3, TUE fa riferimento all’obiettivo dell’Unione europea di «instaura[re] un mercato interno [, adoperarsi] per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’ economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente.

Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico » ( 80 ).

Utilizzando una semplice metafora, direi che il «progresso» – dal punto di vista del mercato interno e della concorrenza – significa che non solo crescono le dimensioni della torta, ma aumenta anche la qualità della torta, la torta viene condivisa in modo più equo o viene garantito che una torta altrettanto gustosa possa essere preparata anche nel prossimo futuro.

90. L’approccio della [OSCURATO:PERSONA] appare inoltre incoerente con quello adottato dagli estensori dei Trattati in materia di libera circolazione ( 81 ) e con l’interpretazione data dalla Corte a tali disposizioni ( 82 ).

Se le restrizioni alla libera circolazione, che in linea di principio sono vietate, potessero essere giustificate da motivi non economici, non avrebbe senso che le restrizioni alla concorrenza non possano mai essere giustificate per gli stessi motivi.

A tal proposito, non va dimenticato che, come affermato nel protocollo (n. 27) sul mercato interno e la concorrenza, il mercato interno definito all’articolo 3 TUE comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata.

Pertanto, sebbene questi due insiemi di norme perseguano ciascuno uno scopo proprio e prevedano condizioni di applicazione loro proprie ( 83 ), si tratta di due componenti dello stesso progetto giuridico ( 84 ), e sarebbe quindi logico avere un quadro di analisi paragonabile, in modo da evitare, in casi specifici, risultati paradossali ( 85 ).

91. Concordo pienamente con coloro che sostengono che un’analisi del diritto della concorrenza non dovrebbe essere manipolata per conseguire obiettivi politici (ad esempio, obiettivi di politica industriale) o contaminata da considerazioni non economiche (ad esempio, l’equità del comportamento delle imprese).

Ciò significherebbe ignorare la logica di quel corpus di leggi e renderebbe l’analisi giuridica imprevedibile, inattuabile e opaca, se non assolutamente parziale.

Tuttavia, riconoscere che l’obiettivo di garantire una concorrenza libera e non falsata coesiste e deve essere conciliato con altri obiettivi che hanno lo stesso valore nell’ordinamento giuridico dell’Unione è tutt’altra cosa.

Quando sono soddisfatte le condizioni rigorose stabilite dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – una delle quali richiede, come spiegato, una ripercussione economica positiva nel mercato rilevante (o nei mercati collegati) – le autorità dovrebbero essere in grado di effettuare l’esercizio di bilanciamento, indipendentemente dalla natura del vantaggio di cui trattasi.

92. L’approccio restrittivo della [OSCURATO:PERSONA] sembra altresì incompatibile con la giurisprudenza costante.

Nella nota sentenza Metro, la Corte ha affermato, piuttosto chiaramente, che «i poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] [dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE] dimostrano che le esigenze della conservazione di una concorrenza efficace possono venir conciliate con la tutela di finalità di natura diversa e che, a questo scopo, si possono tollerare alcune restrizioni della concorrenza (...)» ( 86 ).

Non vedo dove la giurisprudenza più recente della Corte avrebbe ribaltato questa chiara affermazione di principio ( 87 ).

93. Ancora una volta, una discussione dettagliata sul tema appare superflua ai fini delle presenti conclusioni.

Le considerazioni di cui sopra hanno lo scopo di spiegare il motivo per cui ritengo che anche vantaggi di una natura non economica , a condizione che abbiano ripercussioni positive tangibili sui mercati rilevanti o sui mercati ad essi strettamente collegati ( 88 ), possano parimenti essere pertinenti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

94. Di conseguenza, ritengo che, ad esempio, gli obiettivi di prevenzione delle frodi, dei conflitti di interesse o dello sfruttamento abusivo di giovani atleti, siano obiettivi che indubbiamente contribuiscono a migliorare il funzionamento generale dell’ecosistema calcistico, con ripercussioni positive sui mercati dei prodotti o dei servizi interessati.

È evidente che l’integrità e la responsabilità sono diventate di recente una delle principali preoccupazioni dell’industria dello sport ( 89 ) e che numerosi scandali hanno seriamente danneggiato l’immagine delle associazioni sportive ( 90 ).

Sarebbe ingenuo pensare che tali eventi non abbiano un impatto sull’interesse dei consumatori, dei tifosi e delle emittenti a finanziare lo sport e sulla loro volontà di farlo ( 91 ).

95. Infine, per quanto riguarda il termine «utilizzatori» [(«consumers»)], di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, nel caso di specie esso dovrebbe naturalmente corrispondere anzitutto ai tifosi: coloro che, in ultima analisi, finanziano il sistema acquistando, in particolare, biglietti per le partite, merchandising ufficiale o altri servizi prestati dalle società calcistiche e servizi di diffusione radiotelevisiva.

Tuttavia, detto termine non può essere interpretato in maniera eccessivamente restrittiva, come se si riferisse solo agli utilizzatori finali ( 92 ).

Di fatto, nella sua giurisprudenza sull’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha spesso fatto riferimento agli utilizzatori («users») , ad esempio quando ha sottolineato la necessità, per le parti che invocano tale disposizione, di dimostrare che le misure di cui trattasi comportano vantaggi oggettivi apprezzabili per le diverse categorie di utilizzatori coinvolti, compensando così gli svantaggi causati in termini di concorrenza sui mercati interessati.

Ad esempio, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte menziona gli utilizzatori/utenti, specificando «che sono, in particolare, le federazioni nazionali di calcio, i club di professionisti o dilettanti, i giocatori professionisti o dilettanti, i giovani giocatori e, più in generale, i consumatori, che si tratti di spettatori o di telespettatori» ( 93 ).

A tal fine, i vantaggi per i diversi tipi di utilizzatori possono essere considerati in modo combinato, al momento di porli in equilibrio rispetto agli effetti restrittivi prodotti ( 94 ).

3. Norme sulla licenza per agenti

96. Passando ora alla valutazione delle norme sulla licenza per agenti ai sensi dell’articolo 101 TFUE, queste sono le mie osservazioni.

97. Innanzitutto, è pacifico che, nella società odierna, molte professioni diverse richiedono ai prestatori di servizi di ottenere una licenza o una certificazione da parte (di solito) dell’organismo di autogoverno della professione (che può essere pubblico o privato).

A tal fine, il candidato deve dimostrare di soddisfare determinati criteri e/o deve sottoporsi a una formazione ad hoc e/o superare un esame o un test specifico.

È inoltre normale che, in tale contesto, il prestatore di servizi si impegni a rispettare le regole emanate dall’associazione e diventi soggetto a determinate sanzioni in caso di mancato rispetto di tali regole ( 95 ).

Ciò è vero, a condizione che tali sanzioni abbiano carattere oggettivo, proporzionato e non discriminatorio, e che la loro imposizione possa essere soggetta a un ricorso giurisdizionale effettivo ( 96 ).

98. Un recente documento orientativo dell’OCSE sottolinea che la gamma di professioni per le quali è richiesta una licenza si è recentemente ampliata e in alcuni paesi può rappresentare fino al 30% dell’occupazione complessiva.

I requisiti per ottenere una licenza sono sovente fissati per legge o definiti con altri atti normativi pubblici.

Tuttavia, anche l’attività di autoregolamentazione da parte delle stesse associazioni private svolge un ruolo importante in tale settore.

Le ragioni che giustificano siffatti sistemi sono, principalmente, legate alle asimmetrie dell’informazione (vale a dire, i clienti per lo più non sono in grado di valutare la qualità del servizio richiesto al prestatore), alle esternalità (vale a dire, la prestazione del servizio di cui trattasi può creare esternalità negative per i terzi che devono essere evitate o ridotte al minimo), o alla protezione dei beni pubblici (vale a dire, i servizi producono o influiscono su alcuni interessi pubblici che richiedono di garantire un certo livello di qualità e quantità nella fornitura degli stessi) ( 97 ).

99. Nella misura in cui i requisiti per la licenza derivano da regolamenti emessi da associazioni professionali o sportive di natura privata (e quindi non sono imputabili allo Stato), mi risulta relativamente chiaro che tali requisiti potrebbero, in alcuni casi, produrre effetti restrittivi sulla concorrenza, in quanto limitano l’ingresso nel mercato.

Ciò è vero a meno che i regolamenti non richiedano impegno e costi minimi per ottenere la licenza e siano applicati in modo aperto, trasparente e non discriminatorio.

In siffatti casi, infatti, si potrebbe sostenere che non vi è un effetto sensibile sulla concorrenza.

100. Ciò posto, si potrebbe ritenere che regolamenti simili abbiano anche un oggetto anticoncorrenziale? La questione è, a mio avviso, più complessa, principalmente per due motivi: i) come spiegato in precedenza, la ratio di tali regolamenti è spesso quella di correggere alcune carenze del mercato, al fine di proteggere i consumatori, la sicurezza pubblica o alcuni beni comuni; e ii) la loro capacità di incidere in modo sensibile sull’accesso al mercato (e il grado in cui ciò può verificarsi) varia in modo significativo, a seconda soprattutto di quali siano i requisiti per una licenza e di come funzioni il processo per ottenerla ( 98 ).

101. Nella sua Relazione del 2004 sulla concorrenza nei servizi professionali, la [OSCURATO:PERSONA] ha scritto, tra l’altro: i) «[l]e restrizioni di accesso qualitative, abbinate ai diritti esclusivi, garantiscono che solo i professionisti dotati di qualifiche e competenze appropriate possano svolgere talune attività [e] contribuiscono pertanto in maniera significativa ad assicurare la qualità dei servizi professionali»; ii) «è probabile che una regolamentazione eccessiva in materia di autorizzazione all’esercizio della professione riduca il numero di prestatori di servizi, con conseguenze negative per la concorrenza e la qualità dei servizi»; iii) «in taluni casi le regolamentazioni in materia di autorizzazione sono eccessivamente restrittive e (...) i consumatori potrebbero trarre beneficio da un allentamento delle regole esistenti»; e iv) «potrebbero esistere margini per ridurre i requisiti di accesso quando appaiano sproporzionati rispetto alla complessità delle funzioni professionali» ( 99 ).

102. Ritengo che tali considerazioni – che appaiono del tutto ragionevoli – corrispondano in larga misura alle conclusioni dei giudici dell’Unione quando hanno dovuto esaminare regolamenti privati che, attraverso obblighi di licenza o altre misure equivalenti, potevano limitare l’accesso a un mercato di servizi ( 100 ).

La giurisprudenza indica che la natura anticoncorrenziale di tali regimi dipende principalmente dal loro obiettivo specifico e dalla loro articolazione.

Esiste un motivo reale e oggettivo (e non anticoncorrenziale di per sé) per cui è necessario un regime di licenze per esercitare una determinata professione? Il sistema funziona in modo aperto, trasparente e non discriminatorio? Il sistema eccede palesemente quanto necessario per la tutela degli interessi in gioco? Queste sono le questioni su cui i giudici dell’Unione si sono maggiormente concentrati in tali cause.

Chiaramente, è necessaria una maggiore cautela nella valutazione quando l’associazione stessa offre prodotti o servizi sul mercato in cui agisce in qualità di controllore dell’accesso.

In tal caso, i regolamenti delle associazioni possono avere l’effetto di riservare per sé una parte significativa del mercato, o potrebbero discriminare i concorrenti effettivi o potenziali, proteggendo così il loro monopolio di fatto ( 101 ).

103. Pertanto, non ritengo che ogni singola serie di norme private che imponga il rilascio di una licenza per l’esercizio di una determinata professione possa essere considerata, prima facie , come avente un oggetto anticoncorrenziale.

Tutto dipende dal contenuto, dal contesto e dagli obiettivi del sistema istituito.

In altri termini, non vedo una categoria chiara e ben definita di regolamenti sulle licenze il cui carattere dannoso sia ben noto o generalmente riconosciuto.

Oppure, in ogni caso, non posso ascrivere le regole di cui trattasi ad una categoria specifica e omogenea di comportamenti che l’esperienza ci dice essere intrinsecamente anticoncorrenziali.

Per tale motivo, il mio parere preliminare è che le norme di cui trattasi non hanno un oggetto anticoncorrenziale.

104. Sarebbe diverso, tuttavia, se il giudice del rinvio stabilisse che tali regole erano manifestamente inutili, dal momento che non era coinvolto alcun interesse generale che richiedesse realmente un siffatto grado di tutela ( 102 ), e che la loro adozione si spiegava (unicamente o principalmente) con il desiderio degli operatori di mercato coinvolti (società calcistiche e/o agenti stessi) di limitare il numero di professionisti attivi sul mercato dei servizi degli agenti.

105. Alla luce di quanto sopra, se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che le norme di cui trattasi non hanno un oggetto anticoncorrenziale, ma possono produrre alcuni effetti restrittivi su un mercato rilevante, detto giudice dovrebbe verificare se tali norme possono essere giustificate in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina.

A prescindere da quanto sopra, le norme di cui trattasi potrebbero anche essere oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

106. Per quanto riguarda tali due fasi dell’analisi, non ho molto da aggiungere a quanto già esposto.

Vorrei ricordare solo che, tra le regole presenti nel regolamento che disciplina l’attività degli agenti di giocatori della [OSCURATO:PERSONA] (allora in vigore) che il Tribunale ha dovuto esaminare nella sentenza Piau, si richiedeva agli agenti di ottenere una licenza rilasciata dalla federazione nazionale competente.

A tal riguardo, il Tribunale ha essenzialmente rilevato che i) tale norma dava luogo a una restrizione della concorrenza «per effetto» ai sensi di (quello che oggi è) l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; e ii) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso errori manifesti di valutazione nel ritenere la restrizione passibile di deroga ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la concorrenza nel mercato rilevante non fosse eliminata dal sistema delle licenze.

Tale sistema ha messo in atto un dispositivo che, secondo il Tribunale, «sembra[va] comportare una selezione qualitativa, adatta a soddisfare l’obiettivo di professionalizzazione dell’attività di agente di giocatori, piuttosto che una restrizione quantitativa al suo accesso» ( 103 ).

Sulla base delle informazioni presenti nel fascicolo, non respingerei la possibilità che considerazioni simili possano essere valide, mutatis mutandis , anche nel caso di specie.

4. Norme sulla rappresentanza multipla

107. Le regole sulla rappresentanza multipla – che precludono agli agenti, nelle transazioni, la tripla rappresentanza (calciatore, club acquirente e club che cede il giocatore) e talune doppie rappresentanze (calciatore e club cedente, o club cedente e club acquirente) – appaiono, a quanto mi risulta, finalizzate ad evitare un conflitto di interesse che potrebbe danneggiare le parti coinvolte, e in particolare gli atleti, che potrebbero essere meno informati e vigili delle società calcistiche.

Ciò suggerisce che le norme di cui trattasi non sono, prima facie , restrittive della concorrenza per oggetto e – se dovessero essere restrittive per effetto, il che è invero possibile ( 104 ) – potrebbero probabilmente essere giustificate in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, o esentate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, ove le condizioni pertinenti fossero soddisfatte.

108. Ritengo che, in entrambi i casi, la questione fondamentale per il giudice del rinvio sarà verificare se esistono misure alternative, meno restrittive della concorrenza (come gli obblighi di trasparenza e di informazione per gli agenti, e quello di ottenere il consenso scritto delle parti coinvolte), ma ugualmente efficaci.

La questione sembra essere alquanto dibattuta ( 105 ).

Se gli argomenti delle due parti dovessero essere, in linea di massima, dello stesso peso, sarei propenso a lasciare un certo margine di manovra alle associazioni sportive, per le ragioni indicate nei paragrafi da 35 a 37 delle conclusioni da me presentate nella causa ROGON (in merito alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina) e nei paragrafi da 83 a 94 di cui sopra (in merito all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE).

5. Disciplina della gestione del contatt o

109. Per quanto riguarda la norma sulla gestione dei contatti, mi sembra – come sostengono tanto gli attori nel procedimento principale che la [OSCURATO:PERSONA] – che essa sia intrinsecamente anticoncorrenziale.

La norma mira, infatti, a impedire agli agenti di offrire i propri servizi a talune categorie di nuovi potenziali clienti: coloro che sono già impegnati con un altro agente su base esclusiva, a meno che non si trovino negli ultimi due mesi del contratto vigente.

110. Non credo che possano esservi grandi dubbi sul fatto che sia l’oggetto sia l’effetto di tale norma sono anticoncorrenziali.

Inoltre, non ho sentito dalle parti alcuna spiegazione convincente sul perché tale norma possa essere giustificata in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina o esentata ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

111. Comunque sia, non vedo alcun obiettivo legittimo di interesse generale perseguito dalla norma di cui trattasi.

Per giustificare detta norma, la [OSCURATO:PERSONA] invoca la necessità di rafforzare la stabilità contrattuale.

Tuttavia, mi sembra che si tratti di un interesse di natura economica e puramente privata.

Sebbene una certa stabilità dei contratti tra giocatori e club sia essenziale per garantire la regolarità dei tornei ( 106 ), dubito che la stessa logica possa essere parimenti applicata ai contratti tra agenti e giocatori o club.

Allo stesso modo, non mi è chiaro quali sarebbero gli incrementi di efficienza che la norma di cui trattasi genererebbe nel mercato, che potrebbero compensare gli effetti anticoncorrenziali prodotti.

6. Norme relative alla comunicazione e messa a disposizione di informazioni

112. Di per sé, le norme relative alla comunicazione e messa a disposizione di informazioni non sembrano essere particolarmente problematiche dal punto di vista della concorrenza, a meno che il giudice del rinvio non accerti – come spiegato nei paragrafi 171 e 187 che seguono – che, a causa della natura delle informazioni commerciali condivise tra agenti che sono concorrenti effettivi o potenziali, ciò possa portare a qualche forma di collusione tra di essi ( 107 ).

113. Concludendo sull’articolo 101 TFUE, dalle considerazioni che precedono consegue che la compatibilità delle norme di cui trattasi con tale disposizione dipenderà principalmente dall’eventualità che gli effetti anticoncorrenziali sensibili di tali norme possano essere giustificati in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, o esentati in base all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

D. Sull’articolo 102 TFUE

114. Il secondo problema sollevato dalla questione pregiudiziale riguarda la compatibilità di regolamenti come il FFAR con l’articolo 102 TFUE.

115. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ricordato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’articolo 102 TFUE è «applicabil[e] a qualsiasi ente che esercita un’attività economica e che deve, in quanto tale, essere qualificato come impresa, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento».

Tale disposizione è, quindi, applicabile anche «a enti costituiti nella forma di associazioni che, in base al loro statuto, hanno l’obiettivo di organizzare e controllare un determinato sport, nella misura in cui esercitano un’attività economica ad esso collegata, offrendo beni e servizi e nella misura in cui, a tale titolo, devono essere qualificati come “imprese”» ( 108 ).

La Corte ha poi statuito che la [OSCURATO:PERSONA] «det[eneva] una posizione dominante sul mercato dell’organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche tra club sul territorio dell’Unione e dello sfruttamento dei diversi diritti legati a dette competizioni» (in prosieguo: i «mercati su cui è detenuta la posizione dominante») ( 109 ).

116. Dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], nonché da una giurisprudenza consolidata, si evince anche che l’articolo 102 TFUE non solo vieta alle imprese di esercitare il loro potere di mercato in modo abusivo nei mercati su cui è detenuta la posizione dominante o negli altri mercati in cui possono essere attive, ma anche in altri mercati collegati o vicini in cui non operano ( 110 ), come quelli situati a monte o a valle di quelli su cui è detenuta la posizione dominante ( 111 ).

117. In tale contesto, mi sembra abbastanza chiaro che, con l’adozione di norme come il FFAR, la [OSCURATO:PERSONA] sembra in grado di trarre vantaggio dal suo potere nei mercati su cui è detenuta la posizione dominante al fine di influenzare il modo in cui si svolge la concorrenza su due mercati a essi collegati: il mercato dei servizi degli agenti (nel quale si fanno concorrenza gli agenti) e il mercato dei trasferimenti di giocatori (nel quale si fanno concorrenza le società calcistiche) (in prosieguo: i «mercati collegati»).

118. In particolare, il FFAR stabilisce chi entra nel mercato dei servizi degli agenti (mediante le norme relative alla concessione di licenze) e come gli agenti possono e non possono farsi concorrenza (ad esempio, quando possono intraprendere iniziative per procacciarsi nuovi clienti).

Inoltre, la regolamentazione dell’attività degli agenti incide necessariamente sul mercato a valle del trasferimento di giocatori, in quanto gli agenti sono un attore chiave in tale mercato, potendo esercitare un’influenza significativa sugli eventuali spostamenti dei giocatori da una società all’altra e sulle relative modalità.

119. Ciò detto, le norme di cui trattasi danno origine alle presunte pratiche abusive? A mio avviso, spetta in linea di principio al giudice del rinvio dare una risposta definitiva a tale domanda.

Tuttavia, al fine di fornire aiuto a tale giudice nella sua valutazione, mi accingo ad esporre alcune considerazioni in merito.

120. Anzitutto, devo precisare che mi sembra alquanto difficile procedere a una valutazione relativamente dettagliata della questione se le diverse norme di cui trattasi possano dar luogo ad un abuso di posizione dominante, atteso che la teoria del pregiudizio all’origine degli asseriti abusi permane talvolta poco chiara.

In sostanza, le questioni sollevate ai sensi dell’articolo 102 TFUE nella domanda di pronuncia pregiudiziale, e quelle discusse dalle parti nelle loro osservazioni scritte e orali, corrispondono a quelle sollevate e discusse ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

Ciò mi porta anche a chiedermi quale potrebbe essere il valore aggiunto di una valutazione delle norme di cui trattasi ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

121. In ogni caso, mi sembra che gli attori nel procedimento principale ritengano che le norme di cui trattasi producano sia effetti di sfruttamento che effetti di preclusione .

Se comprendo correttamente i loro argomenti, i presunti effetti anticoncorrenziali delle norme di cui trattasi, dal punto di vista dell’articolo 102 TFUE, sarebbero i seguenti.

122. Gli effetti di sfruttamento deriverebbero dal fatto che alcune delle norme di cui trattasi (come quelle sul compenso e sulla comunicazione e messa a disposizione di informazioni) impongono loro condizioni di negoziazione non eque.

In particolare, se le cose fossero lasciate alle normali condizioni di concorrenza – sostengono – gli agenti sarebbero liberi di addebitare ai loro clienti onorari più elevati o di calcolare tali onorari sulla base di parametri diversi.

Le norme di cui trattasi sono, a loro avviso, eccessivamente penalizzanti per gli agenti, in quanto non tengono adeguatamente conto della qualità e dell’importanza dei servizi che essi prestano.

123. Gli effetti preclusivi sarebbero invece la conseguenza del fatto che talune delle norme di cui trattasi limitano le modalità con cui gli agenti possono accedere al mercato dei loro servizi e quindi competere (come quelle relative alla licenza, alla rappresentanza multipla e alla gestione dei contatti), e altre norme limitano il modo in cui i club competono sul mercato dei trasferimenti (come le norme relative al compenso degli agenti).

124. Gli abusi di sfruttamento e gli abusi preclusivi sono alquanto diversi per quanto riguarda la natura e il modo in cui danneggiano i consumatori.

1. Abusi di sfruttamento

125. Per quanto riguarda gli abusi di sfruttamento , vorrei innanzitutto sottolineare che essi richiedono un’analisi particolarmente cauta ( 112 ).

In mercati liberi e aperti, infatti, è molto improbabile che si verifichino tali abusi, poiché normalmente essi si autocorreggono.

Può essere diverso, tuttavia, quando esistono rilevanti barriere all’ingresso o l’impresa dominante opera in una situazione di monopolio de iure o de facto ( 113 ).

126. Basandomi sulla giurisprudenza esistente della Corte, direi che il criterio di base per quanto riguarda gli abusi di sfruttamento è se l’azienda dominante impone, ai propri clienti o fornitori, condizioni commerciali prive di ogni ragionevole rapporto con la natura dell’operazione e/o il valore del prodotto o del servizio scambiato ( 114 ).

Tale valutazione comporta due fasi principali di analisi.

127. Nella prima fase si dovrebbe verificare se esista una divergenza tra le condizioni commerciali imposte dall’impresa dominante e quelle che sarebbero state applicate se vi fosse stata una concorrenza effettiva nel mercato.

Tale divergenza deve essere di una certa rilevanza e incidere negativamente sui clienti o sui fornitori interessati ( 115 ).

128. In caso affermativo, la seconda fase dell’analisi consiste nel determinare se le condizioni commerciali applicate dalle imprese dominanti siano «inique», tanto di per sé che rispetto ai prodotti o servizi concorrenti commercializzati.

È in questa seconda fase dell’analisi che la necessità di verificare l’esistenza di una ragionevole relazione economica tra le condizioni commerciali di cui trattasi e l’operazione economica sottostante acquisisce pieno significato.

Era necessario (o ragionevole) includere tale condizione per l’impresa dominante, al fine di perseguire un interesse commerciale legittimo? La condizione era equa, nel senso che incide sulla posizione del cliente o del fornitore interessato in modo proporzionato all’obiettivo perseguito dall’impresa dominante? Questi sono alcuni degli aspetti che possono essere comunemente esaminati in tale contesto ( 116 ).

In termini molto semplici, quando non è possibile individuare una spiegazione legittima e razionale per l’inclusione di condizioni commerciali che appaiono esorbitanti o eccessivamente onerose per i clienti o i fornitori dell’impresa dominante, tali condizioni possono essere classificate come «inique», e di conseguenza abusive, ai sensi dell’articolo 102 TFUE ( 117 ).

129. Per quanto riguarda il caso di specie, desidero formulare due osservazioni.

130. Da un lato, è difficilmente confutabile che la situazione oggetto del procedimento principale presenta due caratteristiche che, come già detto, sono generalmente ritenute in grado di rendere possibili abusi di sfruttamento ( 118 ).

Anzitutto, esistono barriere particolarmente elevate per entrare nei mercati in cui operano le associazioni sportive (come la [OSCURATO:PERSONA]) ( 119 ).

Inoltre, il loro status di monopolio di fatto in questi mercati è solo in misura limitata il risultato di maggiore efficienza, investimento o innovazione.

Infatti, ciò deriva principalmente dalla struttura piramidale dell’industria sportiva nell’Unione europea.

Tale status di monopolio è ulteriormente rafforzato dal ruolo di regolatore di fatto dell’intero ecosistema (che ha al centro i mercati su cui è detenuta la posizione dominante ( 120 )) svolto dalle associazioni, reso possibile dall’accettazione esplicita o tacita delle autorità dell’Unione e nazionali ( 121 ).

131. D’altra parte, però, data la natura piuttosto eccezionale degli abusi di sfruttamento, l’asticella per dichiarare che una clausola contrattuale imposta da un’impresa dominante è abusiva, ai sensi dell’articolo 102 del TFUE, dovrebbe essere posta relativamente in alto.

Una clausola non è iniqua solo perché i clienti o i fornitori dell’impresa dominante non l’avrebbero accettata se quest’ultima non avesse potuto imporla grazie alla sua posizione monopolistica, e una limitazione della libertà contrattuale non è necessariamente anticoncorrenziale.

È necessario un elemento ulteriore, come spiegato supra .

Sulla base delle (limitate) informazioni presenti nel fascicolo, non sono sicuro che le norme di cui trattasi siano manifestamente esorbitanti o eccessivamente onerose per gli agenti, tenuto conto della loro logica di fondo.

Si tratta, in ogni caso, di una questione che spetta al giudice del rinvio risolvere.

2. Abusi preclusivi

132. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 122 ), congiuntamente ad altre sentenze emesse nello stesso periodo (come, in particolare, le sentenze SEN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 123 )), ha anche chiarito ulteriormente la nozione di «abuso preclusivo» ai fini dell’articolo 102 TFUE.

In particolare, la Corte ha posto l’accento su due elementi dell’analisi, relativi al comportamento dell’impresa dominante: la questione se tale comportamento sia conforme a una «concorrenza basata sui meriti» (o «mezzi diversi da quelli su cui si impernia la normale concorrenza tra imprese») e se abbia la capacità di produrre effetti preclusivi.

133. Una discussione dettagliata sulla natura esatta di questi fattori e sul loro rapporto esulerebbe dall’ambito delle presenti conclusioni.

Ai fini della presente causa è sufficiente sottolineare che il potere delle associazioni sportive di adottare regole che incidono sulla concorrenza in qualche mercato rilevante può essere difficilmente considerato come espressione della «concorrenza basata sui meriti».

Infatti, come spiegato in precedenza, tale potere deriva principalmente dallo status di monopolista di fatto delle associazioni sportive nei mercati su cui è detenuta la posizione dominante, e dal loro ruolo di regolatore di fatto dell’intero ecosistema, imperniato su tali mercati.

134. Ovviamente, ciò non implica che i regolamenti adottati dalle associazioni sportive debbano essere considerati sospetti, né che se ne debba presumere il carattere abusivo.

