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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 18552/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

9533.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 31/10/2025 della Corte d’appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;visti i motivi nuovi presentati in data 09/04/2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ilquale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di VentreGiuseppe, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 31/10/2025, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenzadel 04/06/2024 del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio ordinario, con la qualeAchille [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati allapena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa ciascuno per i reati,unificati dal vincolo della continuazione, di: 1) tentata estorsione aggravata (dall’essere statela violenza e minaccia commesse da più persone riunite) in concorso ai danni di Francescoeseguire l’indicato reato di tentata estorsione) in concorso sempre ai danni di FrancescoSecondo i capi d’imputazione, i due reati erano stati contestati agli imputati:1) quello di tentata estorsione aggravata, «perché in concorso ed unione tra loro,recatisi nell’autorimessa sita alla via Nicolardi n. 52 in Napoli di proprietà di Flessignoparole “I locali sono nostri, da qui ve ne dovete andare, vi ammazziamo, andiamo allatabaccheria di tua sorella in corso Amedeo e li spariamo”, e mediante violenza consistita nelpercuoterlo con pugni e calci, a mani nude e con un bastone, costringendolo a tollerare laloro presenza e ad allontanarsi temporaneamente dall’immobile, compivano atti idonei ediretti in modo univoco a procurarsi un ingiusto profitto consistente nell’impossessamentodell’autorimessa con pari danno per la p.o.» (capo 1);2) quello di lesioni personali aggravate, «perché al fine di commettere il reato di cui alcapo 1) con le condotte ivi descritte cagionavano a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personalirefertate dal pronto soccorso dell’ospedale CTO in “Infrazioni monocorticali dell’arco mediodella VIII e IX costa sinistra, trauma cranico lieve, e escoriazione regione frontale” conprognosi di giorni 21» (capo 2).2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Napoli, hannoproposto ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], MarianoVentre e [OSCURATO:PERSONA].3.

Un primo ricorso, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto nell’interesse ditutti e tre gli imputati ed è articolato in quattro motivi.3.1.

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionecon riferimento al giudizio di non credibilità delle dichiarazioni degli imputati nonché perl’«omessa valutazione dei rilievi difensivi sia in ordine alle contraddizioni emergenti tra leprove dichiarative sia in ordine alla validità probatoria delle prove documentali e peritali».Premettono che il principale terreno di scontro tra l’accusa e la difesa era stato quellorelativo alle ragioni del dissidio tra gli imputati e la persona offesa, nel senso che: secondol’accusa, gli imputati avrebbero agito allo scopo di impossessarsi dell’immobile, oggetto diloro esplicite rivendicazioni; mentre, secondo la difesa, gli imputati avrebbero agito inconseguenza della costruzione, da parte della persona offesa, di un muro che essiritenevano lesivo dell’esercizio di alcuni loro diritti.

Ciò premesso, i ricorrenti affermano chela motivazione sarebbe irragionevole per l’«ostinazione [della Corte d’appello di Napoli] divoler aderire ad una tesi piuttosto che all’altra, omettendo di cogliere lo scopo comune eultimo di ambedue le condotte presunte, concernente la pretesa di “ragion fattasi”».

Loscontro tra le due tesi sarebbe, insomma, «un falso problema», atteso che l’inquadramentogiuridico del fatto dipenderebbe comunque «dalla convinzione degli agenti di vantare dirittiastrattamente esperibili in giudizio».In ogni caso, i ricorrenti contestano la valutazione, da parte della Corte d’appello diNapoli, delle prove dichiarative, in quanto priva di «ogni linearità logica», come sarebbe«reso ancor più evidente se rapportato alle emergenze di natura documentale e peritale».Rappresentano come essi avessero indicato, quale causa del dissidio con la personaoffesa, la costruzione, da parte di questa, di un muro che «impediva il passaggio verso altreloro proprietà» e che tale loro versione sarebbe stata ritenuta non credibile sulla base dellaconsiderazione che il suddetto muro avrebbe causato «un ostacolo soltanto parziale e nontotale per l’accesso agli altri box auto» (così il ricorso).

Tale considerazione confliggerebbe,tuttavia, «sia con la logica comune che con il diritto dal momento che anche un ostacoloparziale ben può costituire la ragione di un dissidio», con la conseguenza che la stessaconsiderazione non potrebbe costituire una valida motivazione della ritenuta non credibilitàdella versione che era stata fornita dagli imputati.La medesima considerazione sarebbe anche «disancorata rispetto […] alle provedocumentali», rispetto alle quali la Corte d’appello di Napoli si sarebbe posta «in pienacontraddizione logica».

I ricorrenti contestano l’affermazione della Corte d’appello secondocui «[n]on dirimente è la relazione tecnica dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] la quale, peraltro, ha svolto lapropria attività nel 2023, due anni dopo i fatti» (quartultimo capoverso della pag. 12 dellasentenza impugnata).

Ciò in quanto, col superare il contenuto dell’accertamento peritale inragione dell’indicato «dato temporale», la Corte d’appello di Napoli avrebbe trascurato chequanto era stato accertato «due anni dopo i fatti» con la suindicata relazione tecnicacoincideva con la missiva del 20/01/2021, di cui la Corte d’appello aveva peraltro dato atto,con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], «contestava al [OSCURATO:PERSONA] chele attività edili da lui poste in essere impedivano di fatto l’accesso alla proprietà confinantedel [OSCURATO:PERSONA]» (primo capoverso della pag. 5 della sentenza impugnata).

Pertanto, lerimostranze degli imputati per la realizzazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di opere edili cheimpedivano o, se si vuole, rendevano più difficoltoso, l’accesso alle proprietà confinanti delVentre, erano già documentate come coeve ai fatti in contestazione.

I ricorrenti evidenzianoche è proprio nel gennaio 2021 che, «non a caso», si colloca il litigio immediatamenteprecedente ai fatti in contestazione e denunciano che la Corte d’appello di Napoli abbiaricondotto anche tale litigio a «rivendicazioni in ordine alla proprietà» dei box, laddove, comedetto, esisteva agli atti la missiva del 20/01/2021 che metteva nero su bianco che la ragionedel dissidio era legata ad «attività edili [che] impedivano di fatto l’accesso alla proprietàconfinante del [OSCURATO:PERSONA]».

Quindi, la «cornice documentale» coinciderebbe, «per tempi econtenuti», con la versione degli imputati.L’illogicità della sentenza impugnata deriverebbe allora dall’avere la Corte d’appello diNapoli operato una «lettura frazionata di tali elementi che, isolatamente considerati», nonavrebbero consentito «un valido confronto comparativo».

Riassumendo, i motivi dellasconfessione della versione dei fatti che era stata fornita dagli imputati sarebbero del tuttoillogici, tale versione era supportata dalla menzionata relazione tecnica, i cui contenutisarebbero «stati espulsi dalla cornice motivazionale poiché, irragionevolmente, ritenuti“lontani nel tempo”».

Irragionevolmente in quanto tale argomentazione «manca totalmente diconsiderare la compatibilità contenutistica della perizia con la missiva di gennaio 2021»,rispetto alla quale vi sarebbe «una grave lacuna motivazionale perché citata ma maivalutata».La Corte d’appello di Napoli avrebbe anche omesso di confrontarsi con leargomentazioni, contenute nell’atto di appello, in ordine all’inverosimiglianza intrinseca delledichiarazioni della persona offesa di avere interpellato un imprenditore edile (FrancescoIengo) per delle mere «operazioni di pulizia dei box», affermazione tra l’altro smentita dalloIengo, il quale aveva parlato di preventivi e di lavori di manutenzione.I ricorrenti affermano ancora che il giudizio di credibilità della persona offesa nondovrebbe essere ritenuto «necessariamente alternativo al giudizio di credibilità degliimputati», atteso che «ben potrebbe essere accaduto che la persona offesa abbia avuto unapercezione diversa delle reali intenzioni degli imputati, queste ultime – in realtà – giàcontenute nella suddetta missiva documentale del gennaio 2021».3.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. conriferimento al difetto del relativo elemento soggettivo, nonché, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione con riferimento alla mancata configurazione del reato di cui all’art. 393 cod. pen.Secondo i ricorrenti, anche seguendo la tesi che è sostenuta nella sentenza impugnata,non risulterebbe integrato il reato di tentata estorsione, atteso che, come risulta dalla pag. 8della stessa sentenza, la colluttazione tra gli imputati e la persona offesa era sorta a seguitodi una discussione, poi degenerata, sulla proprietà degli immobili in questione.I giudici del merito avrebbero escluso la qualificazione del fatto come esercizioarbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone sull’erroneo presupposto«dell’assenza di una pretesa legittimamente azionabile» (così il ricorso).

Diversamente,«fondandosi esclusivamente sulle ricostruzioni […] operate dai giudici di merito, le possibilitàper l’agente di adire l’A.G.» sarebbero invece «numerose e tutte concretamente realizzabili».I ricorrenti deducono che l’insuccesso dell’azione revocatoria che era stata propostadalla curatela del fallimento della società immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] (padre di MarianoVentre) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cognato e dante causa di Francescol’inefficacia del negozio giuridico simulato».Contestano l’argomentazione che è sviluppata in proposito nel secondo capoversodella pag. 23 della sentenza di primo grado in quanto, con essa, il Tribunale di Napoli, «[c]onuna motivazione illogica», si sarebbe «spin[to] ben oltre “l’ispezione penale”, credendo dipoter risolvere incidenter tantum una complessa vicenda civilistica, che nella sua sedeprocessuale naturale, quella civile, prevede ben altri strumenti di risoluzione rispetto all’attodissimulatorio, come già statuito dalla giurisprudenza».Quanto alla sentenza impugnata, la motivazione sarebbe viziata perché la Corted’appello di Napoli, «invadendo il campo “civile”», avrebbe «perso il focus della questione di[sua] competenza», la cui «risoluzione incidentale avrebbe dovuto fermarsi all’astrattapossibilità dell’agente di adire il giudice».

Sotto questo aspetto, la Corte d’appello di Napoliavrebbe dimenticato che era stata la stessa persona offesa a dichiarare che la colluttazioneera sorta a seguito di una discussione sulla proprietà (i ricorrenti citano il quarto, il quinto el’undicesimo capoverso della pag. 8 della sentenza impugnata).Sarebbe perciò «palese […] che lo scopo dell’agire da parte degli imputati fosse legatoalla profonda convinzione dei medesimi che il [OSCURATO:PERSONA] fosse soltantosimulatamente titolare di beni verso i quali gli agenti vantavano un possesso pacifico equalificato da sempre, tant’è che il soggetto passivo tenta di risolvere “il dubbio” [sullaproprietà], ovviamente, in suo favore».Sarebbe, poi, erronea in diritto l’affermazione della Corte d’appello di Napoli secondocui «l’immobile in questione non era mai stato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], di VentreGiuseppe o di [OSCURATO:PERSONA]; costoro non avrebbero potuto vantare alcuna pretesatutelabile» (primo paragrafo della pag. 13 della sentenza impugnata).

Infatti, l’azione disimulazione può essere esperita anche dagli eredi, anche prima della morte del de cuius, e,come è stato affermato dalla Corte di cassazione (i ricorrenti invocano Cass. civ., Sez. 2, n.23454 del 26/08/2021), il legittimario, in quanto terzo rispetto all’atto simulato stipulato in vitadal defunto, non è soggetto ai limiti probatori che sono previsti dall’art. 1417 cod. civ. ed èquindi ammesso a provare anche per testimoni e presunzioni la simulazione lesiva del suodiritto alla quota di legittima.

Ciò farebbe anche emergere l’irragionevolezza dellamotivazione della sentenza di primo grado, là dove il Tribunale di Napoli ha escluso che«[OSCURATO:PERSONA] o, volendolo ritenere portatore di interessi coincidenti con quelli del padre,[OSCURATO:PERSONA], si fossero assunti il rischio di perdere la disponibilità dei localiconsentendone l’intestazione ad altri sulla base di un mero accordo verbale, a titolo gratuitoe senza l’assunzione di idonee garanzie o la stipula di un apposito atto o contratto ad effetto,per così dire, dissimulatorio» (secondo capoverso della pag. 23 della sentenza di primogrado).I ricorrenti contestano ancora le motivazioni che sono contenute negli ultimi duecapoversi della pag. 22 e nel primo paragrafo della pag. 23 della sentenza di primo grado enel primo, secondo e terzo capoverso della pag. 13 della sentenza impugnata, là dove laCorte d’appello di Napoli ha argomentato che «alcuna pretesa sarebbe ravvisabile in capo aiprevenuti» neppure seguendo l’impostazione, che risultava dalla deposizione di SalvatoreCasolaro «secondo cui i beni in questione sarebbero stati trasferiti a tacitazione di alcunipregressi debiti contratti da [OSCURATO:PERSONA] con i [OSCURATO:PERSONA]», sicché «[i]n sostanza non sisarebbe trattato di un’intestazione fittizia ma di una vendita reale per soddisfare creditivantati dal Casolaro e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]».

