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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 43907/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bg) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla confisca • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 2 e 10, d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74, e lo condannava - con rito abbreviato - alla pena di dieci mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione di legge penale. [OSCURATO:PERSONA], nel pronunciare la sentenza di condanna, non avrebbe disposto la confisca del profitto o del prezzo del reato di cui al capo A), diretta o per equivalente, pur obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis, decreto n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

L'art. 12-bis, comma 1, d.

Igs. n. 74 del 2000 dispone che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dallo stesso decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

4. Tanto premesso, l'imputato è stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 2 e 10, decreto in esame, unificati sotto il vincolo della continuazione, in particolare (quanto al primo) per aver indicato nel modello unico- PF2014 elementi passivi fittizi per 146.416,50 euro, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti.

5. Ne consegue che - come dedotto dal Procuratore ricorrente - alla condanna per il reato di cui all'art. 2 cit. avrebbe dovuto seguire la confisca del relativo profitto, nei termini accertati.

Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza, limitatamente alla confisca, con rinvio al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bg) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla confisca • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 2 e 10, d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74, e lo condannava - con rito abbreviato - alla pena di dieci mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione di legge penale. [OSCURATO:PERSONA], nel pronunciare la sentenza di condanna, non avrebbe disposto la confisca del profitto o del prezzo del reato di cui al capo A), diretta o per equivalente, pur obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis, decreto n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. L'art. 12-bis, comma 1, d. Igs. n. 74 del 2000 dispone che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dallo stesso decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 4. Tanto premesso, l'imputato è stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 2 e 10, decreto in esame, unificati sotto il vincolo della continuazione, in particolare (quanto al primo) per aver indicato nel modello unico- PF2014 elementi passivi fittizi per 146.416,50 euro, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti. 5. Ne consegue che - come dedotto dal Procuratore ricorrente - alla condanna per il reato di cui all'art. 2 cit. avrebbe dovuto seguire la confisca del relativo profitto, nei termini accertati. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza, limitatamente alla confisca, con rinvio al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo. Così decis
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