Significa solo che la loro compatibilità con l’articolo 102 TFUE deve essere valutata caso per caso, come altre forme di comportamento (unilaterale) da parte di imprese dominanti.

Come nel caso delle forme di comportamento multilaterale di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, anche per quanto riguarda le forme di comportamento unilaterale, la loro natura anticoncorrenziale potrebbe essere stabilita esaminando l’ oggetto del comportamento o i suoi effetti ( 124 ).

135. È vero che, a differenza della sentenza [OSCURATO:PERSONA], quando regola i mercati collegati, l’associazione sportiva non agisce in una situazione di potenziale conflitto di interessi.

È evidente che le regole del FFAR non conferiscono alcun vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle imprese che sono concorrenti effettivi o potenziali.

136. Tuttavia, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non sia (e non intenda essere) attiva in nessuno dei mercati collegati ( 125 ), e che sia un’entità che non persegue scopi di lucro ( 126 ), non è rilevante nel caso di specie.

Inoltre, non è corretto affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun interesse economico in gioco.

La [OSCURATO:PERSONA], infatti, potrebbe avere un interesse indiretto a regolare la concorrenza in questi mercati, in quanto associazione i cui membri sono federazioni nazionali di calcio che a loro volta hanno, come membri o affiliati, enti come le società calcistiche ( 127 ).

Le società calcistiche sono, come ho spiegato, le imprese che competono in uno dei mercati collegati e gli acquirenti nell’altro mercato collegato.

137. A mio avviso, quando un’impresa può, de iure o de facto , esercitare un ruolo di regolamentazione, stabilendo le condizioni di accesso delle imprese a un determinato mercato e modellando le condizioni in cui tali imprese possono poi competere, tale potere deve essere rigorosamente circoscritto ed esercitato con attenzione, a prescindere dal fatto che l’impresa stessa sia o meno attiva in quel mercato ( 128 ).

138. Chiarito quanto sopra, dato che – come menzionato al precedente paragrafo 120 – le questioni sollevate ai sensi dell’articolo 102 TFUE nella domanda di pronuncia pregiudiziale, e quelle discusse dalle parti nelle loro osservazioni scritte e orali, corrispondono essenzialmente a quelle sollevate e discusse ai sensi dell’articolo 101 TFUE, le considerazioni sviluppate nelle presenti conclusioni in merito a quest’ultima disposizione possono, mutatis mutandis , essere pertinenti per una valutazione ai sensi della prima disposizione.

139. Come la Corte ha ricordato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], uno stesso comportamento può dar luogo a una violazione sia dell’articolo 101 sia dell’articolo 102 TFUE, anche se tali disposizioni perseguono obiettivi complementari e hanno ambiti di applicazione distinti.

Pertanto, gli articoli 101 e 102 TFUE possono applicarsi simultaneamente quando ne sono soddisfatte le rispettive condizioni di applicazione.

Ciò detto, la Corte ha parimenti sottolineato che detti articoli devono essere interpretati e applicati in modo coerente nel rispetto, tuttavia, delle specificità che caratterizzano l’uno e l’altro di questi stessi articoli ( 129 ).

140. A tal proposito, aggiungerei un elemento importante: nei punti da 182 a 209 e da 231 a 240 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha chiarito che le varie giustificazioni ed esenzioni ai divieti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 102 TFUE devono essere interpretate, per quanto possibile, in modo armonioso.

Dopo tutto, il contrario non avrebbe senso dal punto di vista giuridico ed economico.

Pertanto, qualora il giudice del rinvio ritenesse che alcune norme di cui trattasi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (perché, ad esempio, si applica la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina) o potrebbero essere esentate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, dovrebbe tenerne conto, e trarne le opportune deduzioni, nel valutare se lo stesso comportamento possa essere considerato giustificato ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

141. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, un’impresa che detiene una posizione dominante può giustificare comportamenti che possono incorrere nel divieto di cui all’articolo 102 TFUE.

In particolare, una siffatta impresa può, a tal fine, dimostrare o che il proprio comportamento è obiettivamente necessario o che l’effetto preclusivo che ne deriva può essere controbilanciato, o anche addirittura superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio del consumatore ( 130 ).

142. Pertanto, per quanto riguarda la compatibilità delle norme di cui trattasi con l’articolo 102 TFUE, una delle questioni chiave nella valutazione che spetterà al giudice del rinvio è se tali norme perseguano effettivamente un obiettivo legittimo e siano necessarie e proporzionate a tale obiettivo, o se gli effetti anticoncorrenziali prodotti siano controbilanciati o superati da vantaggi in termini di efficienza sui mercati interessati che vanno anche a beneficio del consumatore.

E. Sull’articolo 56 TFUE

143. Il terzo problema sollevato dalla questione pregiudiziale riguarda la compatibilità di regolamenti quali il FFAR con l’articolo 56 TFUE.

144. La suddetta disposizione sancisce la libertà di prestazione dei servizi a beneficio sia del prestatore sia dei destinatari di tali servizi.

A tal proposito, essa osta a tutte le misure che, quand’anche indistintamente applicabili, sono idonee ad ostacolare l’esercizio di detta libertà vietando, ostacolando o rendendo meno attraente l’attività di tali prestatori negli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quelli in cui sono stabiliti ( 131 ).

145. La Corte ha statuito che tale divieto si applica altresì qualora un gruppo o un’organizzazione eserciti un certo potere sui privati e sia in grado di imporre loro condizioni che arrecano pregiudizio all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato ( 132 ).

A questo proposito, il divieto si applica non solo alle misure nazionali, ma anche alle normative o prassi private, comprese quelle adottate dalle federazioni sportive ( 133 ).

146. Le normative private possono tuttavia essere consentite anche se limitano la libera prestazione di servizi, se è dimostrato che la loro adozione è giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale, di natura non puramente economica e che esse rispettano il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire il conseguimento di detto scopo e non eccedano quanto necessario per farlo.

Spetta alla parte che ha introdotto la misura dimostrare il soddisfacimento di queste due condizioni ( 134 ).

147. In linea di principio, spetta al giudice del rinvio decidere se le norme di cui trattasi nel procedimento principale limitino gli scambi all’interno dell’Unione e, in caso affermativo, se possano essere giustificate, alla luce degli argomenti e degli elementi di prova prodotti dalle parti ( 135 ).

Ciò detto, vorrei tuttavia osservare quanto segue.

148. In primo luogo, è vero che, in una certa misura, le regole di cui trattasi hanno l’effetto di armonizzare, a livello dell’Unione, i requisiti per l’esercizio dell’attività di agente.

In un certo senso, tale insieme di regole favorisce la libera circolazione dei servizi, in quanto gli agenti stabiliti in uno Stato membro possono, quasi automaticamente, prestare i loro servizi come agenti in qualsiasi altro Stato membro ( 136 ).

Infatti, sebbene alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano una legislazione che si discosta dal FFAR (e che quindi obbliga le rispettive federazioni calcistiche nazionali ad adottare regole che integrino in parte o sostituiscano il FFAR) ( 137 ), mi risulta che le norme fondamenti del FFAR siano applicabili all’interno dell’intera Unione europea.

149. Tuttavia, non si può negare che alcune delle norme di cui trattasi, con la loro adozione, hanno reso più difficoltoso l’esercizio di attività all’estero da parte degli agenti stabiliti in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri (in cui l’attività di agente non era regolamentata o lo era solo in misura minima).

Detti agenti, infatti, devono ora ottenere una licenza e rispettare una serie di norme (che disciplinano, tra l’altro, chi possono rappresentare e come acquisire nuovi clienti), pena l’applicazione di sanzioni.

150. Di conseguenza, le norme di un’associazione sportiva, come quelle di cui trattasi sulle licenze, sulla rappresentanza multipla e sulla gestione dei contatti mi sembrano suscettibili di costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE.

151. Per contro, non sono sicuro che si possa giungere a un’analoga conclusione per quanto riguarda le norme sul compenso degli agenti e sulla comunicazione e messa a disposizione di informazioni.

Per quanto riguarda tale categoria, le conclusioni della Corte in merito alla normativa italiana sulle tariffe massime per gli avvocati mi sembrano applicabili, mutatis mutandis , alla controversia oggetto del procedimento principale ( 138 ).

Per quanto riguarda le norme sull’informazione, la mia opinione preliminare è che qualsiasi impatto negativo che tali norme possano avere sulla capacità e sull’incentivo degli agenti a esercitare le loro attività in un altro paese sarebbe troppo aleatorio e indiretto per determinare l’applicazione dell’articolo 56 TFUE ( 139 ).

152. Per quanto riguarda la giustificazione, ho già spiegato perché taluni obiettivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] possono, in linea di principio, essere considerati legittimi e di interesse generale.

La situazione è tuttavia meno chiara per quanto riguarda gli altri obiettivi invocati.

Le mie considerazioni al riguardo sono valide anche nel presente contesto.

153. Il giudice del rinvio deve tuttavia verificare se le regole di cui trattasi siano idonee a conseguire gli obiettivi dichiarati.

In particolare, deve valutare se tali regole rispondano realmente all’intento di raggiungere tali obiettivi in modo coerente e sistematico ( 140 ).

154. A mio avviso, si tratta di un passo particolarmente importante nell’analisi.

Infatti, al giudice del rinvio spetta stabilire se le norme di cui trattasi mirino veramente a perseguire gli obiettivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, non vi sia alcun motivo occulto alla base della loro adozione.

Come ho affermato al paragrafo 50 delle conclusioni da me presentate nella causa ROGON, sospetto infatti che per pressoché ogni misura adottata da una federazione sportiva sia possibile improvvisare a posteriori un qualche tipo di interesse di natura generale asseritamente perseguito, quando si presenta la necessità di giustificare la misura.

È inoltre evidente che difficilmente si può ritenere che una misura persegua un interesse generale, a meno che non dia un contributo significativo alla promozione di tale interesse.

155. Infine, spetta al giudice del rinvio verificare se le norme di cui trattasi eccedano quanto necessario per perseguire gli obiettivi in questione.

Questo passo comporta, innanzitutto, la verifica che lo stesso livello di protezione dell’interesse in gioco non possa essere raggiunto con misure meno restrittive delle libertà economiche degli agenti.

Da ultimo, il giudice del rinvio dovrebbe anche assicurarsi che le norme di cui trattasi siano proporzionate stricto sensu , nel senso che realizzino un giusto equilibrio tra gli interessi che la [OSCURATO:PERSONA] desidera proteggere e quelli degli agenti che ne sono danneggiati.

Così non sarebbe, ad esempio, ove una norma perseguisse effettivamente un interesse legittimo e valido ma, a prescindere dall’esistenza di misure alternative, l’onere imposto agli agenti a tal fine fosse comunque irragionevole ed eccessivo.

156. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 56 TFUE, il giudice del rinvio dovrà verificare se le norme che danno luogo a una restrizione alla libera prestazione di servizi siano giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale che non sia di natura puramente economica e se rispettino il principio di proporzionalità, il che implica che siano idonee a garantire il raggiungimento di tale obiettivo e non eccedano quanto necessario a tale scopo.

F. Sull’articolo 6 del RGPD

157. Il quarto e ultimo problema sollevato dalla questione pregiudiziale riguarda la compatibilità di regolamenti come il FFAR con l’articolo 6 del RGPD.

Nella decisione di rinvio, il giudice a quo fa riferimento al trattamento dei dati previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii) – v) e lettera k), ii), del FFAR e dall’articolo 19 del FFAR.

158. In sostanza, l’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii) – v), e lettera k), ii), del FFAR impone agli agenti di inserire entro 14 giorni su una piattaforma gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] i dettagli relativi ai contratti con i clienti, al compenso e alla collaborazione.

L’articolo 19 del FFAR prescrive inoltre agli agenti di comunicare dati personali alla [OSCURATO:PERSONA], comprese le informazioni sui clienti, sui servizi e sulle operazioni, che sono successivamente rese accessibili a talune parti interessate ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni sostanziali del FFAR.

159. L’articolo 6, paragrafo 1, del RGPD prevede un elenco esaustivo e tassativo dei casi nei quali il trattamento dei dati personali può essere considerato lecito.

Sebbene il giudice del rinvio non abbia precisato quale ipotesi di trattamento ai sensi di tale disposizione ritenga pertinente per la controversia di cui al procedimento principale, dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio e dalla natura delle norme FFAR di cui trattasi risulta che in tale contesto è pertinente l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

160. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD prevede che il trattamento di dati personali è lecito se è «necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali (...)».

161. Secondo una costante giurisprudenza, detta disposizione prevede tre condizioni cumulative affinché i trattamenti di dati personali da essa considerati siano leciti.

In primo luogo, il titolare del trattamento o un terzo deve perseguire un legittimo interesse .

In secondo luogo, il trattamento dei dati personali deve essere necessario per la realizzazione di detto interesse.

In terzo luogo, gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata dalla tutela dei dati non devono prevalere sul legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi ( 141 ).

162. Sebbene spetti in ultima istanza al giudice del rinvio verificare se, in relazione al trattamento dei dati personali oggetto del procedimento principale, siano soddisfatte le tre condizioni di cui sopra, la Corte, statuendo su un rinvio pregiudiziale, può fornire delle precisazioni intese a guidare detto giudice in tale verifica ( 142 ).

Di conseguenza, nelle sezioni che seguono cercherò di fornire alcune indicazioni su come il giudice del rinvio dovrebbe verificare se le tre condizioni cumulative di cui al paragrafo precedente possano trovare applicazione a regolamenti come il FFAR.

163. Prima di procedere, tuttavia, è necessaria una raccomandazione di cautela: ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del RGPD, detto regolamento offre protezione solo in relazione al trattamento dei dati personali di persone fisiche.

Pertanto, come precisato dal suo considerando 14, il RGPD non disciplina «il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto».

Di conseguenza, se il giudice del rinvio dovesse ritenere le regole di cui trattasi incompatibili con l’articolo 6 del RGPD, tale constatazione si applicherebbe solo ai dati (personali) relativi agli agenti aventi lo status di persone fisiche e ai calciatori o – se del caso – ad altri soggetti (come il personale delle società calcistiche coinvolte o delle agenzie tramite le quali gli agenti possono esercitare le loro attività commerciali).

1. Il FFAR e gli interessi legittimi

164. Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione relativa al perseguimento di un legittimo interesse , occorre ricordare, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del RGPD, che spetta al titolare del trattamento, all’atto della raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, indicargli i legittimi interessi perseguiti, qualora tale trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento.

Di conseguenza, spetterà al giudice del rinvio accertare, preliminarmente, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato tale obbligo informando direttamente gli agenti dell’interesse legittimo perseguito al momento della raccolta dei dati.

165. Se tale obbligo non è stato rispettato, la raccolta non può essere giustificata sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del RGPD.

166. Ciò premesso, va osservato che, in assenza di definizione della nozione «legittimo interesse» nel RGPD, un’ampia gamma di interessi può, in linea di principio, essere considerata legittima.

Come risulta dal considerando 47 del RGPD, tale nozione non è limitata agli interessi sanciti e determinati da una legge, e anche gli interessi di natura economica possono essere legittimi.

Ad esempio, potrebbero sussistere legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento, o anche nel contesto del marketing diretto ( 143 ).

167. Nel caso di specie, il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli agenti non assomiglia al classico rapporto cliente‑servizio di cui al considerando 47 del RGPD.

Tuttavia, le attività degli agenti sono – come spiegato anche ai paragrafi 57, 58 e 65 delle conclusioni da me presentate nella causa ROGON – strettamente legate al quadro normativo della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, gli agenti sono professionisti accreditati registrati presso la [OSCURATO:PERSONA] e autorizzati a rappresentare e consigliare le parti interessate all’interno dell’ecosistema dell’industria calcistica, nel rispetto delle regole stabilite da tale organo di governo.

Pertanto, risulta esservi una relazione pertinente e appropriata tra i due.

168. Inoltre, e con particolare rilevanza per la questione in oggetto, l’articolo 1, paragrafo 2, del FFAR specifica che le sue norme sono volte a garantire che il comportamento degli agenti sia coerente con gli obiettivi fondamentali dei meccanismi di trasferimento nel settore del calcio e con altri obiettivi, che includono – sostiene la [OSCURATO:PERSONA] – mantenere la qualità dei servizi forniti dagli agenti ai clienti a tariffe eque e ragionevoli, limitare i conflitti di interesse, migliorare la trasparenza finanziaria e amministrativa e prevenire le pratiche abusive.

Nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] spiega inoltre che l’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii) – v), e lettera k), ii), del FFAR e l’articolo 19 del FFAR garantiscono principalmente la trasparenza e assicurano il controllo e la vigilanza sulla conformità alle disposizioni sostanziali del FFAR.

169. Ho tre osservazioni da formulare al riguardo.

170. In primo luogo, a mio avviso, limitare i conflitti di interesse e prevenire le pratiche abusive rappresentano chiaramente legittimi interessi ai sensi dell’articolo 6 del RGPD.

Allo stesso modo, consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di controllare e far rispettare le regole sostanziali del FFAR è anche, in linea di principio, un obiettivo accettabile, a condizione che – è appena il caso di aggiungere – le regole sostanziali di cui trattasi non violino alcuna disposizione del diritto dell’Unione.

171. In secondo luogo, devo dire che la «trasparenza» può certamente essere considerata un valore meritevole di tutela in sé quando riguarda l’attività delle autorità pubbliche, dal momento che esiste un legame evidente tra la democrazia e la trasparenza (o apertura) all’interno della pubblica amministrazione ( 144 ).

Tuttavia, per quanto riguarda le attività economiche dei privati, la situazione non è così chiara.

La trasparenza, infatti, deve essere conciliata con il rispetto della vita privata.

Inoltre, la trasparenza in merito alle informazioni economiche e finanziarie di una persona può avere alcune conseguenze spiacevoli – un punto su cui tornerò più avanti – come favorire la collusione tra concorrenti o permettere atti di concorrenza sleale.

A tal proposito, quindi, ritengo che il giudice del rinvio debba, in relazione a ciascun tipo di informazione da presentare per (presunti) motivi di trasparenza, porre la questione di quale sia lo scopo per cui deve essere garantita la trasparenza.

172. In terzo luogo, nutro parimenti perplessità per quanto riguarda l’obiettivo di «mantenere la qualità dei servizi forniti dagli agenti ai clienti a tariffe eque e ragionevoli » ( 145 ).

«Equo» e «ragionevole» sono due aggettivi che inevitabilmente comportano una valutazione soggettiva.

L’eventualità che alcune tariffe siano «eque e ragionevoli» o meno dipende, ovviamente, dalla prospettiva adottata nel considerare tali tariffe.

Sono piuttosto sicuro che vi possa essere spesso disaccordo al riguardo fra le squadre di calcio e gli agenti.

Inoltre, mi chiedo se un’associazione di imprese (nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]) possa validamente sostenere di perseguire un interesse legittimo quando chiede a taluni partner commerciali (nel caso di specie, gli agenti) di rivelare informazioni economiche e finanziarie di natura riservata, al fine di poterne «ricavare un accordo migliore» (nel caso di specie, onorari inferiori), rispetto all’ipotesi in cui la questione fosse soggetta alle normali condizioni di concorrenza.

Vi potrebbe essere una differenza, tuttavia, se – come spiegato in precedenza – un determinato meccanismo di determinazione degli onorari fosse considerato necessario per garantire un livello minimo di competitività ed equità nei tornei, o per proteggere gli altri operatori del mercato coinvolti (come gli atleti, in particolare gli atleti giovani) da conflitti di interesse o pratiche abusive o fraudolente.

2. FFAR e necessarietà

173. Per quanto riguarda la seconda condizione relativa alla necessarietà , spetta al giudice del rinvio stabilire se il legittimo interesse al trattamento dei dati perseguito possa ragionevolmente essere realizzato in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno pregiudizievoli per i diritti fondamentali degli interessati, in particolare per i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta ( 146 ).

174. Occorre altresì ricordare che la condizione attinente alla necessarietà del trattamento deve essere esaminata unitamente al principio cosiddetto della «minimizzazione dei dati» sancito all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, secondo il quale i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» ( 147 ).

175. In tale ottica, per stabilire se un determinato trattamento dei dati sia «necessario» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del RGPD, occorre in particolare verificare che le misure che prevedono tale trattamento: i) proteggano realmente l’interesse pubblico invocato (nel senso che non vi è alcun motivo occulto dietro ad esse); ii) siano state adottate in risposta a un’ esigenza oggettiva di perseguire l’obiettivo in questione; iii) siano idonee a raggiungere tali obiettivi (nel senso che sembrano in grado di contribuire significativamente al loro raggiungimento); e iv) possano essere sostituite da misure alternative che incidano in misura minore sulla la vita privata delle persone fisiche coinvolte.

176. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le suddette disposizioni richiedono la comunicazione delle sole informazioni essenziali e ne garantiscono la disponibilità alle parti per le quali l’accesso a tali dati è fondamentale ai fini dell’esercizio delle proprie attività economiche.

177. Tuttavia, osservo che le disposizioni del FFAR di cui trattasi richiedono agli agenti di presentare alla [OSCURATO:PERSONA] un volume di dati piuttosto consistente (sia in termini di tipologia che di quantità) ( 148 ).

Si tratta non solo di informazioni personali relative al profilo di un agente, all’elenco dei clienti e dei servizi prestati, ma anche dei dettagli degli accordi contrattuali, delle operazioni finanziarie e della retribuzione.

Tali disposizioni prevedono inoltre che una parte di tali informazioni sia resa accessibile, potenzialmente, a un insieme piuttosto ampio di persone fisiche e giuridiche: altri club, calciatori e agenti.

178. In tal caso, una delle questioni chiave che il giudice del rinvio dovrà affrontare è, a mio avviso, se la portata dei dati da fornire alla [OSCURATO:PERSONA] e quella dei dati da rivelare a terzi possano essere plausibilmente limitate e/o se siano disponibili alternative altrettanto efficaci e meno invasive.

179. A tal fine, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] debba spiegare al giudice del rinvio, in relazione a ciascun tipo di informazione , perché la comunicazione da parte degli agenti e, se del caso, la sua divulgazione alle parti interessate, non possa essere omessa, in quanto renderebbe impossibile o eccessivamente difficile per la [OSCURATO:PERSONA] proteggere i legittimi interessi in gioco. 3.

Il FFAR e interessi prevalenti degli interessati

180. Per quanto riguarda, infine, la terza condizione, occorre stabilire se gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato prevalgono sul legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi.

A tale proposito, la Corte ha stabilito che ciò implica una ponderazione dei diritti e degli interessi contrapposti in gioco che dipende, in linea di principio, dalle circostanze del caso concreto.

181. Sebbene spetti al giudice del rinvio effettuare tale ponderazione – che richiede una conoscenza relativamente approfondita degli interessi in gioco ( 149 ) – al fine di agevolare detto giudice nella sua valutazione, mi accingo a formulare le seguenti osservazioni.

182. La suddetta condizione consiste essenzialmente nel verificare quanto segue: supponendo che il trattamento dei dati persegua effettivamente un legittimo interesse e che sia necessario per tale scopo, il trattamento dei dati è comunque esagerato perché comporta un onere intollerabile per gli interessati? In altri termini, il sacrificio degli interessi degli interessati è semplicemente eccessivo, tenuto conto delle ragioni e delle modalità del trattamento dei dati?

183. A tale proposito, la Corte ha affermato che, nella ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco, occorre tenere in particolare considerazione le ragionevoli aspettative dell’interessato, la portata del trattamento e il suo impatto sull’interessato ( 150 ).

Infatti, dal considerando 47 del RGPD risulta che gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato possono in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un siffatto trattamento.

184. Nelle circostanze specifiche del caso di specie, in cui gli agenti operano all’interno di un quadro normativo come il FFAR, sembrerebbe ragionevole attendersi che l’ente regolatore che ha definito tale quadro tratti i loro dati.

In particolare, un controllo e un’attuazione efficaci del rispetto delle norme da parte della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero realizzabili senza avere accesso alle informazioni pertinenti riguardanti gli agenti e i loro servizi.

185. Tuttavia, anche in tale contesto ci si può chiedere se gli agenti possano ragionevolmente attendersi che tutti o alcuni elementi di questi dati siano comunicati a soggetti diversi dall’organo di regolamentazione del calcio.

Infatti, non è chiaro come la comunicazione dei dati degli agenti ai club, ai giocatori e agli altri agenti sia compatibile con il legittimo interesse per il quale la [OSCURATO:PERSONA] tratta i dati, ossia l’esercizio del suo potere di regolamentazione nel perseguimento degli obiettivi del FFAR.

186. Gli agenti operano in un mercato altamente competitivo, dove le informazioni relative alla loro clientela e agli accordi contrattuali rappresentano dati commerciali preziosi.

Se tali dettagli divenissero accessibili ai concorrenti (agenti rivali) o ai potenziali clienti (giocatori e club), ciò potrebbe, da un lato, influire sulla struttura competitiva del mercato e, dall’altro, causare un grave danno finanziario agli agenti.

187. Come menzionato al precedente paragrafo 171, la divulgazione dei dati economici e finanziari degli agenti ai concorrenti può favorire la collusione nel mercato.

Potrebbe anche indurre pratiche concorrenziali sleali, consentendo agli agenti rivali di interferire nelle trattative future.

Inoltre, essa potrebbe indebolire la fiducia nei rapporti agente‑cliente, in quanto il rischio di divulgazione di dettagli contrattuali e finanziari sensibili potrebbe scoraggiare la trasparenza delle negoziazioni e, in ultima analisi, erodere la fiducia nel quadro normativo.

Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] esercita un’azione di regolamentazione nei confronti degli agenti, questi ultimi dovrebbero avere una certa fiducia nel fatto che tale organismo sia in grado di prendere in considerazione il loro legittimo interesse relativo alla vita privata e alla riservatezza.

Il quadro giuridico non può essere incentrato esclusivamente sugli interessi dei club e dei giocatori, per quanto legittimi.

188. Pertanto, un obbligo di portata generale di comunicare dati, e la possibilità che tali dati siano accessibili a terzi, possono incidere non solo sui diritti degli agenti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali (articoli 7 e 8 della Carta), ma eventualmente anche sulla libertà di impresa degli agenti (articolo 16 della Carta).

189. Alla luce delle considerazioni che precedono, non si può escludere che il trattamento dei dati personali di cui trattasi nel procedimento principale possa, almeno in parte, non essere giustificato in quanto necessario ai fini dei legittimi interessi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, nella misura in cui, in particolare, talune informazioni di natura economica e finanziaria sono rese disponibili a soggetti diversi dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi organi e organismi.

190. In considerazione di ciò, la quarta parte della questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che i regolamenti emessi dalle associazioni sportive che riguardano la comunicazione di dati personali di persone fisiche e la loro divulgazione a terzi sono conformi all’articolo 6, paragrafo 1, del RGPD se, in particolare, tali regolamenti: i) perseguono realmente un interesse meritevole di protezione; ii) si limitano a quanto strettamente necessario a tale scopo; e iii) non impongono un onere intollerabile agli interessati per quanto riguarda il loro diritto alla vita privata e i loro interessi economici.

V. Conclusione

191. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Magonza, Germania) nel senso che alle norme che figurano nei regolamenti emanati da associazioni sportive riguardanti l’attività degli agenti dei giocatori di calcio non ostano – l’articolo 101 TFUE, qualora qualsiasi effetto anticoncorrenziale significativo che tali norme possono produrre possa essere giustificato in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, o esentato in base all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE; – l’articolo 102 TFUE, qualora tali norme perseguano realmente un obiettivo legittimo e siano necessarie e proporzionate a tale obiettivo, oppure qualora gli effetti anticoncorrenziali prodotti siano controbilanciati o superati da vantaggi in termini di efficienza nei mercati interessati, che vanno anche a beneficio del consumatore; – l’articolo 56 TFUE, qualora tali norme, laddove comportino una restrizione della libera prestazione di servizi, siano giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale che non sia di natura puramente economica e rispettino il principio di proporzionalità, nel senso che siano idonee a garantire il raggiungimento di tale obiettivo e non eccedano quanto necessario a tale scopo; né – l’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), qualora le norme che riguardano la comunicazione di dati personali di persone fisiche e la loro divulgazione a terzi perseguano realmente interessi meritevoli di protezione, riguardino solo i dati strettamente necessari a tale scopo e non impongano un onere intollerabile agli interessati per quanto riguarda il loro diritto alla vita privata e i loro interessi economici. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑124/21, EU:C:2023:1012) (in prosieguo: la «sentenza ISU»). 3 Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑333/21, EU:C:2023:1011) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 4 Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑680/21, EU:C:2023:1010) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 5 Sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑650/22, EU:C:2024:824) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 6 C-428/23 (in prosieguo: le «conclusioni nella causa ROGON») 7 EU:C:2025:….

C-133/24 (in prosieguo: le conclusioni nella «causa CD Tondela»). 8 GU 2016, L 119, pag.