Espongonoche i giudici del merito «riconoscono – anche mediante la fonte documentale – unacoincidenza temporale tra il fallimento e la prima vendita» e che non «è contestata lasituazione di grave difficoltà economica e la imponente esposizione debitoria del venditore,tanto da costringere quest’ultimo a chiudere l’attività di famiglia e a dismettere tutto il propriopatrimonio», con la conseguenza che non vi sarebbe «chi non veda la condizione diparticolare suscettibilità di quel soggetto “coartato” da ingenti debiti».

Ciò esposto, secondo iricorrenti, «[l]iquidare tale situazione con l’idea di una certezza assoluta circa una regolaredatio in solutum tale da escludere, a monte, qualunque legittima pretesa» significherebbe«non solo spingersi oltre i confini penalistici ma dimenticare anche i principi civilistici», inparticolare, che l’ordinamento, nella consapevolezza «della situazione di palese vulnerabilitàdella situazione debitoria, come nel settore penale dett[a] stingenti norme in materia diusura, in sede civile prevede espressamente il divieto del patto commissorio».

Nediscenderebbe che «la datio in solutum, non determina alcuna automatica esclusione di unapretesa tutelata dall’ordinamento del debitore che mira a veder ricostituito il patrimoniodepauperatosi con il negozio illecito».I ricorrenti contestano ancora l’argomentazione che è contenuta nell’ultimo capoversodella pag. 23 della sentenza di primo grado, là dove il Tribunale di Napoli ha argomentatoche l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] «ad ogni pregresso accordo» impedirebbe «in radicedi ravvisare alcun fondamento, anche soltanto putativo, nel violento spossessamento tentatonei suoi confronti».

Tale argomentazione «dimentic[herebbe] le norme sussistenti in tema dicircolazione dei beni, di trascrizione degli immobili e di buona fede degli acquirenti» e che la«mera estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle iniziali intese non esclude, aprioristicamente,la consapevolezza dello stesso e la sussistenza di pretesa legittima in capo agli imputati».Anche dalla ricostruzione in fatto di cui ai primi tre paragrafi della pag. 12 dellasentenza di primo grado e al quinto capoverso della pag. 12 della sentenza impugnatarisulterebbero «accordi e tentativi di risoluzione della controversia», il che puredimostrerebbe «una cornice di pretese legittimamente esperibili nella sede civile, trattandosidi una vicenda che rievoca la responsabilità precontrattuale».Posto che, pertanto, la stessa ricostruzione fattuale compiuta dai giudici del meritopaleserebbe «la sussistenza di più profili di pretese concretamente azionabili rispetto allasingola vicenda del muro, del pari legittimamente esperibile», i ricorrenti sottolineano che,«ai fini penalistici», non sarebbe «indispensabile individuare specificamente quale azionefosse concretamente azionabile purché si accerti, come nel caso di specie, che le concretemotivazioni dell’agire fossero legate ad un’esigenza di ragion fattasi».

L’illogicità dellamotivazione starebbe pertanto nell’avere escluso «pretese legittimamente azionabili», con laprecisazione che quelle indicate sarebbe «esperibili anche contemporaneamente poichéperfettamente compatibili tra loro».Che si fosse trattato di una vendita simulata o di una datio a fronte di un debito oprestito poco rileverebbe.

Ciò che rileverebbe sarebbe «l’accertato status di grave difficoltàeconomica in cui versava il venditore»; il che renderebbe «astrattamente configurabilinumerose pretese legittimamente azionabili» in giudizio.I ricorrenti ribadiscono che è la stessa persona offesa a parlare di “rivendicazioni”, ariprova del fatto che essi agivano nella profonda convinzione di farsi giustizia da sé.Assumerebbe, infine, importante rilievo il fatto nuovo costituito dalla sentenza,successiva a quella impugnata, del Tribunale civile di Napoli resa nella causa iscritta al n.24373/2024 tra l’attore [OSCURATO:PERSONA], il convenuto [OSCURATO:PERSONA] e l’interventoreMariano [OSCURATO:PERSONA].3.3.

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono: in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. conriferimento al difetto «degli elementi tipici del reato di estorsione nella forma tentata»; inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione «in ordine al raggiungimento dello standard probatoriodell’“al di là di ogni ragionevole dubbio” concernente l’idoneità e l’univocità dell’azionenonché dell’elemento soggettivo sotteso al tentativo»; in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione «in ordine all’omessa configurazione del reato di cui all’art. 610 c.p.».

Dopo avere rammentato che i reati di estorsione e di violenza privata si distinguonoper l’elemento dell’ingiusto profitto con danno altrui, il quale connota il reato di estorsione,del quale costituisce lo scopo caratteristico dell’azione e il momento consumativo, e dopoavere illustrato le nozioni di idoneità e di univocità degli atti ai sensi dell’art. 56 cod. pen., iricorrenti deducono che viene loro contestata una tentata estorsione «finalizzata alriottenimento di un bene immobile ma la minaccia non è volta a coartare la persona offesa arecarsi dal notaio per la stipula di un contratto o ad accettare un accordo che era statorifiutato in precedenza».

Ciò sarebbe significativo alla luce delle regole sulla circolazione deibeni immobili, alla stregua delle quali la condotta da essi tenuta non sarebbe«oggettivamente idonea alla traslazione della proprietà»; e «[a]nche la mera apprensione delpossesso» non sarebbe «sostenuta da alcuna azione idonea e univoca».Le sentenze dei giudici del merito sarebbero pertanto affette da un’omissione, attesoche gli stessi giudici, «dinanzi a una forma tentata di un reato di evento, avrebbero dovutospecificamente indicare gli elementi da cui trarre, attraverso una valida prognosiprobabilistica, la possibilità concreta di realizzazione dell’evento ovverosia la effettivaapprensione del bene ad opera degli imputati».

Invece, «[n]essuna azione precedente osuccessiva ai fatti» sarebbe stata «indicata […] come strumentale all’effettivoimpossessamento, né la violenza di per sé» potrebbe «essere sufficiente allo scopo».I ricorrenti deducono che l’illogicità della qualificazione del fatto come tentata estorsione«risiede anche nell’analisi delle parole che si ritiene essere proferite: “i locali sono nostri”.

Mal’estorsione è contestata in riferimento ad un solo bene immobile, concernente il civico 52».Le sentenze dei giudici del merito sarebbero affette da un’omissione anche rispettoall’elemento soggettivo, atteso che esse «non individuano alcun elemento idoneo asostenere un dolo diretto all’apprensione, tra l’altro, di uno solo degli immobili oggetto dirivendicazioni».I ricorrenti concludono che, poiché tra le due fattispecie in questione (art. 629 cod. pen.e art. 610 cod. pen.) vi è un rapporto di specialità, «il quid pluris della fattispecie estorsiva»dovrebbe «essere sostenuto da una motivazione adeguata, ancorata ad elementicircostanziali ben individuati», in assenza o nell’incertezza dei quali il fatto non potrebbe cheessere qualificato nella fattispecie meno grave, in ossequio al principio in dubio pro reo.3.4.

Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt.

«“585 in rif. all’art. 576nc. 1 n. 1 cp.” (così il capo d’imputazione), la violazione del principio di specialità di cuiall’art. 15 cod. pen. e «[i]mprocedibilità».L’attribuzione della circostanza aggravante del reato di lesioni personali cosiddetta delnesso teleologico integrerebbe una «duplicazione sanzionatoria», atteso che la violenza, cheè alla base di tale reato, «è già connaturata nella fattispecie estorsiva poiché, già di per sé,strumentale alla finalità coercitiva», con la conseguenza che, mancando «un quid pluris taleda differenziare la circostanza suddetta rispetto alla tipicità della fattispecie estorsiva», lastessa circostanza si deve ritenere assorbita nel reato di estorsione.Dopo avere trascritto ampi stralci di alcune pronunce in tema di rapina impropria eomicidio, i ricorrenti ribadiscono che, nel caso di specie, «la violenza, implicita nel reato dilesioni, è anche elemento costitutivo ed indefettibile del delitto di estorsione che si prefiguracome reato di evento poiché la condotta del soggetto attivo è finalisticamente orientata arealizzare lo scopo estorsivo».

Pertanto, «sia “le modalità commissive” (la violenza) sia“soprattutto il finalismo dell’azione” (violenza per costringere taluno a fare o ad ometterequalche cosa) coincidono», con la conseguenza che «tale volontà» non potrebbe «esserenuovamente valutata nella previsione sanzionatoria per il delitto di violenza contestualmentecommesso».Esclusa, pertanto, per le ragioni indicate, l’aggravante del nesso teleologico, il reato dilesioni dovrebbe essere ritenuto improcedibile per mancanza della querela.4.

Un secondo ricorso, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato propostonell’interesse dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed è anch’esso articolato in quattromotivi.4.1.

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 610 e 612 cod. pen., conriferimento all’art. 629 dello stesso codice, nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, conriferimento all’art. 192 dello stesso codice.Lamentano che la Corte d’appello di Napoli non abbia qualificato il fatto come minacciao, «in via gradata», come violenza privata.Posto che dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del testimoneCorte d’appello di Napoli avrebbe tuttavia omesso di scrutinare «la concreta finalità cui esserisultavano strumentali», limitandosi ad affermare apoditticamente che le stesse sarebberostate strumentali al conseguimento di un profitto ingiusto.Le attribuite condotte intimidatorie erano in realtà dirette «a impedire ovvero far cessareuna determinata iniziativa della persona offesa – segnatamente, la realizzazione del muroche ostacolava l’accesso al box e l’esecuzione di alcuni lavori – senza che dalle stesseemerga alcuna richiesta […] di carattere patrimoniale o comunque economicamenteapprezzabile».

Le suddette condotte intimidatorie integravano pertanto il reato di minaccia e,«ove considerate nel loro complesso e nel contesto fattuale in cui si sono sviluppate, […]avrebbero potuto al più assumere rilievo quale tentativo di violenza privata», in quantofinalizzate esclusivamente a impedire al [OSCURATO:PERSONA] «una condotta ritenuta sgradita dairicorrenti».

La Corte d’appello di Napoli non avrebbe spiegato in che modo le minacce cheerano state rivolte al [OSCURATO:PERSONA] «sarebbero state funzionali a un risultato diverso dalla merainterdizione dell’accesso ai box» e perché siano state sussunte nella fattispecie di cui all’art.629 cod. pen. anziché in quella di cui all’art. 610 cod. pen.La Corte d’appello avrebbe anche omesso di valutare il dato, che era stato evidenziatodalla difesa degli imputati e che emergeva dagli atti, che «il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato ilocali dal genero [OSCURATO:PERSONA] e dalla sorella, e che lo stesso si era recato sul postounitamente al teste [OSCURATO:PERSONA], incaricato di eseguire lavori all’interno dei box, in vista di unasuccessiva alienazione a soggetti terzi, diversi dal [OSCURATO:PERSONA]»; iniziativa, questa, che era stataassunta dal [OSCURATO:PERSONA] «nonostante i pregressi accordi che i [OSCURATO:PERSONA] avevano raggiunto con ilpadre del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accordi dei quali la parte civile non poteva ragionevolmentedirsi ignara».

In tale contesto, le minacce che furono rivolte al [OSCURATO:PERSONA] si configurerebberocome «reazione immediata e conseguenziale a una condotta percepita dai ricorrenti comescorretta e lesiva degli equilibri familiari e negoziali già delineati, e non già come strumentofinalizzato alla formulazione di una pretesa patrimoniale autonoma e ingiusta».

Le minacceerano pertanto da riferire, oltre che al menzionato «problema del muro», «alla volontà diimpedire o far cessare un determinato comportamento del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto irrispettosonon solo nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], ma anche del padre e della sorella della stessa personaoffesa, piuttosto che all’intento di conseguire un ingiusto profitto».4.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 56 e 110 cod. pen., conriferimento all’art. 629 dello stesso codice, nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, conriferimento all’art. 192 dello stesso codice.Sottraendosi ad un effettivo confronto con le doglianze che erano state sollevate conl’atto di appello, la Corte d’appello di Napoli avrebbe omesso di chiarire sulla base di qualielementi le frasi attribuite a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] «avrebbero potuto essereinterpretate come espressione di una volontà estorsiva volta a ottenere i locali box in dannodel [OSCURATO:PERSONA]».

