CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7440/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA]Armetta ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 2.1. Quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi meno grave di reato di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 la Corte territoriale, richiamata conferentemente l'am- pia elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, ha ritenuto che il dato quanti- tativo, quale emergente a seguito delle analisi chimico-tossicologiche, che hanno evidenziato trattarsi di sostanza stupefacente del tipo pesante (cocaina) per un quantitativo non certo di minima offensività, tenuto conto degli esiti delle analisi chimico-tossicologiche, evidenzia la capacità economica dell'appellante di acqui- stare la sostanza stupefacente, capacità alimentata indubbiamente dai proventi della sua attività di spaccio, posto che trattasi di soggetto - per sua stessa dichia- razione - privo di occupazione. Tanto, poi, per i giudici di merito manifesta che il D'Armetta era inserito in un circuito illecito tale da garantirgli Io svolgimento dell'attività illecita con caratteri di non minima offensività, fruendo di una rete stabile di fornitori e di una altrettanto stabile e variegata rete di acquirenti. La sentenza de qua, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, N. 7440/2022 R.G. Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 2.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha ri- tenuto di negarle sul rilievo che nella fattispecie, nessun elemento di positivo ap- prezzamento emergesse, in quanto l'odierno ricorrente ha ammesso gli addebiti solo a fronte degli incontrovertibili esiti della perquisizione a suo carico e ciò no- nostante ha fatto credere che la droga era in suo possesso da ben cinque anni per giustificare la sua affermazione di avere agito per stato di bisogno. Tanto, lungi per i giudici di appello dall'esprimere un corretto comportamento processuale ed una sincera resipiscenza, evidenzia piuttosto che l'appellante - soggetto pregiudi- cato - ha tentato di ridimensionare le sue responsabilità. A ciò si aggiunge -come si legge in sentenza- che il predetto - come sopra esposto - ha tentato di sottrarsi al controllo della P.G., violando l'alt intimatogli e dandosi alla fuga. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 2.3. Quanto alla pena, la Corte territoriale ha ritenuto che "con sapiente e corretto uso dei poteri discrezionali di cui all'art. 133 cod. pen., è stata dal primo giudice calcolata in misura prossima al minimo dell'editto per la fattispecie ascritta e, pertanto, tenuto conto della gravità della condotta, quale si ricava dal quanti- tativo di droga detenuta, nonché della capacità a delinquere dell'appellante, risulta N. 7440/2022 R.G. ampiamente adeguata". L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli ele- menti di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la gra- duazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, ne- cessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f