1. 9 Laddove pertinente, in combinato disposto con altre norme disposte dalla [OSCURATO:PERSONA], come l’articolo 18ter del regolamento [OSCURATO:PERSONA] sullo status e sul trasferimento di giocatori (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), l’articolo 7 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] sul rapporto con gli intermediari, gli articoli 8, 14, 57 e 58 dello statuto [OSCURATO:PERSONA] 2021, gli articoli 5, 49 e 53 del codice di disciplinare [OSCURATO:PERSONA] 2019 e gli articoli 4 e 82 del codice etico [OSCURATO:PERSONA] 2020. 10

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 83 e giurisprudenza ivi citata). 11 Ibidem, punti da 85 a 87 e giurisprudenza ivi citata. 12 Ibidem, punto

84. 13 Sentenza del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch (36/74, EU:C:1974:140, punto 8) (in prosieguo: la «sentenza Walrave»).

Successivamente confermata, in particolare, nelle sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 76) (in prosieguo: la «sentenza Bosman»), e dell’11 aprile 2000, Deliège (C‑51/96 e C‑191/97, EU:C:2000:199, punto 43) (in prosieguo: la «sentenza Deliège»). 14 V., con ulteriori riferimenti, Parrish, R. e Miettinen, S., [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , TMC [OSCURATO:PERSONA], 2008; e Weatherill, S., «The impact of the rulings of 21 December 2023 on the structure of EU sports law», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 23, 2023, pag.

414. 15 V., ad esempio, sentenze Walrave, punto 9; del 14 luglio 1976, Donà (13/76, EU:C:1976:115, punto 15); dell’8 maggio 2003, [OSCURATO:PERSONA] (C‑438/00, EU:C:2003:255, punti da 54 a 56); e del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]‑Medina e Majcen/[OSCURATO:PERSONA] (C‑519/04 P, EU:C:2006:492, punto 26) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina»).

V. altresì, in dottrina, [OSCURATO:PERSONA], P., «[OSCURATO:PERSONA] law and sports governance: Disentangling a complex relationship», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 45, Ed. 3, 2022, pagg. da 331 a

334. 16 V., ex multis , sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (C‑22/18, EU:C:2019:497, punti 49 e 53) (in prosieguo: la «sentenza TopFit»); nonché sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

79. 17 V., in tal senso, sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98 , punto 57 e giurisprudenza ivi citata) (in prosieguo: la «sentenza Wouters»).

V. altresì, più in generale, conclusioni presentate dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa FENIN/[OSCURATO:PERSONA] (C‑205/03 P, EU:C:2005:666, paragrafo 15 e giurisprudenza ivi citata). 18 V., ad esempio, sentenze del 1º luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 24) (in prosieguo: la «sentenza MOTOE»), e del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a. (C‑128/21, EU:C:2024:49, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). 19 V, in particolare, sentenza dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] e Repubblica Slovacca/Dôvera zdravotná poist’ovňa (C‑262/18 P e C‑271/18 P, EU:C:2020:450, punti da 26 a 52 e giurisprudenza ivi citata). 20 V., in particolare, sentenza del 21 settembre 1999, Albany (C‑67/96, EU:C:1999:430, punti 59 e 60).

V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Jacobs nella causa Albany (C-67/96, EU:C:1999:28, paragrafo 182), e dall’avvocato generale Wahl nella causa FNV [OSCURATO:PERSONA] en Media (C‑413/13, EU:C:2014:2215, paragrafi da 31 a 35). 21 V., ad esempio, sentenze del 5 ottobre 1988, Steymann (196/87, EU:C:1988:475, punto 9), e del 31 maggio 1989, Bettray (344/87, EU:C:1989:226, punti da 17 a 20). 22 V., ex multis , sentenze del 7 marzo 1990, Krantz (C‑69/88, EU:C:1990:97, punto 11); del 16 dicembre 1992, B & Q (C‑169/91, EU:C:1992:519, punto 15); del 14 luglio 1994, Peralta (C‑379/92, EU:C:1994:296, punto 24); e del 26 maggio 2005, Burmanjer e a. (C‑20/03, EU:C:2005:307, punto 31). 23

V. conclusioni da me presentate nella causa Fastweb e a. (Cadenza di fatturazione) (C‑468/20, EU:C:2022:996, paragrafo 50). 24

V. recentemente, in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e KIA Auto (C‑606/23, EU:C:2024:1004, punti 28 e da 32 a 34), e sentenza ISU, punto 109.

V. altresì sentenza del 13 dicembre 2012, Expedia (C‑226/11, EU:C:2012:795, punti 16 e 17). 25 V., ad esempio, sentenza del 12 settembre 2000, Pavlov e a. (C‑180/98 e C‑184/98, EU:C:2000:428, punti da 90 a 97). 26 A tale proposito, v.

Relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio europeo nell’ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario, del 10 dicembre 1999 (Relazione di Helsinki sullo sport), COM(1999) 644 def., punto 4.2.1.1 27 Così come il fatto di essere idonei e/o convocati per giocare in una squadra nazionale può avere un certo impatto sulla carriera dei giocatori e, per estensione, sull’immagine pubblica delle loro società calcistiche. 28 V., ad esempio, l’argomentazione citata nella sentenza del 23 novembre 1989, B & Q (C‑145/88, EU:C:1989:593, punto 7). 29 V., mutatis mutandis , conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nella causa Mickelsson e Roos (C‑142/05, EU:C:2006:782, paragrafo 45). 30 V., analogamente, sentenza Deliège, punti da 64 a 66, in cui la Corte ha fatto riferimento a norme di un’associazione sportiva che «hanno inevitabilmente l’effetto di limitare il numero di partecipanti a un torneo», ma tale effetto «è inerente allo svolgimento di una competizione sportiva internazionale ad alto livello, che implica necessariamente l’adozione di talune norme o di taluni criteri di selezione».

Il corsivo è mio. 31 V., ad esempio, conclusioni presentate dall’avvocato generale Tesauro nella causa Hünermund e a. (C‑292/92, EU:C:1993:863, paragrafi 1 e 28) e dall’avvocato generale Tizzano nella causa CaixaBank France (C‑442/02, EU:C:2004:187, paragrafo 63). 32

V. articoli 120 e 199 TFUE e il Protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza.

V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Gullman nella causa Schindler (C‑275/92, EU:C:1993:944, paragrafo 123), e dall’avvocato generale Szpunar nelle cause riunite X e Visser (C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2017:397, paragrafo 1). 33 V., in particolare, articolo 3, paragrafi 1 e 3, TUE.

V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Wahl nella causa AC‑Treuhand/[OSCURATO:PERSONA] (C‑194/14 P, EU:C:2015:350, paragrafo 45). 34 V., in tal senso, sentenze Deliège, punti 67 e 68, e TopFit, punto

60. 35 Sulla nozione di « lex sportiva », v. ad esempio Anderson, J., [OSCURATO:PERSONA]:

A [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], 2010, pagg. da 20 a 23; e Parrish, R., [OSCURATO:PERSONA] and EU sports law , [OSCURATO:PERSONA], Vol. 37, Ed. 6, 2012, pag.

716. 36 V., ad esempio, articolo 4 della Carta europea dello sport riveduta, adottata dal Consiglio d’Europa (2022): «Le organizzazioni del movimento sportivo godono pienamente della libertà di associazione sancita dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [(in prosieguo: la “CEDU)”].

Esse godono di processi decisionali autonomi e dovrebbero scegliere i loro dirigenti democraticamente, secondo i principi del buon governo». 37 Come affermato dalla Corte, l’articolo 12, paragrafo 1, della Carta, che corrisponde all’articolo 11, paragrafo 1, della CEDU, «costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, in quanto consente ai cittadini di agire collettivamente in settori di reciproco interesse e di contribuire, in tal modo, al buon funzionamento della vita pubblica».

Tale diritto non comprende soltanto la facoltà di creare o di sciogliere un’associazione, ma include anche la possibilità, per la medesima associazione, di agire nel frattempo, il che implica, in particolare, che essa possa proseguire le proprie attività e funzionare senza ingerenza statale ingiustificata.

V., con riferimento alla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Trasparenza associativa) (C‑78/18, EU:C:2020:476, punti da 110 a 113). 38 V., ad esempio, sentenza del 5 aprile 1984, van de e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (177/82 e 178/82, EU:C:1984:144, punti 11 e 12). 39 Cfr., ad esempio, sentenza del 19 febbraio 2002, Arduino (C‑35/99, EU:C:2002:97, punto 43). 40 Su tale tema, v. altresì alcune considerazioni integrative nelle conclusioni presentate dall’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑650/22, EU:C:2024:375, paragrafi da 31 a 34). 41

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 95 a 106 e giurisprudenza ivi citata. 42

V. conclusioni da me presentate nella causa KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:522, paragrafi 104 e 105 e giurisprudenza ivi citata). 43 Per questa espressione nella dottrina giuridica, v. ad esempio Tridimas, T., «[OSCURATO:PERSONA] review of member state action: The virtues and vices of an incomplete jurisdiction», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 9, Ed. 3-4, 2011, pagg. da 737 a

756. 44

V. in tal senso, sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2005, Piau/[OSCURATO:PERSONA] (T‑193/02, ECLI:EU:T:2005:22, punto 73) (in prosieguo: la «sentenza Piau»). 45 V., tra l’altro, sentenza Piau, punti da 69 a 75, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 117 a 120.

V. altresì supra , paragrafo 16 delle presenti conclusioni. 46 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 122 e 123 e giurisprudenza ivi citata. 47

V. sentenze del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e altri (C‑128/21, EU:C:2024:49, punti da 97 a 105), e del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71, punti da 21 a 35 e da 42 a 54). 48 Con il termine «accordi», mi riferisco a tutte le forme di comportamento che rientrano nell’articolo 101 TFUE: «gli accordi tra imprese, (...) le decisioni di associazioni di imprese e (...) le pratiche concordate». 49 Sentenze del 15 dicembre 1994, DLG (C‑250/92, EU:C:1994:413); del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑228/18, EU:C:2020:265); e del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑211/22, EU:C:2023:529). 50 V., a tal proposito, paragrafi 41 e 42 delle conclusioni da me presentate nella causa CD Tondela. 51 Per quanto riguarda tali accordi, v. in particolare sentenze del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a. (C‑128/21, EU:C:2024:49, punto 91 e giurisprudenza ivi citata), e del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71, punti da 50 a 53). 52 Dal punto di vista del benessere puramente orientato al consumatore, le regole sui prezzi massimi nei mercati a monte potrebbero persino essere vantaggiose, in quanto la concorrenza per offrire prodotti o servizi al di sotto del massimo potrebbe far scendere i costi complessivi del prodotto o servizio offerto a valle.

Nel caso di specie, sostenendo onorari più bassi per gli agenti, le società calcistiche potrebbero ipoteticamente destinare più risorse ad altri settori e realizzare risparmi che potrebbero essere in parte trasferiti ai consumatori (ad esempio, riducendo i prezzi dei biglietti per le partite).

A tal proposito, osservo che, nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali (COM/2004/83 def.), la [OSCURATO:PERSONA] ha scritto: i) «[p]rezzi fissi o prezzi minimi sono gli strumenti normativi atti ad avere gli effetti più dannosi sulla concorrenza, in quanto smantellano o riducono seriamente i vantaggi che i consumatori possono derivare dai mercati concorrenziali» (punto 31); e ii) «[è] possibile che i prezzi massimi possano proteggere i consumatori da oneri eccessivi in mercati in cui vi sono elevate barriere all’accesso alla professione e manca una concorrenza effettiva.

Tuttavia non sembra essere questa la situazione della maggior parte delle professioni della UE» (punto 35).

Il corsivo è mio. 53 V., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑377/17, EU:C:2019:562, punti 77, 80 e 94); e conclusioni presentate dall’avvocato generale Mazák nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑565/08, EU:C:2010:403, paragrafo 34). 54 Trovo particolarmente interessante, sotto questo profilo, la giurisprudenza dei giudici degli [OSCURATO:PERSONA].

Ad esempio, nella causa [OSCURATO:PERSONA]. c.

Khan (522 U.S. 3, 1997), la Corte Suprema degli [OSCURATO:PERSONA], ribaltando precedenti, ha deciso, in sostanza, che la fissazione dei prezzi massimi non deve essere trattata come illecita di per sé, e deve quindi essere valutata in base alla «regola della ragione», che implica un’analisi dei reali effetti competitivi della pratica nel suo particolare contesto di mercato.

Inoltre, nella sentenza NCAA c.

Alston e a. (375, F. Supp.3d 1058, [OSCURATO:PERSONA], 2019), la [OSCURATO:PERSONA] of Appeals for the [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello degli [OSCURATO:PERSONA] per il nono circuito) ha esaminato i limiti del compenso introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] per gli studenti‑atleti, che dovevano essere applicati dalle scuole associate.

Le norme fissavano quindi il prezzo sul mercato del lavoro dal lato dell’acquirente, spingendo il compenso al di sotto di quello che avrebbe prodotto un mercato competitivo, per almeno alcuni studenti‑atleti.

Ciononostante, detto giudice ha esaminato le restrizioni in forza della regola della ragione, sulla base, tra l’altro, del fatto che nel mercato rilevante era necessario un certo grado di cooperazione.

La sentenza della district court è stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere del 21 giugno 2021 (141 S. Ct. 2141 (2021)).

Quanto a tale parere, v. anche le mie conclusioni nella causa ROGON, nota

61. 55 V., con ulteriori riferimenti, Easterbrook, F.H., «Maximum price fixing», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], 1981, vol. 48(4), 1981, pagg. da 886 a 910; e Whish, R., e Bailey, D., «Horizontal guidelines on purchasing agreements: Delineation between by object and by effect restrictions, [OSCURATO:PERSONA]», pubblicata dalla [OSCURATO:PERSONA] Europea nel 2022. 56 L’articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e c), TFUE, cita, come esempi di tipi di accordi vietati, quelli che consistono nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’ acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione» e nel «ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento ».

A loro volta, tra le pratiche abusive di cui all’articolo 102 TFUE sono comprese, in particolare, quelle consistenti «nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’ acquisto , di vendita od altre condizioni di transazione non eque».

Il corsivo è mio. 57 V., ad esempio, sentenze del 4 giugno 2009, T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punto 37), e del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (T‑240/17, EU: T:2019:778, punto 297). 58 V., per citare solo un esempio, U.S. [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema degli [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], Inc. c. [OSCURATO:PERSONA]., 334 U.S. 219 (1948). 59

V. OCSE, “Purchasing power and buyers’ cartels – OECD competition policy roundtable background note”, Parigi, 2022, pagg. 6 e

7. 60 Ibidem.

V. altresì OCSE, «Purchasing power and buyers cartels – Summaries of contributions», Pargi, 20 giugno 2022; e Khemani, R.S., Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, «Application of competition law: Exemptions and exceptions», 2002, pag.

29. 61 In tale contesto, osservo incidentalmente che i giudici statunitensi hanno generalmente dichiarato che le leghe sportive non debbano essere considerate come «cartelli».

Tuttavia, le opinioni degli studiosi statunitensi divergono su quale sia il modo più adatto di considerare le azioni delle associazioni sportive ai sensi della legge antitrust.

V., con riferimenti alla giurisprudenza e al mondo accademico, Roberts, G.R., «The antitrust status of sports leagues revisited», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 64, Ed 1, 1989, pag. 117; Ross, S.F., Szymanski, S., «Antitrust and inefficient joint ventures: Why sports leagues should look more like McDonald’s and less like the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 16, Ed. 2, 2006, pag. 213; e Dabscheck, B., “The sporting cartel in history”, Sport in History, Vol. 28, Ed. 2, 2008, pag.

329. 62 Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 [TFUE] agli accordi di cooperazione orizzontale (GU 2023 C 259, pag. 1), punti da 278 a

304. 63

V. sentenza del 15 dicembre 1994, DLG (C‑250/92, EU:C:1994:413, punti da 28 a 45). 64

V. conclusioni da me presentate nella causa CD Tondela, paragrafi da 43 a

45. 65 Ibidem, paragrafi 29 e

38. 66 V., a tale proposito, articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del FFAR. 67 Aggiungerei, incidentalmente, che se, e nella misura in cui, siffatte norme mirano a garantire che gli agenti agiscano nel miglior interesse dei loro clienti, evitando conflitti di interesse, tali norme potrebbero probabilmente essere giustificate in forza della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina oppure esentate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

V. altresì infra . 68

V. paragrafi da 56 a 74 delle suddette conclusioni. 69

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 100 a 102 e giurisprudenza ivi citata. 70 V., a tale proposito, infra , paragrafo

171. 71 V., a tale proposito, conclusioni da me presentate nella causa ROGON, paragrafi da 35 a

37. 72 V., tra l’altro, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 154 e 155 e giurisprudenza ivi citata. 73 Su questo tema, in generale, v.

Monti, G., «Article 81 EC and public policy», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 39, Ed. 5, 2002, pag. 1057. 74 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 153 e giurisprudenza ivi citata. 75 V., a tale proposito, Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, [CE] (GU 2004, C 101, pag. 97) (in prosieguo: le «linee direttrici del 2004») punti da 102 a

104. 76 V., in dettaglio, Brook, O., «Struggling with Article 101(3) TFEU: Diverging approaches of the [OSCURATO:PERSONA], EU Courts, and five competition authorities», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 56, Ed. 1, 2019, pagg. da 121 a

156. 77 V., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 237 e

238. 78

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 120 e giurisprudenza ivi citata. 79 V., ad esempio, punti 341 e 559 delle linee direttrici di cui alla nota 62 supra, e il punto 56 delle linee direttrici del 2004. 80 Il corsivo è mio. 81 V., in particolare, articolo 36, articolo 45, paragrafo 3; articolo 52, paragrafo 12, e articolo 65, paragrafo 1, TFUE. 82 È quasi superfluo rinviare, a tal proposito, alla consolidata giurisprudenza sulle «esigenze imperative» o sui «motivi imperativi» di interesse generale che possono giustificare restrizioni alle norme sulla libera circolazione, che ha origine nella sentenza fondamentale Cassis de Dijon: sentenza del 20 febbraio 1979, Rewe‑Zentral (120/78, EU:C:1979:42, punto 8). 83

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 83. 84 V., a tal proposito, ad esempio sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑377/20, EU:C:2022:379, punti 42 e 43, e giurisprudenza ivi citata) (in prosieguo: la «sentenza SEN»). 85

V. esempio fornito nelle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA], (C 650/22, EU:C:2024:375, paragrafo 35). 86 V., in particolare, sentenza del 25 ottobre 1977, Metro SB‑Großmärkte/[OSCURATO:PERSONA] (26/76, EU:C:1977:167, punto 21) (il corsivo è mio).

In dottrina, v. tra l’altro Lugard, P., e Hancher, L. « Honey, I shrunk the article! A critical assessment of the [OSCURATO:PERSONA] on Article 81(3) of the EC [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Vol. 25, Ed. 7, 2004, pag. 410; e Bourgeois, J.H.J., e Bocken, J., «Guidelines on the application of Article 81(3) of the EC [OSCURATO:PERSONA] of how to restrict a restriction», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], Vol. 32, Ed. 2, 2005, pagg. da 111 a

121. 87 È vero che negli ultimi anni non vi è stata nuova giurisprudenza sull’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Mi risulta che le cause chiave in merito a tale tema siano le sentenze del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610) (in prosieguo: la «sentenza GlaxoSmithKline»), e dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201) (in prosieguo: la «sentenza MasterCard»). 88 Nell’ecosistema calcistico, in cui la prestazione di diversi servizi è interconnessa, la valutazione dei vantaggi risultanti richiede di prendere in considerazione il sistema complessivo del quale fanno parte le norme di cui trattasi, compresi, se del caso, tutti i vantaggi oggettivi che ne discendono, non solo sui mercati rispetto ai quali è stata accertata la restrizione (nel caso di specie, quelli in cui gli agenti e/o i club sono in concorrenza), ma anche sugli altri mercati con cui i primi interagiscono.

V., in tal senso, sentenza MasterCard, punti 236 e

237. 89 V., ad esempio, comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] «Sviluppare la dimensione europea dello sport», del 18 gennaio 2011, COM(2011) 12 definitivo, sezione [4.1]. 90 V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] on Drugs and Crime, ‘Global report on corruption in sport’, 2022 (disponibile on line), pag.

3. 91

V. altresì conclusioni da me presentate nella causa ROGON, paragrafo

49. 92 V., in particolare, sentenza del 23 novembre 2006, Asnef‑Equifax e Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734, punti da 64 a 71). 93 Punto 195 della sentenza.

V. altresì sentenze GlaxoSmithKline, punto 92; [OSCURATO:PERSONA], punti 121 e 122; e [OSCURATO:PERSONA], punto

154. 94 V., in tal senso, sentenza MasterCard, punto

241. 95 V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 144 a 146.

V. altresì sentenza Piau, punto

92. 96 V., a tal proposito, sentenze ISU, punti da 133 a 139; [OSCURATO:PERSONA], punti da 146 a 152; e [OSCURATO:PERSONA], punto

111. 97 V., in generale, [OSCURATO:PERSONA] europea, Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali, cit. supra alla nota 52, in particolare pagg. 9 e 10; «Comunicazione [sui] servizi professionali – Proseguire la riforma - Seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali» (COM(2005) 405 def.), in particolare i punti da 10 a 13 e 33; e OCSE, «[OSCURATO:PERSONA] and regulation in professions and occupations ‑ OECD roundtables on competition policy papers», 2024, in particolare le pagine 6, 13, 14, 29, 31 e

47. 98

V. documenti citati nelle note precedenti.

V. altresì – in altri ordinamenti giuridici – [OSCURATO:PERSONA], «Self-regulated professions, balancing competition and regulation», Relazione, 11 dicembre 2007; e [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], «Regulation, competition and the professions», 13 luglio 2001.

Entrambi disponibili on line. 99 Già citata supra nelle note 52 e 97, punti da 49 a

53. 100 V., ad esempio, sentenza del 28 febbraio 2013, Ordem dos [OSCURATO:PERSONA] de Contas (C‑1/12, EU:C:2013:127, punti 68, 69 e 82) (in prosieguo: la «sentenza OTOC»). 101 V., a tale proposito, sentenze MOTOE, punti 51 e 52; OTOC, punti 62 e da 88 a 92; ISU, punti da 144 a 146; e [OSCURATO:PERSONA], punto 176.

V. altresì ordinanza del 23 febbraio 2006, Piau/[OSCURATO:PERSONA] (C‑171/05 P, EU:C:2006:149, punto 38). 102 Su tale punto, può essere interessante notare che alcune relazioni commissionate dalla [OSCURATO:PERSONA] negli anni passati sembrano suggerire che un sistema di licenze potrebbe essere necessario per garantire una buona governance nel settore degli agenti dei giocatori.

V., ad esempio, «Study on sports agents in the [OSCURATO:PERSONA]», novembre 2009, pagg. 7, da 84 a 91 e da 107 a 132; e Parrish, R., et al., «Promoting and [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]» 2019, pagg. da 56 a 70 (in prosieguo: la «relazione Parrish»).

Inoltre, il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli agenti dei giocatori nello sport (2011/C 236 E/14), ha parimenti espresso il parere che sia necessario un regime di concessione di licenze per gli agenti dei giocatori. 103

V. punti da 100 a 104 della sentenza Piau.

Sull’impugnazione, v. ordinanza del 23 febbraio 2006, Piau/[OSCURATO:PERSONA] (C‑171/05 P, EU:C:2006:149, punto 38). 104 Ad esempio, senza le norme in questione, gli agenti sarebbero in grado di proporre che le parti applichino commissioni inferiori pro quota , nel caso in cui venissero scelti per rappresentare più di una parte dell’operazione. 105 V., a tal proposito, la relazione Parrish, pagg. da 78 a

84. 106 V., a tale proposito, e con riferimenti alla giurisprudenza, conclusioni da me presentate nella causa CD Tondela, paragrafi 58 e

79. 107 Per i principi consolidati in materia, v., fra le altre, sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑883/19 P, EU:C:2023:11, punti 113 e 114, e giurisprudenza ivi citata). 108 Punti 112 e 113 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 109 Ibidem, punto

117. 110 V., ad esempio, sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 129 e, più recentemente, del 25 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑233/23, EU:C:2025:110, punto 54 e giurisprudenza ivi citata) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 111 V., ad esempio, sentenza del 19 aprile 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑525/16, EU:C:2018:270, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 112 V., ad esempio, conclusioni presentate dall’avvocato generale Wahl nella causa Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju ato entūra – [OSCURATO:PERSONA] apvienība (C‑177/16 EU:C:2017:286, paragrafi da 36 a 54) (in prosieguo: le «conclusioni nella causa AKKA‑LAA»). 113 Ibidem, paragrafi 3 e 4.

V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Pitruzzella nella causa SABAM (C‑372/19, EU:C:2020:598, paragrafi da 23 a 25). 114 V., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1978, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (27/76, EU:C:1978:22); del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/[OSCURATO:PERSONA] apvienība (C‑177/16, EU:C:2017:689, punto 35) (in prosieguo: la «sentenza AKKA‑LAA»); e del 25 novembre 2020, SABAM (C‑372/19, EU:C:2020:959, punto 28) (in prosieguo: la «sentenza SABAM»). 115 V., in tal senso, punti da 56 a 58 della sentenza AKKA‑LAA. 116 V., ad esempio, sentenze del 30 gennaio 1974, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (127/73, EU:C:1974:6, punti da 10 a 15); del 6 ottobre 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑83/91, EU:T:1994:246, punto 140); e del 22 novembre 2001, AAMS/[OSCURATO:PERSONA] (T‑139/98, EU:T:2001:272, punto 79). 117 V., in questo senso, la sentenza AKKA-LAA, punto 36; la sentenza SABAM, punto 31, e le conclusioni presentate dall’avvocato generale Wahl nella causa AKKA‑LAA, paragrafo

131. 118 In dottrina, v., con ulteriori riferimenti, Lianos, I., Korah, V., e Siciliani, P.,

[OSCURATO:PERSONA]

– Analysis, Cases, & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019, pag. 1228; e O’Donoghue, e R., Padilla, J., [OSCURATO:PERSONA] and Economics of Article 102 TFEU , 3ª edizione, [OSCURATO:PERSONA], 2020, pagg. da 294 a 315. 119

V. punto 36 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 120 V., a tal proposito, punto 149 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 121

V. altresì paragrafo 80 delle conclusioni da me presentate nella causa CD Tondela. 122 V., in particolare, punti 124, 126 e 131 di tale sentenza. 123 Sentenze SEN, punti da 44 a 48 e da 65 a 77; del 19 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA].

Operations (C‑680/20, EU:C:2023:33, punto 39); del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (C‑48/22 P, EU:C:2024:726, punti da 165 a 167) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); e [OSCURATO:PERSONA], punti 37, 38 e da 54 a 58). 124 V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 131, e [OSCURATO:PERSONA], punto 167.

V. altresì conclusioni da me presentate nelle cause riunite Illumina e Grail/[OSCURATO:PERSONA] (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:264, paragrafo 230). 125 Ciò discende dalla giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 116.

V. altresì, per analogia, sentenza del 22 ottobre 2015, AC‑Treuhand/[OSCURATO:PERSONA] (C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punti 27 e da 34 a 36). 126 Si tratta di un altro fattore privo di rilevanza.

V., in tal senso, sentenze MOTOE, punto 27, e OTOC, punto 56 e giurisprudenza ivi citata. 127

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 118 e giurisprudenza ivi citata. 128 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 135 a 137 e giurisprudenza ivi citata. 129 Punto 119 della sentenza. 130 V., di recente, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 70 e 71, e giurisprudenza ivi citata. 131 V., tra l’altro, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 247 e giurisprudenza ivi citata. 132 V., ad esempio, sentenza TopFit, punto 39 e giurisprudenza ivi citata. 133 Ibidem, punto

49. 134

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 251 e 252 e giurisprudenza ivi citata. 135 V., a tale proposito, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 143. 136 V., in particolare, articolo 2 del FFAR. 137

V. articolo 3, paragrafo 3 del FFAR. 138 Sentenza del 29 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑565/08, EU:C:2011:188, punti da 47 a 54). 139 V., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK (C‑83/21, EU:C:2022:1018, punti 45, 50 e 51). 140 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 95 e giurisprudenza ivi citata. 141 Sentenza del 9 gennaio 2025, Mousse (C‑394/23, EU:C:2025:2, punto 45 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Mousse»). 142 Ibidem, punto 51 e giurisprudenza ivi citata. 143 Ibidem, punti 46 e 47, e giurisprudenza ivi citata.

V. altresì considerando 47 del RGPD. 144 V., in particolare, articolo 15, paragrafo 1, TFUE, che afferma che «[a]l fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile » (il corsivo è mio).