Tale lacuna motivazionale sarebbe ancor più grave alla luce delfatto che non era emerso alcun riscontro alle dichiarazioni della persona offesa circal’esistenza di una siffatta pretesa estorsiva, atteso che il testimone [OSCURATO:PERSONA] avevaescluso «di avere udito minacce di morte o rivendicazioni dei box da parte degli imputati»(così il ricorso).Sarebbe apparente la motivazione in ordine all’episodio del gennaio 2021, atteso che laCorte d’appello di Napoli lo avrebbe ritenuto provato sulla base delle sole dichiarazioni dellapersona offesa «senza fornire alcuna spiegazione circa i criteri di attendibilità adottati néindicare riscontri esterni».La Corte d’appello di Napoli non avrebbe poi proceduto al necessario rigoroso vagliodella credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] e dell’attendibilità del suo racconto.La Corte d’appello di Napoli sarebbe incorsa in un «travisamento valutativo» là dove haritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] costituissero riscontro rispetto a quelle del«escluso qualsiasi riferimento a minacce, pretese o rivendicazioni aventi ad oggetto i localiadibiti a box», con la conseguenza che le sue dichiarazioni finivano in realtà con l’«indebolireil nucleo essenziale dell’accusa», cioè l’accusa di estorsione.Sarebbe, altresì, rilevante la mancanza di riscontri circa l’utilizzo, da parte degliimputati, di un corpo contundente, atteso che tale utilizzo era stato menzionato dalla personaoffesa ma era stato «smentito rigorosamente dal teste [OSCURATO:PERSONA]».

Tale smentita inciderebbe inmodo significativo sulla credibilità del racconto del [OSCURATO:PERSONA] circa la contestata condottaestorsiva e la Corte d’appello di Napoli avrebbe «di fatto neutralizzata» la dichiarazione delloIengo nella parte di essa che si poneva in contrasto con il nucleo essenziale dellacontestazione.La verifica dell’attendibilità del narrato della persona offesa avrebbe dovuto essere fattacon maggior rigore «anche alla luce dei rapporti di natura parentale con i [OSCURATO:PERSONA], dai qualiben avrebbe potuto scaturire una controversia di natura familiare, del tutto avulsa da finalitàestorsive».Sarebbero rimaste inesplorate le «incongruenze logiche attinenti al presunto moventedella condotta contestata». [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti «acquistato i locali soltanto nel2020, senza che la sentenza chiarisca per quale ragione l’asserita pretesa estorsiva sarebbestata rivolta nei suoi confronti, anziché verso i precedenti proprietari, né per quale motivo eglinon avrebbe potuto liberamente disporre dei beni in favore della sorella».La Corte d’appello di Napoli avrebbe anche «omesso ogni valutazione in ordine agliaccordi verbali e alle promesse intercorse tra il padre del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventia oggetto l’intenzione di quest’ultimo di riacquistare i box originariamente appartenuti allafamiglia», e avrebbe «trascurato di considerare l’ulteriore e concorrente interesse delmedesimi locali».La Corte d’appello non avrebbe considerato «che il conflitto insorto tra le parti apparepiuttosto riconducibile a una distinta e circoscritta controversia concernente la realizzazionedi un muro che impediva l’accesso ai cinque box […] formalmente intestati al [OSCURATO:PERSONA] ma difatto riconducibili allo stesso [OSCURATO:PERSONA]».I giudici napoletani avrebbero ritenuto inattendibile il testimone [OSCURATO:PERSONA] inragione di un suo interesse personale nella vicenda «senza tuttavia applicare il medesimocriterio valutativo al teste [OSCURATO:PERSONA], il quale versava parimenti in una posizione di interessediretto, essendo stato incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] di eseguire i lavori sui box».Nel rammentare che dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] risultava che il muro in questione«non impediva l’utilizzo dei box, ma limitava esclusivamente l’accesso attraverso una delleuscite» (così il ricorso), i ricorrenti contestano che tale circostanza sarebbe stateimpropriamente valorizzata dalla Corte d’appello di Napoli al fine di ritenere non rilevante laconsulenza tecnica dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d’appello ha considerato «[n]ondirimente» perché effettuata nel 2023.

In tale modo, la Corte d’appello di Napoli avrebbeomesso di confrontarsi con il contenuto di tale consulenza tecnica, la quale avrebbe smentitole affermazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA] «attestando che i locali risultavano di fatto interclusi eche l’accesso era stato reso possibile solo mediante l’apertura di un piccolo varco».L’esistenza di tale controversia, di natura civilistica, trovava conferma «nello scambio dicorrispondenza intercorso tra i difensori delle parti, avente specificamente a oggettol’edificazione di un muro divisorio idoneo a impedire il libero transito tra fondi confinanti», conla conseguenza che la corrispondente «ricostruzione alternativa, pienamente coerente con ilquadro fattuale emerso, avrebbe imposto un serio e rigoroso vaglio».

La Corte d’appelloavrebbe invece omesso di fornire alcuna spiegazione né dell’implausibilità della tesidifensiva secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] era «impegnato nella realizzazione di un’opera divisoriaall’interno dei locali box, né sulle ragioni per cui la controversia insorta non potesse esserericondotta a una fisiologica conflittualità di natura civilistica».Ulteriori discrasie emergerebbero dalla deposizione del testimone della poliziagiudiziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito della presenza, nel luogo e al momentodei fatti, di numerosi soggetti che avrebbero potuto fornire «un contributo decisivo allaricostruzione della dinamica degli eventi» e che non erano mai stati escussi.La Corte d’appello non avrebbe analizzato gli elementi del reato tentato, atteso che nonavrebbe «chiar[ito] se e in che modo gli atti ritenuti provati fossero concretamente idonei acoartare la volontà della persona offesa, né se essi fossero univocamente diretti alconseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno».

Nella sentenza impugnatadifetterebbe anche «ogni approfondimento in ordine all’elemento soggettivo, essendo deltutto assente una motivazione circa la sussistenza del dolo specifico richiesto dallafattispecie estorsiva».4.3.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 576, primo comma, n. 1),e 585 cod. pen., con riferimento agli artt. 124 e 582 dello stesso codice, nonché, in relazioneall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione.Dopo avere rammentato che, con il proprio atto di appello, avevano dedotto che lacircostanza aggravante del reato di lesioni personali cosiddetta del nesso teleologicoavrebbe dovuto essere assorbita nel reato di estorsione, «essendo violenza e minacceelementi costitutivi della fattispecie contestata» di estorsione, i ricorrenti deducono che nonsi porrebbe neppure un problema di assorbimento, atteso che mancherebbe a monte «unvero rapporto finalistico tra la condotta estorsiva tentata e quella di lesioni personali», cioè,in altri termini, non vi sarebbe «unitarietà di disegno criminoso tale da legittimarel’applicazione dell’aggravante teleologica».L’intento degli imputati, infatti, non era quello di appropriarsi dei locali adibiti a box,«bensì di reagire a una situazione conflittuale sorta in relazione alla realizzazione di unmanufatto che impediva l’accesso ai box stessi, circostanza che esclude la configurabilità diun disegno criminoso unitario».Pertanto, «poiché, al momento della commissione delle lesioni, gli imputati non siprefiguravano la realizzazione di un reato-fine giuridicamente definito», difetterebbe «ilpresupposto essenziale dell’aggravante teleologica».4.4.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 69 e 81 cod. pen., conriferimento agli artt. 62-bis e 133 dello stesso codice, nonché, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.La motivazione sarebbe illogica perché la Corte d’appello di Napoli, «pur riconoscendol’esistenza di presupposti idonei a giustificare una rideterminazione della pena», avrebbe«giustifica[to] l’applicazione del criterio di equivalenza sulla sola base della ‘generosità’ concui il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto le attenuanti generiche, senza tuttavia attribuireil dovuto rilievo alla condotta processuale degli imputati, avendo comunque mantenuto untrattamento sanzionatorio eccessivo».La Corte d’appello avrebbe altresì ritenuto, «in via del tutto generica e senza fornirealcuna argomentazione individualizzante», «di non dover partire dal minimo edittalenonostante la fattispecie contestata fosse ascrivibile alla forma tentata del delittocontestato».Quanto all’aumento per la continuazione, la Corte d’appello non avrebbe «fornitoadeguata motivazione in merito alla sproporzione dell’incremento applicato» e non avrebbe«tenuto conto delle circostanze specifiche dell’azione tantomeno in relazione alla reale entitàdelle lesioni contestate, le quali risulterebbero di natura lieve: elementi che contraddicono lapretesa gravità dei fatti contestati», così finendo per irrogare «un aggravio sanzionatorio […]eccessivo e sproporzionato».5.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato quattro motivi nuovi, i quali sifonderebbero anche sul sopraggiunto fatto nuovo costituito dalla già citata sentenza delTribunale civile di Napoli resa nella causa iscritta al n. 24373/2024, con la quale il Tribunalecivile di Napoli sarebbe «giunto a una decisione che smentisce radicalmente il presuppostofondante dell’impianto accusatorio».5.1.

Con il primo motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen.,nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione.La Corte d’appello di Napoli, con una motivazione «illogica e carente», avrebbepresentato l’episodio in contestazione «come un’aggressione predatoria unilaterale»,laddove esso «costituiva la reazione […] a un atto percepito come illecito e lesivo di dirittipreesistenti: ossia l’edificazione di un muro da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] volto a intercluderel’accesso ai box auto».La difesa degli imputati avrebbe provato l’esistenza di tale conflittualità di naturacivilistica con due decisivi elementi documentali, che la Corte d’appello di Napoli avrebbe«illegittimamente svalutato»: 1) la già menzionata missiva del 20/01/2021, con la quale ildocumento che costituirebbe «la prova inconfutabile che, prima ancora dell’episodioviolento, la questione era già stata formalizzata in termini di contezioso civile»; 2) la giàmenzionata consulenza tecnica dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d’appello aveva liquidatocome «[n]on dirimente» in quanto successiva ai fatti, così rendendo una motivazionemanifestamente illogica, atteso che tale consulenza non faceva che accertare una situazionedi fatto, l’interclusione dei locali a causa del muro che era stato realizzato dal [OSCURATO:PERSONA], cheera già stata formalmente contestata con la missiva del 20/01/2021.Tali due documenti avrebbero dimostrato «la fondatezza e la preesistenza delledoglianze degli imputati».L’avere ignorato tali elementi integrerebbe un «vizio di travisamento della prova peromissione» o, comunque, l’averli considerati «solo per un parte», una motivazionemanifestamente illogica.I ricorrenti deducono che l’edificazione del muro costituiva una condotta«potenzialmente illegittima e necessitante di permesso di costruire».Ne discenderebbe che «gli imputati non agivano nel vuoto, ma reagivano a un’azioneunilaterale della persona offesa che essi, a ragione, ritenevano lesiva dei propri diritti diaccesso e possesso».5.2.

Con il secondo motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 56 e 629cod. pen., nonché dell’art. 393 cod. pen.Espongono che, con la menzionata sentenza del Tribunale civile di Napoli resa nellacausa iscritta al n. 24373/2024 e divenuta irrevocabile, tale Tribunale civile ha rigettatol’azione di rivendica che era stata intentata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questinon avesse assolto all’onere della prova a fronte dell’eccezione di usucapione che era stataavanzata da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva, appunto, eccepito il possesso ultraventennalecon animus possidendi.Ciò dimostrerebbe che la pretesa degli imputati non solo non era arbitraria ma eragiuridicamente fondata, con la conseguente insussistenza dell’elemento dell’estorsionecostituito dal profitto ingiusto, atteso che la proposizione di un’eccezione di usucapione e laritenuta fondatezza di essa da parte del Tribunale civile di Napoli costituirebbero «provadella convinzione di agire per la tutela di un diritto».Pertanto, la condotta degli imputati, in quanto diretta non a ottenere un profitto ingiustoma a tutelare una posizione giuridica soggettiva che essi ritenevano, a ragione, spettareloro, avrebbe dovuto essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza alle persone e non come tentata estorsione.5.3.

Con il terzo motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 610 cod. pen., conriferimento all’art. 629 dello stesso codice.Anche «a prescindere dalla qualificazione ex art. 393 c.p.», la condotta che è stataviolenza privata.Infatti, come già sostenuto con il ricorso, la finalità delle commesse violenza e minaccianon era quella di conseguire un profitto ingiusto con altrui danno patrimoniale «ma quella dicostringere la persona offesa a “fare” (rimuovere il muro) o, più precisamente, a “omettere”(non proseguire i lavori) e “tollerare” (l’accesso ai locali)», «senza alcun nesso distrumentalità con un vantaggio patrimonialmente apprezzabile per gli agenti».5.4.