V. altresì articolo 15, paragrafi 2 e 3, TFUE, e articolo 11, paragrafi da 1 a 3, TUE. 145 Il corsivo è mio. 146 Sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑621/22, EU:C:2024:858, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 147 Ibidem, punto 43 e giurisprudenza ivi citata. 148 Per inciso, osservo che, secondo il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2024 (Rapporto [OSCURATO:PERSONA] sugli Agenti dei giocatori 2024), al 5 dicembre 2024, un totale di 7 558 persone erano titolari di una licenza in qualità di agenti dei giocatori.

Ciò implica una notevole portata del trattamento potenziale dei dati, conforme alla nozione di «larga scala» di cui al considerando 91 del RGPD, che fa riferimento al trattamento di una «notevole quantità» di dati personali che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati.

Tale categorizzazione ha determinate conseguenze ai sensi delle disposizioni del RGPD. 149 Sentenza Mousse, punto 50 e giurisprudenza ivi citata. 150 V., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Condizioni generali di utilizzo di un social network) (C‑252/21, EU:C:2023:537, punto 116).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 15 maggio 2025 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]209/23 FT, RRC [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association ([OSCURATO:PERSONA]) [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Magonza, Germania)] « Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Mercato interno – Normative adottate da associazioni sportive internazionali – Calcio professionistico – Federazione sportiva mondiale – Regolamento sugli agenti dei giocatori – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “oggetto” anticoncorrenziale – [OSCURATO:PERSONA]‑Medina – Articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Articolo 102 TFUE – Abuso di una posizione dominante – Abusi di sfruttamento – Abusi preclusivi – Articolo 56 TFUE – Restrizioni alla libera prestazione di servizi – Protezione dei dati personali – Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 » I. Introduzione 1. In una serie di cause recenti – in particolare ISU ( 2 ), [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ) e [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ) – la Corte ha dovuto esaminare la compatibilità di alcuni regolamenti adottati da associazioni sportive internazionali o nazionali con le disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza e mercato interno. 2. La presente causa costituisce il seguito naturale delle suddette cause. La controversia di cui al procedimento principale riguarda infatti i regolamenti di un’associazione sportiva internazionale (in prosieguo: i «regolamenti controversi») che disciplinano le attività degli agenti dei giocatori (in prosieguo: gli «agenti»). Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede essenzialmente alla Corte di fornire ulteriori indicazioni su varie tematiche interpretative derivanti dalle disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza, mercato interno e protezione dei dati. 3. Questioni in gran parte simili sono sollevate anche da altre due domande di pronuncia pregiudiziale – quelle nelle cause C‑428/23, ROGON e a. ( 6 ), e C‑133/24, CD Tondela e a. ( 7 ) – nelle quali presenterò oggi le mie conclusioni. Le presenti conclusioni dovrebbero, quindi, essere lette congiuntamente alle altre. Per motivi di economia giudiziaria e nell’ottica di agevolare i lettori, cercherò di evitare inutili ripetizioni nelle tre conclusioni e, a tal fine, inserirò una serie di riferimenti incrociati tra di esse. II. Quadro normativo 4. L’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (in prosieguo: il «RGPD») ( 8 ), intitolato «Liceità del trattamento», dispone quanto segue: «1.      Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (...) f)      il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali (...) (...)». III. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale 5. Gli attori nel procedimento principale sono FT, che è un agente di giocatori nonché vicepresidente dell’associazione degli agenti di giocatori denominata «[OSCURATO:PERSONA]», e la RRC [OSCURATO:PERSONA], una società con sede in Germania che opera anch’essa come agente di calciatori e della quale FT è l’amministratore delegato. La convenuta, [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association ([OSCURATO:PERSONA]), è un’associazione senza fini di lucro di diritto svizzero, con sede a Zurigo (Svizzera). Essa è anche la confederazione calcistica operante su scala mondiale che supervisiona 211 federazioni nazionali affiliate, tra cui il [OSCURATO:PERSONA] Fußball‑Bund (federazione nazionale calcistica tedesca). 6. In conformità con gli articoli 11, paragrafo 4, e 14 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA], le federazioni affiliate sono tenute a rispettare i regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] e riconoscerne le decisioni. 7. Il 16 dicembre 2022 il consiglio della [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (regolamento [OSCURATO:PERSONA] sugli agenti di calcio; in prosieguo: il «FFAR»), che ha poi pubblicato in data 6 gennaio 2023. Tale regolamento fornisce il quadro che disciplina, tra l’altro, la retribuzione, le attività e la condotta degli agenti di calciatori. Gli articoli da 1 a 10 e da 22 a 27 del FFAR sono entrati in vigore il 9 gennaio 2023. L’entrata in vigore delle restanti disposizioni era prevista per il 1º ottobre 2023. Tra tali norme, il FFAR impone dei limiti ai compensi degli agenti di calciatori e introduce altre norme sui conflitti di interesse e sulle clausole contrattuali. 8. Gli attori nel procedimento principale hanno chiesto provvedimenti inibitori presso il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Magonza, Germania) per impedire l’applicazione di talune norme del FFAR ( 9 ) (in prosieguo: le «norme in questione»), in quanto contrarie all’articolo 56 TFUE, agli articoli 101 e 102 TFUE, nonché all’articolo 6 del RGPD. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le norme contenute nel FFAR sono legittime e necessarie per l’integrità del calcio, per promuovere la solidarietà tra i livelli professionali e di base e per garantire trasparenza e standard etici. 9. Nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Magonza) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 101 [TFUE] (divieto di intese), l’articolo 102 TFUE (divieto di abuso di posizione dominante sul mercato) e l’articolo 56 TFUE (libertà di prestazione dei servizi), nonché l’articolo 6 del [RGPD] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva mondiale (nella specie: la [OSCURATO:PERSONA]) cui appartengono 211 federazioni sportive nazionali della pratica sportiva interessata (nella specie: il calcio) e le cui norme sono quindi vincolanti, in ogni caso, per la maggior parte dei soggetti attivi nelle rispettive leghe professionistiche della pratica sportiva interessata [nella specie: club (fermo restando che con essi si intendono anche le squadre di calcio organizzate sotto forma di società di capitali), giocatori (che ne sono membri) e agenti dei giocatori] recante il presente contenuto: 1)      è vietato concordare a favore degli agenti di giocatori o corrispondere a tali agenti compensi superiori a una soglia massima calcolata in percentuale sul valore del trasferimento o sul compenso annuale riconosciuto a detto giocatore, come previsto nell’articolo 15, paragrafo 2, del [FFAR]; 2)      è vietato a terzi corrispondere, per la controparte contrattuale dell’agente di giocatori, i compensi dovuti in ragione del contratto di intermediazione di giocatori, come previsto nell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, del FFAR; 3)      qualora un agente di giocatori operi per conto del giocatore e del club acquirente, è vietato al club versare più del 50% del compenso dovuto complessivamente dal giocatore e dal club per i servizi erogati da detto agente, come previsto nell’articolo 14, paragrafo 10, del FFAR; 4)      ai fini del rilascio di una licenza quale agente di giocatori ‑ che rappresenta la precondizione per poter erogare servizi di intermediazione di giocatori ‑ si esige che il candidato si impegni a rispettare le regole federali interne della confederazione mondiale dello sport (nella specie: il FFAR, lo statuto della [OSCURATO:PERSONA], il codice disciplinare della [OSCURATO:PERSONA], il codice etico della [OSCURATO:PERSONA], il regolamento [OSCURATO:PERSONA] sullo status e sul trasferimento di giocatori [[OSCURATO:PERSONA]], oltre a statuti, regolamenti, direttive e decisioni di organi e commissioni), oltre ad assoggettarsi alla giurisdizione della federazione e alla giurisdizione delle confederazioni e delle federazioni affiliate, come previsto agli articoli 4, paragrafo 2; 16, paragrafo 2, lettera b) e 20 del FFAR, in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 3; 57, paragrafo 1, 58, paragrafi 1 e 2, dello statuto della [OSCURATO:PERSONA]; con gli articoli 5, lettera a), 49 e 53, paragrafo 3, del codice disciplinare della [OSCURATO:PERSONA], nonché con gli articoli 4, paragrafo 2, e 82, paragrafo 1, del codice etico; 5)      ai fini del rilascio della licenza come agente di giocatori, vengono previste condizioni in base alle quali il rilascio della licenza è definitivamente escluso in caso di condanna o patteggiamento in sede penale, interdizione della durata di almeno due anni, sospensione, revoca di una licenza o altro provvedimento di squalifica da parte di un’autorità o di un club sportivo, senza che sia prevista la possibilità di un successivo rilascio della licenza, come previsto nell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii., iii., del FFAR; 6)      agli agenti di giocatori è fatto divieto di erogare e di ricevere un compenso ‑ nel quadro della conclusione di un accordo di trasferimento e/o di un contratto di lavoro ‑ per servizi di intermediazione di giocatori o altre prestazioni a favore a) del club che cede il giocatore e del club acquirente, b) del club che cede il giocatore e del giocatore, c) di tutte le parti coinvolte (club che cede il giocatore, club acquirente e giocatore), come previsto nell’articolo 12, paragrafi 8 e 9, del FFAR, e 6a)      agli agenti di giocatori, nel quadro della conclusione di un accordo di trasferimento e/o di un contratto di lavoro insieme a un agente dei giocatori collegato, è fatto divieto di erogare e di ricevere un compenso per servizi di intermediazione di giocatori o altre prestazioni a favore a) del club che cede il giocatore e del club acquirente, b) del club che cede il giocatore e del giocatore, c) di tutte le parti coinvolte (club che cede il giocatore, club acquirente e giocatore, se la nozione di agente di giocatori collegato ricomprende una collaborazione in linea con la definizione di “[OSCURATO:PERSONA]” prevista nel FFAR [pag. 6, punto (iv), del FFAR], come previsto nell’articolo 12, paragrafo 10, del FFAR in combinato disposto con la definizione “[OSCURATO:PERSONA]”, pag. 6, punto (iv), del FFAR; 7)      agli agenti di giocatori è vietato contattare un club, un giocatore, un’associazione affiliata alla federazione mondiale dello sport o una persona giuridica che gestisce una cosiddetta single-entity-league che possono servirsi di agenti di giocatori e che hanno stipulato con un altro agente un contratto in esclusiva, o stipulare con essi un contratto di intermediazione, come previsto nell’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del FFAR; 8)      i nomi e le informazioni dettagliate di tutti gli agenti di giocatori, i nomi dei clienti che essi rappresentano, i servizi di intermediazione di giocatori che erogano a ciascun committente e/o i dettagli di tutte le operazioni in cui intervengono, compreso l’importo del compenso a loro dovuto, devono essere caricati su una piattaforma della federazione sportiva internazionale e dette informazioni sono rese accessibili, in parte, ad altre federazioni, giocatori o agenti dei giocatori, come previsto nell’articolo 19 del FFAR; 9)      i compensi per servizi di intermediazione di giocatori possono essere concordati esclusivamente sulla base del compenso di un giocatore o del valore di trasferimento, come previsto nell’articolo 15, paragrafo 1, del FFAR; 10)      si presume che eventuali altri servizi che un agente di giocatori o un agente a lui collegato presta 24 mesi prima o dopo l’erogazione del servizio di intermediazione di giocatori a un cliente coinvolto nell’operazione per la quale sono stati resi detti servizi di intermediazione di giocatori, siano parte dei servizi di intermediazione e, qualora detta presunzione non sia stata confutata, i compensi per le altre prestazioni sono considerati parte del compenso per il servizio di intermediazione di giocatori, come previsto nell’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del FFAR; 11)      l’ammontare del compenso dovuto agli agenti di giocatori, da calcolarsi in percentuale, deve essere quantificato unicamente in ragione della retribuzione effettivamente versata al giocatore, come previsto nell’articolo 14, paragrafi 7 e 12, del FFAR; 12)      gli agenti di giocatori sono tenuti a mettere a disposizione della federazione sportiva internazionale le seguenti informazioni: a)      entro 14 giorni dalla conclusione: qualsiasi accordo con un cliente che non sia un accordo di rappresentanza, compresi ‑ a titolo esemplificativo ma non esaustivo ‑ eventuali altri servizi e le informazioni richieste sulla piattaforma, b)      entro 14 giorni dal pagamento di un compenso: le informazioni richieste sulla piattaforma, c)      entro 14 giorni dal pagamento di un compenso con riferimento a un qualsiasi accordo con un cliente che non sia un accordo di rappresentanza: le informazioni richieste sulla piattaforma, d)      entro 14 giorni dal perfezionamento: ogni accordo contrattuale o di altra natura tra agenti di giocatori finalizzato alla collaborazione nell’erogazione di qualsiasi servizio o ai fini della ripartizione dei ricavi o degli utili tratti da qualsivoglia parte dei loro servizi di intermediazione di giocatori, e)      laddove svolgano le loro attività per il tramite di un’agenzia, entro 14 giorni dalla prima operazione che veda il coinvolgimento di detta agenzia: il numero di agenti di giocatori che svolgono le proprie attività servendosi di detta agenzia e i nomi di tutte le parti coinvolte, come [previsto] nell’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii. – v., lettera k), ii., del FFAR; 13)      è fatto divieto ai club, nel quadro del trasferimento di un giocatore, concordare con gli agenti di giocatori compensi o parti di compenso o corrispondere loro compensi o parti di compenso calcolati (anche) sull[a] base delle future indennità di trasferimento che il club percepirà in caso di ulteriore trasferimento del calciatore, come previsto nell’articolo 18ter, paragrafo 1, prima alternativa, del [[OSCURATO:PERSONA]], e nell’articolo 16, paragrafo 3, lettera e), del FFAR». 10. La FT, la [OSCURATO:PERSONA], i governi greco, francese e ungherese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte. 11. Con lettera del 5 marzo 2024, la Corte ha invitato le parti interessate, sulla base dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, a presentare le proprie osservazioni in merito alle ripercussioni delle sentenze ISU, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla risposta da dare alla questione pregiudiziale di cui alla presente causa. La FT, la [OSCURATO:PERSONA], i governi greco, francese e ungherese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno ottemperato a tale richiesta. 12. La FT, la [OSCURATO:PERSONA], il governo ungherese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì svolto osservazioni orali all’udienza tenutasi il 12 febbraio 2025. IV. Analisi 13. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione di regolamenti, come il FFAR, che sono stati adottati da una federazione sportiva mondiale e riguardano l’attività degli agenti degli atleti. La questione pregiudiziale riguarda la corretta interpretazione di quattro disposizioni del diritto dell’Unione e, in quanto tale, solleva una moltitudine di questioni di diritto che andrebbero esaminate separatamente. 14. Prima di iniziare la valutazione di tali questioni (C, D, E F), vorrei innanzitutto esporre alcune osservazioni preliminari di natura sistemica (A) e metodologica (B). A. Osservazioni preliminari (I) - sistemiche 15. Anzitutto, ritengo utile formulare tre osservazioni preliminari al fine di fornire un inquadramento per i lettori delle presenti conclusioni (e che potrebbero essere utili anche per i lettori delle altre due conclusioni citate al precedente paragrafo 3). 16. In primo luogo, vorrei ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nella misura in cui l’esercizio di uno sport configura un’attività economica, esso ricade nelle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili in presenza di una siffatta attività ( 10 ). Di conseguenza, le norme adottate dalle associazioni sportive che disciplinano la prestazione di lavoro subordinato o la prestazione di servizi da parte di sportivi professionisti o semiprofessionisti e, in termini più ampi, le norme che, pur non disciplinando formalmente detto lavoro o la prestazione di tali servizi, incidono direttamente su di essi, possono ricadere nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’Unione relative alla libera circolazione . Inoltre, tali norme e, più in generale, il comportamento delle associazioni che le hanno adottate ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza quando ne sono soddisfatti i presupposti pertinenti, nella misura in cui tali associazioni possono essere qualificate come «associazioni di imprese» e le norme di cui trattasi come «decisioni di associazioni di imprese» ai fini degli articoli 101 e/o 102 TFUE ( 11 ). 17. Tuttavia, la Corte ha costantemente affermato che devono essere considerate come estranee a ogni attività economica determinate norme specifiche che, da un lato, siano state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall’altro, vertano su questioni che riguardano unicamente lo sport in quanto tale. È il caso, in particolare, delle norme relative all’esclusione dei giocatori stranieri dalla composizione delle squadre che partecipano alle competizioni tra squadre rappresentative dei rispettivi paesi o di quelle sulla fissazione dei criteri di classificazione utili per selezionare gli atleti che partecipano a competizioni a titolo individuale ( 12 ). 18. Tale «eccezione sportiva» – risalente alla fondamentale causa Walrave ( 13 ) e spesso criticata dalla dottrina giuridica ( 14 ) – dovrebbe, a mio avviso, essere interpretata in modo restrittivo ( 15 ). La Corte ha costantemente affermato che il fatto che una norma sia di natura puramente sportiva o si applichi esclusivamente nello sport, non significa che tale norma e, a maggior ragione, l’attività a cui si riferisce siano automaticamente escluse dall’ambito di applicazione del Trattato ( 16 ). 19. In realtà l’«eccezione sportiva» non è affatto una vera e propria eccezione all’applicazione delle disposizioni dell’Unione di cui trattasi, ma semplicemente l’applicazione di due principi consolidati. 20. Il primo di tali principi è che le disposizioni dell’Unione sulla libera circolazione e sulla concorrenza riguardano, in generale, gli scambi economici e il commercio all’interno dell’Unione ( 17 ). Ad esempio, da una giurisprudenza costante risulta che non presentano carattere economico le attività che si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri ( 18 ), o che le attività che sono fornite sulla base della solidarietà e non consistono nell’offrire beni o servizi sul mercato dietro compenso possono esulare dall’ambito di applicazione delle disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza ( 19 ). Ciò nonostante il fatto che da esse possa derivare una qualche restrizione accessoria della concorrenza ( 20 ). La Corte ha chiarito del pari che le misure che influenzano solo aspetti non economici della vita dei cittadini dell’Unione non sono, di norma, interessate dalle disposizioni sul mercato interno ( 21 ). 21. Il secondo principio è che, anche se un effetto indiretto sull’esercizio di un’attività economica o sugli scambi all’interno dell’Unione europea non può essere escluso a priori , rimane irrilevante finché può essere considerato de minimis . La Corte ha costantemente affermato che le misure i cui effetti sul commercio all’interno dell’Unione sono troppo aleatori , indiretti, vaghi, remoti, speculativi o ipotetici, non possono essere considerate «restrizioni» ai fini delle disposizioni dell’Unione in materia di libera circolazione ( 22 ). La nozione di «restrizione» è certamente ampia, ma non può essere estesa fino a coprire ogni minimo impedimento al modo in cui le imprese operano ( 23 ). Analogamente, secondo giurisprudenza consolidata, le forme di comportamento da parte delle imprese che non hanno un effetto sensibile sul mercato ( 24 ), ad esempio perché l’eventuale influenza sui parametri su cui si esplica la concorrenza è marginale e indiretta ( 25 ), non rientrano nei divieti stabiliti dalle norme antitrust dell’Unione. 22. A mio avviso, l’«eccezione sportiva» comprende, in linea di massima, le «regole del gioco» di base e alcuni aspetti organizzativi di natura non economica: ad esempio, le modalità di svolgimento delle partite (numero di giocatori, durata della partita, forme di comportamento consentite o non consentite sul campo, requisiti di abbigliamento degli atleti, ecc.) e la struttura dei tornei (numero di squadre partecipanti, numero di partite per torneo, tempistica delle partite, ecc.) ( 26 ). 23. È innegabile che l’applicazione di tali norme potrebbe, ipoteticamente, produrre un qualche tipo di impatto sugli scambi e/o sulla concorrenza tra imprese nel mercato interno ( 27 ). 24. Solo per fare alcuni esempi, ovviamente estremi: non si può dire che il fatto che le squadre di calcio possano giocare solo con 11 giocatori per parte (e non, ad esempio, con 12 o 15) non abbia alcuna influenza sulla libera circolazione dei lavoratori. Un maggior numero di giocatori in campo aumenterebbe – presumibilmente – la mobilità dei calciatori all’interno dell’Unione ( 28 ). Analogamente, si potrebbe arrivare a sostenere che il divieto per i giocatori di indossare oggetti pericolosi (come articoli di gioielleria), o per gli spettatori delle partite di calcio di entrare nei locali in stato di ebbrezza alcolica e di portare con sé e accendere fuochi d’artificio, potrebbe scoraggiare alcune persone dall’acquistare questi prodotti e quindi influenzare negativamente le importazioni da altri [OSCURATO:PERSONA] membri ( 29 ). 25. Allo stesso modo, le decisioni di limitare a un certo numero predeterminato (ad esempio, 18 squadre nella Bundesliga) il numero di squadre che partecipano a un campionato di calcio, e l’accesso alla prima divisione a solo poche nuove squadre, al termine della stagione, sulla base di un sistema di promozione dalle divisioni inferiori e retrocessione in esse, di fatto innalzano barriere estremamente elevate all’ingresso nei mercati in cui operano tali squadre. A loro volta, le regole sul numero massimo di giocatori che una squadra può ingaggiare (attualmente, 25 nella Bundesliga), potrebbero potenzialmente penalizzare alcune squadre (ad esempio, quelle con maggiori risorse finanziarie o vivai più sviluppati) e, quindi, limitare la loro capacità di competere con altre squadre. Si potrebbe anche sostenere che una siffatta misura potrebbe costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali. 26. Tuttavia, non è questo il tipo di limitazioni di cui si occupano le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e concorrenza ( 30 ). Dette disposizioni non hanno lo scopo di proteggere l’esercizio del commercio senza limiti da parte degli operatori economici, o una generale deregolamentazione dei mercati ( 31 ). Esse sono piuttosto volte a garantire che il mercato interno funzioni secondo il principio di un’economia di mercato aperta, in cui il flusso libero e non distorto di prodotti, servizi e fattori di produzione assicuri un’efficiente distribuzione delle risorse ( 32 ), contribuendo così al benessere delle persone che vivono nell’Unione europea ( 33 ). 27. Laddove non vi sia un impatto rilevabile su questioni disciplinate dal diritto dell’Unione – nella fattispecie, il commercio e/o la concorrenza all’interno dell’Unione – non potrebbe esservi alcuna giustificazione a ingerenze del diritto dell’Unione nelle norme emanate dalle associazioni professionali o sportive ( 34 ) (spesso indicate come lex sportiva ) ( 35 ), che dovrebbero godere di un certo grado di autonomia interna ( 36 ) e di tutela delle proprie attività ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo; la «Carta») che sancisce la libertà di riunione e di associazione ( 37 ). 28. Ciò detto, la mera affermazione che una norma è di natura puramente sportiva – vale a dire che è stata adottata per motivi legati allo sport e disciplina aspetti non economici dell’attività – è, come spiegato sopra, insufficiente a metterla al riparo da qualsiasi controllo. L’eventuale applicazione a tali norme delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e di concorrenza deve, di conseguenza, essere valutata caso per caso. 29. In secondo luogo, prendo atto del fatto che, per alcuni osservatori, può apparire strano che sia le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione sia quelle in materia di concorrenza si applichino, eventualmente in modo cumulativo, alle medesime misure. Infatti, almeno in linea di principio, le prime si applicano alle restrizioni al commercio derivanti dall’intervento dello Stato, mentre le norme in materia di concorrenza mirano alle distorsioni del mercato derivanti dalla condotta delle imprese private ( 38 ). 30. Tuttavia, tale situazione insolita è il risultato del fatto che, in alcuni settori, le autorità (dell’Unione e/o nazionali) possono decidere di astenersi dal disciplinare alcuni aspetti di una determinata attività economica, lasciando agli operatori di mercato interessati – che agiscono attraverso organi di autogoverno, federazioni di categoria o associazioni rappresentative – il compito di stabilire le regole necessarie e, se del caso, farle rispettare e risolvere le potenziali controversie ( 39 ). Nell’ambito dello sport avviene necessariamente così: deve esistere un organo di autogoverno che stabilisca, soprattutto, le norme comuni delle discipline sportive, decida quando debbano svolgersi i tornei e li organizzi. È impensabile che uno Stato o un’istituzione come l’Unione europea possa decidere i minimi particolari dei vari sport, come ad esempio i dettagli della regola del fuorigioco nel calcio, l’altezza dei canestri della pallacanestro o se l’assegnazione dei punti nella pallavolo debba seguire il sistema del «cambio palla» o quello del «rally point [punto vinto ad ogni azione completata]». 31. In tali circostanze, gli operatori del mercato possono quindi indossare un «doppio cappello»: quello dell’impresa (in concorrenza con le altre imprese attive sul mercato) e quello dell’autorità di regolamentazione (che definisce le regole in base alle quali si svolge la concorrenza). Stando così le cose, la compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure adottate da questi operatori di mercato può essere esaminata, se del caso, dalla doppia prospettiva del diritto del mercato interno e del diritto della concorrenza ( 40 ). 32. In terzo luogo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha chiarito che l’articolo 165 TFUE – che riguarda l’azione dell’Unione europea nel settore dello sport – non costituisce una disposizione che può essere invocata per giustificare misure che violano le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione o di concorrenza. Tuttavia, ha anche aggiunto che le specificità dello sport, che l’articolo 165 TFUE riconosce, «possono eventualmente essere prese in considerazione, tra altri elementi e a condizione che esse risultino pertinenti, in sede di applicazione [delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e di concorrenza]» ( 41 ). 33. Ciò significa che l’articolo 165 TFUE, di per sé, non può costituire la base per invocare un’eccezione alle suddette disposizioni del diritto dell’Unione. Tuttavia, gli interessi sanciti in detta disposizione possono ovviamente essere presi in considerazione qualora le condizioni enunciate in altre disposizioni del diritto dell’Unione che prevedono esenzioni o deroghe possano essere soddisfatte: ad esempio, quelle relative alle giustificazioni delle restrizioni alla libera circolazione, agli obiettivi legittimi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina o alle situazioni in cui può essere concessa un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Dopo tutto, se questi sono i valori che l’azione dell’Unione europea in tale settore deve promuovere, sarebbe assurdo considerarli irrilevanti, ai fini del diritto dell’Unione, quando sono le stesse associazioni sportive a promuoverli. 34. Avendo chiarito quanto sopra, posso ora illustrare la metodologia che utilizzerò per effettuare la mia analisi giuridica delle problematiche sollevate dalla questione pregiudiziale nella presente causa. Vorrei svolgere tre osservazioni al riguardo. B. Osservazioni preliminari (II) - metodologiche 35. In primo luogo, nel caso di specie il giudice del rinvio chiede alla Corte di fornire indicazioni sull’interpretazione di quattro distinte disposizioni del diritto dell’Unione, in relazione a un insieme relativamente dettagliato di regolamenti adottati da un’associazione sportiva mondiale, di cui sono state individuate 14 norme specifiche. 36. Dato il contesto giuridico ed economico piuttosto complesso che fa da sfondo a tali regolamenti, sarei molto titubante nel fornire una valutazione chiara e definitiva sulla compatibilità di dette misure con il diritto dell’Unione europea. Mi sembra che una serie di elementi di diritto e di fatto debbano essere ulteriormente chiariti dalle parti, dinanzi al giudice del rinvio, per avere una piena comprensione dei meccanismi giuridici stabiliti dal FFAR e della loro ripercussione sulle attività economiche degli operatori di mercato interessati ( in primis , gli agenti dei giocatori e le società calcistiche). 37. A tale proposito, desidero ricordare che, nel contesto della procedura di cui all’articolo 267 TFUE, basata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia, il ruolo di quest’ultima è, in linea di principio, limitato all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali essa viene interpellata. Pertanto, non spetta generalmente alla Corte, bensì al giudice del rinvio, applicare tali disposizioni alla controversia dinanzi ad esso pendente. 38. Ciò detto, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, la Corte può ovviamente fornire, in base agli elementi del fascicolo a sua disposizione, precisazioni dirette a guidare il giudice del rinvio nella sua interpretazione, affinché quest’ultimo possa risolvere la controversia su cui è tenuto a pronunciarsi. Il fatto che la Corte sia disposta, in alcuni casi, ad esercitare il ruolo ad essa attribuito ai sensi dell’articolo 267 TFUE in maniera estensiva, al fine di assistere i giudici del rinvio al meglio possibile, o semplicemente perché ravvisa la necessità di emettere una sentenza di principio, e accettando quindi di fornire una risposta commisurata ai fatti del caso di specie, non può essere considerato come un’indicazione che la Corte farà (e tanto meno sia tenuta a fare) abitualmente ciò ( 42 ). In altri termini, la Corte può, anche se non deve, fornire risposte sull’esito di specifiche cause. Come spiegato, ritengo che la presente causa non si presti ad essere un «outcome case [causa in cui la Corte di giustizia fornisce una risposta talmente specifica al giudice del rinvio da non lasciargli margine di manovra, rimettendogli direttamente la soluzione della controversia]» ( 43 ). 39. In secondo luogo, mi sembra che, per facilitare la valutazione giuridica, regole come quelle citate nella questione sottoposta possano essere raggruppate nelle seguenti cinque categorie, in base al loro oggetto e alla loro finalità: –        quelle relative al compenso degli agenti , come la regola del tetto alla provvigione per servizio, la regola «il cliente paga», la regola del «pagamento del 50%», la regola del «calcolo della soglia massima», la regola della «presunzione», la regola della «retribuzione effettivamente versata» e la regola della «successiva cessione» (punti 1, 2, 3, 9, 10, 11 e 13 della questione); –        quelle relative alla licenza di agente, come la regola della «conformità» e la regola dei «requisiti» (punti 4 e 5 della questione); –        quelle relative alla rappresentanza multipla (punti 6 e 6a della questione); –        quelle relative alla gestione dei contatti (punto 7 della questione); –        quelle relative alla comunicazione e alla divulgazione delle informazioni , come la regola della «trasparenza» e la regola della «messa a disposizione» (punti 8 e 12 della questione). 40. In terzo luogo, per ragioni di economia giudiziaria, non mi soffermerò su argomenti che, sulla base di una giurisprudenza consolidata, sono a mio avviso piuttosto semplici. In particolare, ritengo che regolamenti come quelli di cui trattasi i) non possano essere considerati, alla luce del loro oggetto, delle loro finalità e dei loro effetti sull’attività economica degli agenti, dei club e dei giocatori, come rientranti nella summenzionata «eccezione sportiva» ( 44 ); ii) costituiscano «decisioni di associazioni di imprese» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 45 ); e iii) possano avere un effetto sul commercio all’interno dell’Unione ai fini delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e concorrenza ( 46 ). 41. Inoltre vi sono alcune problematiche di natura piuttosto complessa che talune parti hanno sollevato nelle loro osservazioni, anche se non sono state sollevate nella domanda di pronuncia pregiudiziale e/o non sembrano di importanza centrale per risolvere la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio. Rispetto a tali questioni, offrirò alcune considerazioni che ritengo possano essere utili al giudice del rinvio, senza tuttavia addentrarmi in una discussione approfondita che esulerebbe dalla portata del caso di specie. 42. È alla luce delle suesposte considerazioni che ora valuterò la compatibilità di regolamenti come quelli di cui trattasi con le disposizioni dell’Unione indicate nella questione pregiudiziale. C. Sull’articolo 101 TFUE 43. La prima disposizione che il giudice del rinvio esamina nella decisione di rinvio è l’articolo 101 TFUE. Il giudice del rinvio osserva che alcune delle regole del FFAR sembrano, prima facie , in grado di restringere la concorrenza tra agenti o tra società calcistiche e, in quanto tali, apparentemente rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione del trattato. 44. Concordo. A mio avviso, è piuttosto chiaro che alcune di queste norme (ad esempio, quelle sui compensi o sulle condizioni per ottenere la licenza) sono, in linea di principio, in grado di produrre alcuni effetti restrittivi nei mercati rilevanti, impedendo agli agenti e/o alle società calcistiche di competere liberamente sotto taluni profili. 45. Di conseguenza, per stabilire se tali norme siano vietate dall’articolo 101 TFUE, il giudice del rinvio dovrà affrontare, in sintesi, i seguenti temi. 1. Struttura dell’analisi 46. In primo luogo, il giudice del rinvio deve verificare se tali norme diano luogo a una restrizione della concorrenza « per oggetto ». Se il giudice del rinvio dovesse giungere a tale conclusione, non avrebbe bisogno di esaminare gli effetti reali o potenziali sul mercato di tali norme. Infatti, esse sarebbero vietate, a meno che non siano esentate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. 47. Nei paragrafi da 23 a 45 delle conclusioni da me presentate nella causa CD Tondela, ho discusso in dettaglio la nozione di restrizione «per oggetto» e il modo in cui tale restrizione dovrebbe essere accertata (segnatamente, i fattori pertinenti all’analisi e all’ approccio da adottare al riguardo). Nell’interesse dell’economia giudiziaria, rimando i lettori a tali passaggi. 48. In secondo luogo, se le regole di cui trattasi non hanno un oggetto anticoncorrenziale, il giudice del rinvio dovrà esaminare se abbiano comunque effetti anticoncorrenziali e, in tal caso, se tali effetti possano essere giustificati sulla base della «giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina». 49. Rammento che si tratta della giurisprudenza della Corte che, nata dalla sentenza Wouters, è stata poi applicata alle attività sportive, prima nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, e poi, più recentemente, nelle sentenze ISU, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché in alcune sentenze successive ( 47 ). La giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]-Medina chiarisce essenzialmente che gli accordi che limitano la libertà d’azione delle imprese coinvolte non ricadono nel divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE se: i) sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale che non hanno carattere anticoncorrenziale; ii) i mezzi specifici utilizzati per perseguire tali obiettivi sono realmente necessari a tal fine; e iii) anche qualora tali mezzi dimostrino di avere un effetto intrinseco, quanto meno potenziale, di restringere o falsare il gioco della concorrenza, tale effetto intrinseco non va al di là di quanto necessario, in particolare eliminando qualsiasi rapporto concorrenziale. 50. Nei paragrafi da 21 a 53 delle conclusioni da me presentate nella causa ROGON ho discusso in dettaglio l’origine, la logica e la portata di tale giurisprudenza. Nell’interesse dell’economia giudiziaria, anche su tale argomento rimando i lettori a detti passaggi. 51. In terzo luogo, se le regole di cui trattasi costituiscono una restrizione «per oggetto» o, in alternativa, se non possono essere giustificate sulla base della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, il giudice del rinvio dovrebbe stabilire se tali regole possano beneficiare di un’ esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. In forza di tale disposizione, il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può essere dichiarato inapplicabile nel caso di comportamenti che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni. 52. Come indicato nei precedenti paragrafi da 35 a 37, tali valutazioni spetteranno al giudice del rinvio. Tuttavia, al fine dare assistenza a detto giudice, discuterò ciascuna delle suddette fasi dell’analisi, in relazione alle norme di cui trattasi. 2. Regole sui compensi degli agenti 53. Le cinque regole sui compensi degli agenti citate nella decisione di rinvio istituiscono, in sostanza, un sistema in base al quale: i) per i servizi connessi al trasferimento di giocatori, gli agenti non possono essere retribuiti oltre una soglia massima calcolata in percentuale sul valore del trasferimento o sul compenso annuale effettivamente versato al giocatore; ii) gli agenti devono essere retribuiti solo dai giocatori o dai club che li ingaggiano; iii) i club non possono pagare più del 50% del compenso totale dovuto dal giocatore e dal club, nel caso in cui un agente operi per conto del giocatore e del club acquirente; iv) si presume ( iuris tantum ) che altri servizi prestati dallo stesso agente o da un agente collegato, nei 24 mesi precedenti o successivi all’erogazione dei servizi principali, facciano parte di tali servizi principali e, di conseguenza, il compenso per gli altri servizi faccia parte del compenso pagato per i servizi principali dell’agente. 54. Devo dire fin da subito che, tra le regole citate nella decisione di rinvio, quelle relative al compenso degli agenti potrebbero richiedere un’analisi più attenta e approfondita da parte del giudice del rinvio. Ora spiegherò perché. 55. In primo luogo, esaminerò se le regole di cui trattasi debbano essere considerate restrittive «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101 TFUE. 56. È noto che gli accordi tra concorrenti ( 48 ) che riguardano i prezzi sono generalmente considerati tra i più dannosi dal punto di vista della concorrenza. Tuttavia, a parte il fatto ovvio che – come illustrano bene cause quali DLG, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 49 ) – anche quando un accordo rientra in questa categoria (piuttosto ampia), è necessaria una valutazione specifica alla luce del contenuto, del contesto giuridico ed economico e delle finalità per poterlo classificare come anticoncorrenziale, nel caso di specie vi è altro da considerare. Infatti, sebbene le norme di cui trattasi possano avere un duplice impatto, sulla concorrenza tra agenti e sulla concorrenza tra società calcistiche, in nessuno dei due casi la natura e l’entità di tale impatto sono evidenti. Molteplici ragioni suffragano la suddetta tesi. 57. Innanzitutto, è superfluo sottolineare che gli accordi sui prezzi tra concorrenti non possono essere considerati una categoria sufficientemente omogenea ai fini dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 50 ). Una simile categorizzazione sarebbe troppo ampia e includerebbe una varietà di accordi i cui effetti sulla concorrenza non sono affatto simili. A tal proposito è importante sottolineare che le norme di cui trattasi non fissano, raccomandano o comunque riguardano prezzi fissi o prezzi minimi ( 51 ). Esse introducono infatti un meccanismo che incide sul calcolo dell’importo massimo degli onorari applicabile dagli agenti per taluni tipi di servizio. 58. Si tratta di un fattore importante. In particolare, il danno per i consumatori non è così evidente, poiché la concorrenza tra gli agenti attraverso la riduzione dei prezzi (certamente una delle forme più efficaci) resta senz’altro possibile ( 52 ). Inoltre, un sistema che consenta di calcolare gli onorari massimi dovuti per un determinato servizio potrebbe, in alcuni casi, porre rimedio a una situazione in cui esiste una significativa asimmetria informativa e di competenze tra le parti di un contratto di servizi complesso ( 53 ). In realtà, osservo che la prassi amministrativa e giudiziaria ( 54 ), così come la dottrina giuridica ed economica ( 55 ), ha posizioni diverse sulla natura intrinsecamente dannosa degli accordi che incidono sui prezzi massimi. 59. Vero è che possono verificarsi casi in cui una siffatta tipologia di accordi può portare il prestatore di servizi a limitare la sua produzione e/o i suoi investimenti in ricerca, innovazione o miglioramento della qualità. Inoltre, non si può escludere che gli accordi sui prezzi massimi possano portare di fatto a una collusione (esplicita o tacita) sui prezzi minimi o fissi. Tuttavia, non si può presumere che tali situazioni si verifichino nella maggior parte dei casi, tanto meno in tutti. Nel caso di specie, non vedo alcun elemento nel fascicolo che, in questa fase, possa supportare una simile constatazione nei confronti degli agenti. 60. Per di più, sarei parimenti restio a sottoscrivere l’opinione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le suddette regole equivalgono a un «cartello di acquirenti» da parte delle società calcistiche. Per essere chiaro, ovviamente non contesto il fatto che taluni accordi tra concorrenti che, disponendo di un significativo potere di mercato, decidono di cooperare per sfruttare i loro fornitori (solitamente più piccoli o finanziariamente più deboli) possano avere uno scopo anticoncorrenziale. Ciò deriva dalla formulazione stessa degli articoli 101 e 102 TFUE ( 56 ). La giurisprudenza consolidata dei giudici dell’Unione ( 57 ) e dei giudici al di fuori della stessa sembra sostenere tale punto di vista ( 58 ). 61. Tuttavia, ancora una volta, nella maggior parte dei casi non è questa la situazione che si presenta. In effetti, in talune circostanze la «comunità antitrust» (se posso usare questa espressione) ha ritenuto che gli accordi di acquisto siano «vantaggiosi per la società [come nel caso in cui] gli accordi di acquisto congiunto tra piccoli acquirenti [consentono] loro di beneficiare di risparmi sui costi che trasferiscono ai consumatori attraverso prezzi più bassi» ( 59 ). Più in generale, una recente nota dell’OCSE su tale argomento ha riportato «un certo scetticismo [da parte degli esecutori] circa il fatto che [il potere d’acquisto] danneggi i consumatori o l’efficienza economica», che «a volte si sostiene che il potere d’acquisto promuova la concorrenza, in particolare nel contesto del controllo delle fusioni», e che «il livello adeguato di esecuzione contro il potere d’acquisto è attualmente in discussione» ( 60 ). 62. Soprattutto, il tipico «cartello fra acquirenti» – almeno quello che la [OSCURATO:PERSONA] considera una restrizione per oggetto – è un accordo che mira a «spremere» i fornitori, che negoziano individualmente con i vari acquirenti, essendo generalmente ignari del fatto che le trattative non sono condotte in modo indipendente e in buona fede, ma sono state falsate dalla collusione da parte degli acquirenti ( 61 ). Nel caso di specie, le norme di cui trattasi sono pubbliche e trasparenti e non sembrano intese a pregiudicare le singole negoziazioni che si svolgono sul mercato. In quanto tali, le norme di cui trattasi sembrano essere, in una certa misura, più vicine a un tipico «accordo di acquisto in comune», in cui si «chiarisce ai fornitori che le negoziazioni sono condotte per conto dei suoi membri e che i membri si impegnano a rispettare, nei loro acquisti individuali, i termini e le condizioni concordati» ( 62 ). Infatti, a quanto mi risulta, nel corso del processo che ha portato all’adozione del FFAR, sono stati consultati dalla [OSCURATO:PERSONA] diversi agenti e associazioni di agenti. A seconda delle circostanze specifiche della fattispecie, gli accordi di acquisto in comune possono essere problematici o non esserlo ai sensi della normativa sulla concorrenza ( 63 ). 63. Inoltre – e ciò, per me, riveste la massima importanza – le norme di cui trattasi non fissano alcun livello massimo vincolante per gli onorari. In realtà, non esiste una soglia massima che gli onorari degli agenti non possano superare. Le norme di cui trattasi richiedono solo che gli onorari siano legati al costo del trasferimento o alla retribuzione del giocatore assistito dall’agente, attraverso una soglia massima percentuale. Tuttavia, nella misura in cui non esiste un importo massimo rispetto a tali due parametri, e le società calcistiche possono competere per ingaggiare nuovi giocatori offrendo indennità di trasferimento più elevate alle società cedenti e stipendi più alti ai giocatori di cui trattasi, anche gli onorari degli agenti possono, di conseguenza, aumentare, senza un limite massimo che funga da vincolo. Ecco perché, nel presente procedimento, alcune parti hanno fatto riferimento al tetto stabilito nel FFAR come prezzo massimo dinamico . 64. Di conseguenza sono del parere che le norme di cui trattasi non possano essere agevolmente considerate restrittive per oggetto, associandole ad una categoria di accordi che, in base all’esperienza, è generalmente considerata intrinsecamente dannosa per la concorrenza. Tale constatazione richiederebbe, se del caso, un’analisi più approfondita delle specificità delle norme, del contesto giuridico ed economico in cui operano e, non da ultimo, degli obiettivi stessi con esse perseguiti ( 64 ). Qualora fossero disponibili documenti rilevanti (pubblici o interni) della [OSCURATO:PERSONA] o dei suoi membri, questi potrebbero forse fare più luce sia sulla logica economica delle norme di cui trattasi sia sull’intento soggettivo perseguito con esse ( 65 ). In particolare, l’obiettivo di evitare compensi che la [OSCURATO:PERSONA] o i suoi membri considerano ingiusti o irragionevoli ( 66 ), considerato da solo, appare prima facie comportare problemi. Per contro, un reale obiettivo di evitare conflitti di interesse o pratiche abusive da parte degli agenti tenderebbe a escludere un oggetto anticoncorrenziale. 65. Per quanto riguarda gli effetti reali o potenziali di tali norme, il mio parere preliminare è che non si possano escludere alcuni effetti sulla concorrenza tra club e/o tra agenti. Il giudice del rinvio dovrebbe pertanto procedere a un’analisi controfattuale : in sostanza, valutare se, in assenza delle regole di cui trattasi, la concorrenza tra agenti e/o tra società calcistiche risulterebbe più marcata. In altre parole, se tali norme stiano limitando, in misura sensibile, la capacità e l’incentivo di detti operatori di mercato a competere con i loro concorrenti. 66. Per quanto riguarda la concorrenza tra agenti, il giudice potrebbe voler verificare, in particolare, se è probabile che, a causa delle norme di cui trattasi, un numero significativo di agenti possa essere indotto a limitare i propri servizi (ad esempio, evitando di rappresentare giocatori non sufficientemente redditizi per via di una minore indennità di trasferimento o remunerazione) o a ridurre gli investimenti nelle attività di ricerca e innovazione che possono essere rilevanti per la loro professione. Nel presente contesto, ritengo importante ricordare che le norme di cui trattasi si applicano solo a un tipo di servizi forniti dagli agenti. Infatti, il compenso per i servizi relativi ad altre attività di consulenza e rappresentanza che gli agenti devono fornire può essere liberamente negoziato tra le due parti, dal momento che non rientra nell’ambito di applicazione del FFAR. La norma sulla presunzione di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, dello stesso non mi sembra costituire un vero ostacolo a tale proposito, poiché, alla luce delle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta essere facilmente confutabile. 67. Per quanto riguarda la concorrenza tra le società calcistiche, il giudice del rinvio potrebbe voler valutare se le circostanze per cui, a causa delle norme di cui trattasi, le società non possono, ad esempio, i) offrire compensi più elevati all’agente del giocatore; o ii) nel caso in cui l’agente operi per conto sia della società sia del giocatore, offrire di pagare una quota dei compensi superiore al 50%, siano fattori suscettibili di avere un effetto sensibile sulla concorrenza ( 67 ). 68. Qualora detto giudice dovesse ritenere che tali norme possano effettivamente o potenzialmente avere un effetto anticoncorrenziale sulla concorrenza tra club e/o tra agenti, sarebbe allora tenuto a verificare se possano essere giustificate sulla base della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina. Infatti, per le ragioni che ho spiegato nelle conclusioni da me presentate nella causa ROGON, sono del parere che un’associazione sportiva nazionale o internazionale (come la [OSCURATO:PERSONA]) debba essere considerata, in linea di principio, autorizzata ad adottare regolamenti che possono influire sulle attività degli agenti, a condizione che perseguano un obiettivo di interesse generale ( 68 ). Ciò detto, il giudice del rinvio dovrebbe ovviamente esaminare se le condizioni stabilite in tale giurisprudenza sono, nel caso di specie, soddisfatte per ciascuna norma o serie di norme. 69. In base alla prima parte del criterio, il giudice del rinvio dovrebbe verificare, in particolare, quali sono gli obiettivi specifici perseguiti dalle norme di cui trattasi e se tali obiettivi meritano tutela ai sensi del diritto dell’Unione. A tal proposito devo rilevare che, nel presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] invoca una moltitudine di interessi presuntivamente tutelati dal FFAR. Tuttavia, ciò che conta è il contributo effettivo apportato da ciascuna norma o serie di norme alla tutela di uno o più interessi specifici tra quelli invocati. 70. Inoltre, mentre alcuni degli interessi invocati rientrano chiaramente nella nozione di «obiettivi legittimi di interesse generale», per altri il quadro non è, a mio avviso, altrettanto chiaro. Un mero interesse economico degli operatori del mercato (l’associazione stessa, le società calcistiche, gli atleti o gli agenti) non può, da solo, giustificare alcuna restrizione della concorrenza ai sensi della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina. Deve esistere un interesse generale non economico che coincida con l’interesse economico privato degli operatori di mercato, oppure che sia tutelato congiuntamente a quest’ultimo. Ad esempio, la tutela della salute degli atleti o la prevenzione di pratiche abusive, fraudolente o non etiche (compreso il conflitto di interessi) nei confronti degli atleti (in particolare gli atleti giovani) costituiscono senza dubbio obiettivi di interesse generale. 71. Inoltre, nella misura in cui gli interessi asseritamente tutelati consentono all’«ecosistema» sportivo di funzionare secondo i principi sanciti dall’articolo 165 TFUE, è parimenti possibile riconoscere un obiettivo di interesse generale. Ad esempio, il mantenimento della stabilità contrattuale può, in determinate circostanze, costituire uno di tali obiettivi ( 69 ). Tuttavia, molto probabilmente avrei bisogno di una spiegazione dettagliata del motivo per cui obiettivi formulati in modo piuttosto vago (come «garantire la qualità delle prestazioni che gli agenti di giocatori erogano ai loro committenti»), o che potrebbero comportare problemi sotto taluni aspetti (come «migliorare la trasparenza finanziaria e amministrativa» ( 70 )), dovrebbero essere riconosciuti come di interesse generale . 72. In base alla seconda parte del criterio, il giudice del rinvio deve verificare, in particolare, se le norme di cui trattasi fossero realmente necessarie per tutelare l’interesse generale invocato. Ciò significa verificare, principalmente, tre aspetti strettamente correlati, ossia se le norme di cui trattasi i) siano state adottate in risposta ad un’ esigenza oggettiva di perseguire determinati obiettivi; ii) riflettano realmente la preoccupazione di garantire il raggiungimento di tali obiettivi in modo coerente; e iii) siano idonee a raggiungere tali obiettivi, nel senso che sembrano in grado di contribuire in modo significativo alla loro realizzazione. 73. Per fare un esempio, se le norme di cui trattasi fossero ragionevolmente necessarie ( 71 ) per garantire che gli agenti prestino i loro servizi nell’interesse dei loro clienti (e quindi non siano indebitamente influenzati da offerte che sono finanziariamente interessanti per loro ma non riflettano necessariamente l’interesse dei loro clienti), o per garantire una certa parità di condizioni tra le squadre nell’ingaggio di nuovi giocatori (scongiurando in tal modo un eccessivo potere d’«acquisto» delle squadre più ricche), le norme di cui trattasi sarebbero, a mio avviso, accettabili. Non lo sarebbero ovviamente se dette norme mirassero innanzitutto a limitare i costi che i club devono sostenere in relazione ai servizi degli agenti. 74. Nell’applicare la terza e ultima parte del criterio [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, il giudice del rinvio può doversi concentrare, in particolare, su due aspetti, ossia se i) esistano altre misure che, pur essendo ugualmente idonee a conseguire l’obiettivo perseguito, siano altresì meno restrittive della concorrenza; e ii) le regole di cui trattasi incidano eccessivamente sulle libertà economiche degli agenti. 75. Qualora il giudice del rinvio dovesse ritenere che le norme di cui trattasi perseguano un obiettivo anticoncorrenziale o abbiano effetti restrittivi e non soddisfino il criterio [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, si pone allora la questione se l’esenzione prevista all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE possa essere riconosciuta per talune o tutte le suddette norme. Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, devono essere soddisfatte quattro condizioni cumulative ( 72 ). 76. In primo luogo, deve essere dimostrato, con un sufficiente grado di probabilità, che l’accordo di cui trattasi consente di realizzare incrementi di efficienza , contribuendo a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi o a promuovere il progresso tecnico o economico. In secondo luogo, deve essere dimostrato, nella stessa misura, che una congrua parte dell’utile che deriva da detti incrementi è riservata agli utilizzatori. In terzo luogo, l’accordo di cui trattasi non deve imporre alle imprese partecipanti restrizioni che non siano indispensabili per realizzare detti incrementi di efficienza. In quarto luogo, detto accordo non deve dare alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare tutta la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. 77. Poiché il giudice del rinvio non solleva alcuna questione specifica con riferimento all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, lo tratterò sinteticamente, formulando due osservazioni. 78. La mia prima osservazione riguarda le diverse condizioni che un accordo deve soddisfare in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina e all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Una trattazione completa di tale appassionante, ancorché complesso, argomento richiederebbe una lunga dissertazione che appare superflua nel caso di specie. Pertanto, mi limiterò a condividere solo le seguenti riflessioni. 79. Da un lato, l’ambito di applicazione sostanziale della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina è più ristretto di quello dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE: mentre secondo detta giurisprudenza un accordo può essere giustificato solo nella misura in cui persegue un obiettivo legittimo di interesse generale ed è concordato all’interno di associazioni professionali o sportive le cui attività di autoregolamentazione sono riconosciute dalle autorità pubbliche, i suddetti requisiti non figurano nell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Detta disposizione è quindi applicabile anche ad accordi tra imprese che perseguono obiettivi di natura esclusivamente economica e privata ( 73 ). 80. Ciò spiega perché, d’altro canto, le condizioni da soddisfare ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE sono più severe e i relativi requisiti probatori sono, per certi aspetti, più elevati ( 74 ). Poiché non vi è alcun interesse generale associato all’accordo in questione, l’indebolimento della concorrenza in un mercato non può essere giustificato, a meno che le imprese interessate non dimostrino secondo i criteri richiesti, segnatamente, l’esistenza di incrementi di efficienza, e che una parte dei benefici così prodotti sia trasferita agli utenti. 81. Nel caso di specie, ciò significa che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe invocare l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE in relazione alle norme del FFAR che – come spiegato al precedente paragrafo 70 – non rientrano nell’ambito dell’eccezione della sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, in quanto gli obiettivi perseguiti sono semplicemente nell’interesse degli operatori di mercato interessati. 82. La mia seconda osservazione riguarda alcuni requisiti stabiliti dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, rispetto ai quali non posso condividere pienamente il parere della [OSCURATO:PERSONA]. 83. In primo luogo, tale disposizione stabilisce che un’esenzione può essere concessa quando un accordo «contribuisc[e] a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico». Nel caso di specie, ciò significa che il giudice del rinvio è tenuto a verificare se le norme in questione: i) producano incrementi di efficienza nel mercato, ad esempio consentendo alle società calcistiche di realizzare sinergie o di risparmiare sui costi, una parte equa dei quali viene poi trasferita agli utenti; oppure ii) garantiscano il corretto svolgimento dei tornei e delle partite, a beneficio diretto dei consumatori che possono godere di eventi sportivi di qualità superiore ( 75 ). 84. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha espresso alcuni dubbi sulla possibilità di prendere in considerazione, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, alcuni incrementi di efficienza che le norme di cui trattasi potrebbero determinare, in quanto sarebbero difficilmente «quantificabili», come richiesto dal punto 196 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento anche alle sue linee direttrici del 2004, che segnano un certo cambiamento nell’interpretazione di tale istituzione sui tipi di benefici che potrebbero giustificare un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Mentre prima della «modernizzazione» delle norme procedurali in materia di concorrenza la [OSCURATO:PERSONA] aveva costantemente accettato che i vantaggi non economici potessero essere coperti da tale disposizione ( 76 ), nel 2004 ha deciso che ciò non sarebbe stato più possibile e che, a quanto mi risulta, sarebbero stati accettabili solo vantaggi economici diretti. 85. A tal proposito, ritengo che: i) la [OSCURATO:PERSONA] interpreti erroneamente il punto 196 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e ii) l’approccio adottato nelle sue linee direttrici del 2004 possa risultare eccessivamente rigido. 86. In primo luogo, mi sembra che la [OSCURATO:PERSONA] legga il termine «quantificabili» isolandolo dal contesto. Tale passaggio della sentenza non implica che le imprese che invocano gli incrementi di efficienza debbano essere in grado di attribuire loro una cifra precisa (sotto forma, ad esempio, di valore monetario). Ciò può risultare spesso difficile, se non impossibile. Infatti, la stima del valore economico futuro di un determinato miglioramento nella produzione o distribuzione di beni o servizi può talvolta essere difficilmente prevedibile e pertanto puramente ipotetica. A maggior ragione, quando gli incrementi di efficienza derivano da misure che favoriscono il progresso tecnico o economico, può essere assolutamente impossibile tradurre tale progresso in un valore monetario preciso. 87. A mio avviso, in tale passaggio della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte intendeva che affermazioni vaghe, non comprovate o semplicemente ipotetiche sugli incrementi di efficienza non possono essere accettate. Le parti devono identificare il tipo di incrementi con un grado sufficiente di precisione, spiegare come miglioreranno il mercato e stabilire, attraverso ragionamenti e/o prove adeguati, che sono reali e di entità significativa ( 77 ). In effetti, esiste una giurisprudenza coerente su tale punto ( 78 ), e la [OSCURATO:PERSONA] stessa afferma nelle sue linee direttrici che spetta alle imprese interessate dimostrare che gli incrementi di efficienza invocati sono «obiettivi, concreti e verificabili» ( 79 ). Altrimenti, non vedo come le autorità competenti potrebbero svolgere l’esercizio di bilanciamento richiesto dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Sebbene tale esercizio di bilanciamento non consista in aritmetica pura o contabilità finanziaria, esso richiede comunque la ponderazione di vari benefici che presentano – in linea di massima – qualche aspetto di natura economica. 88. Non mi convince inoltre la posizione della [OSCURATO:PERSONA] sul tipo di vantaggi che possono essere accettati ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE. Tale approccio mi sembra in contraddizione non solo con la sua prassi precedente, ma – soprattutto – con la lettera del Trattato e con la giurisprudenza consolidata della Corte in materia. 