Con il quarto motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 585 cod. pen., conriferimento agli artt. 61, primo comma, n. 2), e 576, primo comma, n. 1), cod. pen.Deducono che, nel caso in cui la Corte di cassazione dovesse convenire sull’esistenzadi un vizio della sentenza impugnata per non avere la Corte d’appello di Napoli qualificato ilfatto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni o come violenza privata, «dovrebbe venirmeno, o comunque dovrebbe rivalutarsi, anche la ritenuta sussistenza del […] nessoteleologico», atteso che la violenza «è elemento costitutivo o modalità esecutiva del reato dicui agli artt. 393 e 610 c.p. e non può essere valutata una seconda volta come aggravanteper le lesioni, in […] violazione del principio del ne bis in idem sostanziale».L’esclusione della contestata circostanza aggravante comporterebbe l’improcedibilitàdel reato di lesioni personali per mancanza della querela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I primi tre motivi del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], i primi due motivi del ricorso afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e i primi tre motivi nuovi che sono stati presentati dallostesso avv. [OSCURATO:PERSONA], poiché attengono tutti all’affermazione di responsabilità deiricorrenti per il reato di tentata estorsione in concorso di cui al capo 1), sono sorretti daargomentazioni in parte coincidenti e non sono fondati su ragioni esclusivamente personali,possono essere esaminati congiuntamente.Essi sono manifestamente infondati.1.1.

Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondocui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppiaconforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda conquella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessicriteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale(tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 252615-01).È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nelcaso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedottocon il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere allecritiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dalprimo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimotravisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifestaevidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2,n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv.256837-01).Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – eanch’esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio – quello secondo cui, in tema di motividi ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sonoinammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanzadi rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverseprove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità dellamotivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza einterpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2,n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).La Corte di cassazione ha altresì costantemente affermato che occorre effettuare unrigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie secostituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della suaobiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192,comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez.

U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01.

Successivamente: Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020,Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che «la valutazionedella credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha unapropria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essererivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020, C., Rv. 278609-01).1.2.

Quest’ultima circostanza è del tutto assente nel caso di specie, nel quale i giudicidel merito, con le loro conformi sentenze, hanno argomentato, senza incorrere in alcunamanifesta contraddizione: a) in ordine all’attendibilità della ricostruzione dei fatti che erastata fornita dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] – in quanto precisa, ricca di particolaridescrittivi e articolata in uno sviluppo logicamente coerente (quintultimo capoverso della pag.11 della sentenza impugnata) –, secondo cui, dopo che già nel gennaio del 2021 MarianoVentre e [OSCURATO:PERSONA] avevano minacciosamente rivendicato la proprietà dei suoi box,intimandogli di non esercitare il suo diritto di proprietà sugli stessi ([OSCURATO:PERSONA]: «quelli ilocali sono i miei, tu non entri più qua dentro»; «ma tu non entri più, vuoi vedere che nonentri più? Tu da oggi in poi i locali sono i miei e tu non entri più».

Ultimo capoverso della pag.7 della sentenza di primo grado), il 04/03/2021 i tre imputati lo avevano dapprimaminacciato, anche di morte, e poi aggredito fisicamente, rivendicando nuovamente laproprietà dei box e intimandogli, ancora una volta, di non esercitare il suo diritto di proprietàsugli stessi («Allora, tu non ha capito niente, te ne devi andare da qui»; «Allora, ora tidobbiamo tagliare la testa, ora ti dobbiamo picchiare, ti dobbiamo uccidere»; «Allora tu nonhai capito, voi ve ne dovete andare da qua sopra, i locali sono della nostra famiglia, noi tiuccidiamo, ti tagliamo la testa»; «Ora andiamo alla tabaccheria [della sorella della personaoffesa], uccidiamo, spariamo»; «Andiamo là, voi non avete capito con chi avete a che fare,noi andiamo là, noi andiamo alla tabaccheria, spariamo uccidiamo, la facciamo chiudere».Secondo e quarto capoverso della pag. 8 della sentenza di primo grado); b) che talericostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa aveva trovato riscontro, oltre che, conparticolare riguardo alle lesioni che essa aveva riportato a seguito dell’aggressione subita,nelle dichiarazioni del testimone della polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e nel referto delpronto soccorso, nelle dichiarazioni del testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaconfermato l’aggressione che era stata compiuta dai tre imputati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] suo diritto di proprietà sui box («Qua non devi venire più, hai capito? Qua che ci fai? Alloranon vuoi capire».

Primo capoverso della pag. 10 della sentenza di primo grado).Quanto alle contestazioni relative al contenuto delle deposizioni dei suddetti testimoni,si deve osservare che: a) come si è appena visto, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente riferito chegli imputati avevano intimato alla persona offesa di non recarsi più presso i suoi box; b) ilfatto che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di eseguire dei lavori neglistessi box non appare costituire un elemento tale da rendere contraddittoria la valutazione dicredibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; c) la Corte d’appello di Napoli ha non illogicamenteargomentato che il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva visto il corpo contundente con il quale ilutilizzato nel momento finale dell’aggressione, quando lo [OSCURATO:PERSONA] si era ormai allontanato(terzo capoverso della pag. 12 della sentenza impugnata); d) la Corte d’appello di Napoli hanon illogicamente ritenuto che la specifica ragione per la quale lo [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamatodal [OSCURATO:PERSONA] (pulire i box o eseguire dei lavori negli stessi) e la precisa collocazione dellostesso [OSCURATO:PERSONA] costituissero dei profili marginali del fatto, inidonei a intaccarne la complessivaricostruzione (ultimo paragrafo della pag. 11 e primi due paragrafi della pag. 12 dellasentenza impugnata); e) la circostanza che sul posto potessero essere state presenti altrepersone che non erano state identificate non comporta logicamente che il fatto non potesseessere logicamente ricostruito sulla base delle attendibili dichiarazioni di due testimonioculari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Da quanto si è esposto, discende l’assoluta logicità della ricostruzione dei giudici delmerito secondo cui le minacce e la violenza che furono commesse dai tre imputati il04/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano strumentali a costringerlo non adesistere dalla costruzione di un muro o a rimuovere un tale manufatto, cosa alla quale glistessi imputati non avevano operato alcun riferimento, ma a non esercitare il suo diritto diproprietà sui box, non andandoci più («[OSCURATO:PERSONA]: «Qua non devi venire più, haicapito?»), rivendicando la proprietà degli stessi box («i locali sono della nostra famiglia») e,quindi, l’esercizio delle facoltà a essa connesse.Quanto alla tesi dei difensori dei ricorrenti secondo cui costoro avrebbero agito nellaconvinzione di esercitare un proprio diritto, che avrebbe potuto formare oggetto di azionegiudiziaria e che avrebbe trovato in particolare fondamento, secondo le varie possibilità chesono state prospettate dagli stessi difensori, nella simulazione o comunque fittizietà dellacompravendita dell’immobile che era intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] (padre di MarianoVentre) e [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA], che aveva a suo volta fattorisultare come acquirente [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA]), nellanullità della datio in solutum consistita nel trasferimento della proprietà dello stessoimmobile, nell’usucapione di esso, si deve osservare che tale tesi: a) da un lato, non risultaessere stata personalmente sostenuta dagli imputati, dovendosi in proposito rilevare che, nelcorso delle spontanee dichiarazioni che ebbero a rendere [OSCURATO:PERSONA] nel corsodell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], costoroavevano solo affermato che la ragione dello scontro che avevano avuto il 04/03/2021 conimpediva l’accesso ad altri loro box; b) dall’altro lato, risulta smentita dalla circostanza,emersa dall’istruttoria dibattimentale ed evidenziata dai giudici del merito, della trattativa cheaveva avuto luogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] finalizzata al riacquisto degliimmobili in questione da parte del [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale circostanza esclude logicamenteche [OSCURATO:PERSONA] vantasse già, o ritenesse ragionevolmente di vantare già, un diritto diproprietà sui box di [OSCURATO:PERSONA].Si deve pertanto ritenere che i giudici del merito abbiano del tutto logicamente ecorrettamente escluso che gli imputati potessero avere agito nella ragionevole convinzionedi esercitare un loro, inesistente, diritto di proprietà sui box.

Da tutto quanto si è detto, discende pertanto la logicità e correttezza della conclusionedei giudici del merito che gli imputati avevano commesso il reato di tentata estorsione, delquale sussistevano tutti gli elementi costituitivi oggettivi e soggettivi, atteso che lemenzionate minacce e violenza, da essi commesse, risultavano idonee e dirette in modonon equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] ad omettere di esercitare il suo diritto diproprietà sui suoi box, così procurandosi il profitto ingiusto, in quanto consapevolmentearbitrario, di impossessarsi di fatto degli stessi box, con corrispondente danno patrimonialeper la persona offesa proprietaria.Con la precisazione che, diversamente da quanto è sostenuto nell’ambito del terzomotivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la tentata estorsione si doveva ritenere contestatae si deve ritenere accertata con riferimento a tutti i suddetti box, nei quali l’immobile sito invia Nicolardi, n. 52, era risultato essere già stato frazionato al momento dell’acquisto daparte di [OSCURATO:PERSONA].2.

Il quarto motivo del ricorso firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo del ricorso a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo nuovo che è stato presentato dallo stesso avv.[OSCURATO:PERSONA], poiché attengono tutti all’affermata sussistenza della circostanzaaggravante del reato di lesioni personali di cui al capo 2) cosiddetta del nesso teleologico,sono sorretti da argomentazioni in parte coincidenti e non sono fondati su ragioniesclusivamente personali, possono essere esaminati congiuntamente.Essi sono manifestamente infondati.La Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui sussiste l’aggravante di cuiall’art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen., nell’ipotesi in cui si verifichino delle lesioninell’esplicarsi della violenza posta in essere per commettere il reato di cui all’art. 393 cod.pen. e finalizzata a cagionare l’evento delle lesioni stesse, poiché in tale caso non si attuaalcun assorbimento dell’un reato nell’altro (Sez. 5, n. 13546 del 10/02/2015, Porcella, Rv.263083-01).Tale principio deve essere affermato anche con riguardo all’ipotesi in cui le lesionisiano commesse nell’esplicazione della violenza posta in essere per eseguire il reato diestorsione (o di tentata estorsione) e finalizzata a cagionare l’evento delle stesse lesioni,Inoltre, quanto alle pronunce che sono state invocate nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],si deve rilevare che: a) esse sono relative al concorso tra il reato di rapina impropria e ilreato di omicidio aggravato ex artt. 576, primo comma, n. 1), e 61, primo comma, n. 2), cod.pen.; b) con la recente sentenza “Margjini”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hannoaffermato il principio secondo cui: «Nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapinac.d.

“impropria”, tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, èconfigurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante delnesso consequenziale di cui agli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod.pen.» (Sez.

U, n. 16114 del 27/11/2025, dep. 2026, Margjini, in corso di massimazione).3.

Il quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamenteinfondato.3.1.

Quanto al profilo di doglianza con il quale i ricorrenti lamentano che le riconosciutecircostanze attenuanti generiche non siano state reputate prevalenti rispetto alle contestateaggravanti, si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiaritoche le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicandouna valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimitàqualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette dasufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzionedell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della penairrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01.Successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01).Si deve altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema dibilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice diappello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato esottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri datisignificativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n.3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17494 del18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02, relativa a un’ipotesi in cui il giudice diappello aveva confermato il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice diprimo grado).

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Napoli ha giustificato la propria scelta nelsenso dell’equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenutecircostanze aggravanti, argomentando di condividere la decisione che era stata presa alriguardo dal Tribunale di Napoli circa la congruità e adeguatezza del suindicatobilanciamento rispetto al complessivo effettivo disvalore dei fatti.In tale modo, la Corte d’appello di Napoli mostra di avere considerato ed esaminato glielementi indicati nell’art. 133 cod. pen., pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze oillogicità, che la soluzione dell’equivalenza era la più idonea a realizzare l’adeguatezza dellapena da irrogare nel caso concreto.3.2.

Quanto al profilo di doglianza con il quale i ricorrenti contestano la determinazionedella misura della pena, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costantenell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra ipoteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena siaapplicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui ilgiudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sonoimpliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283-01).Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione,è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressionidel tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo allagravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lungasuperiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243-01).

Con la precisazione che la media edittale deve essere calcolata nondimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesio anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenutoal minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).Nel caso di specie: a) la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.300,00di multa irrogata per il più grave reato di tentata estorsione è di gran lunga al di sotto dellamedia edittale della pena per il delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. (pari a quattro anni edue mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa), con la conseguenza che l’obbligo dimotivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d’appello di Napoli mediantel’argomentazione della correttezza della suddetta pena rispetto alla gravità del reato,desunta dalle modalità della condotta e dalla notevole intensità del dolo, e alla capacità adelinquere, desunta dai motivi a delinquere; b) l’aumento di pena di due mesi di reclusioneed euro 200,00 di multa irrogata per la continuazione con il meno grave reato di lesionipersonali è stata motivatamente ritenuta come proporzionata rispetto alla gravità di tale reato“satellite” (in relazione al quale ero stato stimato un tempo di guarigione di 21 giorni).4.