89. L’articolo 101, paragrafo 3, TFUE distingue infatti tra «migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti» e «promuovere il progresso tecnico o economico». L’espressione «progresso (...) economico» di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE non può essere letta come sinonimo di «crescita economica» o di «ricchezza». L’articolo 3, paragrafo 3, TUE fa riferimento all’obiettivo dell’Unione europea di «instaura[re] un mercato interno [, adoperarsi] per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’ economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico » ( 80 ). Utilizzando una semplice metafora, direi che il «progresso» – dal punto di vista del mercato interno e della concorrenza – significa che non solo crescono le dimensioni della torta, ma aumenta anche la qualità della torta, la torta viene condivisa in modo più equo o viene garantito che una torta altrettanto gustosa possa essere preparata anche nel prossimo futuro. 90. L’approccio della [OSCURATO:PERSONA] appare inoltre incoerente con quello adottato dagli estensori dei Trattati in materia di libera circolazione ( 81 ) e con l’interpretazione data dalla Corte a tali disposizioni ( 82 ). Se le restrizioni alla libera circolazione, che in linea di principio sono vietate, potessero essere giustificate da motivi non economici, non avrebbe senso che le restrizioni alla concorrenza non possano mai essere giustificate per gli stessi motivi. A tal proposito, non va dimenticato che, come affermato nel protocollo (n. 27) sul mercato interno e la concorrenza, il mercato interno definito all’articolo 3 TUE comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata. Pertanto, sebbene questi due insiemi di norme perseguano ciascuno uno scopo proprio e prevedano condizioni di applicazione loro proprie ( 83 ), si tratta di due componenti dello stesso progetto giuridico ( 84 ), e sarebbe quindi logico avere un quadro di analisi paragonabile, in modo da evitare, in casi specifici, risultati paradossali ( 85 ). 91. Concordo pienamente con coloro che sostengono che un’analisi del diritto della concorrenza non dovrebbe essere manipolata per conseguire obiettivi politici (ad esempio, obiettivi di politica industriale) o contaminata da considerazioni non economiche (ad esempio, l’equità del comportamento delle imprese). Ciò significherebbe ignorare la logica di quel corpus di leggi e renderebbe l’analisi giuridica imprevedibile, inattuabile e opaca, se non assolutamente parziale. Tuttavia, riconoscere che l’obiettivo di garantire una concorrenza libera e non falsata coesiste e deve essere conciliato con altri obiettivi che hanno lo stesso valore nell’ordinamento giuridico dell’Unione è tutt’altra cosa. Quando sono soddisfatte le condizioni rigorose stabilite dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – una delle quali richiede, come spiegato, una ripercussione economica positiva nel mercato rilevante (o nei mercati collegati) – le autorità dovrebbero essere in grado di effettuare l’esercizio di bilanciamento, indipendentemente dalla natura del vantaggio di cui trattasi. 92. L’approccio restrittivo della [OSCURATO:PERSONA] sembra altresì incompatibile con la giurisprudenza costante. Nella nota sentenza Metro, la Corte ha affermato, piuttosto chiaramente, che «i poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] [dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE] dimostrano che le esigenze della conservazione di una concorrenza efficace possono venir conciliate con la tutela di finalità di natura diversa e che, a questo scopo, si possono tollerare alcune restrizioni della concorrenza (...)» ( 86 ). Non vedo dove la giurisprudenza più recente della Corte avrebbe ribaltato questa chiara affermazione di principio ( 87 ). 93. Ancora una volta, una discussione dettagliata sul tema appare superflua ai fini delle presenti conclusioni. Le considerazioni di cui sopra hanno lo scopo di spiegare il motivo per cui ritengo che anche vantaggi di una natura non economica , a condizione che abbiano ripercussioni positive tangibili sui mercati rilevanti o sui mercati ad essi strettamente collegati ( 88 ), possano parimenti essere pertinenti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. 94. Di conseguenza, ritengo che, ad esempio, gli obiettivi di prevenzione delle frodi, dei conflitti di interesse o dello sfruttamento abusivo di giovani atleti, siano obiettivi che indubbiamente contribuiscono a migliorare il funzionamento generale dell’ecosistema calcistico, con ripercussioni positive sui mercati dei prodotti o dei servizi interessati. È evidente che l’integrità e la responsabilità sono diventate di recente una delle principali preoccupazioni dell’industria dello sport ( 89 ) e che numerosi scandali hanno seriamente danneggiato l’immagine delle associazioni sportive ( 90 ). Sarebbe ingenuo pensare che tali eventi non abbiano un impatto sull’interesse dei consumatori, dei tifosi e delle emittenti a finanziare lo sport e sulla loro volontà di farlo ( 91 ). 95. Infine, per quanto riguarda il termine «utilizzatori» [(«consumers»)], di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, nel caso di specie esso dovrebbe naturalmente corrispondere anzitutto ai tifosi: coloro che, in ultima analisi, finanziano il sistema acquistando, in particolare, biglietti per le partite, merchandising ufficiale o altri servizi prestati dalle società calcistiche e servizi di diffusione radiotelevisiva. Tuttavia, detto termine non può essere interpretato in maniera eccessivamente restrittiva, come se si riferisse solo agli utilizzatori finali ( 92 ). Di fatto, nella sua giurisprudenza sull’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha spesso fatto riferimento agli utilizzatori («users») , ad esempio quando ha sottolineato la necessità, per le parti che invocano tale disposizione, di dimostrare che le misure di cui trattasi comportano vantaggi oggettivi apprezzabili per le diverse categorie di utilizzatori coinvolti, compensando così gli svantaggi causati in termini di concorrenza sui mercati interessati. Ad esempio, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte menziona gli utilizzatori/utenti, specificando «che sono, in particolare, le federazioni nazionali di calcio, i club di professionisti o dilettanti, i giocatori professionisti o dilettanti, i giovani giocatori e, più in generale, i consumatori, che si tratti di spettatori o di telespettatori» ( 93 ). A tal fine, i vantaggi per i diversi tipi di utilizzatori possono essere considerati in modo combinato, al momento di porli in equilibrio rispetto agli effetti restrittivi prodotti ( 94 ). 3. Norme sulla licenza per agenti 96. Passando ora alla valutazione delle norme sulla licenza per agenti ai sensi dell’articolo 101 TFUE, queste sono le mie osservazioni. 97. Innanzitutto, è pacifico che, nella società odierna, molte professioni diverse richiedono ai prestatori di servizi di ottenere una licenza o una certificazione da parte (di solito) dell’organismo di autogoverno della professione (che può essere pubblico o privato). A tal fine, il candidato deve dimostrare di soddisfare determinati criteri e/o deve sottoporsi a una formazione ad hoc e/o superare un esame o un test specifico. È inoltre normale che, in tale contesto, il prestatore di servizi si impegni a rispettare le regole emanate dall’associazione e diventi soggetto a determinate sanzioni in caso di mancato rispetto di tali regole ( 95 ). Ciò è vero, a condizione che tali sanzioni abbiano carattere oggettivo, proporzionato e non discriminatorio, e che la loro imposizione possa essere soggetta a un ricorso giurisdizionale effettivo ( 96 ). 98. Un recente documento orientativo dell’OCSE sottolinea che la gamma di professioni per le quali è richiesta una licenza si è recentemente ampliata e in alcuni paesi può rappresentare fino al 30% dell’occupazione complessiva. I requisiti per ottenere una licenza sono sovente fissati per legge o definiti con altri atti normativi pubblici. Tuttavia, anche l’attività di autoregolamentazione da parte delle stesse associazioni private svolge un ruolo importante in tale settore. Le ragioni che giustificano siffatti sistemi sono, principalmente, legate alle asimmetrie dell’informazione (vale a dire, i clienti per lo più non sono in grado di valutare la qualità del servizio richiesto al prestatore), alle esternalità (vale a dire, la prestazione del servizio di cui trattasi può creare esternalità negative per i terzi che devono essere evitate o ridotte al minimo), o alla protezione dei beni pubblici (vale a dire, i servizi producono o influiscono su alcuni interessi pubblici che richiedono di garantire un certo livello di qualità e quantità nella fornitura degli stessi) ( 97 ). 99. Nella misura in cui i requisiti per la licenza derivano da regolamenti emessi da associazioni professionali o sportive di natura privata (e quindi non sono imputabili allo Stato), mi risulta relativamente chiaro che tali requisiti potrebbero, in alcuni casi, produrre effetti restrittivi sulla concorrenza, in quanto limitano l’ingresso nel mercato. Ciò è vero a meno che i regolamenti non richiedano impegno e costi minimi per ottenere la licenza e siano applicati in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. In siffatti casi, infatti, si potrebbe sostenere che non vi è un effetto sensibile sulla concorrenza. 100. Ciò posto, si potrebbe ritenere che regolamenti simili abbiano anche un oggetto anticoncorrenziale? La questione è, a mio avviso, più complessa, principalmente per due motivi: i) come spiegato in precedenza, la ratio di tali regolamenti è spesso quella di correggere alcune carenze del mercato, al fine di proteggere i consumatori, la sicurezza pubblica o alcuni beni comuni; e ii) la loro capacità di incidere in modo sensibile sull’accesso al mercato (e il grado in cui ciò può verificarsi) varia in modo significativo, a seconda soprattutto di quali siano i requisiti per una licenza e di come funzioni il processo per ottenerla ( 98 ). 101. Nella sua Relazione del 2004 sulla concorrenza nei servizi professionali, la [OSCURATO:PERSONA] ha scritto, tra l’altro: i) «[l]e restrizioni di accesso qualitative, abbinate ai diritti esclusivi, garantiscono che solo i professionisti dotati di qualifiche e competenze appropriate possano svolgere talune attività [e] contribuiscono pertanto in maniera significativa ad assicurare la qualità dei servizi professionali»; ii) «è probabile che una regolamentazione eccessiva in materia di autorizzazione all’esercizio della professione riduca il numero di prestatori di servizi, con conseguenze negative per la concorrenza e la qualità dei servizi»; iii) «in taluni casi le regolamentazioni in materia di autorizzazione sono eccessivamente restrittive e (...) i consumatori potrebbero trarre beneficio da un allentamento delle regole esistenti»; e iv) «potrebbero esistere margini per ridurre i requisiti di accesso quando appaiano sproporzionati rispetto alla complessità delle funzioni professionali» ( 99 ). 102. Ritengo che tali considerazioni – che appaiono del tutto ragionevoli – corrispondano in larga misura alle conclusioni dei giudici dell’Unione quando hanno dovuto esaminare regolamenti privati che, attraverso obblighi di licenza o altre misure equivalenti, potevano limitare l’accesso a un mercato di servizi ( 100 ). La giurisprudenza indica che la natura anticoncorrenziale di tali regimi dipende principalmente dal loro obiettivo specifico e dalla loro articolazione. Esiste un motivo reale e oggettivo (e non anticoncorrenziale di per sé) per cui è necessario un regime di licenze per esercitare una determinata professione? Il sistema funziona in modo aperto, trasparente e non discriminatorio? Il sistema eccede palesemente quanto necessario per la tutela degli interessi in gioco? Queste sono le questioni su cui i giudici dell’Unione si sono maggiormente concentrati in tali cause. Chiaramente, è necessaria una maggiore cautela nella valutazione quando l’associazione stessa offre prodotti o servizi sul mercato in cui agisce in qualità di controllore dell’accesso. In tal caso, i regolamenti delle associazioni possono avere l’effetto di riservare per sé una parte significativa del mercato, o potrebbero discriminare i concorrenti effettivi o potenziali, proteggendo così il loro monopolio di fatto ( 101 ). 103. Pertanto, non ritengo che ogni singola serie di norme private che imponga il rilascio di una licenza per l’esercizio di una determinata professione possa essere considerata, prima facie , come avente un oggetto anticoncorrenziale. Tutto dipende dal contenuto, dal contesto e dagli obiettivi del sistema istituito. In altri termini, non vedo una categoria chiara e ben definita di regolamenti sulle licenze il cui carattere dannoso sia ben noto o generalmente riconosciuto. Oppure, in ogni caso, non posso ascrivere le regole di cui trattasi ad una categoria specifica e omogenea di comportamenti che l’esperienza ci dice essere intrinsecamente anticoncorrenziali. Per tale motivo, il mio parere preliminare è che le norme di cui trattasi non hanno un oggetto anticoncorrenziale. 104. Sarebbe diverso, tuttavia, se il giudice del rinvio stabilisse che tali regole erano manifestamente inutili, dal momento che non era coinvolto alcun interesse generale che richiedesse realmente un siffatto grado di tutela ( 102 ), e che la loro adozione si spiegava (unicamente o principalmente) con il desiderio degli operatori di mercato coinvolti (società calcistiche e/o agenti stessi) di limitare il numero di professionisti attivi sul mercato dei servizi degli agenti. 105. Alla luce di quanto sopra, se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che le norme di cui trattasi non hanno un oggetto anticoncorrenziale, ma possono produrre alcuni effetti restrittivi su un mercato rilevante, detto giudice dovrebbe verificare se tali norme possono essere giustificate in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina. A prescindere da quanto sopra, le norme di cui trattasi potrebbero anche essere oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. 106. Per quanto riguarda tali due fasi dell’analisi, non ho molto da aggiungere a quanto già esposto. Vorrei ricordare solo che, tra le regole presenti nel regolamento che disciplina l’attività degli agenti di giocatori della [OSCURATO:PERSONA] (allora in vigore) che il Tribunale ha dovuto esaminare nella sentenza Piau, si richiedeva agli agenti di ottenere una licenza rilasciata dalla federazione nazionale competente. A tal riguardo, il Tribunale ha essenzialmente rilevato che i) tale norma dava luogo a una restrizione della concorrenza «per effetto» ai sensi di (quello che oggi è) l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; e ii) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso errori manifesti di valutazione nel ritenere la restrizione passibile di deroga ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la concorrenza nel mercato rilevante non fosse eliminata dal sistema delle licenze. Tale sistema ha messo in atto un dispositivo che, secondo il Tribunale, «sembra[va] comportare una selezione qualitativa, adatta a soddisfare l’obiettivo di professionalizzazione dell’attività di agente di giocatori, piuttosto che una restrizione quantitativa al suo accesso» ( 103 ). Sulla base delle informazioni presenti nel fascicolo, non respingerei la possibilità che considerazioni simili possano essere valide, mutatis mutandis , anche nel caso di specie. 4. Norme sulla rappresentanza multipla 107. Le regole sulla rappresentanza multipla – che precludono agli agenti, nelle transazioni, la tripla rappresentanza (calciatore, club acquirente e club che cede il giocatore) e talune doppie rappresentanze (calciatore e club cedente, o club cedente e club acquirente) – appaiono, a quanto mi risulta, finalizzate ad evitare un conflitto di interesse che potrebbe danneggiare le parti coinvolte, e in particolare gli atleti, che potrebbero essere meno informati e vigili delle società calcistiche. Ciò suggerisce che le norme di cui trattasi non sono, prima facie , restrittive della concorrenza per oggetto e – se dovessero essere restrittive per effetto, il che è invero possibile ( 104 ) – potrebbero probabilmente essere giustificate in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, o esentate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, ove le condizioni pertinenti fossero soddisfatte. 108. Ritengo che, in entrambi i casi, la questione fondamentale per il giudice del rinvio sarà verificare se esistono misure alternative, meno restrittive della concorrenza (come gli obblighi di trasparenza e di informazione per gli agenti, e quello di ottenere il consenso scritto delle parti coinvolte), ma ugualmente efficaci. La questione sembra essere alquanto dibattuta ( 105 ). Se gli argomenti delle due parti dovessero essere, in linea di massima, dello stesso peso, sarei propenso a lasciare un certo margine di manovra alle associazioni sportive, per le ragioni indicate nei paragrafi da 35 a 37 delle conclusioni da me presentate nella causa ROGON (in merito alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina) e nei paragrafi da 83 a 94 di cui sopra (in merito all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE). 5. Disciplina della gestione del contatt o 109. Per quanto riguarda la norma sulla gestione dei contatti, mi sembra – come sostengono tanto gli attori nel procedimento principale che la [OSCURATO:PERSONA] – che essa sia intrinsecamente anticoncorrenziale. La norma mira, infatti, a impedire agli agenti di offrire i propri servizi a talune categorie di nuovi potenziali clienti: coloro che sono già impegnati con un altro agente su base esclusiva, a meno che non si trovino negli ultimi due mesi del contratto vigente. 110. Non credo che possano esservi grandi dubbi sul fatto che sia l’oggetto sia l’effetto di tale norma sono anticoncorrenziali. Inoltre, non ho sentito dalle parti alcuna spiegazione convincente sul perché tale norma possa essere giustificata in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina o esentata ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. 111. Comunque sia, non vedo alcun obiettivo legittimo di interesse generale perseguito dalla norma di cui trattasi. Per giustificare detta norma, la [OSCURATO:PERSONA] invoca la necessità di rafforzare la stabilità contrattuale. Tuttavia, mi sembra che si tratti di un interesse di natura economica e puramente privata. Sebbene una certa stabilità dei contratti tra giocatori e club sia essenziale per garantire la regolarità dei tornei ( 106 ), dubito che la stessa logica possa essere parimenti applicata ai contratti tra agenti e giocatori o club. Allo stesso modo, non mi è chiaro quali sarebbero gli incrementi di efficienza che la norma di cui trattasi genererebbe nel mercato, che potrebbero compensare gli effetti anticoncorrenziali prodotti. 6. Norme relative alla comunicazione e messa a disposizione di informazioni 112. Di per sé, le norme relative alla comunicazione e messa a disposizione di informazioni non sembrano essere particolarmente problematiche dal punto di vista della concorrenza, a meno che il giudice del rinvio non accerti – come spiegato nei paragrafi 171 e 187 che seguono – che, a causa della natura delle informazioni commerciali condivise tra agenti che sono concorrenti effettivi o potenziali, ciò possa portare a qualche forma di collusione tra di essi ( 107 ). 113. Concludendo sull’articolo 101 TFUE, dalle considerazioni che precedono consegue che la compatibilità delle norme di cui trattasi con tale disposizione dipenderà principalmente dall’eventualità che gli effetti anticoncorrenziali sensibili di tali norme possano essere giustificati in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, o esentati in base all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. D. Sull’articolo 102 TFUE 114. Il secondo problema sollevato dalla questione pregiudiziale riguarda la compatibilità di regolamenti come il FFAR con l’articolo 102 TFUE. 115. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ricordato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’articolo 102 TFUE è «applicabil[e] a qualsiasi ente che esercita un’attività economica e che deve, in quanto tale, essere qualificato come impresa, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento». Tale disposizione è, quindi, applicabile anche «a enti costituiti nella forma di associazioni che, in base al loro statuto, hanno l’obiettivo di organizzare e controllare un determinato sport, nella misura in cui esercitano un’attività economica ad esso collegata, offrendo beni e servizi e nella misura in cui, a tale titolo, devono essere qualificati come “imprese”» ( 108 ). La Corte ha poi statuito che la [OSCURATO:PERSONA] «det[eneva] una posizione dominante sul mercato dell’organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche tra club sul territorio dell’Unione e dello sfruttamento dei diversi diritti legati a dette competizioni» (in prosieguo: i «mercati su cui è detenuta la posizione dominante») ( 109 ). 116. Dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], nonché da una giurisprudenza consolidata, si evince anche che l’articolo 102 TFUE non solo vieta alle imprese di esercitare il loro potere di mercato in modo abusivo nei mercati su cui è detenuta la posizione dominante o negli altri mercati in cui possono essere attive, ma anche in altri mercati collegati o vicini in cui non operano ( 110 ), come quelli situati a monte o a valle di quelli su cui è detenuta la posizione dominante ( 111 ). 117. In tale contesto, mi sembra abbastanza chiaro che, con l’adozione di norme come il FFAR, la [OSCURATO:PERSONA] sembra in grado di trarre vantaggio dal suo potere nei mercati su cui è detenuta la posizione dominante al fine di influenzare il modo in cui si svolge la concorrenza su due mercati a essi collegati: il mercato dei servizi degli agenti (nel quale si fanno concorrenza gli agenti) e il mercato dei trasferimenti di giocatori (nel quale si fanno concorrenza le società calcistiche) (in prosieguo: i «mercati collegati»). 118. In particolare, il FFAR stabilisce chi entra nel mercato dei servizi degli agenti (mediante le norme relative alla concessione di licenze) e come gli agenti possono e non possono farsi concorrenza (ad esempio, quando possono intraprendere iniziative per procacciarsi nuovi clienti). Inoltre, la regolamentazione dell’attività degli agenti incide necessariamente sul mercato a valle del trasferimento di giocatori, in quanto gli agenti sono un attore chiave in tale mercato, potendo esercitare un’influenza significativa sugli eventuali spostamenti dei giocatori da una società all’altra e sulle relative modalità. 119. Ciò detto, le norme di cui trattasi danno origine alle presunte pratiche abusive? A mio avviso, spetta in linea di principio al giudice del rinvio dare una risposta definitiva a tale domanda. Tuttavia, al fine di fornire aiuto a tale giudice nella sua valutazione, mi accingo ad esporre alcune considerazioni in merito. 120. Anzitutto, devo precisare che mi sembra alquanto difficile procedere a una valutazione relativamente dettagliata della questione se le diverse norme di cui trattasi possano dar luogo ad un abuso di posizione dominante, atteso che la teoria del pregiudizio all’origine degli asseriti abusi permane talvolta poco chiara. In sostanza, le questioni sollevate ai sensi dell’articolo 102 TFUE nella domanda di pronuncia pregiudiziale, e quelle discusse dalle parti nelle loro osservazioni scritte e orali, corrispondono a quelle sollevate e discusse ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Ciò mi porta anche a chiedermi quale potrebbe essere il valore aggiunto di una valutazione delle norme di cui trattasi ai sensi dell’articolo 102 TFUE. 121. In ogni caso, mi sembra che gli attori nel procedimento principale ritengano che le norme di cui trattasi producano sia effetti di sfruttamento che effetti di preclusione . Se comprendo correttamente i loro argomenti, i presunti effetti anticoncorrenziali delle norme di cui trattasi, dal punto di vista dell’articolo 102 TFUE, sarebbero i seguenti. 122. Gli effetti di sfruttamento deriverebbero dal fatto che alcune delle norme di cui trattasi (come quelle sul compenso e sulla comunicazione e messa a disposizione di informazioni) impongono loro condizioni di negoziazione non eque. In particolare, se le cose fossero lasciate alle normali condizioni di concorrenza – sostengono – gli agenti sarebbero liberi di addebitare ai loro clienti onorari più elevati o di calcolare tali onorari sulla base di parametri diversi. Le norme di cui trattasi sono, a loro avviso, eccessivamente penalizzanti per gli agenti, in quanto non tengono adeguatamente conto della qualità e dell’importanza dei servizi che essi prestano. 123. Gli effetti preclusivi sarebbero invece la conseguenza del fatto che talune delle norme di cui trattasi limitano le modalità con cui gli agenti possono accedere al mercato dei loro servizi e quindi competere (come quelle relative alla licenza, alla rappresentanza multipla e alla gestione dei contatti), e altre norme limitano il modo in cui i club competono sul mercato dei trasferimenti (come le norme relative al compenso degli agenti). 124. Gli abusi di sfruttamento e gli abusi preclusivi sono alquanto diversi per quanto riguarda la natura e il modo in cui danneggiano i consumatori. 1. Abusi di sfruttamento 125. Per quanto riguarda gli abusi di sfruttamento , vorrei innanzitutto sottolineare che essi richiedono un’analisi particolarmente cauta ( 112 ). In mercati liberi e aperti, infatti, è molto improbabile che si verifichino tali abusi, poiché normalmente essi si autocorreggono. Può essere diverso, tuttavia, quando esistono rilevanti barriere all’ingresso o l’impresa dominante opera in una situazione di monopolio de iure o de facto ( 113 ). 126. Basandomi sulla giurisprudenza esistente della Corte, direi che il criterio di base per quanto riguarda gli abusi di sfruttamento è se l’azienda dominante impone, ai propri clienti o fornitori, condizioni commerciali prive di ogni ragionevole rapporto con la natura dell’operazione e/o il valore del prodotto o del servizio scambiato ( 114 ). Tale valutazione comporta due fasi principali di analisi. 127. Nella prima fase si dovrebbe verificare se esista una divergenza tra le condizioni commerciali imposte dall’impresa dominante e quelle che sarebbero state applicate se vi fosse stata una concorrenza effettiva nel mercato. Tale divergenza deve essere di una certa rilevanza e incidere negativamente sui clienti o sui fornitori interessati ( 115 ). 128. In caso affermativo, la seconda fase dell’analisi consiste nel determinare se le condizioni commerciali applicate dalle imprese dominanti siano «inique», tanto di per sé che rispetto ai prodotti o servizi concorrenti commercializzati. È in questa seconda fase dell’analisi che la necessità di verificare l’esistenza di una ragionevole relazione economica tra le condizioni commerciali di cui trattasi e l’operazione economica sottostante acquisisce pieno significato. Era necessario (o ragionevole) includere tale condizione per l’impresa dominante, al fine di perseguire un interesse commerciale legittimo? La condizione era equa, nel senso che incide sulla posizione del cliente o del fornitore interessato in modo proporzionato all’obiettivo perseguito dall’impresa dominante? Questi sono alcuni degli aspetti che possono essere comunemente esaminati in tale contesto ( 116 ). In termini molto semplici, quando non è possibile individuare una spiegazione legittima e razionale per l’inclusione di condizioni commerciali che appaiono esorbitanti o eccessivamente onerose per i clienti o i fornitori dell’impresa dominante, tali condizioni possono essere classificate come «inique», e di conseguenza abusive, ai sensi dell’articolo 102 TFUE ( 117 ). 129. Per quanto riguarda il caso di specie, desidero formulare due osservazioni. 130. Da un lato, è difficilmente confutabile che la situazione oggetto del procedimento principale presenta due caratteristiche che, come già detto, sono generalmente ritenute in grado di rendere possibili abusi di sfruttamento ( 118 ). Anzitutto, esistono barriere particolarmente elevate per entrare nei mercati in cui operano le associazioni sportive (come la [OSCURATO:PERSONA]) ( 119 ). Inoltre, il loro status di monopolio di fatto in questi mercati è solo in misura limitata il risultato di maggiore efficienza, investimento o innovazione. Infatti, ciò deriva principalmente dalla struttura piramidale dell’industria sportiva nell’Unione europea. Tale status di monopolio è ulteriormente rafforzato dal ruolo di regolatore di fatto dell’intero ecosistema (che ha al centro i mercati su cui è detenuta la posizione dominante ( 120 )) svolto dalle associazioni, reso possibile dall’accettazione esplicita o tacita delle autorità dell’Unione e nazionali ( 121 ). 131. D’altra parte, però, data la natura piuttosto eccezionale degli abusi di sfruttamento, l’asticella per dichiarare che una clausola contrattuale imposta da un’impresa dominante è abusiva, ai sensi dell’articolo 102 del TFUE, dovrebbe essere posta relativamente in alto. Una clausola non è iniqua solo perché i clienti o i fornitori dell’impresa dominante non l’avrebbero accettata se quest’ultima non avesse potuto imporla grazie alla sua posizione monopolistica, e una limitazione della libertà contrattuale non è necessariamente anticoncorrenziale. È necessario un elemento ulteriore, come spiegato supra . Sulla base delle (limitate) informazioni presenti nel fascicolo, non sono sicuro che le norme di cui trattasi siano manifestamente esorbitanti o eccessivamente onerose per gli agenti, tenuto conto della loro logica di fondo. Si tratta, in ogni caso, di una questione che spetta al giudice del rinvio risolvere. 2. Abusi preclusivi 132. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 122 ), congiuntamente ad altre sentenze emesse nello stesso periodo (come, in particolare, le sentenze SEN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 123 )), ha anche chiarito ulteriormente la nozione di «abuso preclusivo» ai fini dell’articolo 102 TFUE. In particolare, la Corte ha posto l’accento su due elementi dell’analisi, relativi al comportamento dell’impresa dominante: la questione se tale comportamento sia conforme a una «concorrenza basata sui meriti» (o «mezzi diversi da quelli su cui si impernia la normale concorrenza tra imprese») e se abbia la capacità di produrre effetti preclusivi. 133. Una discussione dettagliata sulla natura esatta di questi fattori e sul loro rapporto esulerebbe dall’ambito delle presenti conclusioni. Ai fini della presente causa è sufficiente sottolineare che il potere delle associazioni sportive di adottare regole che incidono sulla concorrenza in qualche mercato rilevante può essere difficilmente considerato come espressione della «concorrenza basata sui meriti». Infatti, come spiegato in precedenza, tale potere deriva principalmente dallo status di monopolista di fatto delle associazioni sportive nei mercati su cui è detenuta la posizione dominante, e dal loro ruolo di regolatore di fatto dell’intero ecosistema, imperniato su tali mercati. 134. Ovviamente, ciò non implica che i regolamenti adottati dalle associazioni sportive debbano essere considerati sospetti, né che se ne debba presumere il carattere abusivo. Significa solo che la loro compatibilità con l’articolo 102 TFUE deve essere valutata caso per caso, come altre forme di comportamento (unilaterale) da parte di imprese dominanti. Come nel caso delle forme di comportamento multilaterale di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, anche per quanto riguarda le forme di comportamento unilaterale, la loro natura anticoncorrenziale potrebbe essere stabilita esaminando l’ oggetto del comportamento o i suoi effetti ( 124 ). 135. È vero che, a differenza della sentenza [OSCURATO:PERSONA], quando regola i mercati collegati, l’associazione sportiva non agisce in una situazione di potenziale conflitto di interessi. È evidente che le regole del FFAR non conferiscono alcun vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle imprese che sono concorrenti effettivi o potenziali. 136. Tuttavia, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non sia (e non intenda essere) attiva in nessuno dei mercati collegati ( 125 ), e che sia un’entità che non persegue scopi di lucro ( 126 ), non è rilevante nel caso di specie. Inoltre, non è corretto affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun interesse economico in gioco. La [OSCURATO:PERSONA], infatti, potrebbe avere un interesse indiretto a regolare la concorrenza in questi mercati, in quanto associazione i cui membri sono federazioni nazionali di calcio che a loro volta hanno, come membri o affiliati, enti come le società calcistiche ( 127 ). Le società calcistiche sono, come ho spiegato, le imprese che competono in uno dei mercati collegati e gli acquirenti nell’altro mercato collegato. 137. A mio avviso, quando un’impresa può, de iure o de facto , esercitare un ruolo di regolamentazione, stabilendo le condizioni di accesso delle imprese a un determinato mercato e modellando le condizioni in cui tali imprese possono poi competere, tale potere deve essere rigorosamente circoscritto ed esercitato con attenzione, a prescindere dal fatto che l’impresa stessa sia o meno attiva in quel mercato ( 128 ). 138. Chiarito quanto sopra, dato che – come menzionato al precedente paragrafo 120 – le questioni sollevate ai sensi dell’articolo 102 TFUE nella domanda di pronuncia pregiudiziale, e quelle discusse dalle parti nelle loro osservazioni scritte e orali, corrispondono essenzialmente a quelle sollevate e discusse ai sensi dell’articolo 101 TFUE, le considerazioni sviluppate nelle presenti conclusioni in merito a quest’ultima disposizione possono, mutatis mutandis , essere pertinenti per una valutazione ai sensi della prima disposizione. 139. Come la Corte ha ricordato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], uno stesso comportamento può dar luogo a una violazione sia dell’articolo 101 sia dell’articolo 102 TFUE, anche se tali disposizioni perseguono obiettivi complementari e hanno ambiti di applicazione distinti. Pertanto, gli articoli 101 e 102 TFUE possono applicarsi simultaneamente quando ne sono soddisfatte le rispettive condizioni di applicazione. Ciò detto, la Corte ha parimenti sottolineato che detti articoli devono essere interpretati e applicati in modo coerente nel rispetto, tuttavia, delle specificità che caratterizzano l’uno e l’altro di questi stessi articoli ( 129 ). 140. A tal proposito, aggiungerei un elemento importante: nei punti da 182 a 209 e da 231 a 240 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha chiarito che le varie giustificazioni ed esenzioni ai divieti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 102 TFUE devono essere interpretate, per quanto possibile, in modo armonioso. Dopo tutto, il contrario non avrebbe senso dal punto di vista giuridico ed economico. Pertanto, qualora il giudice del rinvio ritenesse che alcune norme di cui trattasi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (perché, ad esempio, si applica la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina) o potrebbero essere esentate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, dovrebbe tenerne conto, e trarne le opportune deduzioni, nel valutare se lo stesso comportamento possa essere considerato giustificato ai sensi dell’articolo 102 TFUE. 141. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, un’impresa che detiene una posizione dominante può giustificare comportamenti che possono incorrere nel divieto di cui all’articolo 102 TFUE. In particolare, una siffatta impresa può, a tal fine, dimostrare o che il proprio comportamento è obiettivamente necessario o che l’effetto preclusivo che ne deriva può essere controbilanciato, o anche addirittura superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio del consumatore ( 130 ). 142. Pertanto, per quanto riguarda la compatibilità delle norme di cui trattasi con l’articolo 102 TFUE, una delle questioni chiave nella valutazione che spetterà al giudice del rinvio è se tali norme perseguano effettivamente un obiettivo legittimo e siano necessarie e proporzionate a tale obiettivo, o se gli effetti anticoncorrenziali prodotti siano controbilanciati o superati da vantaggi in termini di efficienza sui mercati interessati che vanno anche a beneficio del consumatore. E. Sull’articolo 56 TFUE 143. Il terzo problema sollevato dalla questione pregiudiziale riguarda la compatibilità di regolamenti quali il FFAR con l’articolo 56 TFUE. 144. La suddetta disposizione sancisce la libertà di prestazione dei servizi a beneficio sia del prestatore sia dei destinatari di tali servizi. A tal proposito, essa osta a tutte le misure che, quand’anche indistintamente applicabili, sono idonee ad ostacolare l’esercizio di detta libertà vietando, ostacolando o rendendo meno attraente l’attività di tali prestatori negli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quelli in cui sono stabiliti ( 131 ). 145. La Corte ha statuito che tale divieto si applica altresì qualora un gruppo o un’organizzazione eserciti un certo potere sui privati e sia in grado di imporre loro condizioni che arrecano pregiudizio all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato ( 132 ). A questo proposito, il divieto si applica non solo alle misure nazionali, ma anche alle normative o prassi private, comprese quelle adottate dalle federazioni sportive ( 133 ). 146. Le normative private possono tuttavia essere consentite anche se limitano la libera prestazione di servizi, se è dimostrato che la loro adozione è giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale, di natura non puramente economica e che esse rispettano il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire il conseguimento di detto scopo e non eccedano quanto necessario per farlo. Spetta alla parte che ha introdotto la misura dimostrare il soddisfacimento di queste due condizioni ( 134 ). 147. In linea di principio, spetta al giudice del rinvio decidere se le norme di cui trattasi nel procedimento principale limitino gli scambi all’interno dell’Unione e, in caso affermativo, se possano essere giustificate, alla luce degli argomenti e degli elementi di prova prodotti dalle parti ( 135 ). Ciò detto, vorrei tuttavia osservare quanto segue. 148. In primo luogo, è vero che, in una certa misura, le regole di cui trattasi hanno l’effetto di armonizzare, a livello dell’Unione, i requisiti per l’esercizio dell’attività di agente. In un certo senso, tale insieme di regole favorisce la libera circolazione dei servizi, in quanto gli agenti stabiliti in uno Stato membro possono, quasi automaticamente, prestare i loro servizi come agenti in qualsiasi altro Stato membro ( 136 ). Infatti, sebbene alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano una legislazione che si discosta dal FFAR (e che quindi obbliga le rispettive federazioni calcistiche nazionali ad adottare regole che integrino in parte o sostituiscano il FFAR) ( 137 ), mi risulta che le norme fondamenti del FFAR siano applicabili all’interno dell’intera Unione europea. 149. Tuttavia, non si può negare che alcune delle norme di cui trattasi, con la loro adozione, hanno reso più difficoltoso l’esercizio di attività all’estero da parte degli agenti stabiliti in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri (in cui l’attività di agente non era regolamentata o lo era solo in misura minima). Detti agenti, infatti, devono ora ottenere una licenza e rispettare una serie di norme (che disciplinano, tra l’altro, chi possono rappresentare e come acquisire nuovi clienti), pena l’applicazione di sanzioni. 150. Di conseguenza, le norme di un’associazione sportiva, come quelle di cui trattasi sulle licenze, sulla rappresentanza multipla e sulla gestione dei contatti mi sembrano suscettibili di costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE. 151. Per contro, non sono sicuro che si possa giungere a un’analoga conclusione per quanto riguarda le norme sul compenso degli agenti e sulla comunicazione e messa a disposizione di informazioni. Per quanto riguarda tale categoria, le conclusioni della Corte in merito alla normativa italiana sulle tariffe massime per gli avvocati mi sembrano applicabili, mutatis mutandis , alla controversia oggetto del procedimento principale ( 138 ). Per quanto riguarda le norme sull’informazione, la mia opinione preliminare è che qualsiasi impatto negativo che tali norme possano avere sulla capacità e sull’incentivo degli agenti a esercitare le loro attività in un altro paese sarebbe troppo aleatorio e indiretto per determinare l’applicazione dell’articolo 56 TFUE ( 139 ). 152. Per quanto riguarda la giustificazione, ho già spiegato perché taluni obiettivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] possono, in linea di principio, essere considerati legittimi e di interesse generale. La situazione è tuttavia meno chiara per quanto riguarda gli altri obiettivi invocati. Le mie considerazioni al riguardo sono valide anche nel presente contesto. 153. Il giudice del rinvio deve tuttavia verificare se le regole di cui trattasi siano idonee a conseguire gli obiettivi dichiarati. In particolare, deve valutare se tali regole rispondano realmente all’intento di raggiungere tali obiettivi in modo coerente e sistematico ( 140 ). 154. A mio avviso, si tratta di un passo particolarmente importante nell’analisi. Infatti, al giudice del rinvio spetta stabilire se le norme di cui trattasi mirino veramente a perseguire gli obiettivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, non vi sia alcun motivo occulto alla base della loro adozione. Come ho affermato al paragrafo 50 delle conclusioni da me presentate nella causa ROGON, sospetto infatti che per pressoché ogni misura adottata da una federazione sportiva sia possibile improvvisare a posteriori un qualche tipo di interesse di natura generale asseritamente perseguito, quando si presenta la necessità di giustificare la misura. È inoltre evidente che difficilmente si può ritenere che una misura persegua un interesse generale, a meno che non dia un contributo significativo alla promozione di tale interesse. 155. Infine, spetta al giudice del rinvio verificare se le norme di cui trattasi eccedano quanto necessario per perseguire gli obiettivi in questione. Questo passo comporta, innanzitutto, la verifica che lo stesso livello di protezione dell’interesse in gioco non possa essere raggiunto con misure meno restrittive delle libertà economiche degli agenti. Da ultimo, il giudice del rinvio dovrebbe anche assicurarsi che le norme di cui trattasi siano proporzionate stricto sensu , nel senso che realizzino un giusto equilibrio tra gli interessi che la [OSCURATO:PERSONA] desidera proteggere e quelli degli agenti che ne sono danneggiati. Così non sarebbe, ad esempio, ove una norma perseguisse effettivamente un interesse legittimo e valido ma, a prescindere dall’esistenza di misure alternative, l’onere imposto agli agenti a tal fine fosse comunque irragionevole ed eccessivo. 156. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 56 TFUE, il giudice del rinvio dovrà verificare se le norme che danno luogo a una restrizione alla libera prestazione di servizi siano giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale che non sia di natura puramente economica e se rispettino il principio di proporzionalità, il che implica che siano idonee a garantire il raggiungimento di tale obiettivo e non eccedano quanto necessario a tale scopo. F. Sull’articolo 6 del RGPD 157. Il quarto e ultimo problema sollevato dalla questione pregiudiziale riguarda la compatibilità di regolamenti come il FFAR con l’articolo 6 del RGPD. Nella decisione di rinvio, il giudice a quo fa riferimento al trattamento dei dati previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii) – v) e lettera k), ii), del FFAR e dall’articolo 19 del FFAR. 158. In sostanza, l’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii) – v), e lettera k), ii), del FFAR impone agli agenti di inserire entro 14 giorni su una piattaforma gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] i dettagli relativi ai contratti con i clienti, al compenso e alla collaborazione. L’articolo 19 del FFAR prescrive inoltre agli agenti di comunicare dati personali alla [OSCURATO:PERSONA], comprese le informazioni sui clienti, sui servizi e sulle operazioni, che sono successivamente rese accessibili a talune parti interessate ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni sostanziali del FFAR. 159. L’articolo 6, paragrafo 1, del RGPD prevede un elenco esaustivo e tassativo dei casi nei quali il trattamento dei dati personali può essere considerato lecito. Sebbene il giudice del rinvio non abbia precisato quale ipotesi di trattamento ai sensi di tale disposizione ritenga pertinente per la controversia di cui al procedimento principale, dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio e dalla natura delle norme FFAR di cui trattasi risulta che in tale contesto è pertinente l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f). 160. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD prevede che il trattamento di dati personali è lecito se è «necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali (...)». 161. Secondo una costante giurisprudenza, detta disposizione prevede tre condizioni cumulative affinché i trattamenti di dati personali da essa considerati siano leciti. In primo luogo, il titolare del trattamento o un terzo deve perseguire un legittimo interesse . In secondo luogo, il trattamento dei dati personali deve essere necessario per la realizzazione di detto interesse. In terzo luogo, gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata dalla tutela dei dati non devono prevalere sul legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi ( 141 ). 162. Sebbene spetti in ultima istanza al giudice del rinvio verificare se, in relazione al trattamento dei dati personali oggetto del procedimento principale, siano soddisfatte le tre condizioni di cui sopra, la Corte, statuendo su un rinvio pregiudiziale, può fornire delle precisazioni intese a guidare detto giudice in tale verifica ( 142 ). Di conseguenza, nelle sezioni che seguono cercherò di fornire alcune indicazioni su come il giudice del rinvio dovrebbe verificare se le tre condizioni cumulative di cui al paragrafo precedente possano trovare applicazione a regolamenti come il FFAR. 163. Prima di procedere, tuttavia, è necessaria una raccomandazione di cautela: ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del RGPD, detto regolamento offre protezione solo in relazione al trattamento dei dati personali di persone fisiche. Pertanto, come precisato dal suo considerando 14, il RGPD non disciplina «il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto». Di conseguenza, se il giudice del rinvio dovesse ritenere le regole di cui trattasi incompatibili con l’articolo 6 del RGPD, tale constatazione si applicherebbe solo ai dati (personali) relativi agli agenti aventi lo status di persone fisiche e ai calciatori o – se del caso – ad altri soggetti (come il personale delle società calcistiche coinvolte o delle agenzie tramite le quali gli agenti possono esercitare le loro attività commerciali). 1. Il FFAR e gli interessi legittimi 164. Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione relativa al perseguimento di un legittimo interesse , occorre ricordare, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del RGPD, che spetta al titolare del trattamento, all’atto della raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, indicargli i legittimi interessi perseguiti, qualora tale trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento. Di conseguenza, spetterà al giudice del rinvio accertare, preliminarmente, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato tale obbligo informando direttamente gli agenti dell’interesse legittimo perseguito al momento della raccolta dei dati. 165. Se tale obbligo non è stato rispettato, la raccolta non può essere giustificata sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del RGPD. 166. Ciò premesso, va osservato che, in assenza di definizione della nozione «legittimo interesse» nel RGPD, un’ampia gamma di interessi può, in linea di principio, essere considerata legittima. Come risulta dal considerando 47 del RGPD, tale nozione non è limitata agli interessi sanciti e determinati da una legge, e anche gli interessi di natura economica possono essere legittimi. Ad esempio, potrebbero sussistere legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento, o anche nel contesto del marketing diretto ( 143 ). 167. Nel caso di specie, il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli agenti non assomiglia al classico rapporto cliente‑servizio di cui al considerando 47 del RGPD. Tuttavia, le attività degli agenti sono – come spiegato anche ai paragrafi 57, 58 e 65 delle conclusioni da me presentate nella causa ROGON – strettamente legate al quadro normativo della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, gli agenti sono professionisti accreditati registrati presso la [OSCURATO:PERSONA] e autorizzati a rappresentare e consigliare le parti interessate all’interno dell’ecosistema dell’industria calcistica, nel rispetto delle regole stabilite da tale organo di governo. Pertanto, risulta esservi una relazione pertinente e appropriata tra i due. 168. Inoltre, e con particolare rilevanza per la questione in oggetto, l’articolo 1, paragrafo 2, del FFAR specifica che le sue norme sono volte a garantire che il comportamento degli agenti sia coerente con gli obiettivi fondamentali dei meccanismi di trasferimento nel settore del calcio e con altri obiettivi, che includono – sostiene la [OSCURATO:PERSONA] – mantenere la qualità dei servizi forniti dagli agenti ai clienti a tariffe eque e ragionevoli, limitare i conflitti di interesse, migliorare la trasparenza finanziaria e amministrativa e prevenire le pratiche abusive. Nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] spiega inoltre che l’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii) – v), e lettera k), ii), del FFAR e l’articolo 19 del FFAR garantiscono principalmente la trasparenza e assicurano il controllo e la vigilanza sulla conformità alle disposizioni sostanziali del FFAR. 169. Ho tre osservazioni da formulare al riguardo. 170. In primo luogo, a mio avviso, limitare i conflitti di interesse e prevenire le pratiche abusive rappresentano chiaramente legittimi interessi ai sensi dell’articolo 6 del RGPD. Allo stesso modo, consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di controllare e far rispettare le regole sostanziali del FFAR è anche, in linea di principio, un obiettivo accettabile, a condizione che – è appena il caso di aggiungere – le regole sostanziali di cui trattasi non violino alcuna disposizione del diritto dell’Unione. 171. In secondo luogo, devo dire che la «trasparenza» può certamente essere considerata un valore meritevole di tutela in sé quando riguarda l’attività delle autorità pubbliche, dal momento che esiste un legame evidente tra la democrazia e la trasparenza (o apertura) all’interno della pubblica amministrazione ( 144 ). Tuttavia, per quanto riguarda le attività economiche dei privati, la situazione non è così chiara. La trasparenza, infatti, deve essere conciliata con il rispetto della vita privata. Inoltre, la trasparenza in merito alle informazioni economiche e finanziarie di una persona può avere alcune conseguenze spiacevoli – un punto su cui tornerò più avanti – come favorire la collusione tra concorrenti o permettere atti di concorrenza sleale. A tal proposito, quindi, ritengo che il giudice del rinvio debba, in relazione a ciascun tipo di informazione da presentare per (presunti) motivi di trasparenza, porre la questione di quale sia lo scopo per cui deve essere garantita la trasparenza. 172. In terzo luogo, nutro parimenti perplessità per quanto riguarda l’obiettivo di «mantenere la qualità dei servizi forniti dagli agenti ai clienti a tariffe eque e ragionevoli » ( 145 ). «Equo» e «ragionevole» sono due aggettivi che inevitabilmente comportano una valutazione soggettiva. L’eventualità che alcune tariffe siano «eque e ragionevoli» o meno dipende, ovviamente, dalla prospettiva adottata nel considerare tali tariffe. Sono piuttosto sicuro che vi possa essere spesso disaccordo al riguardo fra le squadre di calcio e gli agenti. Inoltre, mi chiedo se un’associazione di imprese (nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]) possa validamente sostenere di perseguire un interesse legittimo quando chiede a taluni partner commerciali (nel caso di specie, gli agenti) di rivelare informazioni economiche e finanziarie di natura riservata, al fine di poterne «ricavare un accordo migliore» (nel caso di specie, onorari inferiori), rispetto all’ipotesi in cui la questione fosse soggetta alle normali condizioni di concorrenza. Vi potrebbe essere una differenza, tuttavia, se – come spiegato in precedenza – un determinato meccanismo di determinazione degli onorari fosse considerato necessario per garantire un livello minimo di competitività ed equità nei tornei, o per proteggere gli altri operatori del mercato coinvolti (come gli atleti, in particolare gli atleti giovani) da conflitti di interesse o pratiche abusive o fraudolente. 2. FFAR e necessarietà 173. Per quanto riguarda la seconda condizione relativa alla necessarietà , spetta al giudice del rinvio stabilire se il legittimo interesse al trattamento dei dati perseguito possa ragionevolmente essere realizzato in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno pregiudizievoli per i diritti fondamentali degli interessati, in particolare per i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta ( 146 ). 174. Occorre altresì ricordare che la condizione attinente alla necessarietà del trattamento deve essere esaminata unitamente al principio cosiddetto della «minimizzazione dei dati» sancito all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, secondo il quale i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» ( 147 ). 175. In tale ottica, per stabilire se un determinato trattamento dei dati sia «necessario» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del RGPD, occorre in particolare verificare che le misure che prevedono tale trattamento: i) proteggano realmente l’interesse pubblico invocato (nel senso che non vi è alcun motivo occulto dietro ad esse); ii) siano state adottate in risposta a un’ esigenza oggettiva di perseguire l’obiettivo in questione; iii) siano idonee a raggiungere tali obiettivi (nel senso che sembrano in grado di contribuire significativamente al loro raggiungimento); e iv) possano essere sostituite da misure alternative che incidano in misura minore sulla la vita privata delle persone fisiche coinvolte. 176. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le suddette disposizioni richiedono la comunicazione delle sole informazioni essenziali e ne garantiscono la disponibilità alle parti per le quali l’accesso a tali dati è fondamentale ai fini dell’esercizio delle proprie attività economiche. 177. Tuttavia, osservo che le disposizioni del FFAR di cui trattasi richiedono agli agenti di presentare alla [OSCURATO:PERSONA] un volume di dati piuttosto consistente (sia in termini di tipologia che di quantità) ( 148 ). Si tratta non solo di informazioni personali relative al profilo di un agente, all’elenco dei clienti e dei servizi prestati, ma anche dei dettagli degli accordi contrattuali, delle operazioni finanziarie e della retribuzione. Tali disposizioni prevedono inoltre che una parte di tali informazioni sia resa accessibile, potenzialmente, a un insieme piuttosto ampio di persone fisiche e giuridiche: altri club, calciatori e agenti. 178. In tal caso, una delle questioni chiave che il giudice del rinvio dovrà affrontare è, a mio avviso, se la portata dei dati da fornire alla [OSCURATO:PERSONA] e quella dei dati da rivelare a terzi possano essere plausibilmente limitate e/o se siano disponibili alternative altrettanto efficaci e meno invasive. 179. A tal fine, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] debba spiegare al giudice del rinvio, in relazione a ciascun tipo di informazione , perché la comunicazione da parte degli agenti e, se del caso, la sua divulgazione alle parti interessate, non possa essere omessa, in quanto renderebbe impossibile o eccessivamente difficile per la [OSCURATO:PERSONA] proteggere i legittimi interessi in gioco. 3. Il FFAR e interessi prevalenti degli interessati 180. Per quanto riguarda, infine, la terza condizione, occorre stabilire se gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato prevalgono sul legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. A tale proposito, la Corte ha stabilito che ciò implica una ponderazione dei diritti e degli interessi contrapposti in gioco che dipende, in linea di principio, dalle circostanze del caso concreto. 181. Sebbene spetti al giudice del rinvio effettuare tale ponderazione – che richiede una conoscenza relativamente approfondita degli interessi in gioco ( 149 ) – al fine di agevolare detto giudice nella sua valutazione, mi accingo a formulare le seguenti osservazioni. 182. La suddetta condizione consiste essenzialmente nel verificare quanto segue: supponendo che il trattamento dei dati persegua effettivamente un legittimo interesse e che sia necessario per tale scopo, il trattamento dei dati è comunque esagerato perché comporta un onere intollerabile per gli interessati? In altri termini, il sacrificio degli interessi degli interessati è semplicemente eccessivo, tenuto conto delle ragioni e delle modalità del trattamento dei dati? 183. A tale proposito, la Corte ha affermato che, nella ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco, occorre tenere in particolare considerazione le ragionevoli aspettative dell’interessato, la portata del trattamento e il suo impatto sull’interessato ( 150 ). Infatti, dal considerando 47 del RGPD risulta che gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato possono in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un siffatto trattamento. 184. Nelle circostanze specifiche del caso di specie, in cui gli agenti operano all’interno di un quadro normativo come il FFAR, sembrerebbe ragionevole attendersi che l’ente regolatore che ha definito tale quadro tratti i loro dati. In particolare, un controllo e un’attuazione efficaci del rispetto delle norme da parte della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero realizzabili senza avere accesso alle informazioni pertinenti riguardanti gli agenti e i loro servizi. 185. Tuttavia, anche in tale contesto ci si può chiedere se gli agenti possano ragionevolmente attendersi che tutti o alcuni elementi di questi dati siano comunicati a soggetti diversi dall’organo di regolamentazione del calcio. Infatti, non è chiaro come la comunicazione dei dati degli agenti ai club, ai giocatori e agli altri agenti sia compatibile con il legittimo interesse per il quale la [OSCURATO:PERSONA] tratta i dati, ossia l’esercizio del suo potere di regolamentazione nel perseguimento degli obiettivi del FFAR. 186. Gli agenti operano in un mercato altamente competitivo, dove le informazioni relative alla loro clientela e agli accordi contrattuali rappresentano dati commerciali preziosi. Se tali dettagli divenissero accessibili ai concorrenti (agenti rivali) o ai potenziali clienti (giocatori e club), ciò potrebbe, da un lato, influire sulla struttura competitiva del mercato e, dall’altro, causare un grave danno finanziario agli agenti. 187. Come menzionato al precedente paragrafo 171, la divulgazione dei dati economici e finanziari degli agenti ai concorrenti può favorire la collusione nel mercato. Potrebbe anche indurre pratiche concorrenziali sleali, consentendo agli agenti rivali di interferire nelle trattative future. Inoltre, essa potrebbe indebolire la fiducia nei rapporti agente‑cliente, in quanto il rischio di divulgazione di dettagli contrattuali e finanziari sensibili potrebbe scoraggiare la trasparenza delle negoziazioni e, in ultima analisi, erodere la fiducia nel quadro normativo. Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] esercita un’azione di regolamentazione nei confronti degli agenti, questi ultimi dovrebbero avere una certa fiducia nel fatto che tale organismo sia in grado di prendere in considerazione il loro legittimo interesse relativo alla vita privata e alla riservatezza. Il quadro giuridico non può essere incentrato esclusivamente sugli interessi dei club e dei giocatori, per quanto legittimi. 188. Pertanto, un obbligo di portata generale di comunicare dati, e la possibilità che tali dati siano accessibili a terzi, possono incidere non solo sui diritti degli agenti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali (articoli 7 e 8 della Carta), ma eventualmente anche sulla libertà di impresa degli agenti (articolo 16 della Carta). 189. Alla luce delle considerazioni che precedono, non si può escludere che il trattamento dei dati personali di cui trattasi nel procedimento principale possa, almeno in parte, non essere giustificato in quanto necessario ai fini dei legittimi interessi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, nella misura in cui, in particolare, talune informazioni di natura economica e finanziaria sono rese disponibili a soggetti diversi dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi organi e organismi. 190. In considerazione di ciò, la quarta parte della questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che i regolamenti emessi dalle associazioni sportive che riguardano la comunicazione di dati personali di persone fisiche e la loro divulgazione a terzi sono conformi all’articolo 6, paragrafo 1, del RGPD se, in particolare, tali regolamenti: i) perseguono realmente un interesse meritevole di protezione; ii) si limitano a quanto strettamente necessario a tale scopo; e iii) non impongono un onere intollerabile agli interessati per quanto riguarda il loro diritto alla vita privata e i loro interessi economici. V. Conclusione 191. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Magonza, Germania) nel senso che alle norme che figurano nei regolamenti emanati da associazioni sportive riguardanti l’attività degli agenti dei giocatori di calcio non ostano –        l’articolo 101 TFUE, qualora qualsiasi effetto anticoncorrenziale significativo che tali norme possono produrre possa essere giustificato in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina, o esentato in base all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE; –        l’articolo 102 TFUE, qualora tali norme perseguano realmente un obiettivo legittimo e siano necessarie e proporzionate a tale obiettivo, oppure qualora gli effetti anticoncorrenziali prodotti siano controbilanciati o superati da vantaggi in termini di efficienza nei mercati interessati, che vanno anche a beneficio del consumatore; –        l’articolo 56 TFUE, qualora tali norme, laddove comportino una restrizione della libera prestazione di servizi, siano giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale che non sia di natura puramente economica e rispettino il principio di proporzionalità, nel senso che siano idonee a garantire il raggiungimento di tale obiettivo e non eccedano quanto necessario a tale scopo; né –        l’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), qualora le norme che riguardano la comunicazione di dati personali di persone fisiche e la loro divulgazione a terzi perseguano realmente interessi meritevoli di protezione, riguardino solo i dati strettamente necessari a tale scopo e non impongano un onere intollerabile agli interessati per quanto riguarda il loro diritto alla vita privata e i loro interessi economici. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑124/21, EU:C:2023:1012) (in prosieguo: la «sentenza ISU»). 3 Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑333/21, EU:C:2023:1011) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 4 Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑680/21, EU:C:2023:1010) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 5 Sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑650/22, EU:C:2024:824) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 6 C-428/23 (in prosieguo: le «conclusioni nella causa ROGON») 7 EU:C:2025:…. C-133/24 (in prosieguo: le conclusioni nella «causa CD Tondela»). 8 GU 2016, L 119, pag. 1. 9 Laddove pertinente, in combinato disposto con altre norme disposte dalla [OSCURATO:PERSONA], come l’articolo 18ter del regolamento [OSCURATO:PERSONA] sullo status e sul trasferimento di giocatori (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), l’articolo 7 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] sul rapporto con gli intermediari, gli articoli 8, 14, 57 e 58 dello statuto [OSCURATO:PERSONA] 2021, gli articoli 5, 49 e 53 del codice di disciplinare [OSCURATO:PERSONA] 2019 e gli articoli 4 e 82 del codice etico [OSCURATO:PERSONA] 2020. 10 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 83 e giurisprudenza ivi citata). 11 Ibidem, punti da 85 a 87 e giurisprudenza ivi citata. 12 Ibidem, punto 84. 13 Sentenza del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch (36/74, EU:C:1974:140, punto 8) (in prosieguo: la «sentenza Walrave»). Successivamente confermata, in particolare, nelle sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 76) (in prosieguo: la «sentenza Bosman»), e dell’11 aprile 2000, Deliège (C‑51/96 e C‑191/97, EU:C:2000:199, punto 43) (in prosieguo: la «sentenza Deliège»). 14 V., con ulteriori riferimenti, Parrish, R. e Miettinen, S., [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , TMC [OSCURATO:PERSONA], 2008; e Weatherill, S., «The impact of the rulings of 21 December 2023 on the structure of EU sports law», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 23, 2023, pag. 414. 15 V., ad esempio, sentenze Walrave, punto 9; del 14 luglio 1976, Donà (13/76, EU:C:1976:115, punto 15); dell’8 maggio 2003, [OSCURATO:PERSONA] (C‑438/00, EU:C:2003:255, punti da 54 a 56); e del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]‑Medina e Majcen/[OSCURATO:PERSONA] (C‑519/04 P, EU:C:2006:492, punto 26) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina»). V. altresì, in dottrina, [OSCURATO:PERSONA], P., «[OSCURATO:PERSONA] law and sports governance: Disentangling a complex relationship», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 45, Ed. 3, 2022, pagg. da 331 a 334. 16 V., ex multis , sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (C‑22/18, EU:C:2019:497, punti 49 e 53) (in prosieguo: la «sentenza TopFit»); nonché sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 79. 17 V., in tal senso, sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98 , punto 57 e giurisprudenza ivi citata) (in prosieguo: la «sentenza Wouters»). V. altresì, più in generale, conclusioni presentate dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa FENIN/[OSCURATO:PERSONA] (C‑205/03 P, EU:C:2005:666, paragrafo 15 e giurisprudenza ivi citata). 18 V., ad esempio, sentenze del 1º luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 24) (in prosieguo: la «sentenza MOTOE»), e del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a. (C‑128/21, EU:C:2024:49, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). 19 V, in particolare, sentenza dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] e Repubblica Slovacca/Dôvera zdravotná poist’ovňa (C‑262/18 P e C‑271/18 P, EU:C:2020:450, punti da 26 a 52 e giurisprudenza ivi citata). 20 V., in particolare, sentenza del 21 settembre 1999, Albany (C‑67/96, EU:C:1999:430, punti 59 e 60). V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Jacobs nella causa Albany (C-67/96, EU:C:1999:28, paragrafo 182), e dall’avvocato generale Wahl nella causa FNV [OSCURATO:PERSONA] en Media (C‑413/13, EU:C:2014:2215, paragrafi da 31 a 35). 21 V., ad esempio, sentenze del 5 ottobre 1988, Steymann (196/87, EU:C:1988:475, punto 9), e del 31 maggio 1989, Bettray (344/87, EU:C:1989:226, punti da 17 a 20). 22 V., ex multis , sentenze del 7 marzo 1990, Krantz (C‑69/88, EU:C:1990:97, punto 11); del 16 dicembre 1992, B & Q (C‑169/91, EU:C:1992:519, punto 15); del 14 luglio 1994, Peralta (C‑379/92, EU:C:1994:296, punto 24); e del 26 maggio 2005, Burmanjer e a. (C‑20/03, EU:C:2005:307, punto 31). 23 V. conclusioni da me presentate nella causa Fastweb e a. (Cadenza di fatturazione) (C‑468/20, EU:C:2022:996, paragrafo 50). 24 V. recentemente, in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e KIA Auto (C‑606/23, EU:C:2024:1004, punti 28 e da 32 a 34), e sentenza ISU, punto 109. V. altresì sentenza del 13 dicembre 2012, Expedia (C‑226/11, EU:C:2012:795, punti 16 e 17). 25 V., ad esempio, sentenza del 12 settembre 2000, Pavlov e a. (C‑180/98 e C‑184/98, EU:C:2000:428, punti da 90 a 97). 26 A tale proposito, v. Relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio europeo nell’ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario, del 10 dicembre 1999 (Relazione di Helsinki sullo sport), COM(1999) 644 def., punto 4.2.1.1 27 Così come il fatto di essere idonei e/o convocati per giocare in una squadra nazionale può avere un certo impatto sulla carriera dei giocatori e, per estensione, sull’immagine pubblica delle loro società calcistiche. 28 V., ad esempio, l’argomentazione citata nella sentenza del 23 novembre 1989, B & Q (C‑145/88, EU:C:1989:593, punto 7). 29 V., mutatis mutandis , conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nella causa Mickelsson e Roos (C‑142/05, EU:C:2006:782, paragrafo 45). 30 V., analogamente, sentenza Deliège, punti da 64 a 66, in cui la Corte ha fatto riferimento a norme di un’associazione sportiva che «hanno inevitabilmente l’effetto di limitare il numero di partecipanti a un torneo», ma tale effetto «è inerente allo svolgimento di una competizione sportiva internazionale ad alto livello, che implica necessariamente l’adozione di talune norme o di taluni criteri di selezione». Il corsivo è mio. 31 V., ad esempio, conclusioni presentate dall’avvocato generale Tesauro nella causa Hünermund e a. (C‑292/92, EU:C:1993:863, paragrafi 1 e 28) e dall’avvocato generale Tizzano nella causa CaixaBank France (C‑442/02, EU:C:2004:187, paragrafo 63). 32 V. articoli 120 e 199 TFUE e il Protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza. V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Gullman nella causa Schindler (C‑275/92, EU:C:1993:944, paragrafo 123), e dall’avvocato generale Szpunar nelle cause riunite X e Visser (C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2017:397, paragrafo 1). 33 V., in particolare, articolo 3, paragrafi 1 e 3, TUE. V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Wahl nella causa AC‑Treuhand/[OSCURATO:PERSONA] (C‑194/14 P, EU:C:2015:350, paragrafo 45). 34 V., in tal senso, sentenze Deliège, punti 67 e 68, e TopFit, punto 60. 35 Sulla nozione di « lex sportiva », v. ad esempio Anderson, J., [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2010, pagg. da 20 a 23; e Parrish, R., [OSCURATO:PERSONA] and EU sports law , [OSCURATO:PERSONA], Vol. 37, Ed. 6, 2012, pag. 716. 36 V., ad esempio, articolo 4 della Carta europea dello sport riveduta, adottata dal Consiglio d’Europa (2022): «Le organizzazioni del movimento sportivo godono pienamente della libertà di associazione sancita dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [(in prosieguo: la “CEDU)”]. Esse godono di processi decisionali autonomi e dovrebbero scegliere i loro dirigenti democraticamente, secondo i principi del buon governo». 37 Come affermato dalla Corte, l’articolo 12, paragrafo 1, della Carta, che corrisponde all’articolo 11, paragrafo 1, della CEDU, «costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, in quanto consente ai cittadini di agire collettivamente in settori di reciproco interesse e di contribuire, in tal modo, al buon funzionamento della vita pubblica». Tale diritto non comprende soltanto la facoltà di creare o di sciogliere un’associazione, ma include anche la possibilità, per la medesima associazione, di agire nel frattempo, il che implica, in particolare, che essa possa proseguire le proprie attività e funzionare senza ingerenza statale ingiustificata. V., con riferimento alla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Trasparenza associativa) (C‑78/18, EU:C:2020:476, punti da 110 a 113). 38 V., ad esempio, sentenza del 5 aprile 1984, van de e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (177/82 e 178/82, EU:C:1984:144, punti 11 e 12). 39 Cfr., ad esempio, sentenza del 19 febbraio 2002, Arduino (C‑35/99, EU:C:2002:97, punto 43). 40 Su tale tema, v. altresì alcune considerazioni integrative nelle conclusioni presentate dall’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑650/22, EU:C:2024:375, paragrafi da 31 a 34). 41 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 95 a 106 e giurisprudenza ivi citata. 42 V. conclusioni da me presentate nella causa KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:522, paragrafi 104 e 105 e giurisprudenza ivi citata). 43 Per questa espressione nella dottrina giuridica, v. ad esempio Tridimas, T., «[OSCURATO:PERSONA] review of member state action: The virtues and vices of an incomplete jurisdiction», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 9, Ed. 3-4, 2011, pagg. da 737 a 756. 44 V. in tal senso, sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2005, Piau/[OSCURATO:PERSONA] (T‑193/02, ECLI:EU:T:2005:22, punto 73) (in prosieguo: la «sentenza Piau»). 45 V., tra l’altro, sentenza Piau, punti da 69 a 75, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 117 a 120. V. altresì supra , paragrafo 16 delle presenti conclusioni. 46 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 122 e 123 e giurisprudenza ivi citata. 47 V. sentenze del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e altri (C‑128/21, EU:C:2024:49, punti da 97 a 105), e del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71, punti da 21 a 35 e da 42 a 54). 48 Con il termine «accordi», mi riferisco a tutte le forme di comportamento che rientrano nell’articolo 101 TFUE: «gli accordi tra imprese, (...) le decisioni di associazioni di imprese e (...) le pratiche concordate». 49 Sentenze del 15 dicembre 1994, DLG (C‑250/92, EU:C:1994:413); del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑228/18, EU:C:2020:265); e del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑211/22, EU:C:2023:529). 50 V., a tal proposito, paragrafi 41 e 42 delle conclusioni da me presentate nella causa CD Tondela. 51 Per quanto riguarda tali accordi, v. in particolare sentenze del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a. (C‑128/21, EU:C:2024:49, punto 91 e giurisprudenza ivi citata), e del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71, punti da 50 a 53). 52 Dal punto di vista del benessere puramente orientato al consumatore, le regole sui prezzi massimi nei mercati a monte potrebbero persino essere vantaggiose, in quanto la concorrenza per offrire prodotti o servizi al di sotto del massimo potrebbe far scendere i costi complessivi del prodotto o servizio offerto a valle. Nel caso di specie, sostenendo onorari più bassi per gli agenti, le società calcistiche potrebbero ipoteticamente destinare più risorse ad altri settori e realizzare risparmi che potrebbero essere in parte trasferiti ai consumatori (ad esempio, riducendo i prezzi dei biglietti per le partite). A tal proposito, osservo che, nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali (COM/2004/83 def.), la [OSCURATO:PERSONA] ha scritto: i) «[p]rezzi fissi o prezzi minimi sono gli strumenti normativi atti ad avere gli effetti più dannosi sulla concorrenza, in quanto smantellano o riducono seriamente i vantaggi che i consumatori possono derivare dai mercati concorrenziali» (punto 31); e ii) «[è] possibile che i prezzi massimi possano proteggere i consumatori da oneri eccessivi in mercati in cui vi sono elevate barriere all’accesso alla professione e manca una concorrenza effettiva. Tuttavia non sembra essere questa la situazione della maggior parte delle professioni della UE» (punto 35). Il corsivo è mio. 53 V., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑377/17, EU:C:2019:562, punti 77, 80 e 94); e conclusioni presentate dall’avvocato generale Mazák nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑565/08, EU:C:2010:403, paragrafo 34). 54 Trovo particolarmente interessante, sotto questo profilo, la giurisprudenza dei giudici degli [OSCURATO:PERSONA]. Ad esempio, nella causa [OSCURATO:PERSONA]. c. Khan (522 U.S. 3, 1997), la Corte Suprema degli [OSCURATO:PERSONA], ribaltando precedenti, ha deciso, in sostanza, che la fissazione dei prezzi massimi non deve essere trattata come illecita di per sé, e deve quindi essere valutata in base alla «regola della ragione», che implica un’analisi dei reali effetti competitivi della pratica nel suo particolare contesto di mercato. Inoltre, nella sentenza NCAA c. Alston e a. (375, F. Supp.3d 1058, [OSCURATO:PERSONA], 2019), la [OSCURATO:PERSONA] of Appeals for the [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello degli [OSCURATO:PERSONA] per il nono circuito) ha esaminato i limiti del compenso introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] per gli studenti‑atleti, che dovevano essere applicati dalle scuole associate. Le norme fissavano quindi il prezzo sul mercato del lavoro dal lato dell’acquirente, spingendo il compenso al di sotto di quello che avrebbe prodotto un mercato competitivo, per almeno alcuni studenti‑atleti. Ciononostante, detto giudice ha esaminato le restrizioni in forza della regola della ragione, sulla base, tra l’altro, del fatto che nel mercato rilevante era necessario un certo grado di cooperazione. La sentenza della district court è stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere del 21 giugno 2021 (141 S. Ct. 2141 (2021)). Quanto a tale parere, v. anche le mie conclusioni nella causa ROGON, nota 61. 55 V., con ulteriori riferimenti, Easterbrook, F.H., «Maximum price fixing», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], 1981, vol. 48(4), 1981, pagg. da 886 a 910; e Whish, R., e Bailey, D., «Horizontal guidelines on purchasing agreements: Delineation between by object and by effect restrictions, [OSCURATO:PERSONA]», pubblicata dalla [OSCURATO:PERSONA] Europea nel 2022. 56 L’articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e c), TFUE, cita, come esempi di tipi di accordi vietati, quelli che consistono nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’ acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione» e nel «ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento ». A loro volta, tra le pratiche abusive di cui all’articolo 102 TFUE sono comprese, in particolare, quelle consistenti «nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’ acquisto , di vendita od altre condizioni di transazione non eque». Il corsivo è mio. 57 V., ad esempio, sentenze del 4 giugno 2009, T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punto 37), e del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (T‑240/17, EU: T:2019:778, punto 297). 58 V., per citare solo un esempio, U.S. [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema degli [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], Inc. c. [OSCURATO:PERSONA]., 334 U.S. 219 (1948). 59 V. OCSE, “Purchasing power and buyers’ cartels – OECD competition policy roundtable background note”, Parigi, 2022, pagg. 6 e 7. 60 Ibidem. V. altresì OCSE, «Purchasing power and buyers cartels – Summaries of contributions», Pargi, 20 giugno 2022; e Khemani, R.S., Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, «Application of competition law: Exemptions and exceptions», 2002, pag. 29. 61 In tale contesto, osservo incidentalmente che i giudici statunitensi hanno generalmente dichiarato che le leghe sportive non debbano essere considerate come «cartelli». Tuttavia, le opinioni degli studiosi statunitensi divergono su quale sia il modo più adatto di considerare le azioni delle associazioni sportive ai sensi della legge antitrust. V., con riferimenti alla giurisprudenza e al mondo accademico, Roberts, G.R., «The antitrust status of sports leagues revisited», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 64, Ed 1, 1989, pag. 117; Ross, S.F., Szymanski, S., «Antitrust and inefficient joint ventures: Why sports leagues should look more like McDonald’s and less like the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 16, Ed. 2, 2006, pag. 213; e Dabscheck, B., “The sporting cartel in history”, Sport in History, Vol. 28, Ed. 2, 2008, pag. 329. 62 Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 [TFUE] agli accordi di cooperazione orizzontale (GU 2023 C 259, pag. 1), punti da 278 a 304. 63 V. sentenza del 15 dicembre 1994, DLG (C‑250/92, EU:C:1994:413, punti da 28 a 45). 64 V. conclusioni da me presentate nella causa CD Tondela, paragrafi da 43 a 45. 65 Ibidem, paragrafi 29 e 38. 66 V., a tale proposito, articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del FFAR. 67 Aggiungerei, incidentalmente, che se, e nella misura in cui, siffatte norme mirano a garantire che gli agenti agiscano nel miglior interesse dei loro clienti, evitando conflitti di interesse, tali norme potrebbero probabilmente essere giustificate in forza della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]‑Medina oppure esentate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. V. altresì infra . 68 V. paragrafi da 56 a 74 delle suddette conclusioni. 69 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 100 a 102 e giurisprudenza ivi citata. 70 V., a tale proposito, infra , paragrafo 171. 71 V., a tale proposito, conclusioni da me presentate nella causa ROGON, paragrafi da 35 a 37. 72 V., tra l’altro, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 154 e 155 e giurisprudenza ivi citata. 73 Su questo tema, in generale, v. Monti, G., «Article 81 EC and public policy», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 39, Ed. 5, 2002, pag. 1057. 74 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 153 e giurisprudenza ivi citata. 75 V., a tale proposito, Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, [CE] (GU 2004, C 101, pag. 97) (in prosieguo: le «linee direttrici del 2004») punti da 102 a 104. 76 V., in dettaglio, Brook, O., «Struggling with Article 101(3) TFEU: Diverging approaches of the [OSCURATO:PERSONA], EU Courts, and five competition authorities», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 56, Ed. 1, 2019, pagg. da 121 a 156. 77 V., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 237 e 238. 78 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 120 e giurisprudenza ivi citata. 79 V., ad esempio, punti 341 e 559 delle linee direttrici di cui alla nota 62 supra, e il punto 56 delle linee direttrici del 2004. 80 Il corsivo è mio. 81 V., in particolare, articolo 36, articolo 45, paragrafo 3; articolo 52, paragrafo 12, e articolo 65, paragrafo 1, TFUE. 82 È quasi superfluo rinviare, a tal proposito, alla consolidata giurisprudenza sulle «esigenze imperative» o sui «motivi imperativi» di interesse generale che possono giustificare restrizioni alle norme sulla libera circolazione, che ha origine nella sentenza fondamentale Cassis de Dijon: sentenza del 20 febbraio 1979, Rewe‑Zentral (120/78, EU:C:1979:42, punto 8). 83 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 83. 84 V., a tal proposito, ad esempio sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑377/20, EU:C:2022:379, punti 42 e 43, e giurisprudenza ivi citata) (in prosieguo: la «sentenza SEN»). 85 V. esempio fornito nelle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA], (C 650/22, EU:C:2024:375, paragrafo 35). 86 V., in particolare, sentenza del 25 ottobre 1977, Metro SB‑Großmärkte/[OSCURATO:PERSONA] (26/76, EU:C:1977:167, punto 21) (il corsivo è mio). In dottrina, v. tra l’altro Lugard, P., e Hancher, L. « Honey, I shrunk the article! A critical assessment of the [OSCURATO:PERSONA] on Article 81(3) of the EC [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Vol. 25, Ed. 7, 2004, pag. 410; e Bourgeois, J.H.J., e Bocken, J., «Guidelines on the application of Article 81(3) of the EC [OSCURATO:PERSONA] of how to restrict a restriction», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], Vol. 32, Ed. 2, 2005, pagg. da 111 a 121. 87 È vero che negli ultimi anni non vi è stata nuova giurisprudenza sull’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Mi risulta che le cause chiave in merito a tale tema siano le sentenze del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610) (in prosieguo: la «sentenza GlaxoSmithKline»), e dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201) (in prosieguo: la «sentenza MasterCard»). 88 Nell’ecosistema calcistico, in cui la prestazione di diversi servizi è interconnessa, la valutazione dei vantaggi risultanti richiede di prendere in considerazione il sistema complessivo del quale fanno parte le norme di cui trattasi, compresi, se del caso, tutti i vantaggi oggettivi che ne discendono, non solo sui mercati rispetto ai quali è stata accertata la restrizione (nel caso di specie, quelli in cui gli agenti e/o i club sono in concorrenza), ma anche sugli altri mercati con cui i primi interagiscono. V., in tal senso, sentenza MasterCard, punti 236 e 237. 89 V., ad esempio, comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] «Sviluppare la dimensione europea dello sport», del 18 gennaio 2011, COM(2011) 12 definitivo, sezione [4.1]. 90 V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] on Drugs and Crime, ‘Global report on corruption in sport’, 2022 (disponibile on line), pag. 3. 91 V. altresì conclusioni da me presentate nella causa ROGON, paragrafo 49. 92 V., in particolare, sentenza del 23 novembre 2006, Asnef‑Equifax e Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734, punti da 64 a 71). 93 Punto 195 della sentenza. V. altresì sentenze GlaxoSmithKline, punto 92; [OSCURATO:PERSONA], punti 121 e 122; e [OSCURATO:PERSONA], punto 154. 94 V., in tal senso, sentenza MasterCard, punto 241. 95 V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 144 a 146. V. altresì sentenza Piau, punto 92. 96 V., a tal proposito, sentenze ISU, punti da 133 a 139; [OSCURATO:PERSONA], punti da 146 a 152; e [OSCURATO:PERSONA], punto 111. 97 V., in generale, [OSCURATO:PERSONA] europea, Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali, cit. supra alla nota 52, in particolare pagg. 9 e 10; «Comunicazione [sui] servizi professionali – Proseguire la riforma - Seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali» (COM(2005) 405 def.), in particolare i punti da 10 a 13 e 33; e OCSE, «[OSCURATO:PERSONA] and regulation in professions and occupations ‑ OECD roundtables on competition policy papers», 2024, in particolare le pagine 6, 13, 14, 29, 31 e 47. 98 V. documenti citati nelle note precedenti. V. altresì – in altri ordinamenti giuridici – [OSCURATO:PERSONA], «Self-regulated professions, balancing competition and regulation», Relazione, 11 dicembre 2007; e [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], «Regulation, competition and the professions», 13 luglio 2001. Entrambi disponibili on line. 99 Già citata supra nelle note 52 e 97, punti da 49 a 53. 100 V., ad esempio, sentenza del 28 febbraio 2013, Ordem dos [OSCURATO:PERSONA] de Contas (C‑1/12, EU:C:2013:127, punti 68, 69 e 82) (in prosieguo: la «sentenza OTOC»). 101 V., a tale proposito, sentenze MOTOE, punti 51 e 52; OTOC, punti 62 e da 88 a 92; ISU, punti da 144 a 146; e [OSCURATO:PERSONA], punto 176. V. altresì ordinanza del 23 febbraio 2006, Piau/[OSCURATO:PERSONA] (C‑171/05 P, EU:C:2006:149, punto 38). 102 Su tale punto, può essere interessante notare che alcune relazioni commissionate dalla [OSCURATO:PERSONA] negli anni passati sembrano suggerire che un sistema di licenze potrebbe essere necessario per garantire una buona governance nel settore degli agenti dei giocatori. V., ad esempio, «Study on sports agents in the [OSCURATO:PERSONA]», novembre 2009, pagg. 7, da 84 a 91 e da 107 a 132; e Parrish, R., et al., «Promoting and [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]» 2019, pagg. da 56 a 70 (in prosieguo: la «relazione Parrish»). Inoltre, il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli agenti dei giocatori nello sport (2011/C 236 E/14), ha parimenti espresso il parere che sia necessario un regime di concessione di licenze per gli agenti dei giocatori. 103 V. punti da 100 a 104 della sentenza Piau. Sull’impugnazione, v. ordinanza del 23 febbraio 2006, Piau/[OSCURATO:PERSONA] (C‑171/05 P, EU:C:2006:149, punto 38). 104 Ad esempio, senza le norme in questione, gli agenti sarebbero in grado di proporre che le parti applichino commissioni inferiori pro quota , nel caso in cui venissero scelti per rappresentare più di una parte dell’operazione. 105 V., a tal proposito, la relazione Parrish, pagg. da 78 a 84. 106 V., a tale proposito, e con riferimenti alla giurisprudenza, conclusioni da me presentate nella causa CD Tondela, paragrafi 58 e 79. 107 Per i principi consolidati in materia, v., fra le altre, sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑883/19 P, EU:C:2023:11, punti 113 e 114, e giurisprudenza ivi citata). 108 Punti 112 e 113 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 109 Ibidem, punto 117. 110 V., ad esempio, sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 129 e, più recentemente, del 25 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑233/23, EU:C:2025:110, punto 54 e giurisprudenza ivi citata) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 111 V., ad esempio, sentenza del 19 aprile 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑525/16, EU:C:2018:270, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 112 V., ad esempio, conclusioni presentate dall’avvocato generale Wahl nella causa Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju ato entūra – [OSCURATO:PERSONA] apvienība (C‑177/16 EU:C:2017:286, paragrafi da 36 a 54) (in prosieguo: le «conclusioni nella causa AKKA‑LAA»). 113 Ibidem, paragrafi 3 e 4. V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Pitruzzella nella causa SABAM (C‑372/19, EU:C:2020:598, paragrafi da 23 a 25). 114 V., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1978, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (27/76, EU:C:1978:22); del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/[OSCURATO:PERSONA] apvienība (C‑177/16, EU:C:2017:689, punto 35) (in prosieguo: la «sentenza AKKA‑LAA»); e del 25 novembre 2020, SABAM (C‑372/19, EU:C:2020:959, punto 28) (in prosieguo: la «sentenza SABAM»). 115 V., in tal senso, punti da 56 a 58 della sentenza AKKA‑LAA. 116 V., ad esempio, sentenze del 30 gennaio 1974, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (127/73, EU:C:1974:6, punti da 10 a 15); del 6 ottobre 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑83/91, EU:T:1994:246, punto 140); e del 22 novembre 2001, AAMS/[OSCURATO:PERSONA] (T‑139/98, EU:T:2001:272, punto 79). 117 V., in questo senso, la sentenza AKKA-LAA, punto 36; la sentenza SABAM, punto 31, e le conclusioni presentate dall’avvocato generale Wahl nella causa AKKA‑LAA, paragrafo 131. 118 In dottrina, v., con ulteriori riferimenti, Lianos, I., Korah, V., e Siciliani, P., [OSCURATO:PERSONA] – Analysis, Cases, & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019, pag. 1228; e O’Donoghue, e R., Padilla, J., [OSCURATO:PERSONA] and Economics of Article 102 TFEU , 3ª edizione, [OSCURATO:PERSONA], 2020, pagg. da 294 a 315. 119 V. punto 36 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 120 V., a tal proposito, punto 149 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 121 V. altresì paragrafo 80 delle conclusioni da me presentate nella causa CD Tondela. 122 V., in particolare, punti 124, 126 e 131 di tale sentenza. 123 Sentenze SEN, punti da 44 a 48 e da 65 a 77; del 19 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]. Operations (C‑680/20, EU:C:2023:33, punto 39); del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (C‑48/22 P, EU:C:2024:726, punti da 165 a 167) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); e [OSCURATO:PERSONA], punti 37, 38 e da 54 a 58). 124 V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 131, e [OSCURATO:PERSONA], punto 167. V. altresì conclusioni da me presentate nelle cause riunite Illumina e Grail/[OSCURATO:PERSONA] (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:264, paragrafo 230). 125 Ciò discende dalla giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 116. V. altresì, per analogia, sentenza del 22 ottobre 2015, AC‑Treuhand/[OSCURATO:PERSONA] (C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punti 27 e da 34 a 36). 126 Si tratta di un altro fattore privo di rilevanza. V., in tal senso, sentenze MOTOE, punto 27, e OTOC, punto 56 e giurisprudenza ivi citata. 127 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 118 e giurisprudenza ivi citata. 128 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 135 a 137 e giurisprudenza ivi citata. 129 Punto 119 della sentenza. 130 V., di recente, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 70 e 71, e giurisprudenza ivi citata. 131 V., tra l’altro, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 247 e giurisprudenza ivi citata. 132 V., ad esempio, sentenza TopFit, punto 39 e giurisprudenza ivi citata. 133 Ibidem, punto 49. 134 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 251 e 252 e giurisprudenza ivi citata. 135 V., a tale proposito, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 143. 136 V., in particolare, articolo 2 del FFAR. 137 V. articolo 3, paragrafo 3 del FFAR. 138 Sentenza del 29 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑565/08, EU:C:2011:188, punti da 47 a 54). 139 V., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK (C‑83/21, EU:C:2022:1018, punti 45, 50 e 51). 140 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 95 e giurisprudenza ivi citata. 141 Sentenza del 9 gennaio 2025, Mousse (C‑394/23, EU:C:2025:2, punto 45 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Mousse»). 142 Ibidem, punto 51 e giurisprudenza ivi citata. 143 Ibidem, punti 46 e 47, e giurisprudenza ivi citata. V. altresì considerando 47 del RGPD. 144 V., in particolare, articolo 15, paragrafo 1, TFUE, che afferma che «[a]l fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile » (il corsivo è mio). V. altresì articolo 15, paragrafi 2 e 3, TFUE, e articolo 11, paragrafi da 1 a 3, TUE. 145 Il corsivo è mio. 146 Sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑621/22, EU:C:2024:858, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 147 Ibidem, punto 43 e giurisprudenza ivi citata. 148 Per inciso, osservo che, secondo il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2024 (Rapporto [OSCURATO:PERSONA] sugli Agenti dei giocatori 2024), al 5 dicembre 2024, un totale di 7 558 persone erano titolari di una licenza in qualità di agenti dei giocatori. Ciò implica una notevole portata del trattamento potenziale dei dati, conforme alla nozione di «larga scala» di cui al considerando 91 del RGPD, che fa riferimento al trattamento di una «notevole quantità» di dati personali che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati. Tale categorizzazione ha determinate conseguenze ai sensi delle disposizioni del RGPD. 149 Sentenza Mousse, punto 50 e giurisprudenza ivi citata. 150 V., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Condizioni generali di utilizzo di un social network) (C‑252/21, EU:C:2023:537, punto 116).