In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguentecondanna di ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9533.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 31/10/2025 della Corte d’appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;visti i motivi nuovi presentati in data 09/04/2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ilquale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di VentreGiuseppe, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 31/10/2025, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenzadel 04/06/2024 del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio ordinario, con la qualeAchille [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati allapena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa ciascuno per i reati,unificati dal vincolo della continuazione, di: 1) tentata estorsione aggravata (dall’essere statela violenza e minaccia commesse da più persone riunite) in concorso ai danni di Francescoeseguire l’indicato reato di tentata estorsione) in concorso sempre ai danni di FrancescoSecondo i capi d’imputazione, i due reati erano stati contestati agli imputati:1) quello di tentata estorsione aggravata, «perché in concorso ed unione tra loro,recatisi nell’autorimessa sita alla via Nicolardi n. 52 in Napoli di proprietà di Flessignoparole “I locali sono nostri, da qui ve ne dovete andare, vi ammazziamo, andiamo allatabaccheria di tua sorella in corso Amedeo e li spariamo”, e mediante violenza consistita nelpercuoterlo con pugni e calci, a mani nude e con un bastone, costringendolo a tollerare laloro presenza e ad allontanarsi temporaneamente dall’immobile, compivano atti idonei ediretti in modo univoco a procurarsi un ingiusto profitto consistente nell’impossessamentodell’autorimessa con pari danno per la p.o.» (capo 1);2) quello di lesioni personali aggravate, «perché al fine di commettere il reato di cui alcapo 1) con le condotte ivi descritte cagionavano a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personalirefertate dal pronto soccorso dell’ospedale CTO in “Infrazioni monocorticali dell’arco mediodella VIII e IX costa sinistra, trauma cranico lieve, e escoriazione regione frontale” conprognosi di giorni 21» (capo 2).2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Napoli, hannoproposto ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], MarianoVentre e [OSCURATO:PERSONA].3. Un primo ricorso, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto nell’interesse ditutti e tre gli imputati ed è articolato in quattro motivi.3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionecon riferimento al giudizio di non credibilità delle dichiarazioni degli imputati nonché perl’«omessa valutazione dei rilievi difensivi sia in ordine alle contraddizioni emergenti tra leprove dichiarative sia in ordine alla validità probatoria delle prove documentali e peritali».Premettono che il principale terreno di scontro tra l’accusa e la difesa era stato quellorelativo alle ragioni del dissidio tra gli imputati e la persona offesa, nel senso che: secondol’accusa, gli imputati avrebbero agito allo scopo di impossessarsi dell’immobile, oggetto diloro esplicite rivendicazioni; mentre, secondo la difesa, gli imputati avrebbero agito inconseguenza della costruzione, da parte della persona offesa, di un muro che essiritenevano lesivo dell’esercizio di alcuni loro diritti. Ciò premesso, i ricorrenti affermano chela motivazione sarebbe irragionevole per l’«ostinazione [della Corte d’appello di Napoli] divoler aderire ad una tesi piuttosto che all’altra, omettendo di cogliere lo scopo comune eultimo di ambedue le condotte presunte, concernente la pretesa di “ragion fattasi”». Loscontro tra le due tesi sarebbe, insomma, «un falso problema», atteso che l’inquadramentogiuridico del fatto dipenderebbe comunque «dalla convinzione degli agenti di vantare dirittiastrattamente esperibili in giudizio».In ogni caso, i ricorrenti contestano la valutazione, da parte della Corte d’appello diNapoli, delle prove dichiarative, in quanto priva di «ogni linearità logica», come sarebbe«reso ancor più evidente se rapportato alle emergenze di natura documentale e peritale».Rappresentano come essi avessero indicato, quale causa del dissidio con la personaoffesa, la costruzione, da parte di questa, di un muro che «impediva il passaggio verso altreloro proprietà» e che tale loro versione sarebbe stata ritenuta non credibile sulla base dellaconsiderazione che il suddetto muro avrebbe causato «un ostacolo soltanto parziale e nontotale per l’accesso agli altri box auto» (così il ricorso). Tale considerazione confliggerebbe,tuttavia, «sia con la logica comune che con il diritto dal momento che anche un ostacoloparziale ben può costituire la ragione di un dissidio», con la conseguenza che la stessaconsiderazione non potrebbe costituire una valida motivazione della ritenuta non credibilitàdella versione che era stata fornita dagli imputati.La medesima considerazione sarebbe anche «disancorata rispetto […] alle provedocumentali», rispetto alle quali la Corte d’appello di Napoli si sarebbe posta «in pienacontraddizione logica». I ricorrenti contestano l’affermazione della Corte d’appello secondocui «[n]on dirimente è la relazione tecnica dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] la quale, peraltro, ha svolto lapropria attività nel 2023, due anni dopo i fatti» (quartultimo capoverso della pag. 12 dellasentenza impugnata). Ciò in quanto, col superare il contenuto dell’accertamento peritale inragione dell’indicato «dato temporale», la Corte d’appello di Napoli avrebbe trascurato chequanto era stato accertato «due anni dopo i fatti» con la suindicata relazione tecnicacoincideva con la missiva del 20/01/2021, di cui la Corte d’appello aveva peraltro dato atto,con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], «contestava al [OSCURATO:PERSONA] chele attività edili da lui poste in essere impedivano di fatto l’accesso alla proprietà confinantedel [OSCURATO:PERSONA]» (primo capoverso della pag. 5 della sentenza impugnata). Pertanto, lerimostranze degli imputati per la realizzazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di opere edili cheimpedivano o, se si vuole, rendevano più difficoltoso, l’accesso alle proprietà confinanti delVentre, erano già documentate come coeve ai fatti in contestazione. I ricorrenti evidenzianoche è proprio nel gennaio 2021 che, «non a caso», si colloca il litigio immediatamenteprecedente ai fatti in contestazione e denunciano che la Corte d’appello di Napoli abbiaricondotto anche tale litigio a «rivendicazioni in ordine alla proprietà» dei box, laddove, comedetto, esisteva agli atti la missiva del 20/01/2021 che metteva nero su bianco che la ragionedel dissidio era legata ad «attività edili [che] impedivano di fatto l’accesso alla proprietàconfinante del [OSCURATO:PERSONA]». Quindi, la «cornice documentale» coinciderebbe, «per tempi econtenuti», con la versione degli imputati.L’illogicità della sentenza impugnata deriverebbe allora dall’avere la Corte d’appello diNapoli operato una «lettura frazionata di tali elementi che, isolatamente considerati», nonavrebbero consentito «un valido confronto comparativo». Riassumendo, i motivi dellasconfessione della versione dei fatti che era stata fornita dagli imputati sarebbero del tuttoillogici, tale versione era supportata dalla menzionata relazione tecnica, i cui contenutisarebbero «stati espulsi dalla cornice motivazionale poiché, irragionevolmente, ritenuti“lontani nel tempo”». Irragionevolmente in quanto tale argomentazione «manca totalmente diconsiderare la compatibilità contenutistica della perizia con la missiva di gennaio 2021»,rispetto alla quale vi sarebbe «una grave lacuna motivazionale perché citata ma maivalutata».La Corte d’appello di Napoli avrebbe anche omesso di confrontarsi con leargomentazioni, contenute nell’atto di appello, in ordine all’inverosimiglianza intrinseca delledichiarazioni della persona offesa di avere interpellato un imprenditore edile (FrancescoIengo) per delle mere «operazioni di pulizia dei box», affermazione tra l’altro smentita dalloIengo, il quale aveva parlato di preventivi e di lavori di manutenzione.I ricorrenti affermano ancora che il giudizio di credibilità della persona offesa nondovrebbe essere ritenuto «necessariamente alternativo al giudizio di credibilità degliimputati», atteso che «ben potrebbe essere accaduto che la persona offesa abbia avuto unapercezione diversa delle reali intenzioni degli imputati, queste ultime – in realtà – giàcontenute nella suddetta missiva documentale del gennaio 2021».3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. conriferimento al difetto del relativo elemento soggettivo, nonché, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione con riferimento alla mancata configurazione del reato di cui all’art. 393 cod. pen.Secondo i ricorrenti, anche seguendo la tesi che è sostenuta nella sentenza impugnata,non risulterebbe integrato il reato di tentata estorsione, atteso che, come risulta dalla pag. 8della stessa sentenza, la colluttazione tra gli imputati e la persona offesa era sorta a seguitodi una discussione, poi degenerata, sulla proprietà degli immobili in questione.I giudici del merito avrebbero escluso la qualificazione del fatto come esercizioarbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone sull’erroneo presupposto«dell’assenza di una pretesa legittimamente azionabile» (così il ricorso). Diversamente,«fondandosi esclusivamente sulle ricostruzioni […] operate dai giudici di merito, le possibilitàper l’agente di adire l’A.G.» sarebbero invece «numerose e tutte concretamente realizzabili».I ricorrenti deducono che l’insuccesso dell’azione revocatoria che era stata propostadalla curatela del fallimento della società immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] (padre di MarianoVentre) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cognato e dante causa di Francescol’inefficacia del negozio giuridico simulato».Contestano l’argomentazione che è sviluppata in proposito nel secondo capoversodella pag. 23 della sentenza di primo grado in quanto, con essa, il Tribunale di Napoli, «[c]onuna motivazione illogica», si sarebbe «spin[to] ben oltre “l’ispezione penale”, credendo dipoter risolvere incidenter tantum una complessa vicenda civilistica, che nella sua sedeprocessuale naturale, quella civile, prevede ben altri strumenti di risoluzione rispetto all’attodissimulatorio, come già statuito dalla giurisprudenza».Quanto alla sentenza impugnata, la motivazione sarebbe viziata perché la Corted’appello di Napoli, «invadendo il campo “civile”», avrebbe «perso il focus della questione di[sua] competenza», la cui «risoluzione incidentale avrebbe dovuto fermarsi all’astrattapossibilità dell’agente di adire il giudice». Sotto questo aspetto, la Corte d’appello di Napoliavrebbe dimenticato che era stata la stessa persona offesa a dichiarare che la colluttazioneera sorta a seguito di una discussione sulla proprietà (i ricorrenti citano il quarto, il quinto el’undicesimo capoverso della pag. 8 della sentenza impugnata).Sarebbe perciò «palese […] che lo scopo dell’agire da parte degli imputati fosse legatoalla profonda convinzione dei medesimi che il [OSCURATO:PERSONA] fosse soltantosimulatamente titolare di beni verso i quali gli agenti vantavano un possesso pacifico equalificato da sempre, tant’è che il soggetto passivo tenta di risolvere “il dubbio” [sullaproprietà], ovviamente, in suo favore».Sarebbe, poi, erronea in diritto l’affermazione della Corte d’appello di Napoli secondocui «l’immobile in questione non era mai stato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], di VentreGiuseppe o di [OSCURATO:PERSONA]; costoro non avrebbero potuto vantare alcuna pretesatutelabile» (primo paragrafo della pag. 13 della sentenza impugnata). Infatti, l’azione disimulazione può essere esperita anche dagli eredi, anche prima della morte del de cuius, e,come è stato affermato dalla Corte di cassazione (i ricorrenti invocano Cass. civ., Sez. 2, n.23454 del 26/08/2021), il legittimario, in quanto terzo rispetto all’atto simulato stipulato in vitadal defunto, non è soggetto ai limiti probatori che sono previsti dall’art. 1417 cod. civ. ed èquindi ammesso a provare anche per testimoni e presunzioni la simulazione lesiva del suodiritto alla quota di legittima. Ciò farebbe anche emergere l’irragionevolezza dellamotivazione della sentenza di primo grado, là dove il Tribunale di Napoli ha escluso che«[OSCURATO:PERSONA] o, volendolo ritenere portatore di interessi coincidenti con quelli del padre,[OSCURATO:PERSONA], si fossero assunti il rischio di perdere la disponibilità dei localiconsentendone l’intestazione ad altri sulla base di un mero accordo verbale, a titolo gratuitoe senza l’assunzione di idonee garanzie o la stipula di un apposito atto o contratto ad effetto,per così dire, dissimulatorio» (secondo capoverso della pag. 23 della sentenza di primogrado).I ricorrenti contestano ancora le motivazioni che sono contenute negli ultimi duecapoversi della pag. 22 e nel primo paragrafo della pag. 23 della sentenza di primo grado enel primo, secondo e terzo capoverso della pag. 13 della sentenza impugnata, là dove laCorte d’appello di Napoli ha argomentato che «alcuna pretesa sarebbe ravvisabile in capo aiprevenuti» neppure seguendo l’impostazione, che risultava dalla deposizione di SalvatoreCasolaro «secondo cui i beni in questione sarebbero stati trasferiti a tacitazione di alcunipregressi debiti contratti da [OSCURATO:PERSONA] con i [OSCURATO:PERSONA]», sicché «[i]n sostanza non sisarebbe trattato di un’intestazione fittizia ma di una vendita reale per soddisfare creditivantati dal Casolaro e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]». Espongonoche i giudici del merito «riconoscono – anche mediante la fonte documentale – unacoincidenza temporale tra il fallimento e la prima vendita» e che non «è contestata lasituazione di grave difficoltà economica e la imponente esposizione debitoria del venditore,tanto da costringere quest’ultimo a chiudere l’attività di famiglia e a dismettere tutto il propriopatrimonio», con la conseguenza che non vi sarebbe «chi non veda la condizione diparticolare suscettibilità di quel soggetto “coartato” da ingenti debiti». Ciò esposto, secondo iricorrenti, «[l]iquidare tale situazione con l’idea di una certezza assoluta circa una regolaredatio in solutum tale da escludere, a monte, qualunque legittima pretesa» significherebbe«non solo spingersi oltre i confini penalistici ma dimenticare anche i principi civilistici», inparticolare, che l’ordinamento, nella consapevolezza «della situazione di palese vulnerabilitàdella situazione debitoria, come nel settore penale dett[a] stingenti norme in materia diusura, in sede civile prevede espressamente il divieto del patto commissorio». Nediscenderebbe che «la datio in solutum, non determina alcuna automatica esclusione di unapretesa tutelata dall’ordinamento del debitore che mira a veder ricostituito il patrimoniodepauperatosi con il negozio illecito».I ricorrenti contestano ancora l’argomentazione che è contenuta nell’ultimo capoversodella pag. 23 della sentenza di primo grado, là dove il Tribunale di Napoli ha argomentatoche l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] «ad ogni pregresso accordo» impedirebbe «in radicedi ravvisare alcun fondamento, anche soltanto putativo, nel violento spossessamento tentatonei suoi confronti». Tale argomentazione «dimentic[herebbe] le norme sussistenti in tema dicircolazione dei beni, di trascrizione degli immobili e di buona fede degli acquirenti» e che la«mera estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle iniziali intese non esclude, aprioristicamente,la consapevolezza dello stesso e la sussistenza di pretesa legittima in capo agli imputati».Anche dalla ricostruzione in fatto di cui ai primi tre paragrafi della pag. 12 dellasentenza di primo grado e al quinto capoverso della pag. 12 della sentenza impugnatarisulterebbero «accordi e tentativi di risoluzione della controversia», il che puredimostrerebbe «una cornice di pretese legittimamente esperibili nella sede civile, trattandosidi una vicenda che rievoca la responsabilità precontrattuale».Posto che, pertanto, la stessa ricostruzione fattuale compiuta dai giudici del meritopaleserebbe «la sussistenza di più profili di pretese concretamente azionabili rispetto allasingola vicenda del muro, del pari legittimamente esperibile», i ricorrenti sottolineano che,«ai fini penalistici», non sarebbe «indispensabile individuare specificamente quale azionefosse concretamente azionabile purché si accerti, come nel caso di specie, che le concretemotivazioni dell’agire fossero legate ad un’esigenza di ragion fattasi». L’illogicità dellamotivazione starebbe pertanto nell’avere escluso «pretese legittimamente azionabili», con laprecisazione che quelle indicate sarebbe «esperibili anche contemporaneamente poichéperfettamente compatibili tra loro».Che si fosse trattato di una vendita simulata o di una datio a fronte di un debito oprestito poco rileverebbe. Ciò che rileverebbe sarebbe «l’accertato status di grave difficoltàeconomica in cui versava il venditore»; il che renderebbe «astrattamente configurabilinumerose pretese legittimamente azionabili» in giudizio.I ricorrenti ribadiscono che è la stessa persona offesa a parlare di “rivendicazioni”, ariprova del fatto che essi agivano nella profonda convinzione di farsi giustizia da sé.Assumerebbe, infine, importante rilievo il fatto nuovo costituito dalla sentenza,successiva a quella impugnata, del Tribunale civile di Napoli resa nella causa iscritta al n.24373/2024 tra l’attore [OSCURATO:PERSONA], il convenuto [OSCURATO:PERSONA] e l’interventoreMariano [OSCURATO:PERSONA].3.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono: in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. conriferimento al difetto «degli elementi tipici del reato di estorsione nella forma tentata»; inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione «in ordine al raggiungimento dello standard probatoriodell’“al di là di ogni ragionevole dubbio” concernente l’idoneità e l’univocità dell’azionenonché dell’elemento soggettivo sotteso al tentativo»; in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione «in ordine all’omessa configurazione del reato di cui all’art. 610 c.p.». Dopo avere rammentato che i reati di estorsione e di violenza privata si distinguonoper l’elemento dell’ingiusto profitto con danno altrui, il quale connota il reato di estorsione,del quale costituisce lo scopo caratteristico dell’azione e il momento consumativo, e dopoavere illustrato le nozioni di idoneità e di univocità degli atti ai sensi dell’art. 56 cod. pen., iricorrenti deducono che viene loro contestata una tentata estorsione «finalizzata alriottenimento di un bene immobile ma la minaccia non è volta a coartare la persona offesa arecarsi dal notaio per la stipula di un contratto o ad accettare un accordo che era statorifiutato in precedenza». Ciò sarebbe significativo alla luce delle regole sulla circolazione deibeni immobili, alla stregua delle quali la condotta da essi tenuta non sarebbe«oggettivamente idonea alla traslazione della proprietà»; e «[a]nche la mera apprensione delpossesso» non sarebbe «sostenuta da alcuna azione idonea e univoca».Le sentenze dei giudici del merito sarebbero pertanto affette da un’omissione, attesoche gli stessi giudici, «dinanzi a una forma tentata di un reato di evento, avrebbero dovutospecificamente indicare gli elementi da cui trarre, attraverso una valida prognosiprobabilistica, la possibilità concreta di realizzazione dell’evento ovverosia la effettivaapprensione del bene ad opera degli imputati». Invece, «[n]essuna azione precedente osuccessiva ai fatti» sarebbe stata «indicata […] come strumentale all’effettivoimpossessamento, né la violenza di per sé» potrebbe «essere sufficiente allo scopo».I ricorrenti deducono che l’illogicità della qualificazione del fatto come tentata estorsione«risiede anche nell’analisi delle parole che si ritiene essere proferite: “i locali sono nostri”. Mal’estorsione è contestata in riferimento ad un solo bene immobile, concernente il civico 52».Le sentenze dei giudici del merito sarebbero affette da un’omissione anche rispettoall’elemento soggettivo, atteso che esse «non individuano alcun elemento idoneo asostenere un dolo diretto all’apprensione, tra l’altro, di uno solo degli immobili oggetto dirivendicazioni».I ricorrenti concludono che, poiché tra le due fattispecie in questione (art. 629 cod. pen.e art. 610 cod. pen.) vi è un rapporto di specialità, «il quid pluris della fattispecie estorsiva»dovrebbe «essere sostenuto da una motivazione adeguata, ancorata ad elementicircostanziali ben individuati», in assenza o nell’incertezza dei quali il fatto non potrebbe cheessere qualificato nella fattispecie meno grave, in ossequio al principio in dubio pro reo.3.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. «“585 in rif. all’art. 576nc. 1 n. 1 cp.” (così il capo d’imputazione), la violazione del principio di specialità di cuiall’art. 15 cod. pen. e «[i]mprocedibilità».L’attribuzione della circostanza aggravante del reato di lesioni personali cosiddetta delnesso teleologico integrerebbe una «duplicazione sanzionatoria», atteso che la violenza, cheè alla base di tale reato, «è già connaturata nella fattispecie estorsiva poiché, già di per sé,strumentale alla finalità coercitiva», con la conseguenza che, mancando «un quid pluris taleda differenziare la circostanza suddetta rispetto alla tipicità della fattispecie estorsiva», lastessa circostanza si deve ritenere assorbita nel reato di estorsione.Dopo avere trascritto ampi stralci di alcune pronunce in tema di rapina impropria eomicidio, i ricorrenti ribadiscono che, nel caso di specie, «la violenza, implicita nel reato dilesioni, è anche elemento costitutivo ed indefettibile del delitto di estorsione che si prefiguracome reato di evento poiché la condotta del soggetto attivo è finalisticamente orientata arealizzare lo scopo estorsivo». Pertanto, «sia “le modalità commissive” (la violenza) sia“soprattutto il finalismo dell’azione” (violenza per costringere taluno a fare o ad ometterequalche cosa) coincidono», con la conseguenza che «tale volontà» non potrebbe «esserenuovamente valutata nella previsione sanzionatoria per il delitto di violenza contestualmentecommesso».Esclusa, pertanto, per le ragioni indicate, l’aggravante del nesso teleologico, il reato dilesioni dovrebbe essere ritenuto improcedibile per mancanza della querela.4. Un secondo ricorso, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato propostonell’interesse dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed è anch’esso articolato in quattromotivi.4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 610 e 612 cod. pen., conriferimento all’art. 629 dello stesso codice, nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, conriferimento all’art. 192 dello stesso codice.Lamentano che la Corte d’appello di Napoli non abbia qualificato il fatto come minacciao, «in via gradata», come violenza privata.Posto che dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del testimoneCorte d’appello di Napoli avrebbe tuttavia omesso di scrutinare «la concreta finalità cui esserisultavano strumentali», limitandosi ad affermare apoditticamente che le stesse sarebberostate strumentali al conseguimento di un profitto ingiusto.Le attribuite condotte intimidatorie erano in realtà dirette «a impedire ovvero far cessareuna determinata iniziativa della persona offesa – segnatamente, la realizzazione del muroche ostacolava l’accesso al box e l’esecuzione di alcuni lavori – senza che dalle stesseemerga alcuna richiesta […] di carattere patrimoniale o comunque economicamenteapprezzabile». Le suddette condotte intimidatorie integravano pertanto il reato di minaccia e,«ove considerate nel loro complesso e nel contesto fattuale in cui si sono sviluppate, […]avrebbero potuto al più assumere rilievo quale tentativo di violenza privata», in quantofinalizzate esclusivamente a impedire al [OSCURATO:PERSONA] «una condotta ritenuta sgradita dairicorrenti». La Corte d’appello di Napoli non avrebbe spiegato in che modo le minacce cheerano state rivolte al [OSCURATO:PERSONA] «sarebbero state funzionali a un risultato diverso dalla merainterdizione dell’accesso ai box» e perché siano state sussunte nella fattispecie di cui all’art.629 cod. pen. anziché in quella di cui all’art. 610 cod. pen.La Corte d’appello avrebbe anche omesso di valutare il dato, che era stato evidenziatodalla difesa degli imputati e che emergeva dagli atti, che «il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato ilocali dal genero [OSCURATO:PERSONA] e dalla sorella, e che lo stesso si era recato sul postounitamente al teste [OSCURATO:PERSONA], incaricato di eseguire lavori all’interno dei box, in vista di unasuccessiva alienazione a soggetti terzi, diversi dal [OSCURATO:PERSONA]»; iniziativa, questa, che era stataassunta dal [OSCURATO:PERSONA] «nonostante i pregressi accordi che i [OSCURATO:PERSONA] avevano raggiunto con ilpadre del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accordi dei quali la parte civile non poteva ragionevolmentedirsi ignara». In tale contesto, le minacce che furono rivolte al [OSCURATO:PERSONA] si configurerebberocome «reazione immediata e conseguenziale a una condotta percepita dai ricorrenti comescorretta e lesiva degli equilibri familiari e negoziali già delineati, e non già come strumentofinalizzato alla formulazione di una pretesa patrimoniale autonoma e ingiusta». Le minacceerano pertanto da riferire, oltre che al menzionato «problema del muro», «alla volontà diimpedire o far cessare un determinato comportamento del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto irrispettosonon solo nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], ma anche del padre e della sorella della stessa personaoffesa, piuttosto che all’intento di conseguire un ingiusto profitto».4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 56 e 110 cod. pen., conriferimento all’art. 629 dello stesso codice, nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, conriferimento all’art. 192 dello stesso codice.Sottraendosi ad un effettivo confronto con le doglianze che erano state sollevate conl’atto di appello, la Corte d’appello di Napoli avrebbe omesso di chiarire sulla base di qualielementi le frasi attribuite a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] «avrebbero potuto essereinterpretate come espressione di una volontà estorsiva volta a ottenere i locali box in dannodel [OSCURATO:PERSONA]». Tale lacuna motivazionale sarebbe ancor più grave alla luce delfatto che non era emerso alcun riscontro alle dichiarazioni della persona offesa circal’esistenza di una siffatta pretesa estorsiva, atteso che il testimone [OSCURATO:PERSONA] avevaescluso «di avere udito minacce di morte o rivendicazioni dei box da parte degli imputati»(così il ricorso).Sarebbe apparente la motivazione in ordine all’episodio del gennaio 2021, atteso che laCorte d’appello di Napoli lo avrebbe ritenuto provato sulla base delle sole dichiarazioni dellapersona offesa «senza fornire alcuna spiegazione circa i criteri di attendibilità adottati néindicare riscontri esterni».La Corte d’appello di Napoli non avrebbe poi proceduto al necessario rigoroso vagliodella credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] e dell’attendibilità del suo racconto.La Corte d’appello di Napoli sarebbe incorsa in un «travisamento valutativo» là dove haritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] costituissero riscontro rispetto a quelle del«escluso qualsiasi riferimento a minacce, pretese o rivendicazioni aventi ad oggetto i localiadibiti a box», con la conseguenza che le sue dichiarazioni finivano in realtà con l’«indebolireil nucleo essenziale dell’accusa», cioè l’accusa di estorsione.Sarebbe, altresì, rilevante la mancanza di riscontri circa l’utilizzo, da parte degliimputati, di un corpo contundente, atteso che tale utilizzo era stato menzionato dalla personaoffesa ma era stato «smentito rigorosamente dal teste [OSCURATO:PERSONA]». Tale smentita inciderebbe inmodo significativo sulla credibilità del racconto del [OSCURATO:PERSONA] circa la contestata condottaestorsiva e la Corte d’appello di Napoli avrebbe «di fatto neutralizzata» la dichiarazione delloIengo nella parte di essa che si poneva in contrasto con il nucleo essenziale dellacontestazione.La verifica dell’attendibilità del narrato della persona offesa avrebbe dovuto essere fattacon maggior rigore «anche alla luce dei rapporti di natura parentale con i [OSCURATO:PERSONA], dai qualiben avrebbe potuto scaturire una controversia di natura familiare, del tutto avulsa da finalitàestorsive».Sarebbero rimaste inesplorate le «incongruenze logiche attinenti al presunto moventedella condotta contestata». [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti «acquistato i locali soltanto nel2020, senza che la sentenza chiarisca per quale ragione l’asserita pretesa estorsiva sarebbestata rivolta nei suoi confronti, anziché verso i precedenti proprietari, né per quale motivo eglinon avrebbe potuto liberamente disporre dei beni in favore della sorella».La Corte d’appello di Napoli avrebbe anche «omesso ogni valutazione in ordine agliaccordi verbali e alle promesse intercorse tra il padre del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventia oggetto l’intenzione di quest’ultimo di riacquistare i box originariamente appartenuti allafamiglia», e avrebbe «trascurato di considerare l’ulteriore e concorrente interesse delmedesimi locali».La Corte d’appello non avrebbe considerato «che il conflitto insorto tra le parti apparepiuttosto riconducibile a una distinta e circoscritta controversia concernente la realizzazionedi un muro che impediva l’accesso ai cinque box […] formalmente intestati al [OSCURATO:PERSONA] ma difatto riconducibili allo stesso [OSCURATO:PERSONA]».I giudici napoletani avrebbero ritenuto inattendibile il testimone [OSCURATO:PERSONA] inragione di un suo interesse personale nella vicenda «senza tuttavia applicare il medesimocriterio valutativo al teste [OSCURATO:PERSONA], il quale versava parimenti in una posizione di interessediretto, essendo stato incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] di eseguire i lavori sui box».Nel rammentare che dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] risultava che il muro in questione«non impediva l’utilizzo dei box, ma limitava esclusivamente l’accesso attraverso una delleuscite» (così il ricorso), i ricorrenti contestano che tale circostanza sarebbe stateimpropriamente valorizzata dalla Corte d’appello di Napoli al fine di ritenere non rilevante laconsulenza tecnica dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d’appello ha considerato «[n]ondirimente» perché effettuata nel 2023. In tale modo, la Corte d’appello di Napoli avrebbeomesso di confrontarsi con il contenuto di tale consulenza tecnica, la quale avrebbe smentitole affermazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA] «attestando che i locali risultavano di fatto interclusi eche l’accesso era stato reso possibile solo mediante l’apertura di un piccolo varco».L’esistenza di tale controversia, di natura civilistica, trovava conferma «nello scambio dicorrispondenza intercorso tra i difensori delle parti, avente specificamente a oggettol’edificazione di un muro divisorio idoneo a impedire il libero transito tra fondi confinanti», conla conseguenza che la corrispondente «ricostruzione alternativa, pienamente coerente con ilquadro fattuale emerso, avrebbe imposto un serio e rigoroso vaglio». La Corte d’appelloavrebbe invece omesso di fornire alcuna spiegazione né dell’implausibilità della tesidifensiva secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] era «impegnato nella realizzazione di un’opera divisoriaall’interno dei locali box, né sulle ragioni per cui la controversia insorta non potesse esserericondotta a una fisiologica conflittualità di natura civilistica».Ulteriori discrasie emergerebbero dalla deposizione del testimone della poliziagiudiziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito della presenza, nel luogo e al momentodei fatti, di numerosi soggetti che avrebbero potuto fornire «un contributo decisivo allaricostruzione della dinamica degli eventi» e che non erano mai stati escussi.La Corte d’appello non avrebbe analizzato gli elementi del reato tentato, atteso che nonavrebbe «chiar[ito] se e in che modo gli atti ritenuti provati fossero concretamente idonei acoartare la volontà della persona offesa, né se essi fossero univocamente diretti alconseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno». Nella sentenza impugnatadifetterebbe anche «ogni approfondimento in ordine all’elemento soggettivo, essendo deltutto assente una motivazione circa la sussistenza del dolo specifico richiesto dallafattispecie estorsiva».4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 576, primo comma, n. 1),e 585 cod. pen., con riferimento agli artt. 124 e 582 dello stesso codice, nonché, in relazioneall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione.Dopo avere rammentato che, con il proprio atto di appello, avevano dedotto che lacircostanza aggravante del reato di lesioni personali cosiddetta del nesso teleologicoavrebbe dovuto essere assorbita nel reato di estorsione, «essendo violenza e minacceelementi costitutivi della fattispecie contestata» di estorsione, i ricorrenti deducono che nonsi porrebbe neppure un problema di assorbimento, atteso che mancherebbe a monte «unvero rapporto finalistico tra la condotta estorsiva tentata e quella di lesioni personali», cioè,in altri termini, non vi sarebbe «unitarietà di disegno criminoso tale da legittimarel’applicazione dell’aggravante teleologica».L’intento degli imputati, infatti, non era quello di appropriarsi dei locali adibiti a box,«bensì di reagire a una situazione conflittuale sorta in relazione alla realizzazione di unmanufatto che impediva l’accesso ai box stessi, circostanza che esclude la configurabilità diun disegno criminoso unitario».Pertanto, «poiché, al momento della commissione delle lesioni, gli imputati non siprefiguravano la realizzazione di un reato-fine giuridicamente definito», difetterebbe «ilpresupposto essenziale dell’aggravante teleologica».4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 69 e 81 cod. pen., conriferimento agli artt. 62-bis e 133 dello stesso codice, nonché, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.La motivazione sarebbe illogica perché la Corte d’appello di Napoli, «pur riconoscendol’esistenza di presupposti idonei a giustificare una rideterminazione della pena», avrebbe«giustifica[to] l’applicazione del criterio di equivalenza sulla sola base della ‘generosità’ concui il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto le attenuanti generiche, senza tuttavia attribuireil dovuto rilievo alla condotta processuale degli imputati, avendo comunque mantenuto untrattamento sanzionatorio eccessivo».La Corte d’appello avrebbe altresì ritenuto, «in via del tutto generica e senza fornirealcuna argomentazione individualizzante», «di non dover partire dal minimo edittalenonostante la fattispecie contestata fosse ascrivibile alla forma tentata del delittocontestato».Quanto all’aumento per la continuazione, la Corte d’appello non avrebbe «fornitoadeguata motivazione in merito alla sproporzione dell’incremento applicato» e non avrebbe«tenuto conto delle circostanze specifiche dell’azione tantomeno in relazione alla reale entitàdelle lesioni contestate, le quali risulterebbero di natura lieve: elementi che contraddicono lapretesa gravità dei fatti contestati», così finendo per irrogare «un aggravio sanzionatorio […]eccessivo e sproporzionato».5. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato quattro motivi nuovi, i quali sifonderebbero anche sul sopraggiunto fatto nuovo costituito dalla già citata sentenza delTribunale civile di Napoli resa nella causa iscritta al n. 24373/2024, con la quale il Tribunalecivile di Napoli sarebbe «giunto a una decisione che smentisce radicalmente il presuppostofondante dell’impianto accusatorio».5.1. Con il primo motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen.,nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione.La Corte d’appello di Napoli, con una motivazione «illogica e carente», avrebbepresentato l’episodio in contestazione «come un’aggressione predatoria unilaterale»,laddove esso «costituiva la reazione […] a un atto percepito come illecito e lesivo di dirittipreesistenti: ossia l’edificazione di un muro da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] volto a intercluderel’accesso ai box auto».La difesa degli imputati avrebbe provato l’esistenza di tale conflittualità di naturacivilistica con due decisivi elementi documentali, che la Corte d’appello di Napoli avrebbe«illegittimamente svalutato»: 1) la già menzionata missiva del 20/01/2021, con la quale ildocumento che costituirebbe «la prova inconfutabile che, prima ancora dell’episodioviolento, la questione era già stata formalizzata in termini di contezioso civile»; 2) la giàmenzionata consulenza tecnica dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d’appello aveva liquidatocome «[n]on dirimente» in quanto successiva ai fatti, così rendendo una motivazionemanifestamente illogica, atteso che tale consulenza non faceva che accertare una situazionedi fatto, l’interclusione dei locali a causa del muro che era stato realizzato dal [OSCURATO:PERSONA], cheera già stata formalmente contestata con la missiva del 20/01/2021.Tali due documenti avrebbero dimostrato «la fondatezza e la preesistenza delledoglianze degli imputati».L’avere ignorato tali elementi integrerebbe un «vizio di travisamento della prova peromissione» o, comunque, l’averli considerati «solo per un parte», una motivazionemanifestamente illogica.I ricorrenti deducono che l’edificazione del muro costituiva una condotta«potenzialmente illegittima e necessitante di permesso di costruire».Ne discenderebbe che «gli imputati non agivano nel vuoto, ma reagivano a un’azioneunilaterale della persona offesa che essi, a ragione, ritenevano lesiva dei propri diritti diaccesso e possesso».5.2. Con il secondo motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 56 e 629cod. pen., nonché dell’art. 393 cod. pen.Espongono che, con la menzionata sentenza del Tribunale civile di Napoli resa nellacausa iscritta al n. 24373/2024 e divenuta irrevocabile, tale Tribunale civile ha rigettatol’azione di rivendica che era stata intentata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questinon avesse assolto all’onere della prova a fronte dell’eccezione di usucapione che era stataavanzata da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva, appunto, eccepito il possesso ultraventennalecon animus possidendi.Ciò dimostrerebbe che la pretesa degli imputati non solo non era arbitraria ma eragiuridicamente fondata, con la conseguente insussistenza dell’elemento dell’estorsionecostituito dal profitto ingiusto, atteso che la proposizione di un’eccezione di usucapione e laritenuta fondatezza di essa da parte del Tribunale civile di Napoli costituirebbero «provadella convinzione di agire per la tutela di un diritto».Pertanto, la condotta degli imputati, in quanto diretta non a ottenere un profitto ingiustoma a tutelare una posizione giuridica soggettiva che essi ritenevano, a ragione, spettareloro, avrebbe dovuto essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza alle persone e non come tentata estorsione.5.3. Con il terzo motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 610 cod. pen., conriferimento all’art. 629 dello stesso codice.Anche «a prescindere dalla qualificazione ex art. 393 c.p.», la condotta che è stataviolenza privata.Infatti, come già sostenuto con il ricorso, la finalità delle commesse violenza e minaccianon era quella di conseguire un profitto ingiusto con altrui danno patrimoniale «ma quella dicostringere la persona offesa a “fare” (rimuovere il muro) o, più precisamente, a “omettere”(non proseguire i lavori) e “tollerare” (l’accesso ai locali)», «senza alcun nesso distrumentalità con un vantaggio patrimonialmente apprezzabile per gli agenti».5.4. Con il quarto motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 585 cod. pen., conriferimento agli artt. 61, primo comma, n. 2), e 576, primo comma, n. 1), cod. pen.Deducono che, nel caso in cui la Corte di cassazione dovesse convenire sull’esistenzadi un vizio della sentenza impugnata per non avere la Corte d’appello di Napoli qualificato ilfatto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni o come violenza privata, «dovrebbe venirmeno, o comunque dovrebbe rivalutarsi, anche la ritenuta sussistenza del […] nessoteleologico», atteso che la violenza «è elemento costitutivo o modalità esecutiva del reato dicui agli artt. 393 e 610 c.p. e non può essere valutata una seconda volta come aggravanteper le lesioni, in […] violazione del principio del ne bis in idem sostanziale».L’esclusione della contestata circostanza aggravante comporterebbe l’improcedibilitàdel reato di lesioni personali per mancanza della querela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi tre motivi del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], i primi due motivi del ricorso afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e i primi tre motivi nuovi che sono stati presentati dallostesso avv. [OSCURATO:PERSONA], poiché attengono tutti all’affermazione di responsabilità deiricorrenti per il reato di tentata estorsione in concorso di cui al capo 1), sono sorretti daargomentazioni in parte coincidenti e non sono fondati su ragioni esclusivamente personali,possono essere esaminati congiuntamente.Essi sono manifestamente infondati.1.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondocui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppiaconforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda conquella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessicriteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale(tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 252615-01).È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nelcaso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedottocon il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere allecritiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dalprimo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimotravisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifestaevidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2,n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv.256837-01).Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – eanch’esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio – quello secondo cui, in tema di motividi ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sonoinammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanzadi rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverseprove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità dellamotivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza einterpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2,n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).La Corte di cassazione ha altresì costantemente affermato che occorre effettuare unrigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie secostituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della suaobiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192,comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01. Successivamente: Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020,Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che «la valutazionedella credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha unapropria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essererivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020, C., Rv. 278609-01).1.2. Quest’ultima circostanza è del tutto assente nel caso di specie, nel quale i giudicidel merito, con le loro conformi sentenze, hanno argomentato, senza incorrere in alcunamanifesta contraddizione: a) in ordine all’attendibilità della ricostruzione dei fatti che erastata fornita dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] – in quanto precisa, ricca di particolaridescrittivi e articolata in uno sviluppo logicamente coerente (quintultimo capoverso della pag.11 della sentenza impugnata) –, secondo cui, dopo che già nel gennaio del 2021 MarianoVentre e [OSCURATO:PERSONA] avevano minacciosamente rivendicato la proprietà dei suoi box,intimandogli di non esercitare il suo diritto di proprietà sugli stessi ([OSCURATO:PERSONA]: «quelli ilocali sono i miei, tu non entri più qua dentro»; «ma tu non entri più, vuoi vedere che nonentri più? Tu da oggi in poi i locali sono i miei e tu non entri più». Ultimo capoverso della pag.7 della sentenza di primo grado), il 04/03/2021 i tre imputati lo avevano dapprimaminacciato, anche di morte, e poi aggredito fisicamente, rivendicando nuovamente laproprietà dei box e intimandogli, ancora una volta, di non esercitare il suo diritto di proprietàsugli stessi («Allora, tu non ha capito niente, te ne devi andare da qui»; «Allora, ora tidobbiamo tagliare la testa, ora ti dobbiamo picchiare, ti dobbiamo uccidere»; «Allora tu nonhai capito, voi ve ne dovete andare da qua sopra, i locali sono della nostra famiglia, noi tiuccidiamo, ti tagliamo la testa»; «Ora andiamo alla tabaccheria [della sorella della personaoffesa], uccidiamo, spariamo»; «Andiamo là, voi non avete capito con chi avete a che fare,noi andiamo là, noi andiamo alla tabaccheria, spariamo uccidiamo, la facciamo chiudere».Secondo e quarto capoverso della pag. 8 della sentenza di primo grado); b) che talericostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa aveva trovato riscontro, oltre che, conparticolare riguardo alle lesioni che essa aveva riportato a seguito dell’aggressione subita,nelle dichiarazioni del testimone della polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e nel referto delpronto soccorso, nelle dichiarazioni del testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaconfermato l’aggressione che era stata compiuta dai tre imputati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] suo diritto di proprietà sui box («Qua non devi venire più, hai capito? Qua che ci fai? Alloranon vuoi capire». Primo capoverso della pag. 10 della sentenza di primo grado).Quanto alle contestazioni relative al contenuto delle deposizioni dei suddetti testimoni,si deve osservare che: a) come si è appena visto, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente riferito chegli imputati avevano intimato alla persona offesa di non recarsi più presso i suoi box; b) ilfatto che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di eseguire dei lavori neglistessi box non appare costituire un elemento tale da rendere contraddittoria la valutazione dicredibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; c) la Corte d’appello di Napoli ha non illogicamenteargomentato che il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva visto il corpo contundente con il quale ilutilizzato nel momento finale dell’aggressione, quando lo [OSCURATO:PERSONA] si era ormai allontanato(terzo capoverso della pag. 12 della sentenza impugnata); d) la Corte d’appello di Napoli hanon illogicamente ritenuto che la specifica ragione per la quale lo [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamatodal [OSCURATO:PERSONA] (pulire i box o eseguire dei lavori negli stessi) e la precisa collocazione dellostesso [OSCURATO:PERSONA] costituissero dei profili marginali del fatto, inidonei a intaccarne la complessivaricostruzione (ultimo paragrafo della pag. 11 e primi due paragrafi della pag. 12 dellasentenza impugnata); e) la circostanza che sul posto potessero essere state presenti altrepersone che non erano state identificate non comporta logicamente che il fatto non potesseessere logicamente ricostruito sulla base delle attendibili dichiarazioni di due testimonioculari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Da quanto si è esposto, discende l’assoluta logicità della ricostruzione dei giudici delmerito secondo cui le minacce e la violenza che furono commesse dai tre imputati il04/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano strumentali a costringerlo non adesistere dalla costruzione di un muro o a rimuovere un tale manufatto, cosa alla quale glistessi imputati non avevano operato alcun riferimento, ma a non esercitare il suo diritto diproprietà sui box, non andandoci più («[OSCURATO:PERSONA]: «Qua non devi venire più, haicapito?»), rivendicando la proprietà degli stessi box («i locali sono della nostra famiglia») e,quindi, l’esercizio delle facoltà a essa connesse.Quanto alla tesi dei difensori dei ricorrenti secondo cui costoro avrebbero agito nellaconvinzione di esercitare un proprio diritto, che avrebbe potuto formare oggetto di azionegiudiziaria e che avrebbe trovato in particolare fondamento, secondo le varie possibilità chesono state prospettate dagli stessi difensori, nella simulazione o comunque fittizietà dellacompravendita dell’immobile che era intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] (padre di MarianoVentre) e [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA], che aveva a suo volta fattorisultare come acquirente [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA]), nellanullità della datio in solutum consistita nel trasferimento della proprietà dello stessoimmobile, nell’usucapione di esso, si deve osservare che tale tesi: a) da un lato, non risultaessere stata personalmente sostenuta dagli imputati, dovendosi in proposito rilevare che, nelcorso delle spontanee dichiarazioni che ebbero a rendere [OSCURATO:PERSONA] nel corsodell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], costoroavevano solo affermato che la ragione dello scontro che avevano avuto il 04/03/2021 conimpediva l’accesso ad altri loro box; b) dall’altro lato, risulta smentita dalla circostanza,emersa dall’istruttoria dibattimentale ed evidenziata dai giudici del merito, della trattativa cheaveva avuto luogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] finalizzata al riacquisto degliimmobili in questione da parte del [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale circostanza esclude logicamenteche [OSCURATO:PERSONA] vantasse già, o ritenesse ragionevolmente di vantare già, un diritto diproprietà sui box di [OSCURATO:PERSONA].Si deve pertanto ritenere che i giudici del merito abbiano del tutto logicamente ecorrettamente escluso che gli imputati potessero avere agito nella ragionevole convinzionedi esercitare un loro, inesistente, diritto di proprietà sui box. Da tutto quanto si è detto, discende pertanto la logicità e correttezza della conclusionedei giudici del merito che gli imputati avevano commesso il reato di tentata estorsione, delquale sussistevano tutti gli elementi costituitivi oggettivi e soggettivi, atteso che lemenzionate minacce e violenza, da essi commesse, risultavano idonee e dirette in modonon equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] ad omettere di esercitare il suo diritto diproprietà sui suoi box, così procurandosi il profitto ingiusto, in quanto consapevolmentearbitrario, di impossessarsi di fatto degli stessi box, con corrispondente danno patrimonialeper la persona offesa proprietaria.Con la precisazione che, diversamente da quanto è sostenuto nell’ambito del terzomotivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la tentata estorsione si doveva ritenere contestatae si deve ritenere accertata con riferimento a tutti i suddetti box, nei quali l’immobile sito invia Nicolardi, n. 52, era risultato essere già stato frazionato al momento dell’acquisto daparte di [OSCURATO:PERSONA].2. Il quarto motivo del ricorso firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo del ricorso a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo nuovo che è stato presentato dallo stesso avv.[OSCURATO:PERSONA], poiché attengono tutti all’affermata sussistenza della circostanzaaggravante del reato di lesioni personali di cui al capo 2) cosiddetta del nesso teleologico,sono sorretti da argomentazioni in parte coincidenti e non sono fondati su ragioniesclusivamente personali, possono essere esaminati congiuntamente.Essi sono manifestamente infondati.La Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui sussiste l’aggravante di cuiall’art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen., nell’ipotesi in cui si verifichino delle lesioninell’esplicarsi della violenza posta in essere per commettere il reato di cui all’art. 393 cod.pen. e finalizzata a cagionare l’evento delle lesioni stesse, poiché in tale caso non si attuaalcun assorbimento dell’un reato nell’altro (Sez. 5, n. 13546 del 10/02/2015, Porcella, Rv.263083-01).Tale principio deve essere affermato anche con riguardo all’ipotesi in cui le lesionisiano commesse nell’esplicazione della violenza posta in essere per eseguire il reato diestorsione (o di tentata estorsione) e finalizzata a cagionare l’evento delle stesse lesioni,Inoltre, quanto alle pronunce che sono state invocate nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],si deve rilevare che: a) esse sono relative al concorso tra il reato di rapina impropria e ilreato di omicidio aggravato ex artt. 576, primo comma, n. 1), e 61, primo comma, n. 2), cod.pen.; b) con la recente sentenza “Margjini”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hannoaffermato il principio secondo cui: «Nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapinac.d. “impropria”, tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, èconfigurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante delnesso consequenziale di cui agli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod.pen.» (Sez. U, n. 16114 del 27/11/2025, dep. 2026, Margjini, in corso di massimazione).3. Il quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamenteinfondato.3.1. Quanto al profilo di doglianza con il quale i ricorrenti lamentano che le riconosciutecircostanze attenuanti generiche non siano state reputate prevalenti rispetto alle contestateaggravanti, si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiaritoche le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicandouna valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimitàqualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette dasufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzionedell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della penairrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01.Successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01).Si deve altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema dibilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice diappello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato esottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri datisignificativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n.3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17494 del18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02, relativa a un’ipotesi in cui il giudice diappello aveva confermato il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice diprimo grado). Nel caso di specie, la Corte d’appello di Napoli ha giustificato la propria scelta nelsenso dell’equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenutecircostanze aggravanti, argomentando di condividere la decisione che era stata presa alriguardo dal Tribunale di Napoli circa la congruità e adeguatezza del suindicatobilanciamento rispetto al complessivo effettivo disvalore dei fatti.In tale modo, la Corte d’appello di Napoli mostra di avere considerato ed esaminato glielementi indicati nell’art. 133 cod. pen., pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze oillogicità, che la soluzione dell’equivalenza era la più idonea a realizzare l’adeguatezza dellapena da irrogare nel caso concreto.3.2. Quanto al profilo di doglianza con il quale i ricorrenti contestano la determinazionedella misura della pena, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costantenell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra ipoteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena siaapplicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui ilgiudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sonoimpliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283-01).Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione,è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressionidel tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo allagravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lungasuperiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243-01). Con la precisazione che la media edittale deve essere calcolata nondimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesio anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenutoal minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).Nel caso di specie: a) la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.300,00di multa irrogata per il più grave reato di tentata estorsione è di gran lunga al di sotto dellamedia edittale della pena per il delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. (pari a quattro anni edue mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa), con la conseguenza che l’obbligo dimotivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d’appello di Napoli mediantel’argomentazione della correttezza della suddetta pena rispetto alla gravità del reato,desunta dalle modalità della condotta e dalla notevole intensità del dolo, e alla capacità adelinquere, desunta dai motivi a delinquere; b) l’aumento di pena di due mesi di reclusioneed euro 200,00 di multa irrogata per la continuazione con il meno grave reato di lesionipersonali è stata motivatamente ritenuta come proporzionata rispetto alla gravità di tale reato“satellite” (in relazione al quale ero stato stimato un tempo di guarigione di 21 giorni).4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguentecondanna di ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18552/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris